Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2008, n. 14660
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Sentenza 11 marzo 2008

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Per procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991, previsti dall'art. 15 di detto decreto, convertito nella L. 20 gennaio 1992 n. 8, devono intendersi anche quelli per i quali viene chiesta la revoca della sentenza di proscioglimento emessa secondo il codice previgente e viene dato inizio, in tal modo, a un nuovo procedimento. E, invero, la fase precedente deve ritenersi conclusa con la detta sentenza e il procedimento non può ritenersi più pendente. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della nuova competenza per l'adozione delle misure cautelari personali, attribuita dalla legislazione speciale antimafia al G.I.P. distrettuale, la richiesta del P.M. di revoca della sentenza istruttoria segna l'inizio del nuovo procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2008, n. 14660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14660
    Data del deposito : 11 marzo 2008

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