Articolo 1528 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1527Articolo 1521
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9 ottobre 2010
Art. 1528. Procedura di reimpiego 1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalita' di cui all'articolo 1527, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010