Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
L'esperibilità della revocazione per errore di fatto o per dolo di una parte in danno dell'altra, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità o di licenza per finita locazione (derivante dalle sentenze della Corte Cost. n. 558 del 1989 e n. 51 del 1995) non è condizionata allo spirare del termine per l'opposizione ex art. 668 cod. proc. civ.; infatti, tale opposizione e la revocazione ex art. 395 n. 1 cod. proc. civ. sono istituti distinti e autonomi basati su presupposti diversi, la mancanza di tempestiva conoscenza (per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore) dell'intimazione di licenza o di sfratto nel primo caso e il dolo revocatorio nel secondo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9093 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OZ LA AR, DI RO IO, DI RO NI, DI RO AR, DI RO ZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 72/F3, presso lo studio dell'avvocato SANDRO PICCIOLINI, che li difende insieme all'avvocato LUCIANO MILITERNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SUPERGEA S.A.S. DI LI AR & C, in persona del legale rappresentante NA RI, da considerarsi domiciliata in ROMA presso CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato LUCIO IPPOLITO, con studio in 71016 SAN SEVERO giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 252/97 del Tribunale CIVILE di FOGGIA, emessa il 13/6/1997, sezione seconda, depositata il 02/10/97; RG.831/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato LUCIANO MILITERNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 1995, proposto dinanzi al ET di Foggia, sezione distaccata di San Severo, la "Super Geas" s.a.s. di NA RI e C., esponeva che essa società istante aveva rilevato dalla s.a.s. "Gigante del Risparmio" di D'RI TE e C. l'azienda commerciale (Market) sita in San Severo alla Via G. Di Vittorio, 29 angolo Via G.B. Vico, nei locali concessi in locazione da OZ LA IA, Di RR ON, Di RR NI, Di RR IA e Di RR IN che, con la cessione dell'azienda, la società "Gigante del Risparmio" aveva ceduto ad essa società istante anche la locazione;
che i signori OZ e Di RR non avevano accettato di buon grado la cessione della locazione perché pretendevano ingiustamente il raddoppio del canone locativo, già pari a lire 1.745.200 mensili, ed avevano sistematicamente respinto i canoni di locazione mensili spediti, come da loro richiesta, a mezzo vaglia postale in quattro quote uguali;
che, improvvisamente, in data 21 giugno 1995 i predetti locatori avevano notificato ad essa società lo sfratto per morosità relativamente alle mensilità da gennaio a giugno 1995 ed avevano citato essa istante per la udienza del 25 ottobre 1995; che alle rimostranze dell'amministratore di essa società i locatori avevano opposto la volontà di stipulare un nuovo contratto per la durata di anni 12, a condizioni più vantaggiose, ed avendo, "pro bono pacis", essa società dichiarato la propria disponibilità i locatori avevano assicurato che avrebbero rinunciato allo sfratto per morosità ed avevano dato mandato al loro legale di predisporre gli atti relativi, che i resistenti, scientemente, da un lato avevano allungato i tempi per la stipula del contratto, che pure il loro legale aveva predisposto e dall'altro, all'insaputa di essa ricorrente, all'udienza del 25 ottobre 1995 avevano fatto convalidare la sfratto per morosità; che in data 27 novembre 1995 i locatori avevano notificato lo sfratto convalidato spedito in forma esecutiva, con il rilascio fissato per il 30 novembre 1995; che essa società aveva continuato ad inviare, anche durante le estenuanti trattative, i canoni, sempre regolarmente respinti. Tutto ciò premesso chiedeva che, previa sospensione della esecuzione dello sfratto, "... ricorrendo gravissimi motivi, ricorrendo la ipotesi del caso fortuito (la mancata presenza della società intimata alla udienza è stata determinata dalla malafede degli opposti)...", il Giudice adito, revocasse l'ordinanza di convalida dello sfratto e comunque dichiarasse la inefficacia dell'ordinanza e la inesistenza di una qualsiasi morosità, condannando, altresì, i signori OZ e Di RR al ristoro dei danni, da liquidarsi, anche ex art. 96 c.p.c., nella misura di giustizia.
Si costituivano i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza del 30 dicembre 1996 il ET adito, ritenuta qualificabile come azione di revocazione, ex art. 395 n. 1 c.p.c., quella proposta dalla società ricorrente, revocava l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa in data 25 ottobre 1995 e spedita in forma esecutiva in data 27 novembre 1995 e dichiarava compensate tra le parti metà delle spese del giudizio, ponendo la restante frazione, in solido, a carico dei resistenti. Avverso tale decisione proponevano appello i locatori. Resisteva in giudizio la controparte.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza 13.6 - 2.10.1997, rigettava l'appello compensando le spese del grado.
Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi OZ LA IA, Di RR NI, Di RR ON, Di RR IA e Di RR IN.
La controparte ha resistito con controricorso.
Con ordinanza 13.10.2000 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo dando termine per la produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso per cassazione. La parte ricorrente ha provveduto al deposito di detto A.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "Illogicità e contraddittorietà della motivazione: art. 360, 1 comma, n.5 c.p.c." esponendo le seguenti argomentazioni. Il giudice di 1^ grado ha ritenuto che con l'atto di tardiva opposizione alla convalida di sfratto ai sensi dell'art. 668, 1 comma c.p.c., gli intimati in realtà volessero ottenere la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c., perché effetto di dolo della controparte. La decisione oltre che illogica, perché risultato da un errata interpretazione della volontà dei ricorrenti, contiene anche delle argomentazioni che si pongono in grave contraddittorietà tra loro. Infatti il giudice di secondo grado sostanzialmente approva in ogni punto l'iter argomentativo del ET e quest'ultimo, nel ritenere che l'opposizione ex art. 668 c.p.c., sarebbe stata infondata (rectius inammissibile), osserva che ove l'intimato pur avendo avuto conoscenza dell'atto di intimazione, non compaia all'udienza fissata, fidandosi delle assicurazioni ricevute circa il comportamento processuale che l'intimante avrebbe tenuto nella stessa udienza, ciò non può imputarsi a caso fortuito, ma ad una scelta errata del conduttore, giacché le assicurazioni della controparte non possono esimere l'intimato dal comparire o costituirsi in giudizio per tutelare il suo buon diritto (vigilantibus iura succurrunt). L'assenza di costui deve, pertanto, ritenersi imputabile non a caso fortuito, ma a leggerezza, imprudenza, negligenza ed imperizia onde è da considerarsi colpevole. Dunque lo stesso ET nel rilevare l'inammissibilità della opposizione tardiva ex art. 568 c.p.c., esclude altresì le condizioni di una revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c.. È del tutto irragionevole affermare che l'esito sfavorevole alla SUPER - GEA. della causa per convalida di sfratto sia da imputarsi ad una negligenza di quest'ultima e poi, in modo palesemente contraddittorio, imputarlo al comportamento doloso dei locatori (Idoneo a configurare un'ipotesi di dolo revocatorio). Altro aspetto illogico della motivazione è riscontrabile anche nel riferimento che il giudice di prima istanza fa per sostenere la propria decisione, alla comparsa conclusionale ove si discute di "dolo revocatorio". Ciò infatti costituisce una ipotesi di mutatio libelli, non più possibile in sede conclusionale e che avrebbe dovuto, semmai, far decidere in senso contrario a quello prescelto. Con il secondo motivo i ricorrenti OZ LA IA, Di RR NI, Di RR ON, Di RR IA e Di RR IN denunciano "falsa applicazione dell'art. 395 n. 1 c.p.c." esponendo le seguenti argomentazioni. Avendo lo stesso giudice correttamente ammesso che l'assenza alla udienza di convalida di sfratto è da imputarsi a titolo di colpa alla stessa società intimata (e quindi espressamente escludendo che fosse da riferire alla mala fede degli odierni ricorrenti), appare chiara la errata applicazione - nel caso di specie - dell'art. 395 n. 1 c.p.c. che invece prevede la revocazione quando la decisione impugnata sia l'effetto del dolo della controparte. Inoltre dalla lettura degli artt. 395 n. 1 e anche 396 c.p.c. si evince chiaramente la natura straordinaria della impugnazione per revocazione nella ipotesi prevista dal n. 1 dell'art. 395 c.p.c.. Una volta ammessa, a seguito della sentenza
Cort. Cost. 20 febbraio 199 5 5 1, la revocazione, ex art.395 n. 1 c.p.c., anche contro l'ordinanza di convalida di sfratto, è
necessario tenere conto del carattere straordinario di detto mezzo di gravame. Perciò, anche per l'ordinanza di convalida di sfratto, se il dolo della controparte è rilevabile in pendenza dei termini per l'opposizione ex art. 668 c.p.c., e sempre che questa sia ammissibile, esso va dedotto con tale strumento processuale e non con la revocazione. Infine, può individuarsi un altro vizio in cui è incorso il Tribunale nel confermare la decisione del giudice di prime cure e cioè la modificazione del petitum della domanda della SUPER GEA e quindi la sussistenza di una extrapetizione. Infatti, mentre la sentenza che conclude l'opposizione ex art. 669 c.p.c. si sostituisce alla ordinanza di convalida e comunque decide nel merito la controversia, la sentenza emessa dal giudice di prime cure e confermata dal tribunale ha avuto un effetto puramente rescindente, tanto che la causa è stata rimessa sul ruolo per la definizione del merito.
I motivi di ricorso non possono essere accolti.
Occorre premettere che la prima questione da affrontare è quella dell'interpretazione della domanda proposta dalla parte conduttrice e quindi della sussistenza o meno del vizio di "extrapetizione", poiché viene denunciato un error in procedendo, questa Corte Suprema è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996). Dall'esame del ricorso al ET di s. Severo di evince che al di là di taluni rilievi in diritto che si rinvengono nell'atto (v. in particolare, nella penultima facciata, il richiamo dell'art. 668;
nonché l'affermazione che ricorreva l'ipotesi del caso fortuito) in realtà l'elemento ricorrente ed essenziale che sta concretamente alla base di tutte le doglianze esposte è la prospettazione dell'attività dei locatori come intenzionalmente fraudolenta in quanto volta a trarre in inganno la controparte e capace di ingannare il Giudicante. Particolarmente significativa è l'affermazione (contenuta nella penultima facciata del predetto ricorso al ET) che "la mancata presenza della società intimata alla udienza è stata determinata dalla malafede degli opposti". Ciò considerato e considerato l'intero contesto del ricorso si deve concludere che la tesi interpretativa seguita dai giudici di merito va condivisa. Tale conclusione (in quanto frutto di una autonoma valutazione di questa Corte Suprema) rende ovviamente irrilevanti le doglianze concernenti asseriti vizi nella motivazione della sentenza di secondo grado. Più precisamente assorbe tutte le doglianze esposte salvo quelle concernenti l'esperibilità della revocazione in pendenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 668 c.p.c.. La tesi sul punto della ricorrente (che, è opportuno ricordarlo, ritiene possibile, "... a seguito della sentenza Cort. Cost. 20 febbraio 1995 n. 51, la revocazione, ex art.395 n. 1 c.p.c., anche contro l'ordinanza di convalida di sfratto...") non può peraltro essere accolta. Infatti l'opposizione di cui all'art. 668 c.p.c.. e la revocazione, ex art. 395 n. 1 c.p.c. sono due (distinti ed autonomi) istituti giuridici che il legislatore ha basato su presupposti del tutto diversi: la mancanza di tempestiva conoscenza (per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore) dell'intimazione di licenza o di sfratto nel primo caso ed il dolo revocatorio nel secondo (tale netta diversità - è opportuno aggiungerlo solo a titolo di chiarimento - priva di contraddittorietà la parte essenziale dell'assunto del ET, implicitamente fatto proprio dal Tribunale, secondo cui pur dovendo ritenersi infondata nella specie una ipotetica opposizione ex art. 668 cit., doveva invece ritenersi fondata la revocazione ex art 395 n. 1 cit.), e non vi sono validi elementi per ritenere esatta la tesi che l'esperibilità della revocazione ex art. 395 n. 1 contro i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità sia condizionata allo spirare del termine ultimo per l'opposizione ex art. 668. Non sembra inutile precisare che, anche in considerazione della peculiarità della materia in esame (concernente solo la specifica ipotesi di impugnazione di una già avvenuta convalida di licenza o di sfratto) non possono essere tratti validi elementi di convincimento in senso favorevole a detta tesi, dall'art. 396 C.P.C. ("Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello"); infatti questa norma riguarda solo i rapporti della revocazione (ex art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6) con l'appello, e non quelli di detta revocazione con l'opposizione ex art. 668 (cfr. tra le altre a proposito della non esperibilità della revocazione ex art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 prima della scadenza del termine per l'appello: Cass. 4689/93: "Ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ. la revocazione è ammessa soltanto contro le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, mentre le sentenze di primo grado è suscettibile di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione, così detta straordinaria, per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395. Ne consegue che la sentenza ancora appellabile non è in alcun caso suscettibile della revocazione, i cui motivi possono essere fatti valere con l'appello, quale rimedio normale ed illimitato all'ingiustizia della decisione"), si consideri inoltre che mentre le fattispecie astratte di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 possono sempre (lo afferma implicitamente lo stesso legislatore nell'art. 396 c.p.c.) essere oggetto di appello, due delle fattispecie astratte contemplate dall'art. 668 e cioè il caso fortuito e la forza maggiore, ben potendo verificarsi per circostanze concernenti il solo conduttore, e a prescindere quindi da qualsivoglia violazione di norme sostanziali o processuali da parte di chicchessia, non sono suscettibili di essere sempre validamente ed utilmente denunciate in sede di appello;
ed anche la terza fattispecie (mancanza di tempestiva conoscenza della convalida per "irregolarità" della notificazione), concernendo ogni irregolarità di qualsiasi tipo e gravità (anche se non suscettibile di determinare inesistenza od invalidità della notificazione, ma anzi compatibile con la validità di quest'ultima) e quindi avendo un ambito di applicazione ben più ampio di quello delle inesistenze e nullità della notificazione medesima, finisce necessariamente per ricomprendere anche un gran numero di casi che non sarebbero validamente ed utilmente denunciabili con l'appello (nel senso che non ne consentirebbero l'accoglimento)- con la conseguenza che in tutta questa vastissima serie di casi non avrebbe comunque senso impedire al conduttore di esperire l'impugnazione ex art. 395 n. 1 fino allo scadere del termine per il non esperibile appello. Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001