CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 13.7.2023 al n. 1439 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Titoli di credito promossa da:
corrente in Grosseto, Parte_1 ivi elettivamente domiciliata, presso e nello studio dell'avv. Tommaso Galletti, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in PA
elettivamente domiciliata in Firenze, CP_1 presso e nello studio dell'avv. Luca Bizzeti, rappresenta e difesa dall'avv. Giovanna Cillerai del Foro di
Grosseto, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'avvenuta concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e dell'ordinanza 2.4.2025 di trattenimento in decisione secondo il modello di trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
1 Per Il Ponte Società Cooperativa:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria ed avversa istanza, anche incidentale ed istruttoria disattesa, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dei motivi di appello esposti in via istruttoria:
- dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale n. 3 “certificazione cancelleria Tribunale di
Grosseto” allegata alla comparsa di costituzione in appello che, sebbene formata in data successiva alla deliberazione della sentenza di primo grado, in quanto tendente a provare un fatto invece avvenutonel corso del giudizio di prime cure, sarebbe potuto e dovuto essere prodotto dinanzi al Tribunale di Grosseto;
- dichiarare la nullità per aver ammesso prove testimoniali in violazione dei limiti di cui agli artt.
2721 e ss. c.c. (i) dell'ordinanza di ammissione delle prove del 13.09.2017 emesso dal GOT dott.ssa Rosa
PASSAVANTI a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, (ii) dell'ordinanza confermativa del predetto provvedimento di ammissione delle prove e di rigetto delle eccezioni di inammissibilità dei capitoli resa dal GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla successiva udienza del 13.06.18 (pagina 6 del verbale), (iii) dell'ordinanza resa dal GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla udienza del 13.6.18 (pagina 15 e s. del verbale) nella parte in cui ha ammesso a testimoniare come teste il Sig.
non ritualmente indicato dalla parte Testimone_1 opponente come testimone nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc sui capitoli da C1 a C6, nonchè (iiii) del provvedimento di conferma di detta ordinanza reso dal
GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla successiva udienza del
21.11.18 per le medesime ragioni (pagina 3 del verbale);
2 - dichiarare la nullità ed inutilizzabilità delle testimonianze dei Signori CP_2 [...]
, CP_3 Controparte_4 Testimone_2 tutti escussi all'udienza del 13.6.18 sui capitoli da C1
a C6 compresi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 cpc di parte opponente, di escussa Controparte_5 all'udienza del 13.6.18 sul capitolo B) di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc di parte opponente, nonché di escusso all'udienza Testimone_1 del 21.11.18 in quanto rese su capitoli eccedenti i limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale previsti dagli art. 2721 e ss. c.c e 19 RD 1736/1933;
- dichiarare la nullità ed inutilizzabilità della testimonianza del Sig. escusso alla Testimone_1 udienza del 21.11.18 anche in quanto non tempestivamente indicato come testimone dalla parte opponente nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc sui capitoli indicati ai punti da C1 a C6 compreso;
- dichiari la tardività e l'inutilizzabilità ai fini del decidere delle allegazioni fattuali della sentenza n.
1050/2016 emessa dal Tribunale di Grosseto prodotta come documento sub doc. 1) di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc di parte opponente e delle allegazioni fattuale sul punto esposte in detta memoria laddove tendenti ad introdurre nel presente giudizio allegazione di fatti che dovevano, invece, essere, al più, introdotti con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc e sui quali, quindi, non si è sviluppato il contraddittorio;
nel merito:
- respingere l'opposizione ex adverso formulata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nella subordinata ed impugnata ipotesi di annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto voglia comunque, per le ragioni di cui al ricorso per
3 decreto ingiuntivo, della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado e degli atti successivi, dichiarare la responsabilità della PA
in persona del suo legale rapp.te in
[...] carica protempore, ai sensi dell'art. 43 R.D. 1736/33 in ordine al mancato pagamento dell'assegno per cui è causa al beneficiario dello stesso e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento a favore della società opposta della somma di € 236.133,15 di cui €
200.000,00 per capitale, € 20.000,00 per la penale 10% assegno non pagato nei termini, € 40,00 per interessi corrisposti dall'emittente al momento del pagamento ed €
16.093,15 per interessi al tasso legale maturati sulla somma di € 200.000,00 negli ultimi cinque anni, oltre ulteriori interessi sulla somma di € 200.000,00 decorrenti dal deposito del decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
- rigettare tutte le domande e richieste dalla AN appellata con la comparsa di costituzione e risposta del
2.5.24, non accettando il contraddittorio su domande, eccezioni e richieste nuove ai sensi dell'art. 345 cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con condanna di
[...]
in persona del suo legale PA rapp.te in carica pro-tempore, alla restituzione della somma di € 8.054,60, oltre interessi, versata, dopo la sentenza di primo grado, dalla con Parte_1 animo di ripetizione come rimborso delle spese legali liquidate dalla sentenza di primo grado”.
Per PA
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare :
A. [OMISSIS];
4 B. accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società CP_6
in
[...] persona del legale rappresentante in carica pro – tempore Sig. per tutti i motivi di cui Controparte_7 alla narrativa dell' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, degli atti successivi nonché del presente atto, per l'effetto respingere perché infondata e non provata la domanda proposta in via monitoria dalla ricorrente in persona del Controparte_6 legale rappresentante in carica pro – tempore Sig.
[...]
nei confronti della opponente CP_7 [...] ed all'effetto revocare il decreto PA ingiuntivo n° 1060/2015 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 12.11.2015, provvisoriamente esecutivo e notificato unitamente e preventivamente all' atto di precetto in data 23.11.2015, perché emesso in difetto di tutti i presupposti richiesti dalla legge come meglio indicato nella narrativa dell' atto di citazione e degli atti successivi nonché nel presente atto,
Nel merito:
C. - accertata e dichiarata la validità dei provvedimenti di ammissione delle prove emessi in corso di giudizio di primo grado e quindi della istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado;
- accertata e dichiarata la validità delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado,
- ritenuta la tempestività e l' utilizzabilità della produzione ai fini del decidere della sentenza n°
1050/2016 Tribunale di Grosseto, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dalla società Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] in quanto infondato in fatto e in diritto per tutto quanto esposto negli atti del giudizio di primo grado e
5 per quanto esposto nella precedente narrativa, e conseguentemente, confermare in toto la sentenza n.
393/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto il 29/04/2023, pubblicata il 02/05/2023 e notificata in data 13/06/2023
;
D.- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n°
1060/2015 emesso dal Tribunale di Grosseto in data
12.11.2015, provvisoriamente esecutivo e notificato unitamente e preventivamente all' atto di precetto in data 23.11.2015, perché emesso in difetto di tutti i presupposti richiesti dalla legge come meglio indicato nella narrativa di tutti gli atti difensivi del giudizio di primo grado e nel presente atto;
E.- in riferimento alla domanda spiegata in via subordinata dalla convenuta opposta odierna appellante
[...] nella propria comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, accertare e dichiarare :
- l'inammissibilità ed illegittimità della stessa domanda in quanto costituente una inammissibile recoventio reconventionis;
- la carenza di legittimazione attiva della società anche con riferimento alla suddetta domanda, per Pt_1 tutti i motivi di cui agli atti difensivi di primo e secondo grado;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere con la suddetta domanda per tutti i motivi di cui agli atti di primo e secondo grado;
- in ogni caso respingere la suddetta domanda spiegata in via subordinata perché infondata e non provata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per l'attività difensiva svolta in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
6 Con riferimento alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Dott. Delle Vergini, l'Avv. Cillerai precisa come tale ipotesi potrebbe essere valutata dalla parte appellata esponente con avvio del relativo iter deliberativo, laddove vi fosse espressa accettazione della medesima da parte della difesa avversaria.-”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1439/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 393 del
2.5.2023; parti: c. Parte_1 [...]
, esperiti gli PA adempimenti ex art. 350 c.p.c., formulata proposta di soluzione conciliativa dal consigliere istruttore – consistente nella rinuncia al proposto appello con spese compensate – che non veniva accettata dalle parti e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 2.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta, previa avvenuta concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“FATTO E DIRITTO Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta dalla
[...] avverso il decreto ingiuntivo PA n. 1060/2105 emesso (provvisoriamente esecutivo) in favore della società per l'importo di €. Parte_1 236.133,15 oltre spese e accessori, quale credito risarcitorio derivante dalla violazione da parte della (poi CP_9Cont incorporata da ) dell'art. 43, co. 2, del regio decreto n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni), credito ceduto alla società opposta da (beneficiario dell'assegno). 11 In particolare, nel ricorso monitorio si legge che avendo ricevuto da un assegno 11 Parte_2 bancario non trasferibile, lo aveva portato all'incasso presso la suddetta banca, la quale aveva accreditato la somma (maggiorata della penale per il ritardo di €. 20.000,00 e degli interessi di €. 40,00) sul conto corrente della società
7 anziché su quello del Quest'ultimo, PA2 11 quindi, ritenendosi creditore della banca ai sensi dell'art. 43, co. 2, della legge assegni dell'importo portato dal titolo, aveva ceduto tale credito alla società che Pt_1 lo aveva quindi azionato in via monitoria con gli interessi legali. La banca opponente ha esposto, tra le altre cose: che la stessa non era debitrice di che il credito 11 portato dall'assegno bancario si era estinto al momento del pagamento, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere oggetto di cessione;
che l'eventuale credito del per 11 violazione dell'art. 43 della legge assegni avrebbe dovuto essere accertato in un giudizio ordinario di cognizione prima di poter essere ceduto;
che per tale credito non avrebbe dovuto essere esperita la tutela monitoria. Ha dedotto, inoltre: che la banca aveva accreditato la somma sul conto corrente della società di PA2 cui all'epoca il era socio e la moglie del 11 11 legale rappresentante, su specifica indicazione del 11 medesimo;
che il aveva posto all'incasso l'assegno a 11 dicembre 2005 e non aveva mai lamentato l'irregolarità dell'accredito fino al 2014, quando notificava alla banca l'avvenuta cessione del credito derivante dalla violazione dell'art. 43, co. 2, legge assegni all'odierna opposta. Tanto premesso, l'opponente ha chiesto di dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società Il Ponte sooc.
, di respingere la domanda azionata in via Parte_1 monitoria e di revocare il decreto ingiuntivo. Il costituitasi in giudizio, Parte_1 ha dedotto che la banca aveva accreditato le somme sul conto corrente di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, in assenza di indicazioni di quest'ultimo, non essendovi stata alcuna disposizione di accreditare le somme sul conto di altro soggetto e non risultando che l'assegno fosse stato girato a favore della (girata che avrebbe dovuto PA2 considerarsi comunque inefficace, stante il disposto dell'art. 43 già citato). Inoltre, anche qualora la banca avesse effettuato l'accredito attenendosi alle indicazioni del
, sarebbe comunque incorsa nella responsabilità di cui 11 all'art. 43 legge assegni. Tanto premesso, ha chiesto di rigettare l'opposizione e, comunque, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo, di dichiarare la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 43 r.d. 1736/1933 per aver effettuato il pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal beneficiario del titolo e di condannare la stessa al pagamento di €. 236.133,15.
*** Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 43, co. 1 e co. 2, r.d. 1736/1933 “L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona
8 diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”. Per la norma citata, quindi, nell'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la banca negoziatrice è chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario. In particolare, la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla norma in commento, l'incasso dell'assegno a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. VI, 03/05/2022, n.13969; Cassazione civile sez. I, 16/06/2022, n.19443; Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3562; Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, n.12573; Cassazione civile sez. VI, 14/05/2021, n.13148). Si tratta, quindi, di una responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e non di una ipotesi di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che la banca negoziatrice del titolo è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto la propria obbligazione con la diligenza qualificata alla stessa richiesta (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 12477 del 21.05.2018; Cassazione ci vile sez. VI, 03/05/2022, n.13969; Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, n.12573). Nei casi esaminati diffusamente in giurisprudenza, la responsabilità descritta dal citato art. 43 viene in rilievo tanto nell'ipotesi in cui la falsità personale del presentatore derivi dalla falsificazione materiale del titolo quanto nell'ipotesi di sostituzione di persona per l'incasso del titolo mediante presentazione di documenti contraffatti. La disposizione, invero, è posta a presidio della sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione al fine di minimizzare il rischio che deriva dalla falsità personale del presentatore, venuto indebitamente in possesso del titolo e sostituitosi alla persona del prenditore. Venendo al caso oggetto del presente giudizio, è pacifico che il legittimo portatore del titolo, abbia 11 posto all'incasso l'assegno, senza che vi sia stato alcun errore da parte della banca in merito alla identificazione dello stesso e, peraltro, la somma è stata accreditata dalla banca non sul conto corrente del ma su quello della 11 società di cui al tempo dell'incasso PA3
9 dell'assegno (dicembre 2005) il era socio e la moglie
11 del legale rappresentante.
11 Il fatto che la banca abbia effettuato l'accredito sul conto corrente della suddetta società proprio ed esclusivamente su indicazione dello stesso come
11 sostenuto dall'attrice opponente, può presumersi alla luce delle seguenti circostanze:
1. ha ricevuto l'assegno da tale
11 [...]
a novembre 2005, lo ha portato all'incasso a dicembre Pt_2 2005 e non risulta che lo stesso abbia mai lamentato 11 l'irregolarità dell'operazione, né che abbia avviato concrete iniziative (anche giudiziali) per ottenere il corretto pagamento in proprio favore di una somma considerevole (oltre
€. 200.000,00) o per far valere l'eventuale responsabilità dell'istituto di credito, fino a quando, nel 2014 (ossia quasi dieci anni dopo), sul presupposto dell'irregolarità dell'accredito, si è affermato creditore verso la banca ex art. 43, co. 2, legge assegni e ha notificato alla stessa l' avvenuta cessione del credito all'odierna opposta;
2. dalla sentenza n. 1050/2016 emessa dall'intestato Tribunale nella causa tra e avente Parte_2 11 ad oggetto, tra le altre cose, proprio l'incasso del suddetto assegno da parte del in violazione del patto di CP_14 garanzia contratto con il emerge che lo stesso Pt_2 aveva comunicato al di aver portato 11 Pt_2 all'incasso l'assegno, che dal era stato consegnato Pt_2 al a garanzia della serietà dell'impegno assunto dal 11 primo in merito ad un patto di opzione stipulato tra i due (cfr. pag. 4 della citata sentenza, allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 di parte attrice). Se ne desume che lo stesso nonostante l'accredito delle somme sul conto 11 corrente della società dallo stesso partecipata e amministrata dalla moglie, aveva considerato il pagamento satisfattivo, opponendosi alla restituzione al della somma portata Pt_2 dall'assegno e dallo stesso incassata, in violazione della funzione di garanzia attribuita dalle parti alla consegna del titolo;
3. la società sul cui conto è stata accreditata la somma era una compagine squisitamente “familiare”, partecipata dal e la di lui moglie ne era il legale rappresentante;
11 4. sarebbe difficile ipotizzare che il dipendente della banca che ha materialmente effettuato l'accredito, pur avendo identificato correttamente il beneficiario del titolo, abbia di propria iniziativa accreditato la somma invero considerevole sul conto della società partecipata dal 11 anziché sul conto del , in difetto di una esplicita 11 richiesta di questi. Inoltre, la testimonianza di sul punto non 11 può ritenersi credibile, avendo egli un evidente interesse a vedere accertato il credito dallo stesso già ceduto all'odierna opposta. È il caso di osservare, considerate le eccezioni della convenuta sul punto, che dalla sentenza n. 1050/2016 (depositata dall'attrice unitamente alla seconda memoria istruttoria) questo giudice certamente può trarre argomenti d i prova in merito ai fatti rilevanti nel presente giudizio
10 (quale quello di cui al superiore punto 2), ancorché la sentenza sia intervenuta tra soggetti e ossia Pt_2 11 le parti del rapporto cartolare (e causale) diversi dalle parti del presente giudizio e le questioni di fatto sottese a quel giudizio non siano state allegate dalla banca opponente. Inoltre, l'odierna opposta è l'avente causa dal in 11 relazione al credito risarcitorio asseritamente derivante dalla condotta tenuta dalla banca in occasione della negoziazione proprio dell'assegno consegnato dal al Pt_2
, il cui avvenuto incasso da parte del 11 11 circostanza che senz'altro non esula dal thema probandum anche tenuto conto di quanto tempestivamente allegato dalle par ti del presente giudizio è stato oggetto di accertamento nel più ampio giudizio definito con la suddetta sentenza (la quale, una volta passata in giudicato, fa stato anche nei confronti della società opposta, avente causa dal ex art. 2909 11 c.c.). È il caso di osservare, inoltre, che non può ragionevolmente dubitarsi che l'assegno emesso dal e Pt_2 incassato dal nella vicenda oggetto del giudizio 11 definito con la sentenza n. 1050/2016 sia proprio quello accreditato dalla sul conto della società CP_9
trattandosi dello stesso importo e dello PA2 stesso contesto cronologico. Ciò posto, poiché l'accredito è avvenuto sul conto della suddetta società proprio su indicazione di 11 quest'ultimo non può invocare l a responsabilità della banca ex art. 43, co. 2, legge assegni, non potendo ritenersi danneggiato dall'esecuzione di quanto dallo stesso richiesto e, quindi, non può aver maturato alcun credito risarcitorio nei confronti dell'istituto di credito. Ed invero, l'operazione effettuata dalla banca su indicazione del non ha in alcun modo minato la 11 sicurezza del pagamento dell'assegno non trasferibile ai danni del legittimo prenditore del titolo (il medesimo). 11 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve considerarsi senz'altro liberatorio per la banca il pagamento di un assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal prenditore, qualora il pagamento corrisponda alla volontà del prenditore stesso, in quanto titolare di un diritto patrimoniale disponibile. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che
“la banca che abbia pagato un assegno con clausola di non trasferibilità a soggetto diverso dal prenditore non è responsabile, qualora lo stesso prenditore abbia manifestato di voler derogare alla predetta clausola, autorizzando il pagamento ” (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/06/2014; cfr. anche Cass., sez. 1, 13 settembre 2000, n. 12055; 13 ottobre 1993, n. 10111). Nel caso esaminato dalla Corte nel 2014, era stata dedotta proprio la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, co. 2, da parte del giudice di merito, per non avere ritenuto la banca responsabile, nei confronti dell'intestatario, dell'accreditamento di assegno circolare intrasferibile su conto corrente di persona diversa dal prenditore, pur se da questi richiesto.
11 È il caso di osservare, poi, che la sentenza dell'intestato Tribunale n. 1050/2016 citata sopra ha affermato il diritto del ad ottenere dal la Pt_2 11 restituzione dell'importo di cui all'assegno “indebitamente incassato” dal (cfr. pag. 7 della sentenza), 11 confermando il decreto ingiuntivo ottenuto dal . Pt_2 Se ne desume che, poiché le somme accreditate per volontà del sul conto corrente del la società amministrata 11 dalla moglie e dallo stesso partecipata non avrebbero dovuto essere incassate dal (tanto che il ha ottenuto 11 Pt_2 un decreto ingiuntivo confermato dalla suddetta sentenza nei confronti del medesimo), anche ove la condotta della 11 banca fosse ritenuta irregolare, non vi sarebbe alcun danno risarcibile in favore dello stesso né, tanto meno, 11 della società cessionaria di un credito inesistente. Pt_1 Quanto alle testimonianze assunte, infine, considerate le plurime eccezioni di nullità sollevate dalla convenuta opposta, è il caso di osservare che i relativi capitoli di prova risultano ininfluenti sulla presente decisione o relativi a circostanze pacifiche: le risultanze delle prove costituende, in ogni caso, non sarebbero comunque in grado di infirmare la gravità ed univocità delle presunzioni sopra descritte. Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere accolta, stante l'inesistenza del credito ceduto alla società opposta e la domanda diretta alla dichiarazione di responsabilità della banca ex art. 43, co. 2, legge assegni deve essere respinta, assorbita ogni diversa questione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria considerata la superfluità delle prove orali ammesse a richiesta della banca opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione: - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1060/2015;
- Rigetta la domanda diretta alla dichiarazione di responsabilità dell'istituto di credito ex art. 43, co. 2, R.D. 1736/1933 e alla condanna dello stesso al pagamento di €. 236.133,15;
- condanna la convenuta a corrispondere all'attrice le spese di lite che liquida in €. 759,00 per esborsi ed €. 5.000,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sui soli compensi, se ed in quanto per legge dovuti“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
[...]
chiedendo, in accoglimento Parte_1 della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
12 “- dichiarare la nullità per aver ammesso prove testimoniali in violazione dei limiti di cui agli artt.
2721 e ss. c.c. (i) dell'ordinanza di ammissione delle prove del 13.09.2017 emesso dal GOT dott.ssa Rosa
PASSAVANTI a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, (ii) dell'ordinanza confermativa del predetto provvedimento di ammissione delle prove e di rigetto delle eccezioni di inammissibilità dei capitoli resa dal GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla successiva udienza del 13.06.18 (pagina 6 del verbale), (iii) dell'ordinanza resa dal GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla udienza del 13.6.18 (pagina 15 e s. del verbale) nella parte in cui ha ammesso a testimoniare come teste il Sig.
non ritualmente indicato dalla parte Testimone_1 opponente come testimone nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc sui capitoli da C1 a C6, nonchè (iiii) del provvedimento di conferma di detta ordinanza reso dal
GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla successiva udienza del
21.11.18 per le medesime ragioni (pagina 3 del verbale);
- dichiarare la nullità ed inutilizzabilità delle testimonianze dei Signori CP_2 [...]
, CP_3 Controparte_4 Testimone_2 tutti escussi all'udienza del 13.6.18 sui capitoli da C1
a C6 compresi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 cpc di parte opponente, di escussa Controparte_5 all'udienza del 13.6.18 sul capitolo B) di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc di parte opponente, nonché di escusso all'udienza Testimone_1 del 21.11.18 in quanto rese su capitoli eccedenti i limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale previsti dagli art. 2721 e ss. c.c e 19 RD 1736/1933;
- dichiarare la nullità ed inutilizzabilità della testimonianza del Sig. escusso alla Testimone_1 udienza del 21.11.18 anche in quanto non tempestivamente
13 indicato come testimone dalla parte opponente nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc sui capitoli indicati ai punti da C1 a C6 compreso;
- dichiari la tardività e l'inutilizzabilità ai fini del decidere delle allegazioni fattuali della sentenza n.
1050/2016 emessa dal Tribunale di Grosseto prodotta come documento sub doc. 1) di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc di parte opponente e delle allegazioni fattuale sul punto esposte in detta memoria laddove tendenti ad introdurre nel presente giudizio allegazione di fatti che dovevano, invece, essere, al più, introdotti con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc e sui quali, quindi, non si è sviluppato il contraddittorio;
nel merito:
- respingere l'opposizione ex adverso formulata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nella subordinata ed impugnata ipotesi di annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto voglia comunque, per le ragioni di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, della comparsa di costituzione e risposta e degli atti successivi, dichiarare la responsabilità della PA
, in persona del suo legale rapp.te in carica pro-
[...] tempore, ai sensi dell'art. 43 R.D. 1736/33 in ordine al mancato pagamento dell'assegno per cui è causa al beneficiario dello stesso e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento a favore della società opposta della somma di € 236.133,15 di cui € 200.000,00 per capitale, € 20.000,00 per la penale 10% assegno non pagato nei termini, € 40,00 per interessi corrisposti dall'emittente al momento del pagamento ed € 16.093,15 per interessi al tasso legale maturati sulla somma di €
200.000,00 negli ultimi cinque anni, oltre ulteriori
14 interessi sulla somma di € 200.000,00 decorrenti dal deposito del decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con condanna di
[...]
in persona del suo legale PA rapp.te in carica pro-tempore, alla restituzione della somma di € 8.054,60, oltre interessi, versata, dopo la sentenza di primo grado, dalla con Parte_1 animo di ripetizione come rimborso delle spese legali liquidate dalla sentenza di primo grado”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta PA concludendo per il rigetto della proposta impugnazione;
col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la preliminare eccezione di generale inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del proposto appello.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Con i primi tre e con il quinto e sesto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, parte appellante muove in sintesi censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha fatto ricorso ad argomenti presuntivi, ritenuti dall'appellante privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e nella parte in cui avrebbe fondato la sua motivazione su prove testimoniali cui si
15 sarebbe dato ingresso in difetto dei presupposti di legge.
Pone in particolare in evidenza parte appellante come non vi sia in atti la documentazione scritta attestante le operazioni di incasso dell'assegno, con la conseguente mancata individuazione delle istruzioni date dal prenditore e come la carenza di detta documentazione scritta non possa essere colmata con il ricorso ad argomentazioni di tipo presuntivo o con prove testimoniali, stante il divieto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 2722 c.c. e 2729, comma 2,
c.c.
Osserva questa Corte quanto segue.
Deve, quanto alla ribadita inammissibilità della prova per testi, oggetto altresì dell'ottavo motivo di appello, rilevarsi come non possa la parte che su detta inammissibilità insista operarne una scissione in primo luogo in relazione al soggetto che detta prova abbia articolato. In altri termini non può sostenere l'appellante che la prova per testi indicata da controparte sia inammissibile e sia viceversa ammissibile la analoga (pur se contro)prova da essa stessa appellante articolata, senza alcun opportuno distinguo, come non risulta essere avvenuto nel caso qui in esame, laddove l'appellante ha richiamato puramente e semplicemente (vd. terzo motivo di appello, pag. 13) il contenuto della testimonianza di proprio dante causa e 11 dalla stessa indicato quale testimone. Altro è, ovviamente, valutare il grado di attendibilità di ciascuna singola testimonianza, laddove ritualmente ammessa, assunta e richiamata nell'impianto motivazionale.
Il credito invocato dall'odierna appellante, quale cessionaria dalla persona, prenditrice 11
16 dell'assegno non trasferibile per cui è causa, ha chiaramente natura risarcitoria, per ritenuta violazione dell'art. 43 r.d. 1736/1933 (legge assegni).
Il presupposto di detta responsabilità è che soggetto diverso dal prenditore abbia ricevuto in pagamento dalla banca l'assegno. Altro presupposto è che il relativo importo sia stato accreditato su conto corrente diverso da quello del prenditore.
Laddove, ad escludere la sussistenza del primo presupposto, non è pattiziamente ammissibile alcuna deroga (nel senso che la titolarità soggettiva del diritto all'incasso non può essere negoziata, potendo al più terzo soggetto, opportunamente titolato – si pensi ad es. ad un tutore o ad un amministratore di sostegno medio tempore nominato –, pur sempre agire in nome e per conto del prenditore), per la seconda ipotesi sono al contrario ammissibili deroghe convenzionali (se non altro in quanto, come avviene nella prassi bancaria, ai fini della stessa apparente pura e semplice operazione di incasso viene pur sempre richiesto un conto di appoggio, su cui effettuare l'accredito e il successivo prelievo, il tutto salvo il buon fine;
conto di cui il prenditore potrebbe non essere munito, con conseguente necessità di ricorrere ad idoneo terzo soggetto correntista).
Dall'esame del caso di specie è emerso che a negoziare presso l'allora l'assegno in CP_9 questione fu E' quanto non solo 11 implicitamente emerge dalla deposizione testimoniale dello stesso e di 11 Controparte_5 coniuge del ed all'epoca legale rappresentante di 11
(società di cui il era socio per PA2 11 il 20% del capitale), sul cui conto, in essere presso la stessa filiale dell'allora venne CP_9 accreditato l'importo dell'assegno, bensì pure
17 dall'accertamento oggetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1050 del 9.12.2016 del Tribunale di Grosseto
(resa all'esito del giudizio n.r.g. 3016/2006 ivi pendente), pronunciata fra e 11 Parte_2 quest'ultimo traente l'assegno, e riguardante la più ampia vicenda nell'ambito della quale l'assegno è stato tratto, che dà per accertato l'avvenuto incasso del titolo da parte del e dispone, confermando il 11 provvedimento monitorio emesso a carico di quest'ultimo, la restituzione in favore del del relativo Pt_2 importo. Non può sul punto – con ciò anticipandosi l'esame del sesto motivo di appello con cui si invoca l'inopponibilità del giudicato – ritenersi che la pronuncia non faccia stato nei confronti dell'odierna appellante, atteso che quest'ultima è avente causa dell'invocato diritto di credito risarcitorio derivante dal rapporto cambiario comunque dedotto nel sopra richiamato giudizio n.r.g. 3016/2006.
Acclarato che l'ordine alla AN di accreditare su conto presso questa esistente l'importo dell'assegno fu dato dal , occorre a tal punto verificare se il, 11 documentato e comunque pacifico, accredito sul conto intestato ad (che appostò in bilancio PA2 debito per lo stesso importo dell'assegno), fu compiuto arbitrariamente o meno dalla AN che poteva avere interesse a che venisse ridotta l'esposizione della suddetta società.
In atti non abbiamo la documentazione della relativa distinta di versamento. Deve osservarsi che il trimestre in cui è avvenuto l'accredito era l'ultimo del 2005, il decreto ingiuntivo di cui è causa è stato notificato il
23.11.2015 e il relativo atto di opposizione da parte della AN ( PA
18 nelle more subentrata nei rapporti a AN Toscana
S.p.A.) è stato notificato il 28.12.2015.
A strettissimo rigore la AN era ancora in tempo, soprattutto in quanto ne aveva interesse, per depositare la suddetta distinta, non essendo ancora decorso il decennio di cui all'art. 119 D.Lgs. 385/1993 e non essendo detto deposito in alcun modo prematuro, stante la non necessaria attesa della concessione e della pendenza dei termini di cui all'allora vigente art. 183, comma 6,
c.p.c.
Non può quindi sostenersi che la AN sia stata, in ragione del ritardato avvio, al limite del decennio, della lite, nell'impossibilità di procurarsi documentazione scritta in suo favore;
ciò tenuto altresì conto del fatto che la domanda monitoria è stata preceduta da diffida stragiudiziale di circa un anno e mezzo prima (vd. missiva di posta elettronica certificata dell'11.6.2014 allegata sub doc. 9 alla domanda monitoria).
Vi sono tuttavia due elementi che avvalorano il dato, pur indiziario, costituito dal decorso, fra data di incasso dell'assegno e data di notizia alla della CP_1 cessione dell'invocato credito risarcitorio di cui è causa, di rilevante tempo (circa otto anni e mezzo).
Vi è il dato oggettivo che né il né 11 CP_12
, se vero fosse stato l'assunto che la AN
[...] avrebbe arbitrariamente e unilateralmente prescelto il conto di accredito, hanno mai proposto impugnazione dei rispettivi conti ai sensi e nel termine di cui all'art. 1832, comma 2, c.c.. La mancata o arbitraria annotazione in conto dell'accredito di assegno costituisce infatti ipotesi tipica, per usare il linguaggio in proposito adottato dal legislatore, di errore di scritturazione o di omissione. Si esula, nel caso in esame, dalla notoria
19 area di non inclusione nella fattispecie decadenziale di cui alla norma citata per invocata nullità dell'operazione a monte: l'accredito di un assegno realmente tratto, realmente consegnato e realmente negoziato non costituisce, infatti, operazione nulla.
Nemmeno può ritenersi che il termine decadenziale di cui all'art. 1832, comma 2, c.c. fosse eccessivamente oneroso per il correntista che era comunque in grado di 11 verificare, quale socio della di cui peraltro era CP_12 legale rappresentante la coniuge, la destinazione soggettiva di un accredito effettivamente avvenuto.
Suona a conferma la dichiarazione testimoniale dello stesso cedente , secondo cui non vi fu alcuna 11 formalizzazione di reclamo nel timore che venissero revocate le linee di fido ad PA2
In buona sostanza vi è stata quanto meno una tacita approvazione dell'operato della AN da parte del correntista cedente il credito che rende priva di consistenza l'invocata tesi risarcitoria.
Vi è poi l'altro dato, pur non strettamente giuridico, costituito dal valore attribuito, altresì dalla stessa parte odierna appellante, al credito in questione: nella scrittura di cessione del 31.3.2014, accettata dalla odierna appellante il 7.5.2014, al credito in questione, in rapporto ad un dichiarato valore nominale di Euro 200.000,00, veniva attribuito un valore, peraltro pro solvendo, di cessione di appena Euro
1.000,00.
Da quanto sopra deriva la conclusione che l'operazione di accredito realmente avvenuta è stata, quanto meno tacitamente, approvata dal correntista dante causa dell'odierna appellante cessionaria. Con conseguente infondatezza dei sopra richiamati motivi di impugnazione.
20 Il quarto motivo di appello - con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto ammissibile, facendone menzione, la produzione con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. della sentenza n. 1050 del 9.12.2016 del
Tribunale di Grosseto - è infondato. La sentenza, peraltro di cinque giorni precedente e quindi non producibile anzitempo, è stata infatti depositata nel concesso termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. Che l'assegno fatto oggetto di esame in detta sentenza sia proprio quello di cui è causa è comprovato dal fatto che non vi è stata alcuna indicazione né documentazione o richiesta di documentazione di altro assegno avente stesso importo, stesso traente e stesso prenditore.
Il nono motivo di appello – con cui viene dedotta la nullità dell'avvenuta escussione testimoniale di Tes_1
– è inammissibile per difetto di interesse, non
[...] avendo la sentenza appellata tratto convincimento dall'esito di detta pur ammessa ed espletata prova testimoniale.
Il decimo ed il connesso undicesimo motivo di appello, con cui si deduce l'avvenuta violazione dell'art. 43 r.d. 1736/1933 (legge assegni), sono, alla luce di quanto sopra esposto, di conseguenza infondati.
Assorbito l'esame del dodicesimo motivo di appello, in punto di danno, non essendo emersa prova della presupposta invocata responsabilità della presso CP_1 cui l'assegno è stato negoziato.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione altresì della condotta mantenuta dalla dante causa della appellata (che avrebbe potuto, data l'avvenuta CP_1 notifica della cessione del credito di cui è causa prima dello spirare del termine di cui all'art. 119 D.Lgs.
21 395/1993, fornire documentazione risolutiva, evitando così il ricorso ad argomenti presuntivi) sono integralmente compensate.
Non vi è stata specifica ed autonoma impugnazione in ordine alla regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, che deve essere quindi per intero integralmente confermata, previo rigetto del proposto appello.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto n. 393 del 2.5.2023,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Firenze il 22.9.2025.
Il Presidente rel.est.
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 13.7.2023 al n. 1439 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Titoli di credito promossa da:
corrente in Grosseto, Parte_1 ivi elettivamente domiciliata, presso e nello studio dell'avv. Tommaso Galletti, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in PA
elettivamente domiciliata in Firenze, CP_1 presso e nello studio dell'avv. Luca Bizzeti, rappresenta e difesa dall'avv. Giovanna Cillerai del Foro di
Grosseto, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'avvenuta concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e dell'ordinanza 2.4.2025 di trattenimento in decisione secondo il modello di trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
1 Per Il Ponte Società Cooperativa:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria ed avversa istanza, anche incidentale ed istruttoria disattesa, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dei motivi di appello esposti in via istruttoria:
- dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale n. 3 “certificazione cancelleria Tribunale di
Grosseto” allegata alla comparsa di costituzione in appello che, sebbene formata in data successiva alla deliberazione della sentenza di primo grado, in quanto tendente a provare un fatto invece avvenutonel corso del giudizio di prime cure, sarebbe potuto e dovuto essere prodotto dinanzi al Tribunale di Grosseto;
- dichiarare la nullità per aver ammesso prove testimoniali in violazione dei limiti di cui agli artt.
2721 e ss. c.c. (i) dell'ordinanza di ammissione delle prove del 13.09.2017 emesso dal GOT dott.ssa Rosa
PASSAVANTI a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, (ii) dell'ordinanza confermativa del predetto provvedimento di ammissione delle prove e di rigetto delle eccezioni di inammissibilità dei capitoli resa dal GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla successiva udienza del 13.06.18 (pagina 6 del verbale), (iii) dell'ordinanza resa dal GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla udienza del 13.6.18 (pagina 15 e s. del verbale) nella parte in cui ha ammesso a testimoniare come teste il Sig.
non ritualmente indicato dalla parte Testimone_1 opponente come testimone nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc sui capitoli da C1 a C6, nonchè (iiii) del provvedimento di conferma di detta ordinanza reso dal
GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla successiva udienza del
21.11.18 per le medesime ragioni (pagina 3 del verbale);
2 - dichiarare la nullità ed inutilizzabilità delle testimonianze dei Signori CP_2 [...]
, CP_3 Controparte_4 Testimone_2 tutti escussi all'udienza del 13.6.18 sui capitoli da C1
a C6 compresi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 cpc di parte opponente, di escussa Controparte_5 all'udienza del 13.6.18 sul capitolo B) di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc di parte opponente, nonché di escusso all'udienza Testimone_1 del 21.11.18 in quanto rese su capitoli eccedenti i limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale previsti dagli art. 2721 e ss. c.c e 19 RD 1736/1933;
- dichiarare la nullità ed inutilizzabilità della testimonianza del Sig. escusso alla Testimone_1 udienza del 21.11.18 anche in quanto non tempestivamente indicato come testimone dalla parte opponente nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc sui capitoli indicati ai punti da C1 a C6 compreso;
- dichiari la tardività e l'inutilizzabilità ai fini del decidere delle allegazioni fattuali della sentenza n.
1050/2016 emessa dal Tribunale di Grosseto prodotta come documento sub doc. 1) di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc di parte opponente e delle allegazioni fattuale sul punto esposte in detta memoria laddove tendenti ad introdurre nel presente giudizio allegazione di fatti che dovevano, invece, essere, al più, introdotti con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc e sui quali, quindi, non si è sviluppato il contraddittorio;
nel merito:
- respingere l'opposizione ex adverso formulata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nella subordinata ed impugnata ipotesi di annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto voglia comunque, per le ragioni di cui al ricorso per
3 decreto ingiuntivo, della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado e degli atti successivi, dichiarare la responsabilità della PA
in persona del suo legale rapp.te in
[...] carica protempore, ai sensi dell'art. 43 R.D. 1736/33 in ordine al mancato pagamento dell'assegno per cui è causa al beneficiario dello stesso e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento a favore della società opposta della somma di € 236.133,15 di cui €
200.000,00 per capitale, € 20.000,00 per la penale 10% assegno non pagato nei termini, € 40,00 per interessi corrisposti dall'emittente al momento del pagamento ed €
16.093,15 per interessi al tasso legale maturati sulla somma di € 200.000,00 negli ultimi cinque anni, oltre ulteriori interessi sulla somma di € 200.000,00 decorrenti dal deposito del decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
- rigettare tutte le domande e richieste dalla AN appellata con la comparsa di costituzione e risposta del
2.5.24, non accettando il contraddittorio su domande, eccezioni e richieste nuove ai sensi dell'art. 345 cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con condanna di
[...]
in persona del suo legale PA rapp.te in carica pro-tempore, alla restituzione della somma di € 8.054,60, oltre interessi, versata, dopo la sentenza di primo grado, dalla con Parte_1 animo di ripetizione come rimborso delle spese legali liquidate dalla sentenza di primo grado”.
Per PA
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare :
A. [OMISSIS];
4 B. accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società CP_6
in
[...] persona del legale rappresentante in carica pro – tempore Sig. per tutti i motivi di cui Controparte_7 alla narrativa dell' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, degli atti successivi nonché del presente atto, per l'effetto respingere perché infondata e non provata la domanda proposta in via monitoria dalla ricorrente in persona del Controparte_6 legale rappresentante in carica pro – tempore Sig.
[...]
nei confronti della opponente CP_7 [...] ed all'effetto revocare il decreto PA ingiuntivo n° 1060/2015 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 12.11.2015, provvisoriamente esecutivo e notificato unitamente e preventivamente all' atto di precetto in data 23.11.2015, perché emesso in difetto di tutti i presupposti richiesti dalla legge come meglio indicato nella narrativa dell' atto di citazione e degli atti successivi nonché nel presente atto,
Nel merito:
C. - accertata e dichiarata la validità dei provvedimenti di ammissione delle prove emessi in corso di giudizio di primo grado e quindi della istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado;
- accertata e dichiarata la validità delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado,
- ritenuta la tempestività e l' utilizzabilità della produzione ai fini del decidere della sentenza n°
1050/2016 Tribunale di Grosseto, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dalla società Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] in quanto infondato in fatto e in diritto per tutto quanto esposto negli atti del giudizio di primo grado e
5 per quanto esposto nella precedente narrativa, e conseguentemente, confermare in toto la sentenza n.
393/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto il 29/04/2023, pubblicata il 02/05/2023 e notificata in data 13/06/2023
;
D.- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n°
1060/2015 emesso dal Tribunale di Grosseto in data
12.11.2015, provvisoriamente esecutivo e notificato unitamente e preventivamente all' atto di precetto in data 23.11.2015, perché emesso in difetto di tutti i presupposti richiesti dalla legge come meglio indicato nella narrativa di tutti gli atti difensivi del giudizio di primo grado e nel presente atto;
E.- in riferimento alla domanda spiegata in via subordinata dalla convenuta opposta odierna appellante
[...] nella propria comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, accertare e dichiarare :
- l'inammissibilità ed illegittimità della stessa domanda in quanto costituente una inammissibile recoventio reconventionis;
- la carenza di legittimazione attiva della società anche con riferimento alla suddetta domanda, per Pt_1 tutti i motivi di cui agli atti difensivi di primo e secondo grado;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere con la suddetta domanda per tutti i motivi di cui agli atti di primo e secondo grado;
- in ogni caso respingere la suddetta domanda spiegata in via subordinata perché infondata e non provata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per l'attività difensiva svolta in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
6 Con riferimento alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Dott. Delle Vergini, l'Avv. Cillerai precisa come tale ipotesi potrebbe essere valutata dalla parte appellata esponente con avvio del relativo iter deliberativo, laddove vi fosse espressa accettazione della medesima da parte della difesa avversaria.-”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1439/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 393 del
2.5.2023; parti: c. Parte_1 [...]
, esperiti gli PA adempimenti ex art. 350 c.p.c., formulata proposta di soluzione conciliativa dal consigliere istruttore – consistente nella rinuncia al proposto appello con spese compensate – che non veniva accettata dalle parti e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 2.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta, previa avvenuta concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“FATTO E DIRITTO Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta dalla
[...] avverso il decreto ingiuntivo PA n. 1060/2105 emesso (provvisoriamente esecutivo) in favore della società per l'importo di €. Parte_1 236.133,15 oltre spese e accessori, quale credito risarcitorio derivante dalla violazione da parte della (poi CP_9Cont incorporata da ) dell'art. 43, co. 2, del regio decreto n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni), credito ceduto alla società opposta da (beneficiario dell'assegno). 11 In particolare, nel ricorso monitorio si legge che avendo ricevuto da un assegno 11 Parte_2 bancario non trasferibile, lo aveva portato all'incasso presso la suddetta banca, la quale aveva accreditato la somma (maggiorata della penale per il ritardo di €. 20.000,00 e degli interessi di €. 40,00) sul conto corrente della società
7 anziché su quello del Quest'ultimo, PA2 11 quindi, ritenendosi creditore della banca ai sensi dell'art. 43, co. 2, della legge assegni dell'importo portato dal titolo, aveva ceduto tale credito alla società che Pt_1 lo aveva quindi azionato in via monitoria con gli interessi legali. La banca opponente ha esposto, tra le altre cose: che la stessa non era debitrice di che il credito 11 portato dall'assegno bancario si era estinto al momento del pagamento, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere oggetto di cessione;
che l'eventuale credito del per 11 violazione dell'art. 43 della legge assegni avrebbe dovuto essere accertato in un giudizio ordinario di cognizione prima di poter essere ceduto;
che per tale credito non avrebbe dovuto essere esperita la tutela monitoria. Ha dedotto, inoltre: che la banca aveva accreditato la somma sul conto corrente della società di PA2 cui all'epoca il era socio e la moglie del 11 11 legale rappresentante, su specifica indicazione del 11 medesimo;
che il aveva posto all'incasso l'assegno a 11 dicembre 2005 e non aveva mai lamentato l'irregolarità dell'accredito fino al 2014, quando notificava alla banca l'avvenuta cessione del credito derivante dalla violazione dell'art. 43, co. 2, legge assegni all'odierna opposta. Tanto premesso, l'opponente ha chiesto di dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società Il Ponte sooc.
, di respingere la domanda azionata in via Parte_1 monitoria e di revocare il decreto ingiuntivo. Il costituitasi in giudizio, Parte_1 ha dedotto che la banca aveva accreditato le somme sul conto corrente di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, in assenza di indicazioni di quest'ultimo, non essendovi stata alcuna disposizione di accreditare le somme sul conto di altro soggetto e non risultando che l'assegno fosse stato girato a favore della (girata che avrebbe dovuto PA2 considerarsi comunque inefficace, stante il disposto dell'art. 43 già citato). Inoltre, anche qualora la banca avesse effettuato l'accredito attenendosi alle indicazioni del
, sarebbe comunque incorsa nella responsabilità di cui 11 all'art. 43 legge assegni. Tanto premesso, ha chiesto di rigettare l'opposizione e, comunque, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo, di dichiarare la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 43 r.d. 1736/1933 per aver effettuato il pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal beneficiario del titolo e di condannare la stessa al pagamento di €. 236.133,15.
*** Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 43, co. 1 e co. 2, r.d. 1736/1933 “L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona
8 diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”. Per la norma citata, quindi, nell'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la banca negoziatrice è chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario. In particolare, la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla norma in commento, l'incasso dell'assegno a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. VI, 03/05/2022, n.13969; Cassazione civile sez. I, 16/06/2022, n.19443; Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3562; Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, n.12573; Cassazione civile sez. VI, 14/05/2021, n.13148). Si tratta, quindi, di una responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e non di una ipotesi di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che la banca negoziatrice del titolo è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto la propria obbligazione con la diligenza qualificata alla stessa richiesta (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 12477 del 21.05.2018; Cassazione ci vile sez. VI, 03/05/2022, n.13969; Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, n.12573). Nei casi esaminati diffusamente in giurisprudenza, la responsabilità descritta dal citato art. 43 viene in rilievo tanto nell'ipotesi in cui la falsità personale del presentatore derivi dalla falsificazione materiale del titolo quanto nell'ipotesi di sostituzione di persona per l'incasso del titolo mediante presentazione di documenti contraffatti. La disposizione, invero, è posta a presidio della sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione al fine di minimizzare il rischio che deriva dalla falsità personale del presentatore, venuto indebitamente in possesso del titolo e sostituitosi alla persona del prenditore. Venendo al caso oggetto del presente giudizio, è pacifico che il legittimo portatore del titolo, abbia 11 posto all'incasso l'assegno, senza che vi sia stato alcun errore da parte della banca in merito alla identificazione dello stesso e, peraltro, la somma è stata accreditata dalla banca non sul conto corrente del ma su quello della 11 società di cui al tempo dell'incasso PA3
9 dell'assegno (dicembre 2005) il era socio e la moglie
11 del legale rappresentante.
11 Il fatto che la banca abbia effettuato l'accredito sul conto corrente della suddetta società proprio ed esclusivamente su indicazione dello stesso come
11 sostenuto dall'attrice opponente, può presumersi alla luce delle seguenti circostanze:
1. ha ricevuto l'assegno da tale
11 [...]
a novembre 2005, lo ha portato all'incasso a dicembre Pt_2 2005 e non risulta che lo stesso abbia mai lamentato 11 l'irregolarità dell'operazione, né che abbia avviato concrete iniziative (anche giudiziali) per ottenere il corretto pagamento in proprio favore di una somma considerevole (oltre
€. 200.000,00) o per far valere l'eventuale responsabilità dell'istituto di credito, fino a quando, nel 2014 (ossia quasi dieci anni dopo), sul presupposto dell'irregolarità dell'accredito, si è affermato creditore verso la banca ex art. 43, co. 2, legge assegni e ha notificato alla stessa l' avvenuta cessione del credito all'odierna opposta;
2. dalla sentenza n. 1050/2016 emessa dall'intestato Tribunale nella causa tra e avente Parte_2 11 ad oggetto, tra le altre cose, proprio l'incasso del suddetto assegno da parte del in violazione del patto di CP_14 garanzia contratto con il emerge che lo stesso Pt_2 aveva comunicato al di aver portato 11 Pt_2 all'incasso l'assegno, che dal era stato consegnato Pt_2 al a garanzia della serietà dell'impegno assunto dal 11 primo in merito ad un patto di opzione stipulato tra i due (cfr. pag. 4 della citata sentenza, allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 di parte attrice). Se ne desume che lo stesso nonostante l'accredito delle somme sul conto 11 corrente della società dallo stesso partecipata e amministrata dalla moglie, aveva considerato il pagamento satisfattivo, opponendosi alla restituzione al della somma portata Pt_2 dall'assegno e dallo stesso incassata, in violazione della funzione di garanzia attribuita dalle parti alla consegna del titolo;
3. la società sul cui conto è stata accreditata la somma era una compagine squisitamente “familiare”, partecipata dal e la di lui moglie ne era il legale rappresentante;
11 4. sarebbe difficile ipotizzare che il dipendente della banca che ha materialmente effettuato l'accredito, pur avendo identificato correttamente il beneficiario del titolo, abbia di propria iniziativa accreditato la somma invero considerevole sul conto della società partecipata dal 11 anziché sul conto del , in difetto di una esplicita 11 richiesta di questi. Inoltre, la testimonianza di sul punto non 11 può ritenersi credibile, avendo egli un evidente interesse a vedere accertato il credito dallo stesso già ceduto all'odierna opposta. È il caso di osservare, considerate le eccezioni della convenuta sul punto, che dalla sentenza n. 1050/2016 (depositata dall'attrice unitamente alla seconda memoria istruttoria) questo giudice certamente può trarre argomenti d i prova in merito ai fatti rilevanti nel presente giudizio
10 (quale quello di cui al superiore punto 2), ancorché la sentenza sia intervenuta tra soggetti e ossia Pt_2 11 le parti del rapporto cartolare (e causale) diversi dalle parti del presente giudizio e le questioni di fatto sottese a quel giudizio non siano state allegate dalla banca opponente. Inoltre, l'odierna opposta è l'avente causa dal in 11 relazione al credito risarcitorio asseritamente derivante dalla condotta tenuta dalla banca in occasione della negoziazione proprio dell'assegno consegnato dal al Pt_2
, il cui avvenuto incasso da parte del 11 11 circostanza che senz'altro non esula dal thema probandum anche tenuto conto di quanto tempestivamente allegato dalle par ti del presente giudizio è stato oggetto di accertamento nel più ampio giudizio definito con la suddetta sentenza (la quale, una volta passata in giudicato, fa stato anche nei confronti della società opposta, avente causa dal ex art. 2909 11 c.c.). È il caso di osservare, inoltre, che non può ragionevolmente dubitarsi che l'assegno emesso dal e Pt_2 incassato dal nella vicenda oggetto del giudizio 11 definito con la sentenza n. 1050/2016 sia proprio quello accreditato dalla sul conto della società CP_9
trattandosi dello stesso importo e dello PA2 stesso contesto cronologico. Ciò posto, poiché l'accredito è avvenuto sul conto della suddetta società proprio su indicazione di 11 quest'ultimo non può invocare l a responsabilità della banca ex art. 43, co. 2, legge assegni, non potendo ritenersi danneggiato dall'esecuzione di quanto dallo stesso richiesto e, quindi, non può aver maturato alcun credito risarcitorio nei confronti dell'istituto di credito. Ed invero, l'operazione effettuata dalla banca su indicazione del non ha in alcun modo minato la 11 sicurezza del pagamento dell'assegno non trasferibile ai danni del legittimo prenditore del titolo (il medesimo). 11 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve considerarsi senz'altro liberatorio per la banca il pagamento di un assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal prenditore, qualora il pagamento corrisponda alla volontà del prenditore stesso, in quanto titolare di un diritto patrimoniale disponibile. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che
“la banca che abbia pagato un assegno con clausola di non trasferibilità a soggetto diverso dal prenditore non è responsabile, qualora lo stesso prenditore abbia manifestato di voler derogare alla predetta clausola, autorizzando il pagamento ” (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/06/2014; cfr. anche Cass., sez. 1, 13 settembre 2000, n. 12055; 13 ottobre 1993, n. 10111). Nel caso esaminato dalla Corte nel 2014, era stata dedotta proprio la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, co. 2, da parte del giudice di merito, per non avere ritenuto la banca responsabile, nei confronti dell'intestatario, dell'accreditamento di assegno circolare intrasferibile su conto corrente di persona diversa dal prenditore, pur se da questi richiesto.
11 È il caso di osservare, poi, che la sentenza dell'intestato Tribunale n. 1050/2016 citata sopra ha affermato il diritto del ad ottenere dal la Pt_2 11 restituzione dell'importo di cui all'assegno “indebitamente incassato” dal (cfr. pag. 7 della sentenza), 11 confermando il decreto ingiuntivo ottenuto dal . Pt_2 Se ne desume che, poiché le somme accreditate per volontà del sul conto corrente del la società amministrata 11 dalla moglie e dallo stesso partecipata non avrebbero dovuto essere incassate dal (tanto che il ha ottenuto 11 Pt_2 un decreto ingiuntivo confermato dalla suddetta sentenza nei confronti del medesimo), anche ove la condotta della 11 banca fosse ritenuta irregolare, non vi sarebbe alcun danno risarcibile in favore dello stesso né, tanto meno, 11 della società cessionaria di un credito inesistente. Pt_1 Quanto alle testimonianze assunte, infine, considerate le plurime eccezioni di nullità sollevate dalla convenuta opposta, è il caso di osservare che i relativi capitoli di prova risultano ininfluenti sulla presente decisione o relativi a circostanze pacifiche: le risultanze delle prove costituende, in ogni caso, non sarebbero comunque in grado di infirmare la gravità ed univocità delle presunzioni sopra descritte. Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere accolta, stante l'inesistenza del credito ceduto alla società opposta e la domanda diretta alla dichiarazione di responsabilità della banca ex art. 43, co. 2, legge assegni deve essere respinta, assorbita ogni diversa questione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria considerata la superfluità delle prove orali ammesse a richiesta della banca opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione: - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1060/2015;
- Rigetta la domanda diretta alla dichiarazione di responsabilità dell'istituto di credito ex art. 43, co. 2, R.D. 1736/1933 e alla condanna dello stesso al pagamento di €. 236.133,15;
- condanna la convenuta a corrispondere all'attrice le spese di lite che liquida in €. 759,00 per esborsi ed €. 5.000,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sui soli compensi, se ed in quanto per legge dovuti“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
[...]
chiedendo, in accoglimento Parte_1 della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
12 “- dichiarare la nullità per aver ammesso prove testimoniali in violazione dei limiti di cui agli artt.
2721 e ss. c.c. (i) dell'ordinanza di ammissione delle prove del 13.09.2017 emesso dal GOT dott.ssa Rosa
PASSAVANTI a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, (ii) dell'ordinanza confermativa del predetto provvedimento di ammissione delle prove e di rigetto delle eccezioni di inammissibilità dei capitoli resa dal GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla successiva udienza del 13.06.18 (pagina 6 del verbale), (iii) dell'ordinanza resa dal GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla udienza del 13.6.18 (pagina 15 e s. del verbale) nella parte in cui ha ammesso a testimoniare come teste il Sig.
non ritualmente indicato dalla parte Testimone_1 opponente come testimone nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc sui capitoli da C1 a C6, nonchè (iiii) del provvedimento di conferma di detta ordinanza reso dal
GOT dott.ssa Rosa PASSAVANTI alla successiva udienza del
21.11.18 per le medesime ragioni (pagina 3 del verbale);
- dichiarare la nullità ed inutilizzabilità delle testimonianze dei Signori CP_2 [...]
, CP_3 Controparte_4 Testimone_2 tutti escussi all'udienza del 13.6.18 sui capitoli da C1
a C6 compresi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 cpc di parte opponente, di escussa Controparte_5 all'udienza del 13.6.18 sul capitolo B) di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc di parte opponente, nonché di escusso all'udienza Testimone_1 del 21.11.18 in quanto rese su capitoli eccedenti i limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale previsti dagli art. 2721 e ss. c.c e 19 RD 1736/1933;
- dichiarare la nullità ed inutilizzabilità della testimonianza del Sig. escusso alla Testimone_1 udienza del 21.11.18 anche in quanto non tempestivamente
13 indicato come testimone dalla parte opponente nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc sui capitoli indicati ai punti da C1 a C6 compreso;
- dichiari la tardività e l'inutilizzabilità ai fini del decidere delle allegazioni fattuali della sentenza n.
1050/2016 emessa dal Tribunale di Grosseto prodotta come documento sub doc. 1) di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc di parte opponente e delle allegazioni fattuale sul punto esposte in detta memoria laddove tendenti ad introdurre nel presente giudizio allegazione di fatti che dovevano, invece, essere, al più, introdotti con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc e sui quali, quindi, non si è sviluppato il contraddittorio;
nel merito:
- respingere l'opposizione ex adverso formulata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nella subordinata ed impugnata ipotesi di annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto voglia comunque, per le ragioni di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, della comparsa di costituzione e risposta e degli atti successivi, dichiarare la responsabilità della PA
, in persona del suo legale rapp.te in carica pro-
[...] tempore, ai sensi dell'art. 43 R.D. 1736/33 in ordine al mancato pagamento dell'assegno per cui è causa al beneficiario dello stesso e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento a favore della società opposta della somma di € 236.133,15 di cui € 200.000,00 per capitale, € 20.000,00 per la penale 10% assegno non pagato nei termini, € 40,00 per interessi corrisposti dall'emittente al momento del pagamento ed € 16.093,15 per interessi al tasso legale maturati sulla somma di €
200.000,00 negli ultimi cinque anni, oltre ulteriori
14 interessi sulla somma di € 200.000,00 decorrenti dal deposito del decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con condanna di
[...]
in persona del suo legale PA rapp.te in carica pro-tempore, alla restituzione della somma di € 8.054,60, oltre interessi, versata, dopo la sentenza di primo grado, dalla con Parte_1 animo di ripetizione come rimborso delle spese legali liquidate dalla sentenza di primo grado”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta PA concludendo per il rigetto della proposta impugnazione;
col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la preliminare eccezione di generale inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del proposto appello.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Con i primi tre e con il quinto e sesto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, parte appellante muove in sintesi censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha fatto ricorso ad argomenti presuntivi, ritenuti dall'appellante privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e nella parte in cui avrebbe fondato la sua motivazione su prove testimoniali cui si
15 sarebbe dato ingresso in difetto dei presupposti di legge.
Pone in particolare in evidenza parte appellante come non vi sia in atti la documentazione scritta attestante le operazioni di incasso dell'assegno, con la conseguente mancata individuazione delle istruzioni date dal prenditore e come la carenza di detta documentazione scritta non possa essere colmata con il ricorso ad argomentazioni di tipo presuntivo o con prove testimoniali, stante il divieto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 2722 c.c. e 2729, comma 2,
c.c.
Osserva questa Corte quanto segue.
Deve, quanto alla ribadita inammissibilità della prova per testi, oggetto altresì dell'ottavo motivo di appello, rilevarsi come non possa la parte che su detta inammissibilità insista operarne una scissione in primo luogo in relazione al soggetto che detta prova abbia articolato. In altri termini non può sostenere l'appellante che la prova per testi indicata da controparte sia inammissibile e sia viceversa ammissibile la analoga (pur se contro)prova da essa stessa appellante articolata, senza alcun opportuno distinguo, come non risulta essere avvenuto nel caso qui in esame, laddove l'appellante ha richiamato puramente e semplicemente (vd. terzo motivo di appello, pag. 13) il contenuto della testimonianza di proprio dante causa e 11 dalla stessa indicato quale testimone. Altro è, ovviamente, valutare il grado di attendibilità di ciascuna singola testimonianza, laddove ritualmente ammessa, assunta e richiamata nell'impianto motivazionale.
Il credito invocato dall'odierna appellante, quale cessionaria dalla persona, prenditrice 11
16 dell'assegno non trasferibile per cui è causa, ha chiaramente natura risarcitoria, per ritenuta violazione dell'art. 43 r.d. 1736/1933 (legge assegni).
Il presupposto di detta responsabilità è che soggetto diverso dal prenditore abbia ricevuto in pagamento dalla banca l'assegno. Altro presupposto è che il relativo importo sia stato accreditato su conto corrente diverso da quello del prenditore.
Laddove, ad escludere la sussistenza del primo presupposto, non è pattiziamente ammissibile alcuna deroga (nel senso che la titolarità soggettiva del diritto all'incasso non può essere negoziata, potendo al più terzo soggetto, opportunamente titolato – si pensi ad es. ad un tutore o ad un amministratore di sostegno medio tempore nominato –, pur sempre agire in nome e per conto del prenditore), per la seconda ipotesi sono al contrario ammissibili deroghe convenzionali (se non altro in quanto, come avviene nella prassi bancaria, ai fini della stessa apparente pura e semplice operazione di incasso viene pur sempre richiesto un conto di appoggio, su cui effettuare l'accredito e il successivo prelievo, il tutto salvo il buon fine;
conto di cui il prenditore potrebbe non essere munito, con conseguente necessità di ricorrere ad idoneo terzo soggetto correntista).
Dall'esame del caso di specie è emerso che a negoziare presso l'allora l'assegno in CP_9 questione fu E' quanto non solo 11 implicitamente emerge dalla deposizione testimoniale dello stesso e di 11 Controparte_5 coniuge del ed all'epoca legale rappresentante di 11
(società di cui il era socio per PA2 11 il 20% del capitale), sul cui conto, in essere presso la stessa filiale dell'allora venne CP_9 accreditato l'importo dell'assegno, bensì pure
17 dall'accertamento oggetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1050 del 9.12.2016 del Tribunale di Grosseto
(resa all'esito del giudizio n.r.g. 3016/2006 ivi pendente), pronunciata fra e 11 Parte_2 quest'ultimo traente l'assegno, e riguardante la più ampia vicenda nell'ambito della quale l'assegno è stato tratto, che dà per accertato l'avvenuto incasso del titolo da parte del e dispone, confermando il 11 provvedimento monitorio emesso a carico di quest'ultimo, la restituzione in favore del del relativo Pt_2 importo. Non può sul punto – con ciò anticipandosi l'esame del sesto motivo di appello con cui si invoca l'inopponibilità del giudicato – ritenersi che la pronuncia non faccia stato nei confronti dell'odierna appellante, atteso che quest'ultima è avente causa dell'invocato diritto di credito risarcitorio derivante dal rapporto cambiario comunque dedotto nel sopra richiamato giudizio n.r.g. 3016/2006.
Acclarato che l'ordine alla AN di accreditare su conto presso questa esistente l'importo dell'assegno fu dato dal , occorre a tal punto verificare se il, 11 documentato e comunque pacifico, accredito sul conto intestato ad (che appostò in bilancio PA2 debito per lo stesso importo dell'assegno), fu compiuto arbitrariamente o meno dalla AN che poteva avere interesse a che venisse ridotta l'esposizione della suddetta società.
In atti non abbiamo la documentazione della relativa distinta di versamento. Deve osservarsi che il trimestre in cui è avvenuto l'accredito era l'ultimo del 2005, il decreto ingiuntivo di cui è causa è stato notificato il
23.11.2015 e il relativo atto di opposizione da parte della AN ( PA
18 nelle more subentrata nei rapporti a AN Toscana
S.p.A.) è stato notificato il 28.12.2015.
A strettissimo rigore la AN era ancora in tempo, soprattutto in quanto ne aveva interesse, per depositare la suddetta distinta, non essendo ancora decorso il decennio di cui all'art. 119 D.Lgs. 385/1993 e non essendo detto deposito in alcun modo prematuro, stante la non necessaria attesa della concessione e della pendenza dei termini di cui all'allora vigente art. 183, comma 6,
c.p.c.
Non può quindi sostenersi che la AN sia stata, in ragione del ritardato avvio, al limite del decennio, della lite, nell'impossibilità di procurarsi documentazione scritta in suo favore;
ciò tenuto altresì conto del fatto che la domanda monitoria è stata preceduta da diffida stragiudiziale di circa un anno e mezzo prima (vd. missiva di posta elettronica certificata dell'11.6.2014 allegata sub doc. 9 alla domanda monitoria).
Vi sono tuttavia due elementi che avvalorano il dato, pur indiziario, costituito dal decorso, fra data di incasso dell'assegno e data di notizia alla della CP_1 cessione dell'invocato credito risarcitorio di cui è causa, di rilevante tempo (circa otto anni e mezzo).
Vi è il dato oggettivo che né il né 11 CP_12
, se vero fosse stato l'assunto che la AN
[...] avrebbe arbitrariamente e unilateralmente prescelto il conto di accredito, hanno mai proposto impugnazione dei rispettivi conti ai sensi e nel termine di cui all'art. 1832, comma 2, c.c.. La mancata o arbitraria annotazione in conto dell'accredito di assegno costituisce infatti ipotesi tipica, per usare il linguaggio in proposito adottato dal legislatore, di errore di scritturazione o di omissione. Si esula, nel caso in esame, dalla notoria
19 area di non inclusione nella fattispecie decadenziale di cui alla norma citata per invocata nullità dell'operazione a monte: l'accredito di un assegno realmente tratto, realmente consegnato e realmente negoziato non costituisce, infatti, operazione nulla.
Nemmeno può ritenersi che il termine decadenziale di cui all'art. 1832, comma 2, c.c. fosse eccessivamente oneroso per il correntista che era comunque in grado di 11 verificare, quale socio della di cui peraltro era CP_12 legale rappresentante la coniuge, la destinazione soggettiva di un accredito effettivamente avvenuto.
Suona a conferma la dichiarazione testimoniale dello stesso cedente , secondo cui non vi fu alcuna 11 formalizzazione di reclamo nel timore che venissero revocate le linee di fido ad PA2
In buona sostanza vi è stata quanto meno una tacita approvazione dell'operato della AN da parte del correntista cedente il credito che rende priva di consistenza l'invocata tesi risarcitoria.
Vi è poi l'altro dato, pur non strettamente giuridico, costituito dal valore attribuito, altresì dalla stessa parte odierna appellante, al credito in questione: nella scrittura di cessione del 31.3.2014, accettata dalla odierna appellante il 7.5.2014, al credito in questione, in rapporto ad un dichiarato valore nominale di Euro 200.000,00, veniva attribuito un valore, peraltro pro solvendo, di cessione di appena Euro
1.000,00.
Da quanto sopra deriva la conclusione che l'operazione di accredito realmente avvenuta è stata, quanto meno tacitamente, approvata dal correntista dante causa dell'odierna appellante cessionaria. Con conseguente infondatezza dei sopra richiamati motivi di impugnazione.
20 Il quarto motivo di appello - con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto ammissibile, facendone menzione, la produzione con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. della sentenza n. 1050 del 9.12.2016 del
Tribunale di Grosseto - è infondato. La sentenza, peraltro di cinque giorni precedente e quindi non producibile anzitempo, è stata infatti depositata nel concesso termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. Che l'assegno fatto oggetto di esame in detta sentenza sia proprio quello di cui è causa è comprovato dal fatto che non vi è stata alcuna indicazione né documentazione o richiesta di documentazione di altro assegno avente stesso importo, stesso traente e stesso prenditore.
Il nono motivo di appello – con cui viene dedotta la nullità dell'avvenuta escussione testimoniale di Tes_1
– è inammissibile per difetto di interesse, non
[...] avendo la sentenza appellata tratto convincimento dall'esito di detta pur ammessa ed espletata prova testimoniale.
Il decimo ed il connesso undicesimo motivo di appello, con cui si deduce l'avvenuta violazione dell'art. 43 r.d. 1736/1933 (legge assegni), sono, alla luce di quanto sopra esposto, di conseguenza infondati.
Assorbito l'esame del dodicesimo motivo di appello, in punto di danno, non essendo emersa prova della presupposta invocata responsabilità della presso CP_1 cui l'assegno è stato negoziato.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione altresì della condotta mantenuta dalla dante causa della appellata (che avrebbe potuto, data l'avvenuta CP_1 notifica della cessione del credito di cui è causa prima dello spirare del termine di cui all'art. 119 D.Lgs.
21 395/1993, fornire documentazione risolutiva, evitando così il ricorso ad argomenti presuntivi) sono integralmente compensate.
Non vi è stata specifica ed autonoma impugnazione in ordine alla regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, che deve essere quindi per intero integralmente confermata, previo rigetto del proposto appello.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto n. 393 del 2.5.2023,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Firenze il 22.9.2025.
Il Presidente rel.est.
22