Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4658 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MANERA MONICA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 i
Parte resistente contumace
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 5/10/2022, la parte ricorrente, affermando di avere sempre prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura, ha lamentato l'infondatezza della richiesta restitutoria del
28/01/2021, inviata da CP_1 della prestazione di disoccupazione agricola, dalla stessa percepita per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009; previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato
Tribunale per sentire, preliminarmente, dichiarare prescritto il diritto dell'CP_1 e quindi illegittima la richiesta restitutoria di cui al provvedimento di indebito notificato;
per sentire riconoscere il diritto della ricorrente a trattenere gli importi percepiti a titolo di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia, per l'annualità 2009, ordinando all'CP_1 la cessazione di qualsivoglia trattenuta, ovvero la restituzione di quanto nelle more recuperato a titolo di indebito.
L'CP 1 è rimasto contumace nel presente giudizio, a fronte di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale.
*****
L'oggetto del ricorso è costituito dall'impugnativa del provvedimento con cui è stato comunicato dall'CP_1 a parte ricorrente, a seguito dell'accertamento del venir meno dei requisiti per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione 2009, la richiesta di restituzione delle somme erogate in eccedenza.
La ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito. In particolare, la richiesta di indebito, riferita alla prestazione di disoccupazione agricola 2009, è stata notificata dall' CP 1 alla lavoratrice il 28/01/2021.
In via preliminare e assorbente, deve ritenersi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto in capo all'CP_1 di ripetere le somme erogate poiché il termine decennale, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2946 c.c., è decorso.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale, che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento della prestazione.
Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l.
48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d.l. 338/1989 (conv. in l. 389/1989). Deve, dunque, presumersi che la prestazione, che alla ricorrente si contesta di aver percepito indebitamente nel 2009, sia stata da lei richiesta entro il 31 marzo
2008 e liquidata successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui
1' CP_2 dispone ai sensi dell'art. 7 della I. n. 533/1973 (Corte d'Appello di
Catanzaro, sent. n. 761/2023).
Un diverso computo del termine prescrizionale, del resto, è precluso dal mancato assolvimento, da parte dell'eccipiente, dell'onere di allegare e provare il fatto che determina l'esordio in altra data dello stesso termine (Cass. 15991/2018:
"L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c. .").
Sicché, la richiesta di restituzione che l'CP_1 le ha recapitato in data 28/01/2021 non ha interrotto il corso dell'ordinario termine decennale di prescrizione, che nella specie è applicabile (né risultano altri atti interruttivi relativi all'indebito in oggetto).
Pertanto, la richiesta di indebito, riferita alla prestazione di disoccupazione agricola 2009, è da ritenersi prescritta, in assenza di validi atti interruttivi. Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Le spese processuali, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione dello scaglione fino ad € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO in funzione di GIUDICE del LAVORO
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'estinzione del diritto in capo all'cP_1 di ripetere l'indebito di cui alla missiva CP_1 del 28/01/2021, pari ad € 1.553,12, relativo alla prestazione di disoccupazione agricola (n. 000479104391) anno 2009, per maturata prescrizione;
- condanna l'CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 886,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO