Art. 1528. Procedura di reimpiego 1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalita' di cui all'articolo 1527, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentario • 1
- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Ancora in tema di prelevamenti nelle indagini finanziarie. Punto della situazione alla luce di recenti pronunce della Giurisprudenza di legittimità Pubblicato il 23/11/16 00:00 [Articolo 1528]
Leggi di più…