Sentenza 26 giugno 2013
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, qualora l'estradando non alleghi elementi specifici ed idonei a comprovare il prospettato rischio di persecuzione nello Stato richiedente, la Corte d'appello non è tenuta a disporre l'assunzione di informazioni integrative presso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 704, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dallo Stato del Kosovo, in cui l'estradando chiedeva di verificare la presenza di ripetute minacce e vessazioni di cui era stato destinatario nell'ordinamento richiedente).
Commentari • 3
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In tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa per l'estradizione, richiedere, con una indagine mirata, informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando. In presenza di una accertata situazione di problematicità del sistema carcerario nello Stato richiedente, la verifica della esistenza di un pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante va pure correlata alle peculiari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2013, n. 34567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34567 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/06/2013
Dott. LANZA L. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1065
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 21487/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AH LO, nato a [...] il giorno 1 agosto 1980, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Udine, avverso la sentenza 18 aprile 2013 della Corte di appello di Trieste;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AH LO, cittadino kosovaro, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Udine, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 18 aprile 2013 della Corte di appello di Trieste, che ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di estradizione, formulata nei suoi confronti il 29 gennaio 2013 dallo Stato del Kosovo.
2. Risulta agli atti che il 18 gennaio 2013 alle ore 12.20 HI LO è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli in quanto destinatario della domanda di estradizione, presentata dalla Repubblica del Kosovo, perché colpito da mandato di cattura internazionale, emesso dalle autorità di tale Stato, in quanto condannato per il delitto di tentato omicidio (artt.20 e 146 c.p. provvisorio della Repubblica del Kosovo).
L'estradando è stato condannato con sentenza della Corte Distrettuale di Pristina, confermata dalla Corte Suprema del Kosovo, irrevocabile l'8 gennaio 2009, alla pena di cinque anni di carcere, per aver il 5 gennaio 2008, in località Banulle, nel Comune di Lipjan, colpito RO SH con cinque coltellate che hanno raggiunto il corpo della vittima nella parte destra sotto la costola, nella schiena e nel collo.
3. La gravata sentenza della corte distrettuale, verificata la sussistenza del requisito della doppia punibilità del fatto per il quale è intervenuta condanna, ha escluso che il reato, per il quale è richiesta la consegna, abbia natura politica, o che vi siano ragioni per ritenere che il soggetto verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, come stabilito dall'art. 698 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e/o illogicità. In particolare si lamenta che, nonostante la produzione documentale del 18 aprile 2013 da cui emergerebbe la richiesta di asilo politico, peraltro respinta dalla Commissione territoriale, che il dedotto "rischio di persecuzione" imponeva alla corte distrettuale di provvedere ex art. 704 c.p.p., comma 2 ad assumere le informazioni e a disporre gli accertamenti ("necessari"). Adempimento che si rendeva necessario considerato che il ricorrente appartiene alla "etnia albanese" in un contesto di forte tensione: non a caso lo HI era stato destinatario di "ripetute minacce e vessazioni da parte dei nazionalisti albanesi per aver aiutato - durante il conflitto - la parte avversa, intrattenendo contatti con essa e per tali ragioni ritenuto un traditore".
2. La doglianza per come proposta è inammissibile per mancato rispetto del criterio dell'autosufficienza del ricorso in sede di legittimità.
Invero la documentazione richiamata dal ricorrente e fondante la richiesta di assunzione di informazioni a sensi dell'art. 704 c.p.p. è del tutto carente.
Agli atti risulta infatti: - a pag. 156: Ricorso al Giudice di pace con istanza di sospensione del decreto di espulsione 21 febbraio 2012 del Prefetto di Udine;
- a pagg.158 e 159: Comunicazione del datore di lavoro e dichiarazione di ricezione del Ministero dell'Interno; - a pagg. 160 e segg.: Verbale udienza 24 gennaio 2013 avanti al Tribunale di Udine con deposizione del teste Zambaro. Orbene da nessuno di questi atti - nella disponibilità di questa Corte - emergono dati od elementi di prova idonei ad avvalorare la tesi difensiva o comunque tali da imporre al giudice distrettuale il ricorso alle informazioni X od agli accertamenti previsti dall'art.704 c.p.p., comma 2.
In ogni caso, nella specie, è stata palesemente violata la regola della autosufficienza posto che il ricorso ha come sua caratteristica proprio la compiutezza dell'impugnazione nel senso che, deve: a) contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato;
b) dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza;
c) indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata;
d) esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. Sez. 4, 28135/2007, Arena;
Cass. sez. 6, 10951/2006; Cass. sez. 1, 20370/2006, Rv. 233778 e Rv. 234115; Cass. sez. 6, 23781/2006, Rv. 234152 e Cass. sez. 6, 23524/2006, Rv. 234153); e) riportare, per le questioni dedotte, in riferimento agli atti del processo, le parti ed i punti di tali atti investiti dal gravame con correlativa prospettazione critica della rilevanza della questione, (cfr. in termini: Sez. 1, Sentenza n. 47499/07, Rv.238333, imputato LL, Massime precedenti Vedi: N. 11706 del 1993 Rv. 196076, N. 6529 del 1998 Rv. 210712, N. 31964 del 2001 Rv. 219325, N. 4803 del 2002 Rv. 225512, N. 34379 del 2004 Rv. 229279, N. 16223 del 2006 Rv. 233781, N. 20344 del 2006 Rv. 234115, N. 20370 del 2006 Rv. 233778, N. 37368 del 2007 Rv. 237302).
Ne consegue quindi che, che in tale contesto, la Corte d'appello non era affatto tenuta a disporre l'assunzione di informazioni integrative od accertamenti, attesa la carenza di allegazioni specifiche del ricorrente, funzionali al sostegno della prospettata condizione di persona gravemente minacciata ed in pericolo, se estradata.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013