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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/12/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 260/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 260/2024 promossa con ricorso depositato in data 18/04/2024
da
(C.F. ) nato
Parte_1 C.F._1
a MA (Congo) il 13.05.1978 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDE
EMILIANO elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ) nata a [...]
[...] C.F._2
RE (Congo) il 13.10.1988 e residente a [...], non costituita
CONVENUTA CONTUMACE
1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni dell'attore: come da ricorso
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito della notifica del ricorso depositato dall'attore, in cui risultano formulate le condizioni della separazione, la convenuta non si è costituita;
rilevato che dall'unione non sono nati figli;
ritenuto che
, dalla valutazione dell'attore, e dal contegno assunto nel corso del processo dalla convenuta, rimasta contumace, è
emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti;
ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 3 lett. a) del Reg. CE n. 2019/1111; ritenuta l'applicabilità della legge italiana, a norma dell'art. 8 del
Reg. UE n. 1259/2010;
visto l'art. 473 bis.49 c.p.c.;
2
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1
ed autorizza i coniugi a vivere separati con
[...]
obbligo di reciproco rispetto;
prende atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 5/12/2024
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 260/2024 promossa con ricorso depositato in data 18/04/2024
da
(C.F. ) nato
Parte_1 C.F._1
a MA (Congo) il 13.05.1978 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDE
EMILIANO elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ) nata a [...]
[...] C.F._2
RE (Congo) il 13.10.1988 e residente a [...], non costituita
CONVENUTA CONTUMACE
1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni dell'attore: come da ricorso
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito della notifica del ricorso depositato dall'attore, in cui risultano formulate le condizioni della separazione, la convenuta non si è costituita;
rilevato che dall'unione non sono nati figli;
ritenuto che
, dalla valutazione dell'attore, e dal contegno assunto nel corso del processo dalla convenuta, rimasta contumace, è
emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti;
ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 3 lett. a) del Reg. CE n. 2019/1111; ritenuta l'applicabilità della legge italiana, a norma dell'art. 8 del
Reg. UE n. 1259/2010;
visto l'art. 473 bis.49 c.p.c.;
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P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1
ed autorizza i coniugi a vivere separati con
[...]
obbligo di reciproco rispetto;
prende atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 5/12/2024
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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