Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1159
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate in primo grado

    La Corte ha ritenuto ammissibile e valutabile la documentazione prodotta dall'Ufficio, anche se tardivamente, in quanto la nuova disciplina preclusiva non è applicabile ai giudizi il cui primo grado si sia instaurato prima di una certa data. La giurisprudenza costante ritiene che la tardività della costituzione non determini automaticamente l'inammissibilità in assenza di compromissione del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Inammissibilità della costituzione della resistente per difetto di legitimatio ad processum

    La Corte ha ritenuto che le considerazioni svolte dal giudice di primo grado attengono alla non necessità della notifica dell'atto prodromico e alla circostanza che l'operato di ADER è pienamente legittimo. Il Giudice di primo grado ha richiamato l'art. 2-bis della L.R. 16/2015 che consente, in caso di mancato ravvedimento, l'immediata iscrizione a ruolo, che costituisce accertamento per l'omesso versamento della tassa automobilistica, pertanto nessun avviso precedente era necessario.

  • Rigettato
    Illegittima condanna alle spese

    Nulla sulle spese tenuto conto della contumacia in secondo grado della parte appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1159
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1159
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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