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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1159/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2331/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1387/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210069975648 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso come da procura in atti, proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1387/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina aveva rigettato il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 29520210069975648 relativa alla tassa automobilistica
2018 e condannato il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 202,40.
Conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – CO (Messina)
L'appello deduce:
1. violazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. 546/92, assumendo che la costituzione dell'Agenzia delle Entrate –
CO sarebbe avvenuta tardivamente (20/11/2023) rispetto all'udienza del 27/11/2023;
2. inammissibilità della costituzione della resistente per difetto di legitimatio ad processum, per asserita mancanza della procura alle liti;
3. illegittima condanna alle spese.
ADER non risulta costituita nel giudizio di secondo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla pretesa tardiva costituzione della resistente
L'appellante sostiene che l'Agenzia delle Entrate – CO si sarebbe costituitasi in primo grado oltre i termini ex artt. 23 e 32 d.lgs. 546/92.
L'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come riformato, consente l'acquisizione in appello di nuovi documenti quando siano indispensabili. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento del ricorso esclusivamente sulla mancata prova della notifica dell'avviso presupposto sulla base di documenti prodotti tardivamente in primo grado ma presenti nel fascicolo di secondo grado.
. La prova documentale depositata dall'Ufficio sia pur tardivamente risulta pertanto determinante ai fini del decidere, in quanto, la sentenza della Corte costituzionale n. 36/2024, chiarisce che la nuova disciplina preclusiva introdotta dal D.Lgs. 220/2023 non è applicabile ai giudizi il cui primo grado si sia instaurato prima del 4 gennaio 2024, come nel caso di specie (anno 2022). La Consulta ha espressamente affermato la prevalenza del principio del giusto processo e il carattere pienamente devolutivo dell'appello tributario, imponendo l'ammissione delle nuove prove quando necessarie alla tutela effettiva del contraddittorio. La documentazione prodotta dall'Ufficio è pertanto ammissibile e valutabile.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la tardività della costituzione della resistente in primo grado non determina automaticamente l'inammissibilità, in assenza di compromissione effettiva del diritto di difesa del contribuente.
2. Sull'asserita mancanza di procura alle liti della resistente
L'appellante richiama Cass. nn. 6996/2019, 29244/2021, SS.UU. 37434/2022, per sostenere l'inesistenza della procura della resistente. Tuttavia non incide sul merito della sentenza che appare corretta. Infatti le considerazioni svolte dal giudice di primo grado attengono alla non necessità della notifica dell'atto prodromico e alla circostanza che l'emergenza covid ha provocato la proroga dei termini al 31.12.23).
Il Giudice ha affermato che in Sicilia, in forza della L.R. n. 16/2015, l'attività di accertamento e riscossione della tassa automobilistica è avocata alla Regione, che la esercita tramite convenzione con l'Agenzia delle
Entrate o con l'Agente della CO. Pertanto, l'operato di ADER è pienamente legittimo. Il Giudice di primo grado ha richiamato l'art.
2-bis della L.R. 16/2015 che consente, in caso di mancato ravvedimento,
l'immediata iscrizione a ruolo, che costituisce accertamento per l'omesso versamento della tassa automobilistica” , pertanto nessun avviso precedente era necessario. La ricorrente sosteneva che la tassa auto 2018 fosse prescritta al 31/12/2021. Il Giudice ha ritenuto infondata la censura per effetto della sospensione dei termini per VI (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020). Il Giudice ha aggiunto 524 giorni al termine di prescrizione. Inoltre ha richiamato la proroga prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs.
159/2015:“prescrizione prorogata al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione”
La prescrizione non era maturata.
Gli allegati prodotti in primo grado da ADER non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione, ma essi non incidono sul merito della causa.
3. Sulla corretta decisione nel merito della cartella
La sentenza di primo grado ha esaminato compiutamente:
- la regolarità della notifica della cartella, avvenuta a persona di famiglia, come previsto dal DPR 602/1973
- la non necessità della raccomandata informativa, trattandosi di notifica postale diretta;
- la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, tant'è che la cartella è stata allegata ed è entrata nella sfera giuridica del destinatario
- la legittimità dell'immediata iscrizione a ruolo in base alla normativa regionale siciliana sulla tassa automobilistica;
-l'insussistenza della prescrizione, anche alla luce della sospensione VI come ricostruita dettagliatamente nella motivazione.
Nulla sulle spese tenuto conto della contumacia in secondo grado della parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese Palermo 13.1.26 Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2331/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1387/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210069975648 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso come da procura in atti, proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1387/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina aveva rigettato il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 29520210069975648 relativa alla tassa automobilistica
2018 e condannato il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 202,40.
Conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – CO (Messina)
L'appello deduce:
1. violazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. 546/92, assumendo che la costituzione dell'Agenzia delle Entrate –
CO sarebbe avvenuta tardivamente (20/11/2023) rispetto all'udienza del 27/11/2023;
2. inammissibilità della costituzione della resistente per difetto di legitimatio ad processum, per asserita mancanza della procura alle liti;
3. illegittima condanna alle spese.
ADER non risulta costituita nel giudizio di secondo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla pretesa tardiva costituzione della resistente
L'appellante sostiene che l'Agenzia delle Entrate – CO si sarebbe costituitasi in primo grado oltre i termini ex artt. 23 e 32 d.lgs. 546/92.
L'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come riformato, consente l'acquisizione in appello di nuovi documenti quando siano indispensabili. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento del ricorso esclusivamente sulla mancata prova della notifica dell'avviso presupposto sulla base di documenti prodotti tardivamente in primo grado ma presenti nel fascicolo di secondo grado.
. La prova documentale depositata dall'Ufficio sia pur tardivamente risulta pertanto determinante ai fini del decidere, in quanto, la sentenza della Corte costituzionale n. 36/2024, chiarisce che la nuova disciplina preclusiva introdotta dal D.Lgs. 220/2023 non è applicabile ai giudizi il cui primo grado si sia instaurato prima del 4 gennaio 2024, come nel caso di specie (anno 2022). La Consulta ha espressamente affermato la prevalenza del principio del giusto processo e il carattere pienamente devolutivo dell'appello tributario, imponendo l'ammissione delle nuove prove quando necessarie alla tutela effettiva del contraddittorio. La documentazione prodotta dall'Ufficio è pertanto ammissibile e valutabile.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la tardività della costituzione della resistente in primo grado non determina automaticamente l'inammissibilità, in assenza di compromissione effettiva del diritto di difesa del contribuente.
2. Sull'asserita mancanza di procura alle liti della resistente
L'appellante richiama Cass. nn. 6996/2019, 29244/2021, SS.UU. 37434/2022, per sostenere l'inesistenza della procura della resistente. Tuttavia non incide sul merito della sentenza che appare corretta. Infatti le considerazioni svolte dal giudice di primo grado attengono alla non necessità della notifica dell'atto prodromico e alla circostanza che l'emergenza covid ha provocato la proroga dei termini al 31.12.23).
Il Giudice ha affermato che in Sicilia, in forza della L.R. n. 16/2015, l'attività di accertamento e riscossione della tassa automobilistica è avocata alla Regione, che la esercita tramite convenzione con l'Agenzia delle
Entrate o con l'Agente della CO. Pertanto, l'operato di ADER è pienamente legittimo. Il Giudice di primo grado ha richiamato l'art.
2-bis della L.R. 16/2015 che consente, in caso di mancato ravvedimento,
l'immediata iscrizione a ruolo, che costituisce accertamento per l'omesso versamento della tassa automobilistica” , pertanto nessun avviso precedente era necessario. La ricorrente sosteneva che la tassa auto 2018 fosse prescritta al 31/12/2021. Il Giudice ha ritenuto infondata la censura per effetto della sospensione dei termini per VI (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020). Il Giudice ha aggiunto 524 giorni al termine di prescrizione. Inoltre ha richiamato la proroga prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs.
159/2015:“prescrizione prorogata al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione”
La prescrizione non era maturata.
Gli allegati prodotti in primo grado da ADER non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione, ma essi non incidono sul merito della causa.
3. Sulla corretta decisione nel merito della cartella
La sentenza di primo grado ha esaminato compiutamente:
- la regolarità della notifica della cartella, avvenuta a persona di famiglia, come previsto dal DPR 602/1973
- la non necessità della raccomandata informativa, trattandosi di notifica postale diretta;
- la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, tant'è che la cartella è stata allegata ed è entrata nella sfera giuridica del destinatario
- la legittimità dell'immediata iscrizione a ruolo in base alla normativa regionale siciliana sulla tassa automobilistica;
-l'insussistenza della prescrizione, anche alla luce della sospensione VI come ricostruita dettagliatamente nella motivazione.
Nulla sulle spese tenuto conto della contumacia in secondo grado della parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese Palermo 13.1.26 Il Presidente