Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 18396
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Sentenza 28 marzo 2008

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Per procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 20 novembre 1991 n. 367, previsti dall'art. 15 di detto decreto, conv. nella L. 20 gennaio 1992 n. 8, devono intendersi anche quelli per i quali viene chiesta la revoca della sentenza di proscioglimento emessa secondo il codice previgente, dandosi così inizio ad un nuovo procedimento in quanto il precedente deve ritenersi concluso con tale sentenza e non può più ritenersi pendente. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della nuova competenza prevista dalla legislazione speciale antimafia, la richiesta del P.M. di revoca della sentenza istruttoria segna l'inizio del nuovo procedimento la cui competenza spetta al pubblico ministero e al Gip individuati rispettivamente dall'art. 51, comma terzo-bis e 328, comma primo-bis, cod. proc. pen. (conf. sent. n. 18857 del 2008, non massimata).

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere rispetto ai delitti indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. ha natura processuale, sicché trova applicazione anche per le misure cautelari adottate in relazione a fatti anteriori all'introduzione della presunzione stessa (conf. sent. nn. 18857 e 18858 del 2008, non massimate).

Possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere i nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero "aliunde" nel corso di indagini estranee al procedimento già definito (conf. sent. nn. 18857 e 18858 del 2008, non massimate).

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere rispetto ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ha natura processuale, sicché trova applicazione anche per la misura cautelare adottata in relazione a fatti anteriori all'introduzione di detto reato (conf. sent. n. 18858 del 2008, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 18396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18396
    Data del deposito : 28 marzo 2008

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