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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/12/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA D'EL Presidente rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1499/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 2/42 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv.
GL RD, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti unitamente all'avv. GL OR
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Visconti di Modrone Controparte_1 P.IVA_2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRARI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per tutte le ragioni e le causali in atti, in riforma della
Sentenza n. 9686/2024 del Tribunale di Milano, previa ammissione, se ritenuto necessario, dei capitoli di prova per interrogatorio formale e testi dedotti dalla appellante con la seconda memoria ex art. 183
VI co. c.p.c. e qui sotto riportati e rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento dell'incombente:
- In via principale, accertato il grave inadempimento della convenuta, dichiarare risolto il contratto stipulato fra le parti e conseguentemente, condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno quantificato nell'importo di euro 6.838,75 oltre all'importo, da quantificarsi in via equitativa, per costi di deposito successivi al 15.3.2022 e fino alla data di effettivo rilascio, il tutto oltre interessi di mora dalla data della domanda al saldo.
- In via subordinata, accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali, accertare e dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma di euro 6.838,75 di cui alle fatture prodotte in giudizio, o all'importo maggiore o minore meglio visto, oltre all'importo, da quantificarsi in via equitativa, per i costi di deposito successivi al 15.3.2022 e fino alla data di effettivo rilascio, il tutto oltre interessi di mora dalle scadenze delle singole fatture al saldo. - In ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese e del compenso di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali, cpa e iva”.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare.
NEL MERITO Rigettare l'appello proposto da e le domande ivi proposte. In Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 9686/2024, pubblicata l'8.11.2024 - Repert. n. 8886/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XI, nella persona del
Giudice Unico Dr. Nicolini, nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da accertare e dichiarare che è tenuta a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 [...]
per le causali di cui al paragrafo 3 del presente atto, il complessivo importo di € 18.288,19 o CP_1
pagina 2 di 10 quel diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, ove occorra da quantificarsi in via equitativa ex art 1226 cod. civ., e per l'effetto condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della predetta somma di € 18.288,19 in favore di Controparte_1 maggiorata degli interessi dal dovuto al saldo effettivo, con eventuale compensazione, sino alla concorrenza, delle somme riconosciute a titolo risarcitorio con quanto nella denegata ipotesi dovessero essere riconosciuto come spettante a a fronte dell'attività dalla stessa svolta. Controparte_2
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 6.838,75, a titolo di risarcimento
[...] del danno conseguente alla risoluzione del contratto di spedizione intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta all'obbligazione di pagare le spese delle prestazioni di spedizioniere svolte dalla attrice.
Secondo parte attrice il danno oggetto della domanda consisteva, in parte, nel pagamento delle suddette voci, e in parte, nei costi aggiuntivi sostenuti dall'attrice per l'illegittimo rifiuto di pagare quanto ad essa dovuto, rifiuto in conseguenza del quale essa, esercitando il diritto di ritenzione sulle cose trasportate, aveva dovuto sostenere ulteriori costi di magazzinaggio.
Parte convenuta deduceva, al contrario, che gli importi pretesi da non fossero dovuti e Parte_1 che quindi il suo rifiuto di pagarli fosse legittimo, con conseguente illegittimità della ritenzione delle cose trasportate e inadempimento all'obbligazione di consegnarle;
formulava a sua volta domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni che le avrebbe causato parte attrice, consistito nel prezzo delle cose pagato alla venditrice mittente e nel mancato guadagno che sarebbe derivato dalla loro rivendita.
Con la sentenza qui impugnata il Giudice di prime cure respingeva sia la domanda di parte attrice che la domanda riconvenzionale, compensando tra le parti le spese di lite.
Il primo Giudice osservava preliminarmente che dagli atti di causa emergeva pacificamente che “su incarico della mittente australiana, trasportava i beni acquistati da , Parte_1 CP_1 prima fino al porto di Genova e poi fino al suo magazzino a Milano, luogo finale di destinazione
pagina 3 di 10 secondo gli accordi delle parti sulla prestazione di trasporto. Secondo la attrice, la clausola CIF, risultante dai documenti di trasporto (che richiama condizioni contrattuali definite a livello internazionale), e quindi applicabile al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, stabilisce che i costi di trasporto dal porto di Genova fino alla destinazione milanese finale siano sostenuti, e debbano quindi essere pagati, dal destinatario . Viceversa, la convenuta sostiene di avere già CP_1 pagato tutti i costi di trasporto alla venditrice australiana, esibendo la fattura di vendita, comprensiva di una voce relativa alle spese di trasporto e che, semmai dai documenti di trasporto, risulta che la destinazione finale alla quale riferire la clausola CIF, sia Milano e non il porto di Genova, e che la stessa nel corso delle interlocuzioni avvenute tra loro per stabilire su chi dovessero Parte_1 gravare tali costi, premettendo che non aveva ricevuto istruzioni al riguardo dalla sua collegata australiana che aveva direttamente contrattato con la mittente, invitava a negoziare CP_1 con questa ultima i costi extra del trasporto, ossia proprio gli importi oggetto di contestazioni in questo giudizio”.
Dopo aver così esposto i fatti di causa, il Tribunale osservava che l'attrice, gravata dell'onere di provare la fonte del proprio credito, non aveva assolto tale onere, in quanto la “clausola CIF stabilisce un discrimine, relativo al soggetto su cui debbano gravare le spese di trasporto, che necessita di una specificazione del momento del trasporto a partire dal quale esse facciano carico al destinatario, ciò che invece è assolutamente mancante nei documenti di trasporto, nei quali, se pure vi sia un riferimento al porto di Genova, peraltro non allegato nelle memorie della attrice, esso non è collegato alla clausola CIF di cui si discute”.
Pertanto, in assenza di prova al riguardo, riteneva che la pretesa di di non consegnare Parte_1 la merce se non dietro pagamento dell'intera somma domandata e non solo della parte riconosciuta come dovuta da , non fosse giustificata contrattualmente e costituiva inadempimento CP_1 alla sua obbligazione di consegnare le cose trasportate al destinatario.
Riteneva, viceversa, giustificato il mancato pagamento da parte di non soltanto della CP_1 parte di importo non dovuta, ma anche della parte da essa riconosciuta come dovuta, trattandosi di una giustificata eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Riteneva infine inammissibile la domanda di pagamento del corrispettivo effettivamente dovuto perché formulata, in via subordinata, rispetto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, soltanto con la prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.; in ogni caso, non essendovi ancora stata la consegna pagina 4 di 10 delle cose trasportate, evidenziava che fosse ancora giustificato il mancato pagamento del suddetto corrispettivo.
Nel contempo il Tribunale respingeva la domanda riconvenzionale di , in quanto la CP_1 convenuta non aveva allegato né tanto meno dimostrato i danni che affermava di avere subito in conseguenza della mancata consegna delle cose trasportate.
a proposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la documentazione prodotta in giudizio, da cui si evinceva che le parti avevano specificamente accettato le clausole “Incoterms” e più specificatamente, la clausola “CIF”: infatti, poiché nel caso di specie il venditore e l'acquirente avevano pattuito una ripartizione delle obbligazioni e delle spese secondo la clausola “CIF”, da ciò si desume che “il venditore fosse tenuto a sostenere i costi per il trasporto della merce dal carico fino all'arrivo in nave al porto di Genova, mentre fosse a sua volta tenuta CP_1
a farsi carico dei costi successivi fino al luogo di destinazione finale della merce, compresi quelli per lo scarico dalla nave, per lo sdoganamento incluso il magazzinaggio in attesa delle operazioni doganali, per i dazi e per il trasporto al luogo di destinazione”(così pag. 5 atto d'appello).
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza lamentando che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che fosse la parte che aveva subito l'inadempimento e che CP_1 dunque, legittimamente, si era rifiutata di adempiere.
Sostiene, al contrario, che non aveva saldato, nemmeno per la parte riconosciuta come CP_1 dovuta, le due fatture di rimborso costi e che aveva violato l'obbligazione specifica a carico del committente (ex art. 1740 c.c.) di rimborsare lo spedizioniere delle spese sostenute per l'espletamento del mandato e di corrispondergli i compensi dovuti, sicché aveva legittimamente Parte_1 esercitato il diritto di ritenzione della merce. Insiste, pertanto, sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e di risarcimento del danno.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente ritenuto inammissibile la sua domanda di adempimento, perché proposta con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e che sia incorso in vizio di extrapetizione per aver esaminato d'ufficio l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
pagina 5 di 10 Ha quindi concluso chiedendo l'integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e proponendo appello CP_1 incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui aveva respinto domanda riconvenzionale.
Sostiene infatti di aver specificamente allegato che in caso di vendita della merce al proprio cliente, avrebbe ricavato sia il prezzo della merce e delle spese di spedizione sia la commissione CP_1 pattuita con il cliente.
Insiste pertanto per l'assunzione delle prove testimoniali articolate nel giudizio di primo grado, volte a dimostrare il danno subito.
All'udienza di prima comparizione del 7 ottobre 2025 il consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, all'esito, ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio all'udienza del
18 novembre 2025 svoltasi nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c., previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusive.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
È pacifico tra le parti che il contratto di vendita della merce oggetto di causa è disciplinato dalla clausola CIF.
La clausola CIF (Cost, Insurance and Freight) è definita dalle regole Incoterms disciplinate dalla
Camera di Commercio Internazionale, nel senso che il venditore si occupa dei costi, dell'assicurazione e del trasporto della merce fino al porto di destinazione concordato con l'acquirente, mentre l'acquirente si assume il rischio della merce dal momento del carico sulla nave, gestisce le formalità doganali di importazione e i relativi costi nel porto di destinazione e si occupa delle spese di scarico nel porto di destinazione.
Pertanto, in base alla clausola CIF, le spese di trasporto gravano a carico del venditore fino al porto di destinazione, mentre per la fase successiva tali spese debbono essere sopportate dall'acquirente.
La tabella delle condizioni Incoterms, prodotta da parte convenuta sub doc. 11, conferma che la ripartizione dei costi in base alla clausola CIF avviene nei termini su indicati: infatti la linea gialla evidenziata nella tabella alla voce clausola CIF riporta i costi del trasporto fino all'arrivo in porto sul venditore (“seller duties”) e, per il tragitto successivo, sul compratore (“buyer's duty”).
pagina 6 di 10 Nel caso in esame la convenuta ha contestato le spese, sostenute dallo spedizioniere CP_1
successive all'arrivo della merce nel porto di Genova, sostenendo di aver acquistato la Parte_1 merce con la clausola CIF Milano e quindi sostiene che tutti i costi di trasporto fino all'arrivo della merce a Milano sarebbero a carico del venditore.
La tesi di parte appellata – condivisa dal Giudice di prime cure – è infondata per i seguenti motivi.
Invero, in primo luogo occorre considerare che secondo le menzionate regole Inconterms, la clausola
CIF comporta che il venditore è tenuto a farsi carico delle spese di trasporto della merce fino al porto di destinazione e non per il successivo tragitto via terra.
In secondo luogo, è opportuno rilevare che la tesi di parte convenuta, la quale ha sostenuto di aver già corrisposto al fornitore le spese di spedizione della merce fino al terminal di Milano, è smentita dall'esame della fattura di vendita, prodotta in giudizio (v. doc. 1 fascicolo parte convenuta).
Si legge infatti in tale fattura che il venditore aveva fatturato all'acquirente oltre al Per_1 CP_1 costo della merce, le spese di trasporto su nave: la fattura infatti reca la dicitura “Freight Sea Freight”, che sta ad indicare le spese sostenute per la tratta di trasporto via mare per l'importo di $3,258.77.
Nessuna somma invece è stata addebitata e pagata da per le spese di trasporto via terra e, CP_1 dunque, per la tratta Genova-Milano.
Anche la polizza di carico della merce (Bill of Lading) prodotta quale doc. n. 2 fascicolo parte convenuta, non riporta la clausola CIF Milano: si legge infatti nella polizza di carico che il trasporto avviene Inconterm: CIF, ovvero con costi di trasporto a carico del venditore fino al porto di destinazione e che il luogo di consegna, “if on carriage” (ovvero se previsto, dopo lo scarico della merce dalla nave, il successivo spostamento via terra) è Milano.
Deve pertanto ritenersi, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, che i costi di trasporto della merce, maturati in data successiva all'arrivo della merce al porto di Genova, debbano gravare a carico dell'acquirente CP_1
Ciò posto, passando all'esame delle singole voci di credito fatte valere in giudizio da , Parte_1 si osserva quanto segue.
La fattura n. 170202222897, di euro 2.136,97, riguarda il costo anticipato da per dazi Parte_1 doganali.
pagina 7 di 10 La seconda fattura, n. 170202222898, di euro 2.374,04, riguarda i costi anticipati da per le Parte_1 operazioni di deconsolidazione, operazioni doganali e trasporto della merce.
La terza fattura, n. 170202223873, di euro 2.327,74, riguarda i costi per il magazzinaggio della merce nel deposito del consolidatore situato nel porto di Genova.
Orbene, i dazi doganali non sono stati contestati da parte appellata, che con email in data 17-18.1.2021 ha riconosciuto alla controparte di dover pagare i relativi costi.
Le contestazioni delle altre fatture sono invece del tutto generiche, essendosi limitata a CP_1 contestare del tutto genericamente che alcune delle voci esposte in dette fatture non fossero dovute.
In ogni caso ha prodotto i giustificativi delle fatture esposte, rappresentati dalle fatture Parte_1 emesse nei suoi confronti dal consolidatore, e dai relativi bonifici di pagamento Controparte_3 effettuati da in data 4.2.2022 e 17.3.2022 a favore di . Parte_1 CP_3
Pertanto, la documentazione prodotta fornisce prova del credito fatto valere in giudizio, pari all'importo complessivo di euro 6.838,75.
Merita altresì accoglimento la domanda di risoluzione del contratto, oggetto del secondo motivo d'appello.
Invero, le considerazioni innanzi svolte hanno consentito di accertare che si è resa CP_1 inadempiente al pagamento del complessivo importo di 6.838,75 spettante allo spedizioniere a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento del mandato.
per converso, a fronte dell'inadempimento della controparte, ha del tutto legittimamente Parte_1 esercitato il diritto di ritenzione previsto dagli artt. 2756 e 2761 c.c. per il caso di mancato rimborso delle spese e di mancata corresponsione dei compensi.
Pertanto, considerato che la condotta inadempiente di ha gravemente alterato il sinallagma CP_1 contrattuale, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1453 c.c. che giustificano la risoluzione del contratto di spedizione.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di con conseguente condanna della medesima al risarcimento CP_1 dei danni subiti da quantificati in euro 6.838,75, corrispondente all'importo delle fatture Parte_1 non saldate.
pagina 8 di 10 Trattandosi di un debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria, che può essere calcolata dal dì della domanda e gli interessi legali, che dovranno conteggiarsi sulla somma annualmente rivalutata, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite n. 1712/1995, fino alla pronuncia della sentenza.
Sull'importo complessivamente liquidato decorrono gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento dei danni, rappresentati dai costi sostenuti per il deposito presso il proprio magazzino, dal 15.3.2022 ad oggi, della merce oggetto di causa, perché non provati.
Né ricorrono le condizioni per la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c. domandata da parte appellante.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello incidentale proposto da CP_1
Il pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno in concreto profuso.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento dell'appello principale e, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
9686/2024 pubblicata l'8 novembre 2024,
condanna al risarcimento dei danni subiti da quantificati Controparte_1 Parte_1 nell'importo di euro 6.838,75, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla pronuncia della sentenza, oltre agli interessi legali sull'importo complessivamente liquidato da tale ultima data al saldo effettivo;
pagina 9 di 10 respinge l'appello incidentale;
condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1 del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 4.237,00 e per il secondo grado in euro 3.966,00, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 novembre 2025
Il Presidente rel.
RA D'EL
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA D'EL Presidente rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1499/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 2/42 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv.
GL RD, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti unitamente all'avv. GL OR
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Visconti di Modrone Controparte_1 P.IVA_2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRARI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per tutte le ragioni e le causali in atti, in riforma della
Sentenza n. 9686/2024 del Tribunale di Milano, previa ammissione, se ritenuto necessario, dei capitoli di prova per interrogatorio formale e testi dedotti dalla appellante con la seconda memoria ex art. 183
VI co. c.p.c. e qui sotto riportati e rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento dell'incombente:
- In via principale, accertato il grave inadempimento della convenuta, dichiarare risolto il contratto stipulato fra le parti e conseguentemente, condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno quantificato nell'importo di euro 6.838,75 oltre all'importo, da quantificarsi in via equitativa, per costi di deposito successivi al 15.3.2022 e fino alla data di effettivo rilascio, il tutto oltre interessi di mora dalla data della domanda al saldo.
- In via subordinata, accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali, accertare e dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma di euro 6.838,75 di cui alle fatture prodotte in giudizio, o all'importo maggiore o minore meglio visto, oltre all'importo, da quantificarsi in via equitativa, per i costi di deposito successivi al 15.3.2022 e fino alla data di effettivo rilascio, il tutto oltre interessi di mora dalle scadenze delle singole fatture al saldo. - In ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese e del compenso di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali, cpa e iva”.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare.
NEL MERITO Rigettare l'appello proposto da e le domande ivi proposte. In Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 9686/2024, pubblicata l'8.11.2024 - Repert. n. 8886/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XI, nella persona del
Giudice Unico Dr. Nicolini, nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da accertare e dichiarare che è tenuta a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 [...]
per le causali di cui al paragrafo 3 del presente atto, il complessivo importo di € 18.288,19 o CP_1
pagina 2 di 10 quel diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, ove occorra da quantificarsi in via equitativa ex art 1226 cod. civ., e per l'effetto condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della predetta somma di € 18.288,19 in favore di Controparte_1 maggiorata degli interessi dal dovuto al saldo effettivo, con eventuale compensazione, sino alla concorrenza, delle somme riconosciute a titolo risarcitorio con quanto nella denegata ipotesi dovessero essere riconosciuto come spettante a a fronte dell'attività dalla stessa svolta. Controparte_2
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 6.838,75, a titolo di risarcimento
[...] del danno conseguente alla risoluzione del contratto di spedizione intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta all'obbligazione di pagare le spese delle prestazioni di spedizioniere svolte dalla attrice.
Secondo parte attrice il danno oggetto della domanda consisteva, in parte, nel pagamento delle suddette voci, e in parte, nei costi aggiuntivi sostenuti dall'attrice per l'illegittimo rifiuto di pagare quanto ad essa dovuto, rifiuto in conseguenza del quale essa, esercitando il diritto di ritenzione sulle cose trasportate, aveva dovuto sostenere ulteriori costi di magazzinaggio.
Parte convenuta deduceva, al contrario, che gli importi pretesi da non fossero dovuti e Parte_1 che quindi il suo rifiuto di pagarli fosse legittimo, con conseguente illegittimità della ritenzione delle cose trasportate e inadempimento all'obbligazione di consegnarle;
formulava a sua volta domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni che le avrebbe causato parte attrice, consistito nel prezzo delle cose pagato alla venditrice mittente e nel mancato guadagno che sarebbe derivato dalla loro rivendita.
Con la sentenza qui impugnata il Giudice di prime cure respingeva sia la domanda di parte attrice che la domanda riconvenzionale, compensando tra le parti le spese di lite.
Il primo Giudice osservava preliminarmente che dagli atti di causa emergeva pacificamente che “su incarico della mittente australiana, trasportava i beni acquistati da , Parte_1 CP_1 prima fino al porto di Genova e poi fino al suo magazzino a Milano, luogo finale di destinazione
pagina 3 di 10 secondo gli accordi delle parti sulla prestazione di trasporto. Secondo la attrice, la clausola CIF, risultante dai documenti di trasporto (che richiama condizioni contrattuali definite a livello internazionale), e quindi applicabile al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, stabilisce che i costi di trasporto dal porto di Genova fino alla destinazione milanese finale siano sostenuti, e debbano quindi essere pagati, dal destinatario . Viceversa, la convenuta sostiene di avere già CP_1 pagato tutti i costi di trasporto alla venditrice australiana, esibendo la fattura di vendita, comprensiva di una voce relativa alle spese di trasporto e che, semmai dai documenti di trasporto, risulta che la destinazione finale alla quale riferire la clausola CIF, sia Milano e non il porto di Genova, e che la stessa nel corso delle interlocuzioni avvenute tra loro per stabilire su chi dovessero Parte_1 gravare tali costi, premettendo che non aveva ricevuto istruzioni al riguardo dalla sua collegata australiana che aveva direttamente contrattato con la mittente, invitava a negoziare CP_1 con questa ultima i costi extra del trasporto, ossia proprio gli importi oggetto di contestazioni in questo giudizio”.
Dopo aver così esposto i fatti di causa, il Tribunale osservava che l'attrice, gravata dell'onere di provare la fonte del proprio credito, non aveva assolto tale onere, in quanto la “clausola CIF stabilisce un discrimine, relativo al soggetto su cui debbano gravare le spese di trasporto, che necessita di una specificazione del momento del trasporto a partire dal quale esse facciano carico al destinatario, ciò che invece è assolutamente mancante nei documenti di trasporto, nei quali, se pure vi sia un riferimento al porto di Genova, peraltro non allegato nelle memorie della attrice, esso non è collegato alla clausola CIF di cui si discute”.
Pertanto, in assenza di prova al riguardo, riteneva che la pretesa di di non consegnare Parte_1 la merce se non dietro pagamento dell'intera somma domandata e non solo della parte riconosciuta come dovuta da , non fosse giustificata contrattualmente e costituiva inadempimento CP_1 alla sua obbligazione di consegnare le cose trasportate al destinatario.
Riteneva, viceversa, giustificato il mancato pagamento da parte di non soltanto della CP_1 parte di importo non dovuta, ma anche della parte da essa riconosciuta come dovuta, trattandosi di una giustificata eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Riteneva infine inammissibile la domanda di pagamento del corrispettivo effettivamente dovuto perché formulata, in via subordinata, rispetto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, soltanto con la prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.; in ogni caso, non essendovi ancora stata la consegna pagina 4 di 10 delle cose trasportate, evidenziava che fosse ancora giustificato il mancato pagamento del suddetto corrispettivo.
Nel contempo il Tribunale respingeva la domanda riconvenzionale di , in quanto la CP_1 convenuta non aveva allegato né tanto meno dimostrato i danni che affermava di avere subito in conseguenza della mancata consegna delle cose trasportate.
a proposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la documentazione prodotta in giudizio, da cui si evinceva che le parti avevano specificamente accettato le clausole “Incoterms” e più specificatamente, la clausola “CIF”: infatti, poiché nel caso di specie il venditore e l'acquirente avevano pattuito una ripartizione delle obbligazioni e delle spese secondo la clausola “CIF”, da ciò si desume che “il venditore fosse tenuto a sostenere i costi per il trasporto della merce dal carico fino all'arrivo in nave al porto di Genova, mentre fosse a sua volta tenuta CP_1
a farsi carico dei costi successivi fino al luogo di destinazione finale della merce, compresi quelli per lo scarico dalla nave, per lo sdoganamento incluso il magazzinaggio in attesa delle operazioni doganali, per i dazi e per il trasporto al luogo di destinazione”(così pag. 5 atto d'appello).
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza lamentando che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che fosse la parte che aveva subito l'inadempimento e che CP_1 dunque, legittimamente, si era rifiutata di adempiere.
Sostiene, al contrario, che non aveva saldato, nemmeno per la parte riconosciuta come CP_1 dovuta, le due fatture di rimborso costi e che aveva violato l'obbligazione specifica a carico del committente (ex art. 1740 c.c.) di rimborsare lo spedizioniere delle spese sostenute per l'espletamento del mandato e di corrispondergli i compensi dovuti, sicché aveva legittimamente Parte_1 esercitato il diritto di ritenzione della merce. Insiste, pertanto, sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e di risarcimento del danno.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente ritenuto inammissibile la sua domanda di adempimento, perché proposta con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e che sia incorso in vizio di extrapetizione per aver esaminato d'ufficio l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
pagina 5 di 10 Ha quindi concluso chiedendo l'integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e proponendo appello CP_1 incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui aveva respinto domanda riconvenzionale.
Sostiene infatti di aver specificamente allegato che in caso di vendita della merce al proprio cliente, avrebbe ricavato sia il prezzo della merce e delle spese di spedizione sia la commissione CP_1 pattuita con il cliente.
Insiste pertanto per l'assunzione delle prove testimoniali articolate nel giudizio di primo grado, volte a dimostrare il danno subito.
All'udienza di prima comparizione del 7 ottobre 2025 il consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, all'esito, ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio all'udienza del
18 novembre 2025 svoltasi nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c., previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusive.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
È pacifico tra le parti che il contratto di vendita della merce oggetto di causa è disciplinato dalla clausola CIF.
La clausola CIF (Cost, Insurance and Freight) è definita dalle regole Incoterms disciplinate dalla
Camera di Commercio Internazionale, nel senso che il venditore si occupa dei costi, dell'assicurazione e del trasporto della merce fino al porto di destinazione concordato con l'acquirente, mentre l'acquirente si assume il rischio della merce dal momento del carico sulla nave, gestisce le formalità doganali di importazione e i relativi costi nel porto di destinazione e si occupa delle spese di scarico nel porto di destinazione.
Pertanto, in base alla clausola CIF, le spese di trasporto gravano a carico del venditore fino al porto di destinazione, mentre per la fase successiva tali spese debbono essere sopportate dall'acquirente.
La tabella delle condizioni Incoterms, prodotta da parte convenuta sub doc. 11, conferma che la ripartizione dei costi in base alla clausola CIF avviene nei termini su indicati: infatti la linea gialla evidenziata nella tabella alla voce clausola CIF riporta i costi del trasporto fino all'arrivo in porto sul venditore (“seller duties”) e, per il tragitto successivo, sul compratore (“buyer's duty”).
pagina 6 di 10 Nel caso in esame la convenuta ha contestato le spese, sostenute dallo spedizioniere CP_1
successive all'arrivo della merce nel porto di Genova, sostenendo di aver acquistato la Parte_1 merce con la clausola CIF Milano e quindi sostiene che tutti i costi di trasporto fino all'arrivo della merce a Milano sarebbero a carico del venditore.
La tesi di parte appellata – condivisa dal Giudice di prime cure – è infondata per i seguenti motivi.
Invero, in primo luogo occorre considerare che secondo le menzionate regole Inconterms, la clausola
CIF comporta che il venditore è tenuto a farsi carico delle spese di trasporto della merce fino al porto di destinazione e non per il successivo tragitto via terra.
In secondo luogo, è opportuno rilevare che la tesi di parte convenuta, la quale ha sostenuto di aver già corrisposto al fornitore le spese di spedizione della merce fino al terminal di Milano, è smentita dall'esame della fattura di vendita, prodotta in giudizio (v. doc. 1 fascicolo parte convenuta).
Si legge infatti in tale fattura che il venditore aveva fatturato all'acquirente oltre al Per_1 CP_1 costo della merce, le spese di trasporto su nave: la fattura infatti reca la dicitura “Freight Sea Freight”, che sta ad indicare le spese sostenute per la tratta di trasporto via mare per l'importo di $3,258.77.
Nessuna somma invece è stata addebitata e pagata da per le spese di trasporto via terra e, CP_1 dunque, per la tratta Genova-Milano.
Anche la polizza di carico della merce (Bill of Lading) prodotta quale doc. n. 2 fascicolo parte convenuta, non riporta la clausola CIF Milano: si legge infatti nella polizza di carico che il trasporto avviene Inconterm: CIF, ovvero con costi di trasporto a carico del venditore fino al porto di destinazione e che il luogo di consegna, “if on carriage” (ovvero se previsto, dopo lo scarico della merce dalla nave, il successivo spostamento via terra) è Milano.
Deve pertanto ritenersi, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, che i costi di trasporto della merce, maturati in data successiva all'arrivo della merce al porto di Genova, debbano gravare a carico dell'acquirente CP_1
Ciò posto, passando all'esame delle singole voci di credito fatte valere in giudizio da , Parte_1 si osserva quanto segue.
La fattura n. 170202222897, di euro 2.136,97, riguarda il costo anticipato da per dazi Parte_1 doganali.
pagina 7 di 10 La seconda fattura, n. 170202222898, di euro 2.374,04, riguarda i costi anticipati da per le Parte_1 operazioni di deconsolidazione, operazioni doganali e trasporto della merce.
La terza fattura, n. 170202223873, di euro 2.327,74, riguarda i costi per il magazzinaggio della merce nel deposito del consolidatore situato nel porto di Genova.
Orbene, i dazi doganali non sono stati contestati da parte appellata, che con email in data 17-18.1.2021 ha riconosciuto alla controparte di dover pagare i relativi costi.
Le contestazioni delle altre fatture sono invece del tutto generiche, essendosi limitata a CP_1 contestare del tutto genericamente che alcune delle voci esposte in dette fatture non fossero dovute.
In ogni caso ha prodotto i giustificativi delle fatture esposte, rappresentati dalle fatture Parte_1 emesse nei suoi confronti dal consolidatore, e dai relativi bonifici di pagamento Controparte_3 effettuati da in data 4.2.2022 e 17.3.2022 a favore di . Parte_1 CP_3
Pertanto, la documentazione prodotta fornisce prova del credito fatto valere in giudizio, pari all'importo complessivo di euro 6.838,75.
Merita altresì accoglimento la domanda di risoluzione del contratto, oggetto del secondo motivo d'appello.
Invero, le considerazioni innanzi svolte hanno consentito di accertare che si è resa CP_1 inadempiente al pagamento del complessivo importo di 6.838,75 spettante allo spedizioniere a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento del mandato.
per converso, a fronte dell'inadempimento della controparte, ha del tutto legittimamente Parte_1 esercitato il diritto di ritenzione previsto dagli artt. 2756 e 2761 c.c. per il caso di mancato rimborso delle spese e di mancata corresponsione dei compensi.
Pertanto, considerato che la condotta inadempiente di ha gravemente alterato il sinallagma CP_1 contrattuale, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1453 c.c. che giustificano la risoluzione del contratto di spedizione.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di con conseguente condanna della medesima al risarcimento CP_1 dei danni subiti da quantificati in euro 6.838,75, corrispondente all'importo delle fatture Parte_1 non saldate.
pagina 8 di 10 Trattandosi di un debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria, che può essere calcolata dal dì della domanda e gli interessi legali, che dovranno conteggiarsi sulla somma annualmente rivalutata, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite n. 1712/1995, fino alla pronuncia della sentenza.
Sull'importo complessivamente liquidato decorrono gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento dei danni, rappresentati dai costi sostenuti per il deposito presso il proprio magazzino, dal 15.3.2022 ad oggi, della merce oggetto di causa, perché non provati.
Né ricorrono le condizioni per la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c. domandata da parte appellante.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello incidentale proposto da CP_1
Il pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno in concreto profuso.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento dell'appello principale e, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
9686/2024 pubblicata l'8 novembre 2024,
condanna al risarcimento dei danni subiti da quantificati Controparte_1 Parte_1 nell'importo di euro 6.838,75, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda alla pronuncia della sentenza, oltre agli interessi legali sull'importo complessivamente liquidato da tale ultima data al saldo effettivo;
pagina 9 di 10 respinge l'appello incidentale;
condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1 del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 4.237,00 e per il secondo grado in euro 3.966,00, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 novembre 2025
Il Presidente rel.
RA D'EL
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