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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11649/2023
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11649/2023 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CAROLI FABIANA ed C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI 37 40124 BOLOGNA ATTORE/I
contro nato il [...], a [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliato in CONVENUTO/I pagina 2 di 11 nato il [...], a [...], , CP_5 CodiceFiscale_6 rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], Controparte_6
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_7 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], , Controparte_7 CodiceFiscale_8 rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], Controparte_8
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_9 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_9 CP_10
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_10 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_11
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_11 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], , CP_12 CodiceFiscale_12 rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_13
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_13 domiciliato in CONVENUTO/I
pagina 3 di 11 nato il [...], a [...], Controparte_14
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_14 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_15
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_15 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_16
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_16 domiciliato in CONVENUTO/I
, nato il [...], a [...], Controparte_17 CodiceFiscale_17 rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato in CONVENUTO/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti,
pagina 4 di 11 essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Va premesso che l'attrice sig.ra nata a [...] il Parte_1
01.08.1964, residente in [...], c.f. agiva premettendo di essere proprietaria di un'unità C.F._18 immobiliare (appartamento) sito in AS NI (BO), Via Fontana n. 27.
Dava atto che detta unità immobiliare fa parte di un complesso immobiliare che si trova fra la suddetta Via Fontana e la Via AR, costituito da un fabbricato (c.d.
) a cui la medesima è annessa (pur avendo un Controparte_18 accesso autonomo ed indipendente), un ulteriore fabbricato di due piani costruito in aderenza all'edificio del Condominio, un corsello (marciapiede) lungo la Via Fontana, una corte di forma triangolare fra la via Fontana e la Via AR completamente recintata ed interclusa, altra corte solo parzialmente recintata da ringhiera nel lato sud dell'edificio con annessa area ad uso parcheggio, come risulta dalla documentazione fotografica che puntualmente allegava.
Narra parte attrice che da tempo immemore, ed in ogni caso da oltre 40 anni, la sig.ra e prima di lei i suoi familiari in qualità di danti causa, hanno Parte_1 fatto uso esclusivo (uti dominus) di parte dell'area cortiliva ivi presente, comprendente il corsello che si estende dal muro in aderenza fra i due menzionati fabbricati sulla Via Fontana sino all'angolo con Via AR (delimitata da muretto con ringhiera e in parte da fioriere) e l'area cortiliva asfaltata posteriore (lato sud) che costeggia Via AR (angolo Via Fontana) con annessa area ad uso parcheggio con accesso regolato da barra mobile manuale con serratura;
detti manufatti (vasi,
pagina 5 di 11 fioriere, recinzione, muretti) furono apposti in loco dalla sig.ra suoi danti Pt_1 causa e suoi familiari.
Identifica parte attrice detta area – di circa 160 mq complessivi - risultando attualmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di AS NI al
Foglio 78, particella 650, subalterni 5 e 6 , alla Via Fontana civici n. 29 e 31, così identificata in seguito ad atto di accertamento della proprietà urbana presentato all'Agenzia delle Entrate, ufficio del territorio ex art. 28 del RDL del 13 aprile 1939,
n. 652 in data 09.05.2022 dal Geom. su istanza della sig.ra Parte_2 Pt_1
in precedenza, infatti, detta area cortiliva circostante il mappale 190
[...]
(fabbricato condominiale) e i mappali 215 e 254 (le altre unità immobiliari ivi presenti), già identificata come particella 94 Catasto Terreni, non risultava essere mai stata censita al Catasto Fabbricati, pertanto si è resa necessaria la predetta operazione.
Indica parte attrice che l'area in oggetto ha da sempre dato l'accesso ed è stata asservita ad attività commerciali della famiglia fatta eccezione per la servitù di Pt_1 passaggio carrabile gravante sul mappale 650, sub. 6 in favore del mappale 215 attualmente di proprietà dei sigg.ri e , che si riconosce CP_12 CP_13 fin da ora come unico e solo diritto reale esistente sull'area in oggetto.
Inoltre nessun proprietario delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale posto in (fabbricato identificato al NCEU del Controparte_18
Comune di AS NI, Foglio 78, particella 190) ha mai transitato sui (o fatto uso dei) mappali in oggetto, neppure per accedere al Condominio.
Riferisce infine che nessuno dei comparenti e loto danti causa hanno mai avanzato, nei decenni precedenti alla presente data, diritti reali sull'area in oggetto, né lamentato alcunchè allorquando fu interclusa dalla sig.ra e suoi familiari e Pt_1 danti causa.
Indica parte attrice che nelle more, si è appreso che la sig.ra in data Persona_1
13.10.2022 aveva alienato la propria unità immobiliare (Via Fontana n. 23), comprensiva dei diritti vantati sulle parti comuni come per legge, alla sig.ra come risulta dal rogito di compravendita che si allega (doc. 15); e CP_16 che in data 01.09.2022 i sigg.ri , , Parte_3 Parte_4 [...]
, , , e Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
pagina 6 di 11 nella loro qualità di eredi di avevano alienato alla sig.ra Persona_2
l'unità immobiliare ) comprensiva dei diritti Parte_9 Controparte_18 comuni vantati sulle parti comuni come per legge (doc. 16).
Parte attrice provvedeva ad attivare la mediazione legislativamente prevista.
Esaurita la fase relativa alla mediazione parte attrice radicava la presente causa volta ad accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dell'area urbana sita in AS
NI (B)), posta fra la Via Fontana e la Via AR, facente parte dell'area censita al NCEU del Comune di AS NI al Foglio 78, particella 650, subalterni 5 e 6, a favore dell'attrice, per averne quest'ultima mantenuto il possesso in via esclusiva in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi.
Con riconoscimento della servitù di passaggio (pedonale e carrabile) a carico del solo mappale sub. 6 (Foglio 78, particella 650) in favore del mappale (attiguo) n. 215
(Foglio 78, particella 650) attualmente in proprietà dei sigg.ri e CP_13
. CP_12
Posto quanto sopra, nel merito, riferisce parte attrice che detto possesso è stato esercitato ininterrottamente per più e da oltre 20 anni, in maniera apparente e incondizionata, a tutti gli effetti uti dominus – ossia manifestando l'intenzione di possedere in modo esclusivo il bene e realizzando così l'impossibilità assoluta, per gli altri intestatari, di esercitare qualsivoglia rapporto materiale con il bene medesimo - senza alcuna contestazione o rivendicazione.
Nessuno si costituiva per i convenuti, i quali venivano altresì citati in sede di mediazione.
Deve osservarsi che il nostro ordinamento prevede l'istituto della contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo.
A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione di base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi pagina 7 di 11 allegati dall'attore, incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto.
In sintesi, si ricorda l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul punto nel ritenere che "la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace" (cfr. Cass. n. 14860 del 13.06.2013).
Tutto ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, occorre preliminarmente qualificare in termini giuridicamente corretti la vicenda che ci occupa.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta usucapione ventennale di beni immobili, e la conseguente dichiarazione del richiedente l'accertamento quale proprietario di detto bene per intervenuta usucapione.
Nel giudizio ordinario di usucapione legittimato passivo é il proprietario (o il possessore) del bene (Cass. 26/4/2000 numero 5335; Cass. 4907/1990 e Cass.
2299/1976) e l'individuazione di tale soggetto segue le regole generali.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari il possesso continuato per venti anni, e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario, e dall'altro dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
Ulteriormente, in relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
pagina 8 di 11 In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass.,
Sez. II, 11.5.1996, n. 4436), che “ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso” (Cass., Sez. II, 27.2.2007, n. 4444) ed infine che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem “va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (Cass., Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922, "Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Ciò posto per quanto per quanto concerne la domanda attorea essa appare fondata e merita pertanto accoglimento.
Ciò premesso nel merito, i testi indotti hanno confermato, con dovizia di particolari ed aneddoti, del possesso esclusivo, continuativo e pubblico dell'attrice e dei suoi danti causa senza contestazioni da parte di nessuno, sui beni immobili di cui in narrativa.
pagina 9 di 11 Rappresenta parte attrice che l'appezzamento goduto, prevede altresì la volontaria costituzione di una servitù di passaggio atteso che gli immobili sono sempre stati così utilizzati e la conformazione dei luoghi consente ed anzi impone tale soluzione che appare peraltro la più corretta ed adeguata.
Posto quanto sopra, i testimoni indotti in particolare, hanno affermato la veridicità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova dell'attrice, relative alla continua utilizzazione del terreno da parte della medesima (cfr. verbali audizione testi).
E' stato altresì appurato in corso di causa, a mezzo dei testimoni indotti, che l'area per cui è causa è stata sempre curata nella sua manutenzione, segno tangibile della volontà e della signoria sul bene.
A tali risultanze si devono aggiungere quelle dei documenti prodotti, tanto che risultano così puntualmente integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul bene oggetto della domanda, considerando l'avvenuta utilizzazione del bene, la pacificità e la continuità del possesso compatibili solamente con l'esercizio di un pieno potere sui beni immobili in questione (cfr. anche documenti prodotti).
Non vi è necessità di ulteriore istruzione, avendo il giudice a disposizione ogni elemento utile ai fini del decidere.
Da ciò ne consegue la necessaria dichiarazione di avvenuta usucapione del bene di cui infra, così come attualmente identificati.
Nulla per le spese, attesa la natura della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, visto l'art. 281 sexies c.p.c. così provvede:
1) Accerta, in favore di nata a [...] il Parte_1
01.08.1964, residente in [...], c.f.
il possesso continuo, esclusivo, pacifico e C.F._1 ultraventennale dell'area urbana sita in AS NI (BO), posta fra la Via
Fontana e la Via AR, facente parte dell'area censita al NCEU del Comune pagina 10 di 11 di AS NI al Foglio 78, particella 650, subalterni 5 e 6, a favore dell'attrice;
2) Dispone il riconoscimento della servitù di passaggio (pedonale e carrabile) a carico del solo mappale sub. 6 (Foglio 78, particella 650) in favore del mappale
(attiguo) n. 215 (Foglio 78, particella 650) attualmente in proprietà dei sigg.ri e;
CP_13 CP_12
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna la trascrizione del titolo di acquisto e all'Ufficio del Territorio di Bologna di eseguire le volture catastali, una volta passata in giudicato la presente sentenza;
4) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bologna, il giorno 12 Febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
pagina 11 di 11
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11649/2023 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CAROLI FABIANA ed C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI 37 40124 BOLOGNA ATTORE/I
contro nato il [...], a [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliato in CONVENUTO/I pagina 2 di 11 nato il [...], a [...], , CP_5 CodiceFiscale_6 rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], Controparte_6
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_7 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], , Controparte_7 CodiceFiscale_8 rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], Controparte_8
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_9 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_9 CP_10
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_10 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_11
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_11 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], , CP_12 CodiceFiscale_12 rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_13
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_13 domiciliato in CONVENUTO/I
pagina 3 di 11 nato il [...], a [...], Controparte_14
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_14 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_15
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_15 domiciliato in CONVENUTO/I
nato il [...], a [...], CP_16
, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CodiceFiscale_16 domiciliato in CONVENUTO/I
, nato il [...], a [...], Controparte_17 CodiceFiscale_17 rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato in CONVENUTO/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti,
pagina 4 di 11 essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Va premesso che l'attrice sig.ra nata a [...] il Parte_1
01.08.1964, residente in [...], c.f. agiva premettendo di essere proprietaria di un'unità C.F._18 immobiliare (appartamento) sito in AS NI (BO), Via Fontana n. 27.
Dava atto che detta unità immobiliare fa parte di un complesso immobiliare che si trova fra la suddetta Via Fontana e la Via AR, costituito da un fabbricato (c.d.
) a cui la medesima è annessa (pur avendo un Controparte_18 accesso autonomo ed indipendente), un ulteriore fabbricato di due piani costruito in aderenza all'edificio del Condominio, un corsello (marciapiede) lungo la Via Fontana, una corte di forma triangolare fra la via Fontana e la Via AR completamente recintata ed interclusa, altra corte solo parzialmente recintata da ringhiera nel lato sud dell'edificio con annessa area ad uso parcheggio, come risulta dalla documentazione fotografica che puntualmente allegava.
Narra parte attrice che da tempo immemore, ed in ogni caso da oltre 40 anni, la sig.ra e prima di lei i suoi familiari in qualità di danti causa, hanno Parte_1 fatto uso esclusivo (uti dominus) di parte dell'area cortiliva ivi presente, comprendente il corsello che si estende dal muro in aderenza fra i due menzionati fabbricati sulla Via Fontana sino all'angolo con Via AR (delimitata da muretto con ringhiera e in parte da fioriere) e l'area cortiliva asfaltata posteriore (lato sud) che costeggia Via AR (angolo Via Fontana) con annessa area ad uso parcheggio con accesso regolato da barra mobile manuale con serratura;
detti manufatti (vasi,
pagina 5 di 11 fioriere, recinzione, muretti) furono apposti in loco dalla sig.ra suoi danti Pt_1 causa e suoi familiari.
Identifica parte attrice detta area – di circa 160 mq complessivi - risultando attualmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di AS NI al
Foglio 78, particella 650, subalterni 5 e 6 , alla Via Fontana civici n. 29 e 31, così identificata in seguito ad atto di accertamento della proprietà urbana presentato all'Agenzia delle Entrate, ufficio del territorio ex art. 28 del RDL del 13 aprile 1939,
n. 652 in data 09.05.2022 dal Geom. su istanza della sig.ra Parte_2 Pt_1
in precedenza, infatti, detta area cortiliva circostante il mappale 190
[...]
(fabbricato condominiale) e i mappali 215 e 254 (le altre unità immobiliari ivi presenti), già identificata come particella 94 Catasto Terreni, non risultava essere mai stata censita al Catasto Fabbricati, pertanto si è resa necessaria la predetta operazione.
Indica parte attrice che l'area in oggetto ha da sempre dato l'accesso ed è stata asservita ad attività commerciali della famiglia fatta eccezione per la servitù di Pt_1 passaggio carrabile gravante sul mappale 650, sub. 6 in favore del mappale 215 attualmente di proprietà dei sigg.ri e , che si riconosce CP_12 CP_13 fin da ora come unico e solo diritto reale esistente sull'area in oggetto.
Inoltre nessun proprietario delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale posto in (fabbricato identificato al NCEU del Controparte_18
Comune di AS NI, Foglio 78, particella 190) ha mai transitato sui (o fatto uso dei) mappali in oggetto, neppure per accedere al Condominio.
Riferisce infine che nessuno dei comparenti e loto danti causa hanno mai avanzato, nei decenni precedenti alla presente data, diritti reali sull'area in oggetto, né lamentato alcunchè allorquando fu interclusa dalla sig.ra e suoi familiari e Pt_1 danti causa.
Indica parte attrice che nelle more, si è appreso che la sig.ra in data Persona_1
13.10.2022 aveva alienato la propria unità immobiliare (Via Fontana n. 23), comprensiva dei diritti vantati sulle parti comuni come per legge, alla sig.ra come risulta dal rogito di compravendita che si allega (doc. 15); e CP_16 che in data 01.09.2022 i sigg.ri , , Parte_3 Parte_4 [...]
, , , e Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
pagina 6 di 11 nella loro qualità di eredi di avevano alienato alla sig.ra Persona_2
l'unità immobiliare ) comprensiva dei diritti Parte_9 Controparte_18 comuni vantati sulle parti comuni come per legge (doc. 16).
Parte attrice provvedeva ad attivare la mediazione legislativamente prevista.
Esaurita la fase relativa alla mediazione parte attrice radicava la presente causa volta ad accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dell'area urbana sita in AS
NI (B)), posta fra la Via Fontana e la Via AR, facente parte dell'area censita al NCEU del Comune di AS NI al Foglio 78, particella 650, subalterni 5 e 6, a favore dell'attrice, per averne quest'ultima mantenuto il possesso in via esclusiva in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi.
Con riconoscimento della servitù di passaggio (pedonale e carrabile) a carico del solo mappale sub. 6 (Foglio 78, particella 650) in favore del mappale (attiguo) n. 215
(Foglio 78, particella 650) attualmente in proprietà dei sigg.ri e CP_13
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Posto quanto sopra, nel merito, riferisce parte attrice che detto possesso è stato esercitato ininterrottamente per più e da oltre 20 anni, in maniera apparente e incondizionata, a tutti gli effetti uti dominus – ossia manifestando l'intenzione di possedere in modo esclusivo il bene e realizzando così l'impossibilità assoluta, per gli altri intestatari, di esercitare qualsivoglia rapporto materiale con il bene medesimo - senza alcuna contestazione o rivendicazione.
Nessuno si costituiva per i convenuti, i quali venivano altresì citati in sede di mediazione.
Deve osservarsi che il nostro ordinamento prevede l'istituto della contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo.
A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione di base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi pagina 7 di 11 allegati dall'attore, incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto.
In sintesi, si ricorda l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul punto nel ritenere che "la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace" (cfr. Cass. n. 14860 del 13.06.2013).
Tutto ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, occorre preliminarmente qualificare in termini giuridicamente corretti la vicenda che ci occupa.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta usucapione ventennale di beni immobili, e la conseguente dichiarazione del richiedente l'accertamento quale proprietario di detto bene per intervenuta usucapione.
Nel giudizio ordinario di usucapione legittimato passivo é il proprietario (o il possessore) del bene (Cass. 26/4/2000 numero 5335; Cass. 4907/1990 e Cass.
2299/1976) e l'individuazione di tale soggetto segue le regole generali.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari il possesso continuato per venti anni, e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario, e dall'altro dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
Ulteriormente, in relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
pagina 8 di 11 In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (Cass.,
Sez. II, 11.5.1996, n. 4436), che “ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso” (Cass., Sez. II, 27.2.2007, n. 4444) ed infine che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem “va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (Cass., Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922, "Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Ciò posto per quanto per quanto concerne la domanda attorea essa appare fondata e merita pertanto accoglimento.
Ciò premesso nel merito, i testi indotti hanno confermato, con dovizia di particolari ed aneddoti, del possesso esclusivo, continuativo e pubblico dell'attrice e dei suoi danti causa senza contestazioni da parte di nessuno, sui beni immobili di cui in narrativa.
pagina 9 di 11 Rappresenta parte attrice che l'appezzamento goduto, prevede altresì la volontaria costituzione di una servitù di passaggio atteso che gli immobili sono sempre stati così utilizzati e la conformazione dei luoghi consente ed anzi impone tale soluzione che appare peraltro la più corretta ed adeguata.
Posto quanto sopra, i testimoni indotti in particolare, hanno affermato la veridicità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova dell'attrice, relative alla continua utilizzazione del terreno da parte della medesima (cfr. verbali audizione testi).
E' stato altresì appurato in corso di causa, a mezzo dei testimoni indotti, che l'area per cui è causa è stata sempre curata nella sua manutenzione, segno tangibile della volontà e della signoria sul bene.
A tali risultanze si devono aggiungere quelle dei documenti prodotti, tanto che risultano così puntualmente integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul bene oggetto della domanda, considerando l'avvenuta utilizzazione del bene, la pacificità e la continuità del possesso compatibili solamente con l'esercizio di un pieno potere sui beni immobili in questione (cfr. anche documenti prodotti).
Non vi è necessità di ulteriore istruzione, avendo il giudice a disposizione ogni elemento utile ai fini del decidere.
Da ciò ne consegue la necessaria dichiarazione di avvenuta usucapione del bene di cui infra, così come attualmente identificati.
Nulla per le spese, attesa la natura della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, visto l'art. 281 sexies c.p.c. così provvede:
1) Accerta, in favore di nata a [...] il Parte_1
01.08.1964, residente in [...], c.f.
il possesso continuo, esclusivo, pacifico e C.F._1 ultraventennale dell'area urbana sita in AS NI (BO), posta fra la Via
Fontana e la Via AR, facente parte dell'area censita al NCEU del Comune pagina 10 di 11 di AS NI al Foglio 78, particella 650, subalterni 5 e 6, a favore dell'attrice;
2) Dispone il riconoscimento della servitù di passaggio (pedonale e carrabile) a carico del solo mappale sub. 6 (Foglio 78, particella 650) in favore del mappale
(attiguo) n. 215 (Foglio 78, particella 650) attualmente in proprietà dei sigg.ri e;
CP_13 CP_12
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna la trascrizione del titolo di acquisto e all'Ufficio del Territorio di Bologna di eseguire le volture catastali, una volta passata in giudicato la presente sentenza;
4) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bologna, il giorno 12 Febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
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