Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9093
CASS
Sentenza 5 luglio 2001

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L'esperibilità della revocazione per errore di fatto o per dolo di una parte in danno dell'altra, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità o di licenza per finita locazione (derivante dalle sentenze della Corte Cost. n. 558 del 1989 e n. 51 del 1995) non è condizionata allo spirare del termine per l'opposizione ex art. 668 cod. proc. civ.; infatti, tale opposizione e la revocazione ex art. 395 n. 1 cod. proc. civ. sono istituti distinti e autonomi basati su presupposti diversi, la mancanza di tempestiva conoscenza (per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore) dell'intimazione di licenza o di sfratto nel primo caso e il dolo revocatorio nel secondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9093
    Data del deposito : 5 luglio 2001

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