Ordinanza collegiale 8 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Ordinanza collegiale 21 agosto 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 18/03/2026, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10234/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10234 del 2022, proposto da
Medori Costruzioni dell'Ing. G. Medori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ubaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del:
- Provvedimento di reiezione n° 700290046336 del 09/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162016;
- Provvedimento di reiezione n° 700290046407 del 09/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162015;
- Provvedimento di reiezione n° 700290046408 del 09/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162017;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anteriore o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps e di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente presentava, in data 10 agosto 2021, istanza per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, giusta la “mancanza di ordini, commesse e lavoro” per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in corso”. La durata della sospensione a zero ore veniva richiesta con tre diverse domande per n. 6 lavoratori, con decorrenza dal 01 luglio 2021, per la durata complessiva di 13 settimane, informando le OO.SS. prima informalmente e poi con Pec del 27 luglio 2021, della necessità di accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale.
La società richiedeva inoltre che a fine di ciascun mese il trattamento ordinario di integrazione salariale venisse corrisposto direttamente dall’INPS ex art. 19, comma 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e L 30 dicembre 2020 n. 178.
In data 23 giugno 2022 la Società riceveva tre diversi provvedimenti (ogni provvedimento era relativo ad un gruppo di dipendenti) di reiezione delle domande finalizzata ad ottenere l’autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali in favore dei lavoratori motivati come segue “ Visto all'art. 14 del D.Lgs 148/15; Dalla documentazione a nostra disposizione non risulta l'assolvimento dell'obbligo di esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale in via preventiva, dal momento che i messaggi di posta elettronica certificata trasmessi alle sigle sindacali maggiormente rappresentative presentano una ricevuta di accettazione successiva all'inizio del periodo di CIGO ”.
Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso depositato il 13 settembre 2022 e ritualmente notificato per il seguente motivo:
1) Violazione falsa ed errata applicazione degli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 148/2015, degli artt. 2, 3 e 6 della legge n. 241/1990, nonché per violazione di circolari e prassi amministrative dell’Istituto: del decreto ministeriale n. 95442/2016, della circolare INPS n. 139/2016 e del messaggio n. 3777 del 18
ottobre 2019; eccesso di potere per difetto di motivazione e/o insufficiente tutela del principio di affidamento, per la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione, per il difetto di istruttoria, per il travisamento dei fatti, per la violazione del giusto procedimento e dell'art. 97 Cost. , considerato che la ricorrente è un “impresa dell'industria e dell'artigianato edile”, che la stessa richiedeva la sospensione per la durata complessiva di 12 settimane (come si evince dalla domanda presentata all’Inps) e che era esonerata dall’obbligo di consultazione sindacale e che, peraltro, la fattispecie in esame rientrerebbe appieno nella deroga dettata dal comma 4, dell’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015. Dunque avendo presentato il datore di lavoro la domanda successivamente al termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione (decorrente dal 01 luglio 2021) ed entro la fine del mese successivo (in data 10 agosto 2021) l’INPS avrebbe dovuto considerare la domanda “per eventi oggettivamente non evitabili” e dunque la procedura posta in essere legittima ex comma 4, dell’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015.
Con ordinanza collegiale nr. 315/2025 il Collegio, constatata la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, ha ritenuto necessario che l’Amministrazione depositasse una relazione illustrativa al fine di chiarire, fra l’altro, quale sia la normativa applicata nel caso in esame con riferimento al lasso temporale di riferimento.
Analoga richiesta è stata indirizzata con ordinanza nr. 6957/2025.
Il 10 aprile 2025 l’Amministrazione si è costituita in giudizio, adducendo l’infondatezza della domanda, atteso che l’Amministrazione avrebbe motivato il diniego come segue: “ Il requisito della transitorietà di cui all'art. 1, comma 2, del DM 95442/2016 non sussiste con riferimento al momento della presentazione della domanda sulla base della relazione tecnica presentata il 13/05/2022 tramite
comunicazione bidirezionale (attività imprenditoriale sospesa e cessazione dei rapporti di lavoro in essere) ”.
All’udienza del 19 novembre 2025 il Collegio ha eccepito il mancato deposito delle richieste relazioni illustrative (giacché agli atti è risultato il deposito di mere dichiarazioni non sottoscritte e non protocollate) e disposto un ulteriore rinvio per permettere la predetta integrazione istruttoria.
Il 7 gennaio 2026 l’INPS ha depositato nuova memoria, allegato note di chiarimento dello sviluppo fattuale e domandato la declaratoria di inammissibilità della domanda, atteso che il ricorso avrebbe ad oggetto l’annullamento di tre provvedimenti in seguito sostituiti in autotutela dall’Amministrazione da nuovi provvedimenti (parimenti di rigetto della domanda) non impugnati tempestivamente.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come chiarito dall’Amministrazione nel corso del giudizio, la ricorrente ha presentato tre domande di cassa integrazione per il periodo dal 05/07/2021 al 03/10/2021, causale “mancanza di ordini, di commesse e di lavoro” in data 10/8/2021.
La stessa ha chiesto informazioni sullo stato di avanzamento dell’istruttoria con nota al cassetto bidirezionale prot. INPS.CMBDR.06/11/2021.6506817.
La sede ha risposto in data 10/3/2022 attivando il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 11 c. 2 D.M. n. 95442/2016 e richiedendo il deposito di una relazione tecnica dettaglia.
La MEDORI COSTRUZIONI con nota al cassetto bidirezionale prot. INPS.CMBDR.08/04/2022.1958044 ha chiesto informazioni e la Sede ha ribadito di aver già effettuato richiesta di integrazione documentale in data 10/3/2022 e ha altresì aggiunto che unitamente alla relazione tecnica dettagliata venisse trasmessa ulteriore documentazione resa sotto forma di atto di notorietà nella quale venisse fornita evidenza degli elementi richiesti nell’attivazione del soccorso istruttorio del 10/3/2022.
L’azienda ha allegato relazione tecnica dettagliata in data 8/4/2022 e, in data 13/5/2022, ha inviato altra documentazione tramite cassetto bidirezionale.
In prima istanza, la Sede ha lavorato le istruttorie definendo le domande con tre corrispondenti provvedimenti di reiezione che si fondano sulle medesime motivazioni. In particolare, con provvedimento di reiezione n° 700290046336 del 09/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162016 – codice comunicazione 22M22M6BA10157; 4 operai sospesi; con provvedimento di reiezione n° 700290046407 del 09/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162015 – codice comunicazione 22M22M6BA10158; 1 operaio sospeso e con provvedimento di reiezione n° 700290046408 del 09/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162017 – codice comunicazione 22M22M6BA10159; 1 operaio sospeso l’Amministrazione ha rigettato le istanze “ Visto all'art. 14 del D.lgs. 148/15; Dalla documentazione a nostra disposizione non risulta l'assolvimento dell'obbligo di esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale in via preventiva, dal momento che i messaggi di posta elettronica certificata trasmessi alle sigle sindacali maggiormente rappresentative presentano una ricevuta di accettazione successiva all'inizio del periodo di CIGO ”.
Tali provvedimenti sono stati tempestivamente impugnati dalla ricorrente con il presente ricorso.
In seguito, tuttavia, le domande sono state nuovamente istruite e sono stati emessi tre nuovi e diversi
provvedimenti: 1. Provvedimento di reiezione n° 700290046336 del 23/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162016 - codice comunicazione 22M22M6PA10056; 4 operai sospesi; 2. Provvedimento di reiezione n° 700290046407 del 23/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162015 - codice comunicazione 22M22M6PA10057; 1 operaio sospeso; 3. Provvedimento di reiezione n° 700290046408 del 23/06/2022 della domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.7002.10/08/2021.0162017 - codice comunicazione 22M22M6PA10058; 1 operaio sospeso, con cui l’Amministrazione ha comunque rigettato la domanda alla luce della segue differente motivazione “ Visto l'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 95442 del 14/4/2016; Il requisito della transitorietà di cui all'art. 1, comma 2, del DM 95442/2016 non sussiste con riferimento al momento della presentazione della domanda sulla base della relazione tecnica presentata il 13/05/2022 tramite
comunicazione bidirezionale (attività imprenditoriale sospesa e cessazione dei rapporti di lavoro in essere) ”.
Questi ulteriori e sostitutivi provvedimenti non sono stati impugnati dalla ricorrente, sebbene sicuramente notificati e conosciuti, come risulta dalla documentazione depositata dalla stessa parte ricorrente (allegati al ricorso introduttivo, invero, apparentemente per errore, risultano essere esattamente i provvedimenti finali assunti dall’Amministrazione, nonostante le censure del ricorso abbiano ad oggetto i precedenti e superati tre provvedimenti di rigetto).
Deve, pertanto, trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente, atteso che il ricorso e la domanda riguardano provvedimenti non più
esistenti ed efficaci già in data antecedente alla proposizione del ricorso introduttivo sicché si ravvisa la carenza di interesse a ricorrere da parte della società, atteso che l’eventuale accoglimento del ricorso sortirebbe unicamente l’annullamento di provvedimenti già annullati in autotutela dall’Istituto.
Né tale carenza potrebbe essere superata, come suggerito dalla ricorrente nella memoria di replica depositata il 27 novembre 2024, dall’eccezione di “nullità” che graverebbe sugli ultimi provvedimenti adottati “ per avere l’INPS già deciso in precedenza con le determinazioni impugnate in questo giudizio ”.
In primo luogo, tale censura avrebbe dovuto – per poter essere validamente considerata – determinare comunque l’impugnazione tempestiva dei supposti provvedimenti “nulli” tramite ricorso autonomo ovvero proposizione di motivi aggiunti.
In secondo luogo, comunque, l’assunzione del provvedimento di rigetto, non esautora l’amministrazione del potere di rivalutare la medesima domanda (nel rispetto dei termini procedimentali) e nuovamente e con diverso provvedimento provvedere a definire la domanda (anche con successivo provvedimento di rigetto ma sorretto da differente motivazione), come nel caso in esame.
Per tutte le ragioni illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC AV, Presidente
NI RA, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RA | CC AV |
IL SEGRETARIO