TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 18/03/2026, n. 5143
TAR
Sentenza breve 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del titolo di riserva per Servizio Civile Universale

    Il Tribunale ha ritenuto che, secondo la normativa e la giurisprudenza, il candidato deve possedere il titolo di riserva già al momento della partecipazione alla procedura concorsuale. La ricorrente non aveva dichiarato il possesso del titolo nella domanda di partecipazione e, sebbene avesse conseguito il titolo nelle more della procedura, questo non era posseduto alla data di scadenza del bando. Pertanto, l'amministrazione non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis e degli artt. 2, 6 e 18, l. n. 241/90

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione non fosse tenuta ad attivare il soccorso istruttorio poiché il requisito del possesso del titolo alla data di partecipazione alla procedura era un presupposto fondamentale, non sanabile tramite soccorso istruttorio per titoli non ancora posseduti.

  • Rigettato
    Precisazione del Ministero della Difesa sul possesso del titolo alla data di iscrizione

    La decisione si basa sul rigetto del motivo principale relativo al mancato riconoscimento del titolo di riserva, poiché il possesso del titolo alla data di iscrizione è considerato un requisito essenziale.

  • Rigettato
    Interpretazione del bando che precluderebbe il riconoscimento della riserva per Servizio Civile Universale

    Il Tribunale ha confermato che la riadozione del bando da parte della Commissione Ripam, pur motivata dalle sentenze del Consiglio di Stato, non ha modificato i requisiti di partecipazione o le modalità di valutazione dei titoli preesistenti. Pertanto, l'interpretazione del bando che richiede il possesso del titolo alla data di iscrizione rimane valida.

  • Rigettato
    Mancata valutazione del titolo di riserva per Servizio Civile Universale

    Il rigetto di questo motivo è una conseguenza del rigetto del motivo principale, basato sulla non valutabilità del titolo di riserva non posseduto alla data di iscrizione.

  • Rigettato
    Conseguimento del punteggio complessivo di 21,00 e posizione utile in graduatoria

    L'accertamento richiesto è subordinato al riconoscimento del diritto alla valutazione del titolo di riserva, che è stato negato dal Tribunale.

  • Rigettato
    Adempimento ex art. 30 c.p.a.

    La condanna è subordinata all'accoglimento delle domande di annullamento e accertamento, che sono state rigettate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 18/03/2026, n. 5143
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5143
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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