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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/12/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3553/2024 R.G.,
TRA
Avv. SCALINCI CA elettivamente domiciliato in Guagnano, alla Via Italia n. 11, presso il suo studio professionale, rappresentato e difeso da sé medesimo;
APPELLANTE
E
CP_1 nato a [...] il [...] e residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente in data 6.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato il 21.5.2024, l'Avv. CA NC impugnava la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce n. 9509/2023, del 5.12.2023, pubblicata il 6.12.2023, con cui era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti di , per l'accertamento e la condanna CP_1 al pagamento della somma di € 1.809,55 per attività professionale svolta in suo favore, quale difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4 c.p.c., nell'ambito del processo penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce avente n. 220/18 R.G.T. e n. 6749/15 R.G.N.R.
Lamentava, a sostegno dell'atto di appello, la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. in quanto, il Giudice di primo grado, ritenendo non provata l'attività professionale da lui svolta, non aveva tenuto conto del valore probatorio del verbale d'udienza che costituisce atto pubblico.
Concludeva chiedendo di: “A) accertare che l'Avv. CA NC è creditore nei confronti de l sig.
della somma €. 1.809,55 o di quell'altra maggiore o minore somma che l'Ill.mo CP_1
Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi di mora sino all'effettivo soddisfo, per l'attività professionale svolta in suo favore quale difensore d'ufficio nel proc. pen. n. 6794/15 RGNR e n.
220/18 R G T;
B) conseguentemente, dichiarare e condannare il sig. al pagamento in favore dell'Avv. CP_1
CA NC della somma di €. 1.809,55 o di quell'altra maggiore o minore e somma che l'Ill.mo
Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi di mora da quando dovuti sino all'effettivo soddisfo;
C) con condanna altresì del resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio”.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, restava contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, l'appellante precisava le conclusioni, rinunciando ai termini per le note conclusionali. La causa, in data odierna, è stata trattenuta in decisione, senza termini.
********
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Deve ritenersi che il difensore ex art. 97, comma 4 c.p.p. svolga una funzione pubblica al pari del difensore d'ufficio a cui deve essere equiparato nella liquidazione del compenso. In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale che, in più occasioni interessata dal Tribunale di Lecce sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102, comma 2 c.p.p. con riferimento all'art. 3 Cost, nonché degli artt. 116 e 117 d.p.r. n. 115/2002 con riferimento agli artt. 3 e 81, comma 4 Cost., nel dichiarare ripetutamente la manifesta infondatezza di tali questioni, ha costantemente ribadito che è ragionevole interpretare il dettato normativo vigente nel senso che al difensore sostituto d'ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p. spetta la liquidazione erariale per l'attività svolta in udienza, in conseguenza della sua equiparazione al difensore d'ufficio (ordinanze n. 266 del 2017, n. 201 del 2015, n. 191 del 2013, n. 176 del 2006 e n. 8 del 2005).
Ciò premesso, la prova dell'attività svolta dall'Avv. CA NC in favore di emerge CP_1 dal verbale d'udienza del 17.1.2023, nell'ambito del processo avente R.G.T. n. 220/18, da cui si desume che egli ha difeso l'appellato ex art. 97, comma 4 c.p.p. in sostituzione dell'Avv. Domenico
Di DO e che ha concluso per l'assoluzione per assenza dell'elemento soggettivo del reato.
Non v'è dubbio, infatti che il verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assuma forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ (in tal senso Cass. 15.5.1997, n. 4306; Cass. S.U. 29.7.2021, n. 21761).
Con riferimento, tuttavia, alla quantificazione del compenso dovuto, si ritiene di poter liquidare solo la fase di studio e la fase decisionale, non avendo l'Avv. NC preso parte alla fase introduttiva e non essendovi prova dello svolgimento di attività istruttoria.
Ne discende che può determinarsi in € 946,00 la somma effettivamente dovuta dal all'Avv. CP_1
NC (€ 237,00 per la fase di studio ed € 709,00 per la fase decisionale), oltre spese generali,
IVA e CAP ove dovuti come per legge, secondo la normativa vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, sulla base dei valori minimi, in considerazione della limitata attività svolta e dell'esito del processo, sfavorevole per il cliente.
Sulla somma così determinata vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda, non essendovi prova della ricezione di un'antecedente messa in mora, sino al soddisfo.
In considerazione della soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da NC CA nei confronti di avverso la sentenza n. n. 9509/2023, del 5.12.2023, pubblicata il 6.12.2023, emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Lecce, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 946,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Parte_1
CAP, ove dovuti come per legge, nonché interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore dell'appellante NC CA delle spese di lite CP_1 del procedimento di primo grado che si liquidano in € 125,00 per spese ed in € 140,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. 3) condanna al pagamento in favore dell'appellante NC CA delle spese di lite CP_1 del presente procedimento che si liquidano in € 125,00 per spese ed in € 232,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 14.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino