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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATERA MARCELLO, Presidente
DE LUCA ALDO, Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3884/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003290069000 IRPEF-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003290069000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130032438725000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130032438725000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5362/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha documentato la notifica degli atti presupposti alle date indicate nell'atto impugnato e ha documentato, altresì, la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione. Era onere della parte ricorrente proporre motivi specifici e circostanziati di impugnazione dei documenti attestanti la notifica depositati dalla controparte, onere che non ha adempiuto. Per quanto innanzi, sono disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione, atteso che i relativi termini non risultano decorsi, anche tenendo conto della sospensione per
COVID. Sotto altro e concorrente profilo, si rileva che l'atto impugnato reca l'indicazione dei preuspposti di fatto e di diritto dell'imposizione tributaria (atti presupposti, data notifica, tributi, importi), di modo che parte ricorrente è stata posta in condizione di conoscerene appieno le ragioni.
Per quanto innanzi, il ricorso è infondato ed è rigettato.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00. Caserta, 15.12.2025.
Il Giudice Il Presidente dott. Aldo De Luca dott. Marcello Matera
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATERA MARCELLO, Presidente
DE LUCA ALDO, Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3884/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003290069000 IRPEF-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003290069000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130032438725000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130032438725000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5362/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha documentato la notifica degli atti presupposti alle date indicate nell'atto impugnato e ha documentato, altresì, la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione. Era onere della parte ricorrente proporre motivi specifici e circostanziati di impugnazione dei documenti attestanti la notifica depositati dalla controparte, onere che non ha adempiuto. Per quanto innanzi, sono disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione, atteso che i relativi termini non risultano decorsi, anche tenendo conto della sospensione per
COVID. Sotto altro e concorrente profilo, si rileva che l'atto impugnato reca l'indicazione dei preuspposti di fatto e di diritto dell'imposizione tributaria (atti presupposti, data notifica, tributi, importi), di modo che parte ricorrente è stata posta in condizione di conoscerene appieno le ragioni.
Per quanto innanzi, il ricorso è infondato ed è rigettato.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00. Caserta, 15.12.2025.
Il Giudice Il Presidente dott. Aldo De Luca dott. Marcello Matera