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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/10/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 362/2024
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. STEFANO SALVATORI e dall'Avv. PAOLO BERTONCINI, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, assistito e difeso dall'Avv. MICHELANGIOLO PANEBARCO, come da mandato in atti appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante : Parte_1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria eccezione ed istanza reietta, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza, in riforma della stessa sentenza, ritenute ammissibili e rilevanti tutte le prove dedotte in primo grado, ivi compresa la CTU medico-legale, per la cui ammissione espressamente si insiste, riconoscere
e dichiarare la responsabilità del Ente proprietario Controparte_1
della strada denominata Via Aurelia Ovest, nella causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti degli artt 2051 c.c. e/o 2043 c.c. e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento in favore dell'attore, Controparte_1
di ogni tipo di danno, nella somma che si quantifica sin d'ora in € 8.002,51
o in quella somma maggiore o minore che dovesse emergere a seguito dell'espletanda istruttoria di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previo rigetto dell'istanza di ammissione della CTU formulata dall'appellante, nel merito respingere
l'impugnazione ex adverso proposta perché in-fondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/10 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Massa il esponendo: Controparte_1
che stava percorrendo in bicicletta la pista ciclabile di adiacente la CP_1
Via Aurelia Ovest, nelle immediate vicinanze dell'intersezione con via
Caldera, alle ore 16.45 circa del 15.5.2017, quando, a causa di una buca sul manto stradale della pista ciclabile, cadeva a terra, procurandosi lesioni personali;
che doveva ritenersi responsabile dell'accaduto il CP_1
quale ente pubblico custode della pista ciclabile;
tanto premesso,
[...]
chiedeva la condanna del ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, che quantificava, sulla scorta di documentazione medica (comprensiva di una relazione medica redatta da un sanitario di sua fiducia) nella misura di euro
8.002,51, salva migliore quantificazione all'esito dell'istruttoria.
Il si costituiva in giudizio eccependo la mancata Controparte_1
dimostrazione del rapporto di causalità tra l'avvallamento presente sulla pista ciclabile e la caduta;
rilevava che comunque non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c.; in via subordinata, eccepiva il concorso di colpa dell nella causazione del danno. Pt_1
Chiedeva quindi il rigetto della domanda o, in subordine, la diminuzione del risarcimento ex art.1227, comma 1, c.c.
La causa veniva istruita mediante prova per testimoni e interrogatorio formale del convenuto e veniva quindi decisa con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale respingeva la domanda attrice e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che non vi fosse prova che la caduta dell fosse stata determinata dalla presenza della buca sul Pt_1
pag. 3/10 manto stradale della pista ciclabile: rilevava al riguardo che l'unico testimone che aveva assistito al fatto era il cugino dell'attore, Tes_1
, la cui deposizione era contornata da diverse criticità, che ne
[...]
minavano la credibilità ed impedivano l'accoglimento della richiesta dell'attore.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la Parte_1
riforma.
Con il primo motivo di appello egli rilevava che, secondo il Tribunale, il teste aveva riferito la dinamica quale frutto della propria valutazione e non come conseguenza diretta della propria osservazione. L'appellante, censurando tale motivazione, rilevava che ogni deposizione è frutto di una valutazione, sicchè appariva normale che il testimone finisse per interpretare il fatto, soggettivizzandolo, rendendo ancora più genuina la testimonianza.
Censurava poi la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non attendibile il teste.
Quanto all'affermazione del primo giudice per cui “è poco probabile che al sinistro abbia assistito in modo occasionale proprio un cugino”, osservava che si trattava di una valutazione priva di alcuna valenza giuridica.
Quanto alla “omessa indicazione del rapporto parentale nella dichiarazione scritta prodotta”, rilevava che la dichiarazione poteva non essere prodotta in giudizio, di talchè l'averlo fatto dimostrava la buona fede dell'attore.
Relativamente alla motivazione contenuta nella sentenza in base alla quale
”l'attore nella lettera di contestazione del sinistro pur indicando la presenza di testimoni non ne rivela le generalità”, rilevava che era un fatto che pag. 4/10 processualmente non poteva avere rilevanza, per di più ascrivibile ad una condotta omissiva imputabile non al testimone ma alla parte convenuta.
Infine, si doleva dell'erroneità della motivazione laddove ipotizzava che da una distanza di 15 metri il testimone, qualora fosse stato effettivamente presente, non avrebbe potuto osservare direttamente il fatto, ma solamente ipotizzarlo, poiché si trattava di un'affermazione priva di fondamento.
Lamentava poi che il Giudice non aveva valorizzato la testimonianza del sig. Testimone_2
Questi, figlio dell'attore, aveva riferito di non essere stato presente al fatto, ma si era recato immediatamente nel luogo del sinistro, riconoscendo dalle fotografie la buca ove era avvenuto il sinistro, con ciò corroborando quanto riferito dal sig. Testimone_1
Vi era inoltre il referto del pronto soccorso dal quale si evinceva che l'attore era stato vittima di caduta dalla bicicletta e trasportato al p.s. del locale ospedale.
Con il secondo motivo di appello, censurava la sentenza laddove affermava che non vi era prova che la caduta fosse conseguenza della depressione presente sull'asfalto: infatti, il teste riferiva che il ciclista Testimone_1
era caduto perchè era andato con la ruota dentro la buca.
L'insidia era da ritenersi non prevedibile e non visibile, a seguito del fogliame e dei detriti che ne occultavano la presenza. Trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c. era onere dell'attore provare il danno ed il nesso causale, incombendo sull'ente pubblico la prova del caso fortuito, che non aveva dato.
Insisteva per l'ammissione della CTU, già richiesta, per la quantificazione dei danni.
pag. 5/10 Concludeva quindi chiedendo che fosse riconosciuta la responsabilità del ente proprietario della strada denominata Via Aurelia Controparte_1
Ovest, nella causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., e per l'effetto che fosse condannato al risarcimento in favore dell'attore, di ogni tipo di danno, nella somma che quantificava in € 8.002,51 o in quella maggiore o minore che dovesse emergere a seguito dell'espletanda istruttoria di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 28/10/2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
La censura mossa con tale motivo dall'appellante alla sentenza impugnata è alquanto articolata.
Va premesso che n materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile: la responsabilità ha natura oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (da ultimo v. Cass., 3 maggio 2024, n. 11942).
Ora, il fatto che proprio il cugino dell'attore abbia assistito del tutto casualmente al sinistro è circostanza che, se di per sé sola non costituirebbe motivo tale da indurre a dubitare dell'attendibilità del testimone, conduce a tale risultato nel momento in cui la testimonianza viene valutata alla luce pag. 6/10 delle ulteriori circostanze, quanto meno dubbie, che accompagnano la deposizione e che il Tribunale ha messo in rilievo.
Così, tenuto conto innanzitutto che il testimone è parente dell'infortunato e che pertanto la sua deposizione deve essere valutata con particolare cautela, va notato che nella dichiarazione scritta prodotta unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il teste si Pt_1
riferisce al cugino come ad un qualsiasi ciclista, senza cioè evidenziarne la parentela, ed effettivamente tale modo di esprimersi pare voler occultare il rapporto di parentela tra il testimone e l'infortunato. L'appellante al riguardo evidenzia che il teste avrebbe riconosciuto Pt_1
nell'infortunato il cugino solo dopo essersi avvicinato a prestargli soccorso, ma ciò non giustifica il fatto che nella dichiarazione redatta a posteriori il teste continui a far riferimento ad “un ciclista”, pur essendo ormai a conoscenza dell'identità dell'infortunato.
Inoltre, l'attore non indica nel cugino il testimone oculare del fatto, dapprima nella richiesta risarcitoria formulata stragiudizialmente alla compagnia assicuratrice del (doc. n. 19 attore) e successivamente CP_1
nemmeno di fronte all'esplicita richiesta di questa, come evidenziato dal primo giudice con statuizione non censurata.
L'appellante sostiene che se il avesse aderito all'invito a Controparte_1
negoziare sarebbe venuto a conoscenza delle generalità del testimone che aveva assistito al sinistro.
La Corte osserva che la negoziazione è procedimento avente altre finalità, di natura conciliativa e non istruttoria, di tal chè non si spiega perché il avrebbe dovuto attendere la negoziazione per conoscere Controparte_1
l'identità del testimone.
pag. 7/10 Tali elementi di natura indiziaria che il Tribunale ha posto a motivo di dubbio sull'attendibilità del testimone, sono poi corroborati anche da quanto riferito dal teste stesso in sede di deposizione: il teste Pt_1
dapprima riferisce la dinamica come frutto di una personale valutazione (“
…ho notato una persona …che mentre percorreva in bicicletta la pista, deve essere entrato in una buca e si è ribaltato cadendo di faccia”; ADR:
“…Quando mi sono avvicinato ho visto una buca piena di sterpaglie e credo che ci sia andato dentro con la ruota davanti perdendo l'equilibrio…”) e solo a domanda del difensore di parte attrice, dichiara che questa è la dinamica cui ha assistito.
Pare condivisibile allora l'osservazione del Tribunale sul punto, per cui la contraddittorietà della dichiarazione può essere frutto, da una parte, del timore del teste di non riferire una dinamica non osservata e, dall'altra, di non danneggiare il cugino, anche tenuto conto che il teste si trovava ad una distanza di 15 metri dal luogo del sinistro.
L'appellante sostiene che la distanza di 15 metri del testimone dal luogo del fatto sarebbe compatibile comunque con la visione della dinamica, ma se ciò è vero, è altrettanto vero che tale distanza difficilmente può consentire di scorgere la ruota di una bicicletta entrare all'interno di una modesta depressione dell'asfalto.
Non appare quindi meritevole di accoglimento la tesi dell'appellante secondo cui “ogni deposizione è frutto di una propria valutazione”.
Infatti, altro è vedere, altro è presumere e la diretta osservazione è soggetta ad un processo di elaborazione ben diverso da una valutazione meramente ipotetica di chi, avendo visto solo a posteriori un avvallamento del manto stradale, suppone che lo stesso abbia causato la caduta.
pag. 8/10 Nemmeno gli altri elementi emergenti dagli atti di causa (la deposizione del teste figlio dell'attore e il referto del pronto soccorso Testimone_2
dell'ospedale di permettono di ritenere provata la dinamica del CP_1
sinistro quale descritta dall'appellante.
Non la testimonianza di in quanto questi non ha assistito al Testimone_2
fatto e si limita a riferire circostanze apprese de relato dal proprio padre che è l'infortunato; non il referto del pronto soccorso Testimone_1
poiché se anche da esso si evince che l'appellante fu trasportato in ambulanza all'ospedale di lo stesso giorno del fatto, tuttavia non può CP_1
evincersi la precisa dinamica dell'infortunio (in tale referto si legge quale causa dell'accesso al p.s. dell'ospedale: “caduta accidentale dalla bicicletta”), né il luogo in cui l fu recuperato dai soccorritori Pt_1
della pubblica assistenza.
Non appare censurabile pertanto la statuizione del primo giudice là dove ha respinto la domanda per difetto di prova in ordine al nesso causale.
Infondato si appalesa anche il secondo motivo di appello.
Invero, l'onere della prova del caso fortuito a carico del sarebbe CP_1
sorto solo laddove il danneggiato avesse fornito la prova del nesso causale, costituente elemento costitutivo della pretesa.
Questa però non è stata raggiunta, come si è detto sopra, non avendo trovato conferma negli atti di causa.
Non sussistono pertanto i presupposti per la remissione della causa in istruttoria e l'ammissione di una CTU che il primo giudice ha legittimamente disatteso e che non può trovare accoglimento neanche in grado di appello.
In conclusione l'appello viene respinto.
pag. 9/10 Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss.
D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro_5.201 a euro 26.0000.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 30/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 362/2024
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. STEFANO SALVATORI e dall'Avv. PAOLO BERTONCINI, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, assistito e difeso dall'Avv. MICHELANGIOLO PANEBARCO, come da mandato in atti appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante : Parte_1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria eccezione ed istanza reietta, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza, in riforma della stessa sentenza, ritenute ammissibili e rilevanti tutte le prove dedotte in primo grado, ivi compresa la CTU medico-legale, per la cui ammissione espressamente si insiste, riconoscere
e dichiarare la responsabilità del Ente proprietario Controparte_1
della strada denominata Via Aurelia Ovest, nella causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti degli artt 2051 c.c. e/o 2043 c.c. e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento in favore dell'attore, Controparte_1
di ogni tipo di danno, nella somma che si quantifica sin d'ora in € 8.002,51
o in quella somma maggiore o minore che dovesse emergere a seguito dell'espletanda istruttoria di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previo rigetto dell'istanza di ammissione della CTU formulata dall'appellante, nel merito respingere
l'impugnazione ex adverso proposta perché in-fondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/10 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Massa il esponendo: Controparte_1
che stava percorrendo in bicicletta la pista ciclabile di adiacente la CP_1
Via Aurelia Ovest, nelle immediate vicinanze dell'intersezione con via
Caldera, alle ore 16.45 circa del 15.5.2017, quando, a causa di una buca sul manto stradale della pista ciclabile, cadeva a terra, procurandosi lesioni personali;
che doveva ritenersi responsabile dell'accaduto il CP_1
quale ente pubblico custode della pista ciclabile;
tanto premesso,
[...]
chiedeva la condanna del ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, che quantificava, sulla scorta di documentazione medica (comprensiva di una relazione medica redatta da un sanitario di sua fiducia) nella misura di euro
8.002,51, salva migliore quantificazione all'esito dell'istruttoria.
Il si costituiva in giudizio eccependo la mancata Controparte_1
dimostrazione del rapporto di causalità tra l'avvallamento presente sulla pista ciclabile e la caduta;
rilevava che comunque non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c.; in via subordinata, eccepiva il concorso di colpa dell nella causazione del danno. Pt_1
Chiedeva quindi il rigetto della domanda o, in subordine, la diminuzione del risarcimento ex art.1227, comma 1, c.c.
La causa veniva istruita mediante prova per testimoni e interrogatorio formale del convenuto e veniva quindi decisa con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale respingeva la domanda attrice e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che non vi fosse prova che la caduta dell fosse stata determinata dalla presenza della buca sul Pt_1
pag. 3/10 manto stradale della pista ciclabile: rilevava al riguardo che l'unico testimone che aveva assistito al fatto era il cugino dell'attore, Tes_1
, la cui deposizione era contornata da diverse criticità, che ne
[...]
minavano la credibilità ed impedivano l'accoglimento della richiesta dell'attore.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la Parte_1
riforma.
Con il primo motivo di appello egli rilevava che, secondo il Tribunale, il teste aveva riferito la dinamica quale frutto della propria valutazione e non come conseguenza diretta della propria osservazione. L'appellante, censurando tale motivazione, rilevava che ogni deposizione è frutto di una valutazione, sicchè appariva normale che il testimone finisse per interpretare il fatto, soggettivizzandolo, rendendo ancora più genuina la testimonianza.
Censurava poi la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non attendibile il teste.
Quanto all'affermazione del primo giudice per cui “è poco probabile che al sinistro abbia assistito in modo occasionale proprio un cugino”, osservava che si trattava di una valutazione priva di alcuna valenza giuridica.
Quanto alla “omessa indicazione del rapporto parentale nella dichiarazione scritta prodotta”, rilevava che la dichiarazione poteva non essere prodotta in giudizio, di talchè l'averlo fatto dimostrava la buona fede dell'attore.
Relativamente alla motivazione contenuta nella sentenza in base alla quale
”l'attore nella lettera di contestazione del sinistro pur indicando la presenza di testimoni non ne rivela le generalità”, rilevava che era un fatto che pag. 4/10 processualmente non poteva avere rilevanza, per di più ascrivibile ad una condotta omissiva imputabile non al testimone ma alla parte convenuta.
Infine, si doleva dell'erroneità della motivazione laddove ipotizzava che da una distanza di 15 metri il testimone, qualora fosse stato effettivamente presente, non avrebbe potuto osservare direttamente il fatto, ma solamente ipotizzarlo, poiché si trattava di un'affermazione priva di fondamento.
Lamentava poi che il Giudice non aveva valorizzato la testimonianza del sig. Testimone_2
Questi, figlio dell'attore, aveva riferito di non essere stato presente al fatto, ma si era recato immediatamente nel luogo del sinistro, riconoscendo dalle fotografie la buca ove era avvenuto il sinistro, con ciò corroborando quanto riferito dal sig. Testimone_1
Vi era inoltre il referto del pronto soccorso dal quale si evinceva che l'attore era stato vittima di caduta dalla bicicletta e trasportato al p.s. del locale ospedale.
Con il secondo motivo di appello, censurava la sentenza laddove affermava che non vi era prova che la caduta fosse conseguenza della depressione presente sull'asfalto: infatti, il teste riferiva che il ciclista Testimone_1
era caduto perchè era andato con la ruota dentro la buca.
L'insidia era da ritenersi non prevedibile e non visibile, a seguito del fogliame e dei detriti che ne occultavano la presenza. Trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c. era onere dell'attore provare il danno ed il nesso causale, incombendo sull'ente pubblico la prova del caso fortuito, che non aveva dato.
Insisteva per l'ammissione della CTU, già richiesta, per la quantificazione dei danni.
pag. 5/10 Concludeva quindi chiedendo che fosse riconosciuta la responsabilità del ente proprietario della strada denominata Via Aurelia Controparte_1
Ovest, nella causazione del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., e per l'effetto che fosse condannato al risarcimento in favore dell'attore, di ogni tipo di danno, nella somma che quantificava in € 8.002,51 o in quella maggiore o minore che dovesse emergere a seguito dell'espletanda istruttoria di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 28/10/2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
La censura mossa con tale motivo dall'appellante alla sentenza impugnata è alquanto articolata.
Va premesso che n materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile: la responsabilità ha natura oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (da ultimo v. Cass., 3 maggio 2024, n. 11942).
Ora, il fatto che proprio il cugino dell'attore abbia assistito del tutto casualmente al sinistro è circostanza che, se di per sé sola non costituirebbe motivo tale da indurre a dubitare dell'attendibilità del testimone, conduce a tale risultato nel momento in cui la testimonianza viene valutata alla luce pag. 6/10 delle ulteriori circostanze, quanto meno dubbie, che accompagnano la deposizione e che il Tribunale ha messo in rilievo.
Così, tenuto conto innanzitutto che il testimone è parente dell'infortunato e che pertanto la sua deposizione deve essere valutata con particolare cautela, va notato che nella dichiarazione scritta prodotta unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il teste si Pt_1
riferisce al cugino come ad un qualsiasi ciclista, senza cioè evidenziarne la parentela, ed effettivamente tale modo di esprimersi pare voler occultare il rapporto di parentela tra il testimone e l'infortunato. L'appellante al riguardo evidenzia che il teste avrebbe riconosciuto Pt_1
nell'infortunato il cugino solo dopo essersi avvicinato a prestargli soccorso, ma ciò non giustifica il fatto che nella dichiarazione redatta a posteriori il teste continui a far riferimento ad “un ciclista”, pur essendo ormai a conoscenza dell'identità dell'infortunato.
Inoltre, l'attore non indica nel cugino il testimone oculare del fatto, dapprima nella richiesta risarcitoria formulata stragiudizialmente alla compagnia assicuratrice del (doc. n. 19 attore) e successivamente CP_1
nemmeno di fronte all'esplicita richiesta di questa, come evidenziato dal primo giudice con statuizione non censurata.
L'appellante sostiene che se il avesse aderito all'invito a Controparte_1
negoziare sarebbe venuto a conoscenza delle generalità del testimone che aveva assistito al sinistro.
La Corte osserva che la negoziazione è procedimento avente altre finalità, di natura conciliativa e non istruttoria, di tal chè non si spiega perché il avrebbe dovuto attendere la negoziazione per conoscere Controparte_1
l'identità del testimone.
pag. 7/10 Tali elementi di natura indiziaria che il Tribunale ha posto a motivo di dubbio sull'attendibilità del testimone, sono poi corroborati anche da quanto riferito dal teste stesso in sede di deposizione: il teste Pt_1
dapprima riferisce la dinamica come frutto di una personale valutazione (“
…ho notato una persona …che mentre percorreva in bicicletta la pista, deve essere entrato in una buca e si è ribaltato cadendo di faccia”; ADR:
“…Quando mi sono avvicinato ho visto una buca piena di sterpaglie e credo che ci sia andato dentro con la ruota davanti perdendo l'equilibrio…”) e solo a domanda del difensore di parte attrice, dichiara che questa è la dinamica cui ha assistito.
Pare condivisibile allora l'osservazione del Tribunale sul punto, per cui la contraddittorietà della dichiarazione può essere frutto, da una parte, del timore del teste di non riferire una dinamica non osservata e, dall'altra, di non danneggiare il cugino, anche tenuto conto che il teste si trovava ad una distanza di 15 metri dal luogo del sinistro.
L'appellante sostiene che la distanza di 15 metri del testimone dal luogo del fatto sarebbe compatibile comunque con la visione della dinamica, ma se ciò è vero, è altrettanto vero che tale distanza difficilmente può consentire di scorgere la ruota di una bicicletta entrare all'interno di una modesta depressione dell'asfalto.
Non appare quindi meritevole di accoglimento la tesi dell'appellante secondo cui “ogni deposizione è frutto di una propria valutazione”.
Infatti, altro è vedere, altro è presumere e la diretta osservazione è soggetta ad un processo di elaborazione ben diverso da una valutazione meramente ipotetica di chi, avendo visto solo a posteriori un avvallamento del manto stradale, suppone che lo stesso abbia causato la caduta.
pag. 8/10 Nemmeno gli altri elementi emergenti dagli atti di causa (la deposizione del teste figlio dell'attore e il referto del pronto soccorso Testimone_2
dell'ospedale di permettono di ritenere provata la dinamica del CP_1
sinistro quale descritta dall'appellante.
Non la testimonianza di in quanto questi non ha assistito al Testimone_2
fatto e si limita a riferire circostanze apprese de relato dal proprio padre che è l'infortunato; non il referto del pronto soccorso Testimone_1
poiché se anche da esso si evince che l'appellante fu trasportato in ambulanza all'ospedale di lo stesso giorno del fatto, tuttavia non può CP_1
evincersi la precisa dinamica dell'infortunio (in tale referto si legge quale causa dell'accesso al p.s. dell'ospedale: “caduta accidentale dalla bicicletta”), né il luogo in cui l fu recuperato dai soccorritori Pt_1
della pubblica assistenza.
Non appare censurabile pertanto la statuizione del primo giudice là dove ha respinto la domanda per difetto di prova in ordine al nesso causale.
Infondato si appalesa anche il secondo motivo di appello.
Invero, l'onere della prova del caso fortuito a carico del sarebbe CP_1
sorto solo laddove il danneggiato avesse fornito la prova del nesso causale, costituente elemento costitutivo della pretesa.
Questa però non è stata raggiunta, come si è detto sopra, non avendo trovato conferma negli atti di causa.
Non sussistono pertanto i presupposti per la remissione della causa in istruttoria e l'ammissione di una CTU che il primo giudice ha legittimamente disatteso e che non può trovare accoglimento neanche in grado di appello.
In conclusione l'appello viene respinto.
pag. 9/10 Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss.
D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro_5.201 a euro 26.0000.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 30/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
pag. 10/10