Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 18/03/2026, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02012/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2026, proposto da IN Borzì, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B;
contro
EZ Pa, il Ministero della Difesa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di TA OM, LA Di BE e MO EL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
a) dell'elenco vincitori e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico (di estremi ignoti), per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa - profilo Codice A.1 (giuridico-amministrativo), pubblicata con avviso del 9.12.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, nella parte in cui non riconosce alla parte ricorrente il titolo di riserva relativo al Servizio Civile Universale che le avrebbe permesso di rientrare tra i vincitori o, almeno, di acquisire una posizione utile ai fini dell'assunzione;
b) ove occorra e se lesivo, il provvedimento riportato alla nota di cui al protocollo n. 62862 del 24 settembre 2025 nella parte in cui il Ministero della difesa ha precisato che "il titolo prodotto avrebbe dovuto essere conseguito al momento dell'iscrizione al concorso e correttamente dichiarato in domanda d'iscrizione allo stesso";
c) ove occorra e se lesivo, del bando pubblicato dal Ministero della Difesa in data 29.12.2023 anche così come rieditato e pubblicato il 27.02.2025, con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa" - codice A.1, nella parte in cui possa interpretarsi e/o applicarsi nel senso di precludere il riconoscimento della riserva per il Servizio Civile Universale in presenza di un titolo posseduto prima della formazione della graduatoria finale;
d) di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti anche dagli estremi ignoti, con cui l'Amministrazione ha ritenuto non valutabile il titolo di riserva del Servizio Civile Universale per asserito mancato possesso alla data di scadenza del bando o per mancata indicazione nella domanda di partecipazione;
d) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente anche se ignoto e/o sconosciuto;
nonché per l'accertamento
dell'interesse in capo alla parte ricorrente alla valutazione del Servizio Civile Universale svolto senza demerito e il conseguente riconoscimento della riserva nella graduatoria di merito per il profilo di concorso A.1, che le consentirebbe di collocarsi in graduatoria, che le consentirebbe di ottenere il punteggio complessivo di 21,00, raggiungere una posizione vicina all'ultimo candidato vincitore (n.152 con punteggio di 21,13) e, quindi, tra i primi idonei con la riserva in caso di scorrimenti;
con conseguente condanna ex art. 30 c.p.a.
dell'Amministrazione intimata a provvedere in tal senso ed adozione di ogni misura, anche incidentale, volta a tutelare la posizione dedotta in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EZ Pa, del Ministero della Difesa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 il dott. NO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Premesso che:
- il bando del concorso in oggetto indicato (pubblicato in data 29 dicembre 2023), dopo l’espletamento delle prove scritte, è stato annullato dal Consiglio di Stato (sent. nn. 9488 e 9489 del 2024) in quanto l’Amministrazione non aveva motivato la scelta di indire una nuova procedura nel periodo di vigenza di una precedente graduatoria;
- in data 27 febbraio 2025, in esecuzione delle menzionate sentenze, la Commissione Interministeriale Ripam ha “riadottato” il bando indicando le ragioni che giustificavano la scelta di indire un nuovo concorso in luogo dello scorrimento di precedenti graduatorie e confermando, per il resto, ogni atto della procedura selettiva posto in essere, come richiesto dal Ministero della Difesa;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso, pubblicata in data 9 dicembre 2025, lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva (attestato di svolgimento del Servizio Civile Universale) conseguito nelle more della procedura, prima della formazione della graduatoria finale;
- in particolare, con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione degli artt. 18, d.lgs. n. 40/2017, 9- bis d.l. n. 44/2023, e 16, d.P.R. n. 487/94, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare il titolo di riserva che, a differenza dei titoli di merito, sarebbero valutabili in sede di formazione della graduatoria di merito anche se non posseduti al momento della domanda di partecipazione;
- con il secondo motivo di ricorso, contesta la violazione della lex specialis , le cui disposizioni non escluderebbero la possibilità di far valere il titolo conseguito nelle more della procedura, e degli artt. 2, 6 e 18, l. n. 241/90, in base ai quali l’Amministrazione, essendo a conoscenza del fatto che il servizio civile era in corso di svolgimento come indicato nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio per consentire alla candidata di presentare il titolo o, comunque, provvedere alla sua acquisizione d’ufficio;
- le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno evidenziato che nella domanda di partecipazione la ricorrente ha dichiarato di non essere in possesso di titoli di riserva, concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 9 marzo 2026, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 16, d.P.R. n. 487/1994, « L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda »;
- l’art. 1, comma 3, del bando, stabilisce altresì che la quota riservata del 15% dei posti è riconosciuta a favore degli operatori volontari « che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito » come previsto dall’art. 18, d.lgs. n. 40/2017;
- l’art. 4, comma 5, della lex specialis , infine, prescrive a pena di inammissibilità l’indicazione nella domanda di partecipazione dei titoli di riserva posseduti;
Ritenuto che:
- dall’esame delle disposizioni su richiamate si evince chiaramente che il candidato deve possedere il titolo di riserva già al momento della partecipazione alla procedura concorsuale;
- la medesima giurisprudenza invocata dalla ricorrente stabilisce infatti che “ il concorrente, dopo aver superato con esito positivo la prova selettiva e prima che sia approvata la graduatoria finale, abbia (ancora) la possibilità di far valere i titoli di riserva (comunque posseduti all’atto della domanda di partecipazione) anche se non dichiarati ovvero erroneamente dichiarati nella domanda di partecipazione, se trasmessi entro il relativo termine stabilito dall’amministrazione ” (cfr. Tar Lazio, Sez. II, 10 giugno 2022, n. 7699);
- la circostanza che l’Amministrazione non abbia valutato il titolo è pertanto conforme al dato legislativo, al contenuto della lex specialis e alla giurisprudenza in materia, che ha ammesso la possibilità che il titolo venisse dichiarato nelle more della procedura, sul presupposto però che lo stesso fosse stato già conseguito all’atto della domanda;
- conseguentemente, l’Amministrazione non era tenuta ad attivare il c.d. soccorso istruttorio, né tantomeno avrebbe dovuto svolgere verifiche d’ufficio in ordine a requisiti non dichiarati nella domanda di partecipazione e, soprattutto, non ancora conseguiti all’atto della sua redazione;
- non rileva infine la circostanza che l’Amministrazione abbia riadottato il bando dopo il conseguimento del titolo da parte della ricorrente in quanto, come già chiarito da questa Sezione, la Commissione Ripam “ ha proceduto alla riadozione del bando (soltanto in parte qua, a seguito di una rinnovazione dell’istruttoria), al contempo convalidando, in senso tecnico, ed in via meramente consequenziale, gli altri atti della procedura concorsuale, travolti dall’annullamento del bando ” (cfr. Tar Lazio, Sez. IV ter , 15 maggio 2025, n. 9268);
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere alle Amministrazione resistenti, in solido tra loro, le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
NO BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO BA | RI IC |
IL SEGRETARIO