Sentenza 21 giugno 2007
Massime • 1
In tema di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, una volta intervenuto il relativo decreto, non suscettibile di gravame in ragione del principio di tassatività delle nullità e dei casi di impugnabilità, inizia a decorrere un nuovo termine di durata delle indagini, dal momento che la precedente fase investigativa è stata conclusa con il decreto di archiviazione e che dalla riapertura delle indagini deriva un procedimento formalmente nuovo, come evidenziato dalla necessità di procedere a nuova iscrizione a norma dell'art. 335 cod. proc. pen. (vedi Sez. VI, 10/10/2001, n. 36723, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2007, n. 27672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27672 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/06/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio VA - Consigliere - N. 2564
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011099/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO QU N. IL 27/05/1952;
avverso ORDINANZA del 09/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO V. per ann.to con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha confermato, in sede di riesame, quella del g.i.p. che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di PR UA quale gravemente indiziato di concorso negli omicidi (legati alle dinamiche della lotta tra clans contrapposti) di LU IN e dei fratelli TE e IU AR, annullandola, invece, per il capo relativo all'omicidio di LI VA. Disattese eccezioni in rito concernenti la competenza del g.i.p. distrettuale, il rispetto dei termini di durata delle indagini, l'utilizzabilità delle propalazioni del coindagato PR AR e dei collaboratori di giustizia - sulle quali si basa il quadro indiziario -, il tribunale ha richiamato le modalità di esecuzione dei due delitti ed il ruolo svolto dall'inquisito secondo quanto attendibilmente riferito, direttamente o de relato, dalle diverse fonti dichiarative (PR AR, IT AN, IT ES AV, TE ES, CR AL, LA AN, GA ES, TE LA e NO ES), argomentando, da ultimo, circa la sussistenza delle esigenze cautelari. Ricorre il difensore, deducendo:
- 1) violazione di legge in punto di ritenuta competenza del g.i.p. distrettuale, essendosi gli omicidi in questione verificati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 152 del 1991 e prima della vigenza di detto decreto essendo anche iniziati i relativi procedimenti con l'iscrizione nel registro degli indagati, mentre la riapertura delle indagini dopo l'archiviazione originariamente disposta non avrebbe determinato l'inizio di un nuovo procedimento ma la prosecuzione di quello iniziale (nessuna censura risulta, invece, proposta in punto di riconducibilità degli omicidi al catalogo dei reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis);
- 2) violazione degli artt. 335, 405 e 407 c.p.p. sull'assunto che la riapertura delle indagini sarebbe avvenuta per aggirare i limiti posti dalla normativa codicistica alla durata delle indagini preliminari, nulla di nuovo essendo emerso rispetto alle dichiarazioni già rese dai collaboratori di giustizia negli anni 1996-97, in base alle quali era stata disposta l'archiviazione;
- 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie, con particolare riguardo a quelle di PR AR, in quanto assunte senza il rispetto delle forme di cui all'art. 64 c.p.p. e non rinnovate L. n. 63 del 2001, ex art. 26, comma 2, entro i termini di durata delle indagini, non superabili mediante l'artificio di procedere a nuove iscrizioni nei confronti delle stesse persone per gli stessi fatti e di provvedere in tale sede alla rinnovazione degli esami;
- 4) assenza di riscontri estrinseci alla chiamata in correità compiuta da PR AR, al di là della molteplicità delle chiamate, non potendosi, peraltro, nella specie, invocare la convergenza del molteplice per l'emersa possibilità di una concertazione delle accuse tra i diversi propalanti, inficiante la loro genuinità ed autonomia, come già asseritamente ritenuto nel corso di precedenti giudizi.
Il ricorso è infondato.
In ordine alla prima doglianza, concernente l'applicabilità dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis - introdotto dal D.L. n. 367 del 1991, convertito nella L. n. 8 del 1992 -, si osserva che l'art. 15,
D.L. cit. circoscriveva l'operatività della nuova disciplina sulla competenza ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima, tra i quali deve ritenersi incluso quello che ha preso nuovamente avvio dopo l'autorizzazione di cui all'art. 414 c.p.p., essendo la precedente fase investigativa stata conclusa con il decreto di archiviazione e derivando dalla riapertura delle indagini un procedimento formalmente nuovo, come evidenziato dalla necessità di provvedere ad una nuova iscrizione a norma dell'art. 335 c.p.p., con conseguente sua necessaria soggezione alla nuova disciplina in punto di competenza.
Quanto alla seconda censura, una volta intervenuto il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (per il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 c.p.p. e dei casi di impugnabilità di cui all'art. 568 c.p.p., comma 1, non suscettibile, peraltro, di alcun gravame, come già ritenuto da Cass., sez. 6^, 12.6.2001, Cuomo, in Dir. pen. e processo, 2002, 334) ed attesa la novità formale del procedimento che ne consegue, inizia a decorrere un nuovo termine di durata delle indagini, meramente illatorio risultando l'assunto che la predetta riapertura, autorizzarle - secondo Cass., sez. 2^, 5.2.1991, n. 848, in Giurispr. It, 1992, 2^, 602 - anche in base ad una rilettura delle precedenti acquisizioni ed alla formulazione di un nuovo progetto investigativo, sia stata disposta per aggirare la disciplina sui limiti di durata delle indagini.
Circa la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da PR AR anteriormente all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 64 c.p.p., cui sostanzialmente risulta circoscritta la censura di cui al punto 3) in difetto di specifiche doglianze relative ad altri contributi dichiarativi, ed a prescindere dalla questione se esse siano state assunte nello stesso od in un diverso procedimento, inconferente deve ritenersi la prospettata violazione della L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2, non potendo comunque il predetto chiamante assumere l'ufficio di testimone relativamente alle dichiarazioni concernenti altrui responsabilità perché, allo stato, in situazione di incompatibilità ex art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a (come sostituito dalla L. n. 63 del 2001 cit., art. 5) quale coimputato dei medesimi reati attribuiti al Cicero, donde, in ogni caso, l'irrilevanza dell'omesso avvertimento di cui all'invocato art. 64, comma 3, lett. c).
L'ultima censura, con cui si prospetta, peraltro in via di mera ipotesi, l'esistenza di accordi e concertazioni tra i diversi chiamanti, attiene al merito delle valutazioni del quadro indiziario di competenza del giudice del fatto ne', al di là della suddetta ipotesi, risultano dedotti profili di vizi motivazionali che legittimino il sindacato del provvedimento da parte di questa Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si provveda ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007