Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/01/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01118/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16481/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16481 del 2023, proposto da TO ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale G1;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Oggetto: giudizio di ottemperanza per omesso pagamento decreto di condanna emesso ai sensi della L. 89 dell'24 marzo 2001 decreto n. 52334/17 - RG 52334/17 emesso dalla Corte d'Appello di Roma il 07/11/2017 depositato il 21/11/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’appello di Roma indicato in epigrafe, con il quale è stato accolto il ricorso proposto ai sensi della l. 89/2001;
Considerato che dalla documentazione versata in atti dal Ministero resistente in data 29.11.2024 risulta che è stato emesso il mandato di pagamento delle somme dovute;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., posto che risulta in atti che prima del passaggio in decisione della causa il Ministero ha emesso l’ordinativo di pagamento delle somme dovute, così ottemperando al titolo azionato, restando irrilevante, sotto questo profilo, la tardività del deposito della relativa documentazione;
Ritenuto, inoltre, che le spese possono essere compensate integralmente, tenuto conto dell’adempimento in data antecedente alla discussione della causa, nonostante la pendenza di un nutrito numero di ricorsi in materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO