Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 4
Per procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 20 novembre 1991 n. 367, previsti dall'art. 15 di detto decreto, conv. nella L. 20 gennaio 1992 n. 8, devono intendersi anche quelli per i quali viene chiesta la revoca della sentenza di proscioglimento emessa secondo il codice previgente, dandosi così inizio ad un nuovo procedimento in quanto il precedente deve ritenersi concluso con tale sentenza e non può più ritenersi pendente. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della nuova competenza prevista dalla legislazione speciale antimafia, la richiesta del P.M. di revoca della sentenza istruttoria segna l'inizio del nuovo procedimento la cui competenza spetta al pubblico ministero e al Gip individuati rispettivamente dall'art. 51, comma terzo-bis e 328, comma primo-bis, cod. proc. pen. (conf. sent. n. 18857 del 2008, non massimata).
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere rispetto ai delitti indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. ha natura processuale, sicché trova applicazione anche per le misure cautelari adottate in relazione a fatti anteriori all'introduzione della presunzione stessa (conf. sent. nn. 18857 e 18858 del 2008, non massimate).
Possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere i nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero "aliunde" nel corso di indagini estranee al procedimento già definito (conf. sent. nn. 18857 e 18858 del 2008, non massimate).
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere rispetto ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ha natura processuale, sicché trova applicazione anche per la misura cautelare adottata in relazione a fatti anteriori all'introduzione di detto reato (conf. sent. n. 18858 del 2008, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 18396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18396 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 950
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 039836/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABBRUZZESE FIORAVANTE, N. IL 05/01/1954;
avverso ORDINANZA del 09/08/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G., Dr. Sorrentino federico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 9 agosto 2007 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di riesame presentata da AB Fioravante, in altri atti del DAP indicato anche come Abruzzese Fioravante contro l'ordinanza del GIP Distrettuale dello stesso Tribunale in data 23.7.2007 che aveva applicato al suddetto la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di concorso nell'omicidio di ZZ LO e di tentato omicidio di AT VA commessi il 27 agosto 1980 presso la casa di reclusione in cui era detenuto.
I fatti si inquadravano, secondo i giudici della cautela, nell'ambito di scontri fra clan mafiosi avversari per il predominio delle attività illecita nella città di Cosenza e nella sua provincia, attraverso la eliminazione fisica degli avversari, come accertato in via definitiva con i processi denominati "Garden" e "Galassia", ed in particolare nell'ambito del contrasto armato, a cavallo fra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, fra i gruppi mafiosi contrapposti NA - PR e PI - Sena.
Attraverso la collaborazione di soggetti provenienti dai contrapposti clan che erano diventati collaboratori di giustizia, compresi i capi storici PI RA, PR AR, CI EP ed altri inseriti organicamente nelle compagini delinquenziali contrapposte per il controllo del territorio, quali De RO IO, IT EP, AT NZ e CO CO, era stato possibile ricostruire numerosi episodi criminali fra cui l'omicidio ZZ che i collaboratori avevano addebitato alla necessita' di dare una riposta all'omicidio di CQ MA, capo carismatico del clan degli "zingari" cui aderiva l'AB, che aveva scompaginato le alleanze allora esistenti, nonche' l'abile opera del CI diretta a portare il gruppo degli zingari, prima alleati dei NA, al gruppo PI - Sena. Poiché il gruppo NA era stato ritenuto responsabile della uccisione del CQ, l'AB, secondo le dichiarazioni dei collaboratori, aveva aderito, per vendetta, alla uccisione del ZZ che era inserito in tale gruppo.
Il Tribunale del riesame ha previamente respinto le eccezioni dell'indagato relative alla competenza del giudice distrettuale, alla nullità della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa il 13.11.1992 dal Giudice Istruttore di Cosenza perché avanzata al GIP Distrettuale invece che a quello di Cosenza ed alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori in violazione della L. n. 45 del 2001, art. 16 quater. Quanto alla prima eccezione ha rilevato che, pur trattandosi di reati commessi prima della entrata in vigore della Procura Distrettuale Antimafia, ai sensi dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis (introdotto con D.L. n. 367 del 1991), che aveva attribuito a tale ufficio la competenza per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.p. o al fine di agevolare la attività di associazione mafiose, peraltro il nuovo criterio di competenza era applicabile, anche in deroga gli ordinari criteri dettati in materia di competenza per territorio determinata dalla connessione ai sensi dell'art. 16 c.p.p. e senza che rilevasse la contestazione formale della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ai procedimenti iniziati successivamente alla entrata in vigore della suddetta normativa, come nel caso in esame in cui il procedimento n. 3626/01 risultava iscritto successivamente alla entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991. Quanto alla seconda eccezione il Tribunale ha premesso che, successivamente alla sentenza di non doversi procedere per l'omicidio ZZ, emessa secondo il vecchio rito, la nuova iscrizione era stata eseguita con il n. 3626/01 RGNR dal P.M. presso la DDA di Catanzaro a carico di PI RA ed altri ed a tale procedimento era stato poi riunito, nel 2006, a seguito di determinazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, il procedimento n. 450/86 del P.M. di Cosenza nel cui ambito era stato emesso un ordine di cattura sulla base delle dichiarazioni rese da De RO IO. Ha quindi ritenuto che la autorizzazione alla riapertura delle indagini, scaturita dal procedimento n. 3060/03 RGNR, proveniente dal procedimento n. 2154/03 RGNR nel cui ambito erano state acquisite le nuove investigazioni che avevano portato alla decisione di autorizzare la riapertura delle indagini, fosse stata correttamente emessa dal GIP Distrettuale poiché relativa ad un nuovo procedimento iscritto successivamente alla entrata in vigore della nuova disposizione processuale, mentre gli atti di indagine provenienti da altri procedimenti iscritti a carico di altre persone per altri fatti erano sempre utilizzabili nel procedimento principale ed erano altresì idonei a determinare la revoca della precedente sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti del soggetto investito dai nuovi elementi frutto di emergenze raccolte in altre indagini diverse ovvero reperiti in modo casuale.
Il Tribunale ha ritenuto altresì, con riguardo alla terza eccezione difensiva, che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e poste a carico dell'AB fossero utilizzabili in quanto rese ben prima della entrata in vigore della L. 13 febbraio 2001, n. 45 che fissava il termine di 180 giorni per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e che comunque il mancato rispetto di tale termine non potesse determinare la inutilizzabilità delle dichiarazioni ai fini cautelari.
Quanto poi al profilo della gravità indiziaria, i giudici della cautela hanno ritenuto decisive e concordanti le dichiarazioni dei collaboratori PI RA, CI, PR AR e De RO IO, i primi tre quali chiamanti in correità ed il quarto quale chiamante in reità diretta, già valutati attendibili anche in altri procedimenti, che avevano attribuito specificamente all'AB, collocato nella cella n. 10 insieme agli altri "zingari", il ruolo di partecipante diretto all'omicidio che aveva poi provveduto pure alla eliminazione delle armi utilizzate per il fatto. E, quanto alle dichiarazioni del CI, contestate dall'indagato sotto il profilo che le avrebbe concordate con gli altri collaboratori alla stregua delle risultanze del verbale di udienza del giugno 2007 nel procedimento n. 1/06 davanti alla Corte di Assise di Catanzaro, hanno rilevato che le intese fraudolente erano intercorse fra terzi estranei alla attuale vicenda omicidiaria e comunque avrebbero riguardato intese del 2007 riferite dal collaboratore CA che aveva già ammesso di avere raccontato "frottole" agli inquirenti. Nel contempo i giudici della cautela hanno escluso che la gravità indiziaria fosse intaccata dalle sommarie informazioni testimoniali rese il 28 agosto 1980 da ND EP, AN NC e PU RA, che avevano collocato l'AB in loro compagnia nel cortile del carcere durante l'omicidio ZZ, trattandosi di un alibi falso oggetto di un preventivo accordo fraudolento, smentito dalla relazione di servizio resa, il giorno successivo al fatto, dalla guardia CI IO che aveva specificamente indicato sedici detenuti presenti al passeggio al momento del fatto, escludendovi però l'AB. Infine, con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto applicabile la presunzione di inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3, poiché si trattava di delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e che si ricollegava alla forza del vincolo associativo di cui costituiva espressione, in quanto diretto a sottrarre al contrapposto clan il gruppo degli zingari ed altri sodali, non rilevando che il fatto fosse stato commesso prima della modifica legislativa introdotta con D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con L. 12 luglio 1991, n. 203, poi nuovamente modificato con L. 8 agosto 1995, n. 332, nelle ipotesi in cui il delitto è stato commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., trattandosi di disposizione processuale applicabile anche ai fatti commessi precedentemente in virtù del principio "tempus regit actum". Ha ritenuto comunque sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), benché si trattasse di fatti commesso nel 1980, oltre che quella del prevedibile pericolo di fuga, alla stregua del contesto plurisoggettivo di criminalità organizzata nel cui ambito l'indagato aveva commesso un efferato delitto, del mancato rinvenimento delle armi per il cui reperimento era in corso una attività investigativa che avrebbe potuto vanificare o rendere difficoltosa la attività investigativa, dei plurimi precedenti penali dello stesso anche per delitti di elevato disvalore penale, pure successivi al fatto contestato nell'attuale procedimento, che attestavano la sua pericolosità sociale, della mancanza di qualsiasi resipiscenza e della prospettiva di subire una condanna ad elevata pena detentiva che rendeva concreta la probabilità che potesse avvalersi delle strutture e degli appoggi logistici di cui disponeva in ambito criminale per sottrarsi alla esecuzione dei provvedimenti della autorità giudiziaria. Ha proposto ricorso per cassazione l'AB personalmente lamentando:
- mancanza di motivazione e violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, poiché al Tribunale del riesame non erano stati trasmessi gli atti originali del processo relativo all'omicidio ZZ, mancando in particolare, in copia conforme all'originale, i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese dai detenuti che si trovavano ristretti nella casa circondariale di Cosenza il giorno in cui era stato ucciso il ZZ e la sentenza di non luogo a procedere per l'omicidio ZZ emessa nei confronti dell'AB, sempre in copia conforme all'originale;
- erroneità, illogicità e mancanza di motivazione relativamente alla confutazione delle deduzioni difensive con cui era stata denunciata la incompetenza funzionale del GIP Distrettuale di Catanzaro, sia in relazione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa il 13.11.1992, sia in relazione alla emissione della ordinanza di custodia cautelare: il Tribunale del riesame aveva sotto tale profilo ignorato che l'AB era stato indagato dalla DDA di Catanzaro nell'ambito del procedimento n. 3621/01 RGNR (successivamente confluito nel procedimento n. 195/05 RGNR della Procura di Cosenza e riunito all'attuale procedimento n. 3060/03 della DDA di Catanzaro), proprio per lo stesso fatto, pur in assenza di revoca della precedente sentenza di non luogo a procedere e quindi in violazione dell'art. 434 e segg. c.p.p., oltre che dei diritti difensivi dell'indagato; comunque la sentenza di non luogo a procedere e la richiesta della misura cautelare erano state avanzate ad un GIP incompetente funzionalmente;
- erroneità, illogicità e mancanza di motivazione relativamente alle confutazioni difensive con riguardo al divieto di utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CI e De RO, trattandosi di dichiarazioni rese o comunque rinnovate dall'autorità giudiziaria dopo il decorso del termine di 180 giorni previsto dalla L. n. 45 del 2001, art. 16 quater, comma 1 e quindi inutilizzabili anche ai fini della emissione della misura cautelare;
- erroneità, illogicità e mancanza di motivazione relativamente alle confutazioni difensive con riguardo alla utilizzabilità nel procedimento principale, anche se compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini, di atti di indagine provenienti da altri procedimenti iscritti a carico di altre persone poiché il nominativo del ricorrente era iscritto nel registro degli indagati nel giugno del 2001;
difetto di motivazione relativamente alla confutazione delle deduzioni difensive sulla non univocità delle dichiarazioni accusatone dei collaboratori di giustizia ed alla assenza di riscontri individualizzanti, nonché alla falsità dell'alibi ritenuta dai giudici del riesame;
Violazione di legge e dell'obbligo di motivazione relativamente alla omessa valutazione degli elementi difensivi derivanti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AT NZ, reo confesso dell'omicidio ZZ, che non aveva menzionato l'AB fra gli autori del fatto;
Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari posto che era decorso un lungo periodo dal fatto e l'indagato nulla aveva fatto per sottrarsi alla giustizia. Con motivi aggiunti presentati il 28/2/2008 all'ufficio matricola del carcere di Vibo Valentia a seguito della notificazione dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza, richiamata nei motivi, l'AB ha poi ulteriormente contestato la valutazione delle esigenze cautelari rilevando: non era stato valutata adeguatamente la circostanza che l'indagato era privo di precedenti penali per reati di criminalità organizzata e non vi era pericolo di recidiva, mentre dal fatto per cui era indagato, e per cui non era stata neppure contestata la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 erano decorsi più di vent'anni; non sussisteva pericolo di fuga poiché l'indagato non aveva cercato di sottrarsi alla cattura nell'ambito del processo "Missing" pur sapendo di essere indagato anche per l'omicidio ZZ;
non vi erano neppure esigenze relative alla acquisizione della prova poiché era trascorsi più di vent'anni dal momento del fatto ed in tale periodo non era stata posta in essere alcuna condotta indicativa di tentativo di inquinamento probatorio;
non era stata valutata la possibilità di adottare una misura inferiore e più adeguata.
Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
Quanto al primo motivo con cui si lamenta la incompletezza degli atti di indagine messi a disposizione del Tribunale del riesame (alcune deposizioni testimoniali e la sentenza di non luogo a procedere poi revocata), il ricorrente non precisa se tali atti facessero parte o meno del compendio già depositato presso il GIP e cioè se il P.M. avesse omesso di depositarli davanti al GIP ovvero fosse stato il GIP a non trasmetterli al Tribunale del riesame, potendo altresì prospettarsi, vista l'insistenza del ricorso sul punto, che il ricorrente abbia voluto dedurre soltanto che gli atti, pur presenti, non fossero conformizzati. In ogni caso non si potrebbe mai parlare di decadenza della misura, ai sensi dell'art 309 c.p.p., comma 10, bensì eventualmente di inutilizzabilità di quegli specifici atti e di quelli collegati (v. Sez. Un. 20.11.1996, Glicora); a parte il rilievo che larario della disposizione non attiene sostanzialmente alla materialità dei documenti, quanto, piuttosto, al loro contenuto, sicché, quando risulti inserito nella ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al citato art. 309 c.p.p., comma 5, essendo posta la difesa in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva e degli elementi favorevoli all'indagato (v. Cass. 7.4.1998, Gulino). Si tratta comunque di questione di fatto che non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, mentre invece la difesa avrebbe dovuto sollevare eventualmente la relativa eccezione davanti al giudice del riesame, così da consentire la sua trattazione e risoluzione nella competente sede di merito.
Con il secondo motivo il ricorrente ripropone la questione della incompetenza funzionale del GIP Distrettuale sia in relazione alla emissione della revoca della sentenza di non luogo a procedere in data 13.11.1992, sia in relazione alla emissione della ordinanza di custodia cautelare. In particolare deduce che la competenza spettava al P.M. ed al GIP di Cosenza da cui era stato precedentemente prosciolto e protesta per le investigazioni svolte nei suoi confronti fin dal 2001, prima della revoca della sentenza di non luogo a procedere e per la riunione del procedimento n. 195/05 RGNR a quello n. 3060/03 RGNR senza previamente sentire il suo parere. Sul punto il Tribunale del riesame ha già rilevato che il nuovo criterio di competenza, introdotto con il decreto legge n. 367 del 1991, che ha attribuito alla Procura Distrettuale Antimafia ed al GIP
Distrettuale la competenza per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.p., ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose, si applica ai procedimenti iniziati successivamente alla entrata in vigore di tale normativa, indipendentemente dalla data di commissione del reato e che il procedimento in esame era appunto iniziato dopo il 1991, posto che era stato iscritto nel 2001 dal P.M. presso la DDA di Catanzaro a carico di PI F. ed altri ed a tale procedimento erano stati poi riuniti altri successivi procedimenti, fra cui quello n. 3060/03,nel cui ambito era stata autorizzata la riapertura delle indagini e quello n 2154/03 in cui erano state acquisite le nuove investigazioni che avevano portato alla riapertura delle indagini. Tale criterio appare condivisibile poiché per procedimenti iniziati successivamente alla entrata in vigore del D.L. n. 367 del 1991, previsti dall'art. 15 di detto decreto, convertito nella L. 20 gennaio 1992, n. 8, devono intendersi anche quelli per i quali viene richiesta la revoca della sentenza di proscioglimento emessa secondo il codice previgente e viene dato inizio, in tal modo, ad un nuovo procedimento. Ciò in quanto la fase precedente deve ritenersi conclusa con la sentenza di proscioglimento ed il procedimento da quel momento non può più ritenersi pendente, con la conseguenza che, ai fini della applicazione della nuova competenza prevista dalla legislazione speciale antimafia, la richiesta del P.M. di revoca della sentenza istruttoria segna l'inizio di un nuovo procedimento la cui competenza spetta al Procuratore Antimafia ed al GIP distrettuale (v. Cass. sez. 1^ n. 3227 del 2.6.1998, rv. 210878). D'altronde, considerato che per alcuni indagatici procedimento aveva inizio per la prima volta soltanto dopo la entrata in vigore della normativa antimafia, mentre per altri si trattava invece di nuovo procedimento a seguito di riapertura delle indagini a vario titolo, l'ampliamento della "vis actactiva" conseguente ai casi di connessione previsti dal detto decreto legge doveva ragionevolmente condurre, quanto meno sotto tale profilo, ad una interpretazione della disposizione processuale,per cui il procedimento ormai unitario doveva seguire la nuova competenza, non apparendo consentito separare i procedimenti che si basavano sulle stesse indagini. La diversa tesi, precedentemente sostenuta, per cui la competenza sarebbe dovuta restare separata, spettando al P.M. ordinario per i soggetti per cui venivano riaperte le indagini ed invece a quello Distrettuale per i soggetti coindagati per la prima volta dopo la entrata in vigore della novella processuale (v. Cass. sez. 1^ n. 733 del 6.2.1998, rv. 209613; Cass. n. 5668 del 30.10.1996, rv. 206252), non appare condivisibile poiché, laddove la norma transitoria (art. 16, comma 1) prevede che "la nuova disciplina si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla entrata in vigore del presente decreto" vuole evidentemente riferirsi ai procedimenti di nuova iscrizione e tale è anche il procedimento per cui è autorizzata la riapertura delle indagini che infatti richiede una nuova iscrizione e quindi un nuovo procedimento (art. 414 c.p.p., comma 2). Si deve;
pertanto ritenere che correttamente la riapertura delle indagini sia stata disposta dal GIP Distrettuale su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, sulla base delle nuove investigazioni relative ad altri soggetti, che sono state utilizzate per la richiesta di riapertura delle indagini a carico dell'AB e la successiva emissione di ordinanza custodiale.
La tesi affacciata nel ricorso per cui le nuove indagini avrebbero riguardato lo stesso Abruzzese e sarebbero state svolte illegalmente prima della riapertura delle indagini nei suoi confronti è poi smentita dal riepilogo delle emergenze procedimentali contenuto nel provvedimento impugnato ed in particolare dal rilievo che il procedimento del 2001, più volte citato, riguardava PI F. e quindi i nuovi elementi di prova risultavano acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee al procedimento già definito, in quanto provenienti da altro procedimento nel cui ambito erano state offerte ed acquisite le propalazioni dei collaboratori di giustizia e come tali utilizzabili ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere a carico dell'AB e della successiva applicazione della misura cautelare a carico del suddetto indagato, già in precedenza prosciolto (v. Cass. Sez. un. N. 8 del 2000, rv. 215412). È d'altronde pacifico che la ordinanza applicativa della misura a carico dell'AB è stata disposta dopo che il GIP Distrettuale aveva disposto la revoca della sentenza di non luogo a procedere.
Con il terzo motivo viene riproposta la questione, cui ha già ugualmente dato risposta il provvedimento impugnato, della inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per violazione della L. n. 45 del 2001, art. 16 quater, comma 1, poiché rese dopo il termine di 180 giorni dal verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Il provvedimento impugnato ha rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori erano precedenti alla entrata in vigore della L. n. 45 del 2001 ed ha poi aggiunto che comunque la inutilizzabilità rilevata avrebbe riguardato il giudizio e non anche la fase delle indagini. Il ricorrente contesta tale secondo rilievo della ordinanza impugnata, in verità non in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte per cui i requisiti di utilizzabilità devono sussistere anche ai fini della applicazione delle misure cautelari però il ricorrente non contesta il primo ed assorbente motivo per cui le dichiarazioni rese dai collaboratori ben prima della entrata in vigore dell'art. 16 quater che ha introdotto il verbale illustrativo non potevano essere ritenute tardive rispetto ad un verbale che ancora non esisteva (v. Cass. n. 40489 del 2007, rv. 237913; Cass. 8831 del 2006, rv. 233796;
Cass. n. 32366 del 2003, rv. 226658; Cass. n. 32366 del 2003, rv. 226658, per cui "i collaboratori di giustizia che hanno iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della L. 13 febbraio 2001, n. 45 non sono tenuti alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta Legge che ha introdotto la L. n. 8 del 1991, art. 16 quater e pertanto le loro dichiarazioni sono utilizzabili). Il che rende non specifico il ricorso perché, in presenza di un provvedimento sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la congruità anche di una sola di esse, sicché la censura delle altre, ancorché fondata, non può portare all'accoglimento del ricorso (v. Cass. 14.11.1997, Meriani, rv. 209150). Il quarto motivo riproduce in parte i temi del secondo motivo poiché con lo stesso il ricorrente lamenta la erroneità della motivazione del provvedimento impugnato laddove afferma che le dichiarazioni rese da terzi in altri procedimento sono sempre utilizzabili nel procedimento principale, anche nel caso in cui siano scaduti i termini per le indagini preliminari, come sarebbe accaduto per le dichiarazioni dei collaboratori CI e De RO, acquisite nel 2007 quando erano già scaduti i termini massimi per le indagini in relazione al procedimento iscritto nel 2001.
Il provvedimento impugnato ha però descritto lo sviluppo dei vari procedimenti ed ha rilevato come le acquisizioni probatorie su cui è stata fondata la riapertura delle indagini fosse avvenuta nel procedimento n. 2154/03 iscritto a modello 21 in data 6 novembre 2003, a carico inizialmente di quattordici indagati;
mentre la informativa conclusiva, avente ad oggetto le complessive indagini espletate, era stata depositata il 31 ottobre 2005, nel rispetto quindi del termine di durata delle indagini, ove anche lo si volesse fare decorrere dalla prima iscrizione a modello 21 (pag. 4 del provvedimento impugnato); per cui la contestazione del ricorrente è anche sotto tale profilo generica,poiché non tiene conto delle risposte già offerte dal provvedimento impugnato e non le contesta neppure, limitandosi ad asserzioni in merito alla decorrenza del termine delle indagini svincolate dalle regioni argomentate dal Tribunale del riesame.
Il quinto ed il sesto motivo attengono, da un lato, alla valutazione del compendio indiziario, ritenuto lacunoso e non convergente, non risultando neppure dal capo di imputazione quale specifica attività avrebbe svolto l'AB in occasione dell'omicidio, e lamentano da altro lato la omessa valutazione degli elementi favorevoli all'indagato, quali l'alibi che aveva dedotto e la circostanza che l'AB non era stato menzionato quale partecipante all'omicidio dal collaboratore AT che pure era reo confesso in ordine all'omicidio ZZ.
Quanto al ruolo dell'AB, tutti i collaboratori lo hanno indicato come uno dei soggetti che, trovandosi con gli altri zingari nella cella n. 10, aveva partecipato alla predisposizione dell'omicidio ed aveva avuto lo specifico incarico di fare sparire le armi dopo il fatto. E sotto tale profilo il capo di imputazione, fra l'altro ancora provvisorio, appare ampiamente esaustivo poiché attribuisce all'AB proprio il ruolo di organizzatore insieme agli altri correi.
Per il resto;
il Tribunale del riesame ha correttamente valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dopo averle sottoposte ad attento vaglio critico in base a criteri rispondenti alla interpretazione giurisprudenziale consolidata, nonché i riscontri, numerosi dei quali individualizzanti e di notevole spessore, come sopra indicati e consistenti in plurime chiamate in correità ed in reità, convergenti nel loro nucleo essenziale, che non lasciano spazio a dubbi sulla gravità e concordanza del quadro indiziario. Non è poi vero che il Tribunale non abbia spiegato per quali motivi non ha ritenuto credibile l'alibi dedotto dall'AB ed ha al contrario ritenuto che si trattasse di un alibi falsamente preordinato che si ritorceva contro l'indagato, alla stregua delle dichiarazioni della guardia carceraria CI An. che aveva nettamente escluso la presenza dell'AB nel cortile del carcere durante le fasi dell'omicidio, mentre aveva specificamente indicato con nome e cognome i sedici detenuti che vi erano presenti. Ed anche con riguardo alla omessa valutazione della deposizione del collaboratore AT, si tratta di elemento inconsistente poiché il AT, come risulta dal provvedimento impugnato, non è stato indicato da nessuno dei collaboratori come uno dei partecipanti alle fasi operative e quindi non serviva alla individuazione della posizione dell'AB.
Orbene, di fronte a tale motivazione, il ricorrente continua ad insistere sulla propria tesi, senza tenere conto alcuno della motivazione del provvedimento impugnato;
limitandosi ad assumere che la motivazione sarebbe basata su elementi inesistenti ovvero erronei in fatto, il che rende aspecifico anche tale profilo del ricorso stante la mancanza di correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Quanto,infine ,alla valutazione delle esigenze cautelari, poiché si tratta di delitto commesso al fine di agevolare una associazione mafiosa, è applicabile la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 come sostituito con L. 26 marzo 2001, n. 128 in materia di tutela della sicurezza dei cittadini. Non rileva che tale disposizione sia entrata in vigore dopo la commissione del reato contestato nella specie all'imputato, poiché è del tutto pacifico in giurisprudenza che si tratta di disposizione di carattere processuale, che soggiace alla regola del "tempus regit actum" per cui viene in considerazione il momento della sua applicazione e non anche quello anteriore della commissione del reato. Non rileva poi neppure la circostanza che, al momento della commissione del fatto, non fosse stata ancora introdotta la ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p., poiché l'art. 275 c.p.p., comma 3, come novellato, richiama i delitti oggettivamente commessi per agevolare la attività delle associazioni mafiose, indipendentemente dalla contestazione della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, che non è infatti richiamata, come tale, nella disposizione processuale, la quale fa invece riferimento al dato materiale ed oggettivo della esistenza di una associazione di tipo mafioso che tale era anche prima del riconoscimento legislativo. (v. Cass. sez. un. 27 marzo 1992, Di Marco, in relazione alla applicabilità immediata della modifica legislativa di cui si tratta ai processi in corso concernenti fatti pregressi).
La previsione della presunzione di cui si tratta è stata portata anche davanti alla Corte Costituzionale che però ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., art. 13 Cost., comma 1 e art. 27 Cost., comma 2, rilevando che la delimitazione della norma all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso rendeva manifesta la non irragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel tipo è connaturato (v. Corte Cost. 24 ottobre 1995 n. 450). È vero che, nonostante la previsione legislativa della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, che non richiede in via di principio la necessità di accertare le esigenze cautelare che sono previste dalla legge, qualora l'indagato abbiano evidenziato elementi astrattamente idonei a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari vi è l'obbligo del giudice di motivare in merito alle allegazioni difensive (v., per tutte, Cass. Sez. Un. 5 ottobre 1994, Demitry). Però il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato sul punto, sia con riguardo alle esigenze investigative sia al pericolo di reiterazione criminosa, confermato dai plurimi precedenti penali dell'indagato,anche per fatti di alto disvalore sociale e pure successivi al reato contestato nell'attuale procedimento," sia infine, al pericolo di fuga reso concreto dalla rilevanza della pena conseguente ad una eventuale condanna e dalla appartenenza dell'indagato ad ambienti criminali di cui avrebbe potuto avvalersi per sottrarsi alla esecuzione dei provvedimenti della autorità giudiziaria;
mentre, per converso, l'indagato ha contrapposto soltanto la distanza temporale dal fatto e la sua mancata latitanza intermedia e cioè elementi di per sè inidonei a scardinare l'impianto della motivazione del provvedimento impugnato poiché l'elemento temporale per i reati contestati all'AB acquista rilevanza soltanto quando vi sia la prova - nella specie non sussistente - che nel frattempo l'indagato sia receduto dalla associazione ovvero la associazione si sia sciolta (v. per tutte Cass. 3.4.1 99, Carnona, rv. 205769; Cass. 4.3.1996, Foti, rv. 204912), mentre la mancata latitanza pregressa di per sè è insignificante poiché si dovrebbe presupporre che l'indagato fosse già a conoscenza dei provvedimenti cautelari che dovevano essere assunti nei suoi confronti, il che non è stato neppure allegato. In definitiva il ricorso dell'Abbuzzese, siccome infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere respinto, con le conseguenze di legge in punto di spese indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.). La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2008