Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 7844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7844 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07844/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04298/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4298 del 2022, proposto da:
G.M. Fortuna S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Cesarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GU TE, IO MO, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Condominio Parco Valentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Lucio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. 37647 del 4 agosto 022 con la quale il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato improcedibile la SCIA prot. n. 261798 presentata dalla ricorrente il 27 maggio 2022;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e quindi anche:
c) del provvedimento prot. n. 27775 del 31 maggio 2022 con il quale medesimo Responsabile ha ordinato la sospensione dei lavori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1882 del 27 ottobre 2022;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 il dott. MA NO, nessuno presente tra le parti costituite in collegamento da remoto;
Preso atto della richiesta di passaggio in decisione senza discussione depositata dalla ricorrente in data 16 ottobre 2025;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società ricorrente, G.M. Fortuna s.a.s., con la SCIA prot. n. 26198 del 27 maggio 2022, ha dichiarato l’installazione di una canna fumaria lungo la parete condominiale del fabbricato “Parco Valentino” nel comune di Santa Maria Capua Vetere. Nella SCIA ha dichiarato – elemento rilevante ai fini dell’odierno ricorso - “disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere”.
Con esposti del 30 maggio 2022, alcuni condomini hanno denunciato la presenza di attestazioni non veritiere nella SCIA, poiché l’assemblea condominiale non aveva mai approvato l’installazione della canna fumaria, sollecitando il relativo potere di controllo.
Il dirigente del settore tecnico comunale, col provvedimento prot. n. 26775 del 31 maggio 2022, ha sospeso i lavori ed ha chiesto alla ricorrente di depositare la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’opera, richiamata nella SCIA.
La ricorrente non ha dato alcun seguito alla richiesta dell’amministrazione comunale.
Nel frattempo, con successivi esposti del 3 agosto 2022, i condomini TE e MO hanno denunciato la ripresa dei lavori per installare la canna fumaria in assenza di approvazione da parte dell’assemblea condominiale; hanno sollecitato nuovamente l’adozione dei provvedimenti inibitori o repressivi, previsti dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990.
Il dirigente del settore tecnico, col provvedimento prot. n. 37647 del 4 agosto 2022, ha dichiarato improcedibile la SCIA presentata dalla società ricorrente.
G.M. Fortuna, con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, ha impugnato per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, il provvedimento sopra richiamato di improcedibilità della SCIA.
Ha dedotto le censure di seguito descritte.
Con atto depositato il 20 ottobre 2022, è intervenuto ad opponendum il Condominio “Parco Valentino”, comunque evocato come controinteressato, a sostegno delle ragioni dell’amministrazione comunale.
Lo stesso condominio si è quindi costituito in giudizio in data 21 ottobre 2022, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1882 del 27 ottobre 2022, la Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari.
Nella stessa data, si è costituito anche il comune di Santa Maria Capua Vetere, per sostenere la legittimità del proprio operato e chiedere il rigetto del ricorso.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza del 16 ottobre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Le parti hanno depositato memorie e repliche per ribadire le rispettive posizioni e per replicare a quelle avverse.
Svoltasi l’udienza, in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
2.1.- Con la prima censura parte ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.p.r. 380/2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 19 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per Carenza dei presupposti essenziali.
La ricorrente si riconduce alle osservazioni formulate con la nota del 28 giugno 2022, in cui chiarisce “di non avere avuto l’autorizzazione da parte del condominio, perché in realtà non era necessario alcun atto di assenso da parte del medesimo ai fini del perfezionamento dell’istanza”.
2.2.- La censura è infondata.
L’affermazione di parte ricorrente si palesa contraddittoria rispetto alle dichiarazioni dalla stessa rese con la presentazione della SCIA del 27 maggio 2022, nella quale ha affermato di avere ottenuto l’assenso da parte dell’assemblea condominiale, assunto non solo contestato da alcuni dei condomini del “Parco Valentino” ma che, peraltro, non trova riscontro negli atti depositati in giudizio.
La presenza nella SCIA di un’affermazione palesemente non veritiera, ha determinato l’avvio, su denuncia dell’amministratore del condominio, di un’indagine di polizia giudiziaria - come emerge dalla nota prot. n. 64/211/2022CAP del 5 giugno 2022 - con cui il comandante della Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto all’amministrazione comunale l’esito degli accertamenti condotti sull’installazione della canna fumaria.
Sul punto, come chiarito da ampia giurisprudenza, la necessità di acquisire il previo assenso dei condomini risponde anche all’esigenza di prevenire controversie in ordine alla gestione della cosa comune ed alla potenziale lesione delle prerogative proprietarie (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I Sez., 13 dicembre 2021, n. 3730; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 2114; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 febbraio 2017, n. 85).
3.- Con la seconda censura, parte ricorrente ha dedotto: Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.p.r. 380/2001. Violazione degli artt. 19 e 21-nonies della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10-bis e 21-nonies della l. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.
3.1.- Sostiene che l’amministrazione comunale, pur dichiarando l’improcedibilità dell’istanza, in realtà avrebbe annullato la SCIA, titolo edilizio valido ed efficace, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 19 L. n. 241/1990 ed in assenza delle condizioni di cui al successivo art. 21-nonies L. n. 241/1990. Di conseguenza, i poteri inibitori esercitati con l’atto del 4 agosto 2022 sarebbero illegittimi, in quanto posti in essere oltre il termine di 30 giorni previsto dal citato art. 19 della legge n. 241/1990.
3.2.- La censura è infondata.
Con gli esposti del 3 agosto 2022, due condomini hanno chiesto all’amministrazione comunale di attivare i poteri di vigilanza e di controllo ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990.
Si rammenta che l’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 precisa che: “Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies”.
Secondo la giurisprudenza amministrativa ove la sollecitazione del terzo all’attivazione dei poteri di vigilanza sulla SCIA edilizia venga effettuata – com’è nel caso di specie - in epoca successiva alla scadenza del termine di trenta giorni assegnato per svolgere i controlli “ordinari” (art. 19 commi 3 e 6-bis della legge n. 241/1990), l’amministrazione è comunque tenuta a riscontrare l’istanza del privato e, quindi, ad azionare i poteri di vigilanza edilizia nonché quelli repressivo/sanzionatori, previa verifica dell’eventuale esistenza di tutti i presupposti all’occorrenza previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Ed invero - secondo quanto disposto dal citato art. 19 ai commi 3, 4 e 6 bis - in presenza di una SCIA i poteri di controllo, inibizione ed eventuale repressione dell’attività segnalata si pongono in maniera differente a seconda che siano o meno esercitati nel limite del tempo assegnato dal legislatore (60 giorni in generale e 30 giorni in materia edilizia) da quando la segnalazione è pervenuta all’amministrazione.
Più precisamente, entro 30 giorni dalla proposizione della SCIA edilizia, i poteri in capo all’amministrazione sono pieni e rivestono il carattere della doverosità e della vincolatività.
Decorsi i 30 giorni dalla proposizione della SCIA, invece, ai sensi del successivo comma 4 del citato art. 19, “l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti” inibitori ovvero repressivo/sanzionatori previsti dal precedente comma 3, previa valutazione dell’esistenza delle condizioni previste per l’esercizio del cd. potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II Sez. quater, n. 10702 del 21 ottobre 2020, T.A.R. Lazio, Roma, II sez. quater, n. 911 del 25 gennaio 2021).
Pertanto, la disposizione normativa di cui al comma 4 del citato art. 19 affida all’amministrazione un potere che, malgrado il rinvio alle “condizioni previste dall’art. 21 nonies”, non è annoverabile nel genus dei cd. poteri amministrativi di secondo grado.
Invero, in senso contrario a quanto sostenuto dalla ricorrente “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili” (cfr. art. 19, comma 6-ter legge n. 241/1990) e, quindi, come tali, nemmeno ritirabili in via di autotutela.
Trattasi, piuttosto, di un potere di vigilanza, con effetti inibitori e sanzionatori che, riguardo ai presupposti è condizionato all’accertamento delle stesse condizioni che legittimano l’autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ossia la verifica dell’illegittimità dell’azione amministrativa; ragioni di interesse pubblico; termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi; valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II Sez., 1° agosto 2019, n. 10212).
Nella fattispecie in discussione, il provvedimento impugnato realizza tutte le condizioni previste dal citato art. 21-nonies L. n. 241/1990.
Con queste premesse, venendo al caso specifico, dalla dichiarazione d’improcedibilità del 4 agosto 2022, emerge che il dirigente del settore tecnico:
- ha accertato il mancato deposito della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione della canna fumaria, esplicitamente richiesto nella sospensione dei lavori del 31 maggio 2022, e la presenza di attestazioni non veritiere in parte qua nella SCIA del 27 maggio 2022;
- ha manifestato le ragioni d’interesse pubblico della dichiarazione di improcedibilità, avendo accertato la carenza dei requisiti e dei presupposti della segnalazione, per la presenza in essa di attestazioni non veritiere;
- ha esercitato il potere di vigilanza, inibitorio e sanzionatorio in un termine comunque ragionevole;
- ha considerato anche l’interesse specifico dell’odierna ricorrente, avendole concesso un termine per conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente.
4.- Con la terza censura parte ricorrente ha dedotto: Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10-bis e 21-nonies della L. n. 241/1990. Difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Violazione del giusto procedimento.
4.1.- La ricorrente si duole della violazione delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990, sostenendo che la dichiarazione d’improcedibilità del 4 agosto 2022 sarebbe un provvedimento di secondo grado e che l’amministrazione avrebbe dovuto “comunicare al ricorrente l’intenzione di voler procedere alla rimozione dell’atto”.
4.2.- La censura non è fondata.
Nel caso di specie, il potere di vigilanza posto in essere dall’amministrazione comunale non è stato esercitato nell’ambito dei poteri di secondo grado per annullare d’ufficio un titolo tacitamente assentito. Lo stesso trova il suo fondamento nei limiti e nelle condizioni previsti dall’art. 21-nonies L. n. 241/1990, avendo accertato la presenza di attestazioni non veritiere, con conseguente impossibilità per la SCIA di produrre effetti giuridici.
L’amministrazione comunale, nel momento in cui ha accertato il mancato deposito della delibera condominiale di approvazione della canna fumaria e quindi la presenza di attestazioni non veritiere nella SCIA, non poteva che dichiararne l’improcedibilità.
Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, nelle ipotesi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dello stato delle cose, rilevante ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, oltre a essere ammesso il superamento del termine massimo per l'esercizio del potere di autotutela previsto dal comma 1, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto è sostanzialmente in re ipsa, in quanto l'ordinamento non può tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato (cfr., Cons. Stato sez. IV, 8 agosto 2024, n.7056).
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti resistenti: Comune di Santa Maria Capua Vetere, Condominio Parco Valentino, con attribuzione diretta, per quest’ultimo, al legale di parte, per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA IN, Presidente
MA NO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NO | PA IN |
IL SEGRETARIO