Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
Per procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991, previsti dall'art. 15 di detto decreto, convertito nella L. 20 gennaio 1992 n. 8, devono intendersi anche quelli per i quali viene chiesta la revoca della sentenza di proscioglimento emessa secondo il codice previgente e viene dato inizio, in tal modo, a un nuovo procedimento. E, invero, la fase precedente deve ritenersi conclusa con la detta sentenza e il procedimento non può ritenersi più pendente. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della nuova competenza per l'adozione delle misure cautelari personali, attribuita dalla legislazione speciale antimafia al G.I.P. distrettuale, la richiesta del P.M. di revoca della sentenza istruttoria segna l'inizio del nuovo procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2008, n. 14660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14660 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 737
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 035549/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN VI, N. IL 15/11/1958;
avverso ORDINANZA del 09/08/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 9.8.2007, il Tribunale di Catanzaro, costituito a norma dell'art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AN ZO avverso il provvedimento emesso in data 23.7.2007 dal GIP presso lo stesso Tribunale con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il concorso nell'omicidio di EI RL e nel tentato omicidio di TI AT, rilevando che non era fondata l'eccezione do incompetenza del GIP distrettuale, che i gravi indizi di colpevolezza erano desumibili da plurime e convergenti chiamate in reità o in correità e che ricorrevano le esigenze cautelari.
Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 25 Cost., comma 1 e 2, art. 2 c.p., e art. 51 c.p., in quanto era stata erroneamente affermata la competenza del
GIP distrettuale senza tenere conto del principio di irretroattività della legge penale;
b) violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., per essere stati ritenuti esistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari con motivazione apparente e illogica, in quanto non era stato eseguito il vaglio accurato dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei chiamanti in reità e l'accertamento delle esigenze cautelari risultava generico e contraddittorio, onde non poteva considerarsi dimostrata nessuna delle esigenze indicate dall'art. 274 c.p.p.. Con motivi aggiunti e con memoria difensiva il ricorrente ribadiva le deduzioni difensive riguardanti le esigenze cautelari e la sussistenza del requisito della gravità indiziaria. 2. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la struttura logica e giuridica della motivazione dell'ordinanza impugnata resiste alle critiche formulate dal ricorrente. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione concernente l'incompetenza funzionale del GIP distrettuale, dato che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato il principio, perfettamente aderente alla presente situazione processuale, per cui per procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991, previsti dall'art. 15 di detto decreto, convertito nella L. 20 gennaio 1992, n. 8, devono intendersi anche quelli per i quali viene chiesta la revoca della sentenza di proscioglimento emessa secondo il codice previgente e viene dato inizio, in tal modo, a un nuovo procedimento: ed invero la fase precedente deve ritenersi conclusa con la detta sentenza e il procedimento non può1 ritenersi più1 pendente. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della nuova competenza prevista dalla legislazione speciale antimafia, la richiesta del P.M. di revoca della sentenza istruttoria segna l'inizio del nuovo procedimento (Cass. Sez. 1^, 2 giugno 1998, Farao, rv. 210878; Sez. 5^, 6 novembre 1996, Schiavone, rv. 206631). In applicazione di tali principi deve riconoscersi che il tribunale ha correttamente affermato la competenza del GIP distrettuale, dal momento che nell'ordinanza impugnata sono state analiticamente ricostruite le vicende relative ai procedimenti per l'omicidio del EI ed è stata adeguatamente giustificata l'adesione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ritiene operante la competenza distrettuale nel caso in cui sia stata revocata la sentenza conclusiva dell'udienza preliminare dopo l'entrata in vigore del di. n. 367 del 1991.
3. - Mancano di pregio anche le doglianze del ricorrente afferenti il giudizio di gravità indiziaria.
Premesso che la gravità degli indizi è stata tratta da una pluralità di chiamate in correità distinte e convergenti, deve porsi in risalto che le linee argomentative dell'ordinanza risultano pienamente rispondenti ai principi operanti in tema di valore probatorio della chiamata di correo. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che il vigente art. 192, comma 3 stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice vietando l'attribuzione del valore di prova alla sola chiamata, quando non sia accompagnata da "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull'assoluto disinteresse dei chiamanti (Cass. Sez. Un. 21 aprile 1995, Costantino). Inoltre, è stato stabilito che, in presenza di una chiamata in reità o in correità, questa dev'essere prudentemente verificata innanzi tutto come intrinsecamente attendibile - sotto il profilo della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della coerenza logica - ed essere infine confortata da un principio di riscontro obiettivo ed estrinseco di qualsivoglia natura, la cui specie non può essere predeterminata, ma che deve risultare compatibile con le dichiarazioni accusatone del coindagato o dell'indagato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, e tale da consentire un collegamento diretto ed univoco, sul piano logico - storico, con i fatti per cui si procede. In tale ottica, si è ritenuto che i riscontri possano essere costituiti anche da una o più chiamate, a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatone, reputate intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome, nel senso che l'una non abbia condizionato le altre (mutual corroboration o convergenza del molteplice: Cass. Sez. 6^, 12 gennaio 1995, Grippi;
Cass. Sez. 6^, 18 febbraio 1994, Goddi ed altri). Infine, mette conto sottolineare che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 11, che ha inserito nell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, deve ritenersi superato l'indirizzo giurisprudenziale favorevole al riscontro di tipo meramente oggettivo, sicché dal nuovo quadro normativo deriva che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali, devono osservarsi le disposizioni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, e che le chiamate in correità e in reità possono dare origine ad una situazione gravemente indiziante soltanto quando risultino confermate da riscontri individualizzanti, che collegano l'indagato al fatto - reato attribuitogli (cfr: Cass. Sez. 6^, 2 luglio 2001, P.M. in proc. Tramonte;
Cass. Sez. 1^, 14 novembre 2001, Caliò ed altri). Nel caso in esame l'ordinanza impugnata appare rispondenti a tali principi di diritto, che sono stati applicati alla situazione fattuale ricostruita con motivazione adeguata sul piano logico. Invero, il tribunale del riesame ha analizzato le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia ed ha accertato l'intrinseca attendibilità delle chiamate in correità e in reità alla luce dei criteri della spontaneità, della coerenza, della precisione e della reciproca autonomia, nonché la convergenza delle accuse, inferendone elementi di grave valenza indiziaria in base ai quali è stato ritenuto che il AN aveva partecipato ai fatti di reato oggetto delle imputazioni.
Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale, al di là delle discordanze denunciate dal ricorrente, appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un grado di elevata probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del AN, a titolo di concorso, per l'omicidio del EI e il tentato omicidio del TI, anche in considerazione della circostanza che le chiamate, reciprocamente riscontrantisi, devono intendersi sorrette da riscontri individualizzanti. 4. - Sono infondate anche le censure riguardanti l'esistenza delle esigenze cautelari.
Invero, dopo avere sostenuto che la presunzione prevista dall'art.275 c.p.p., comma 3, è applicabile anche per fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 152 del 1991, il tribunale ha accertato l'effettiva ricorrenza delle condizioni per affermate la concreta configurabilità del periculum in liberiate in relazione alle specifiche e gravi modalità dei delitti e all'allarmante personalità del AN desunta dai procedimenti penali ai quali egli è stato sottoposto.
Nel procedimento di riesame non possono ovviamente trovare ingresso circostanze di fatto successive all'emissione della misura cautelare. La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che sia trasmessa, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008