Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2001, n. 10069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10069 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
1006 9 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mediazione immobiliare. SEZIONE TERZA CIVILE Qualificazione giuridica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2863/99 FIDUCCIA PresidenteDott. Gaetano Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron.99643 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 3362 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: 2 4 LUG. 2004 AGENZIA IMMOBILIARE LA VELA, in persona del legale rappresentante e accomandatario, sig. M.ZI TI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 1, presso CANCELLERIA to studio dell'avvocato CARLO ALBERTO GENILONI SILVERJ, The la difende unitamente all'avvocato RUFFO CARLO, giusta delega in atti;
DF472217 ricorrente
contro
NK ED, RC AR;
2001 intimati - 377 avversO la sentenza n. 186/98 del Tribunale di M GROSSETC, emessa il 18/12/1997, depositata il 02/03/98; RG. 683/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22 aprile 1992 l'agenzia La Vela di Maria ZI RT convenne in giudizio dinanzi al Pretore di Grosseto i coniugi OA LE e CE MA, e ne chiese la condanna in solido al pagamento di una provvigione, per l'attività di mediazione pre- stata per la vendita di un immobile sito in Castiglione delia Pescaia. Si costituivano i convenuti e negavano il fondamen- to della pretesa, assumendo che il solo acquirente si era rivolto, eventualmente, alla agenzia. La causa era istruita con prove orali e documentali con sentenza del 23 novembre 1994 il Pretore acco- glieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento di lire 3.800.000 oltre le spese del giudizio, ricono- scendo il diritto alla mediazione anche nei confronti dei venditori. 2 La decisione era appellata dai coniugi LE che ne chiedevano la riforma;
l'appellata chiedeva la conferma della decisione. Con sentenza del 2 marzo 1998 il Tribunale di Gros- seto accoglieva l'appello e rigettava la domanda attri- ce, osservando che dal riesame completo delle prove emergeva l'esistenza di un rapporto di mediazione "unilaterale" che non interessava le parti venditrici. Contro la decisione ricorre la Agenzia deducendo due motivi di censura;
non hanno svolto difesa le con- troparti, ritualmente citate. MOTIVI DELLA DECISIONE I 1 ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi che, per la intrinseca connessione, vengo- no in esame congiunto. Nel primo motivo si deduce l'error iuris per la violazione degli articoli 1399 e 1734 del codice civi- le. La tesi è che "venditori" pur non avendo avuto alcun "contatto" con la Agenzia Vela, avrebbero sotto- scritto una procura a vendere a tal TI che invece si era avvalso dell'agenzia per reperire l'acquirente. Con la sottoscrizione della procura essi avrebbero fat- to propria tutta la attività pregressa del loro procu- ratore, assumendo direttamente l'obbligo di pagare la 3 provvigione all'agenzia. Nel secondo motivo si deduce il vizio della motiva- zione, omessa ed insufficiente, sul rilievo che mentre 11 Tribunale aveva ritenuto la esistenza della media- zione attraverso fatti concludenti, il secondo giudice ii aveva invece inopinatamente ridimensionati, ritenen- do che le prestazioni della agenzia avessero riguardato "unilateralmente" la parte acquirente. Le censure riassunte investono in realtà un apprez- zamento in fatto compiuto dai giudici dell'appello, con un analitico riesame dell'intero contesto probatorio, e con la puntuale disamina di tutte le fonti di prova da cui desumere che i coniugi LE rimasero del tutto estranei ai rapporti di "affari" tra gli acquirenti e l'agenzia. La motivazione (ff.ha 6) si dilunga nell'analizzare tali fonti, e (v. ff. 6 della motivazione) in particola- re considera la "procura" al TI come u n fatto non rilevante per la determinazione di un pregresso rappor- to tra l'agenzia ed i venditori, e dunque, analitica- mente, dimostra la erroneità della valutazione compiuta ai primi giudici. Pertanto non sussiste il profilo della violazione di legge, per le norme sostanziali segnalate, poiché la ratio decidendi si fonda sulla mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa (il rapporto di media- zione), e neppure sussiste il vizio della motivazione, la quale è invece analitica ed adeguata in relazione al e come tale è in- prudente apprezzamento delle prove, sindacabile in questa sede di legittimità. Nulla per le spese non avendo svolto difesa le con- troparti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese. Roma, 22 febbraio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Saran F usionЗаба for mun PK IL CANCELLIERE C1 Giovann Giambattista Depositata in Cancelleria 42200 24 LUG. 2001 280,000 oggi, lì IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma Iscritto a ruolo jl Art. n... th 5