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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/09/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 24.09.2025, svolta la discussione, all'esito della camera di consiglio, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 471/2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. C. Di Risio (C.F.: ) e M. D'Aloisio (C.F.: C.F._2
. C.F._3
-Ricorrente-
CONTRO
(P.I. Controparte_1
), in persona dei liquidatori p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. P.IVA_1
Giangiacomo (C.F.: ). C.F._4
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società Controparte_1
deducendo: di aver prestato attività lavorativa subordinata a far data dal 10 marzo
2021 al 17 novembre 2022, senza regolare assunzione;
di aver svolto mansioni varie ovvero di essersi occupato dapprima della selezione delle imbarcazioni e, successivamente, dal momento dell'acquisto dell'imbarcazione Bavaria 50
LI6900DX, delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, della stipula dei contratti di locazione, dell'organizzazione delle gite turistiche, della gestione della clientela, della creazione del sito pubblicitario…; di aver assunto, nel periodo giugno/ottobre 2021 e marzo/ottobre 2022, le funzioni di referente della conduzione e della gestione nautica dell'imbarcazione, occupandosi di tutte le operazioni relative alla navigazione… nonché di quelle accessorie e strumentali quali la preparazione di pranzi, la pulizia e il riordino della barca; di aver osservato il seguente orario di lavoro, garantendo altresì l'apertura dell'ufficio presso il Porto Turistico di Marina
Sveva: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:30, dal lunedì alla domenica, nel periodo giugno/ottobre 2021 e aprile/ottobre 2022; dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30, dal lunedì al sabato, negli altri periodi;
di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione;
di aver diritto all'inquadramento di cui al livello 7° del CCNL
Marittimi e dunque al pagamento della somma di € 100.572,10 (di cui € 4.949,30 a titolo di T.F.R.), oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi;
di aver proposto ricorso per sequestro conservativo, accolto dal Tribunale di Vasto con provvedimento del 03.08.2023 ed eseguito nei termini di cui all'art. 675 cpc. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a. confermare, nel merito, il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Vasto con ordinanza cronol.
497/2023 (RG 544/2022) resa in data 3 agosto 2023, depositata e comunicata in pari data;
1)- ritenere e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a
Pag. 2 di 15 tempo indeterminato a far data dal 10 marzo 2021 e fino al 17 novembre 2022 con mansioni di Responsabile dell'imbarcazione e con inquadramento al livello 7°- quadro - del CCNL Marittimi;
2)- ritenere e dichiarare, ancora, che il ricorrente, in virtù delle mansioni effettivamente rese alle dipendenze della Società resistente andava inquadrato, ab initio, nel livello 7° - Quadri – del CCNL Marittimi;
3)- ritenere e dichiarare, per l'effetto, che Controparte_2
con sede legale a Cupello alla Via Giacomo Leopardi, 7 (P.I.
[...]
) è obbligata, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, a P.IVA_1
corrispondere in favore del ricorrente, l'importo di €.100.572,10 per i titoli dedotti in premessa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo il tutto come meglio precisato nei conteggi allegati al presente ricorso sub nr. 13 e nel presente atto che qui abbiansi come integralmente riportati e trascritti oppure la somma che si riterrà di giustizia anche previa C.T.U.; 4)- per l'effetto condannare, anche ai sensi dell'art. 36 della
Costituzione, la con sede Controparte_2
legale a Cupello alla Via Giacomo Leopardi, 7 (P.I. ) al pagamento in P.IVA_1
favore del ricorrente l'importo di €.100.572,10 per i titoli dedotti in premessa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo il tutto come meglio precisato nei conteggi allegati al presente ricorso sub nr. 13 e nel presente atto che qui abbiansi come integralmente riportati e trascritti oppure la somma che si riterrà di giustizia anche previa C.T.U.”, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha eccepito, in via pregiudiziale e in rito,
l'incompetenza per materia del Giudice del Lavoro nonché il difetto di legittimazione passiva, relativamente ai rapporti antecedenti al 17.05.2021 (data di costituzione della società); nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto
Pag. 3 di 15 ed in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione, nonché con condanna di parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In sede di udienza del 21.02.2024 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
24.09.2025.
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, sul presupposto dell'insussistenza della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti.
Invero, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, “ai fini dell'individuazione del giudice competente, rileva la sostanza della pretesa azionata in giudizio e i fatti posti a suo fondamento, mentre non assumono importanza le deduzioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie” (Cass. n. 7182/2014; Cass. n. 21547/ 2015;
Cass. n. 29266/2017; Cass. n. 11023/2020).
Applicando il richiamato principio, avendo il ricorrente proposto ricorso ex art. 671
c.p.c. deducendo, a fondamento della propria pretesa, la natura subordinata del rapporto in controversia, non può che ritenersi, sulla base del petitum e della causa petendi, che la controversia rientri tra quelle assoggettate al rito del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c.
Di contro, va ritenuta fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto, limitatamente alle pretese economiche riferibili al periodo dal 10.03.2021 al
16.05.2021.
Pag. 4 di 15 A tal riguardo si osserva che è documentato che la società resistente sia stata costituita in data 17.05.2021, di talché, tutte le attività che il ricorrente ha dedotto di aver svolto fino alla detta data non possono essere riferite ad un soggetto non ancora esistente.
Venendo al merito, il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i principi di cui all'art. 2697 c.c., ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per la sussistenza del diritto all'inquadramento contrattuale invocato ed alla conseguente corresponsione delle spettanze retributive pretese.
Va osservato, inoltre, che il giudizio di merito, rispetto al procedimento cautelare ante causam ed al suo esito, è del tutto autonomo e come tale indipendente, atteso che il procedimento cautelare dà luogo a un provvedimento non decisorio, fondato sulla probabile fondatezza della pretesa creditoria, da accertare sulla base di un'indagine meramente sommaria, che non pregiudica il successivo riesame nel merito (Cass. n.
21491/2018; Cass. n. 1120/2024).
E' utile premettere un breve cenno sulla disciplina della navigazione da diporto, esercitata per fini sportivi, ricreativi o commerciali, contenuta nel D.Lgs. 171/2005.
Per quanto concerne i contratti di utilizzazione delle unità da diporto, il D.Lgs.
171/2005 prevede la locazione (art. 42 e segg.) ed il noleggio (art. 47 e segg.), da redigersi per iscritto a pena di nullità.
Pag. 5 di 15 “La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.”; la locazione si caratterizza per la cessione del godimento dell'unità da diporto al conduttore, che “esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi”, senza necessità di titoli abilitativi, salvo il possesso della patente nautica.
“Il noleggio di unità da diporto è contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.”; in caso di noleggio, l'equipaggio alle dipendenze del noleggiante deve essere in possesso dei titoli abilitativi di cui al D.M.
121/2005 (in particolare, l'ufficiale di navigazione può assumere la qualità di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio).
Tuttavia, nella prassi dei servizi legati alla nautica da diporto, è riscontrabile uno scostamento dai modelli tipizzati dal legislatore, tra cui una forma di locazione con skipper, in cui alla locazione viene abbinata la presenza a bordo di uno skipper, che assume il comando in vece del conduttore.
Si tratta di un ibrido tra la locazione ed il noleggio (la nave viene consegnata armata ed equipaggiata), che può avere anche varianti (ad esempio, quando il cosiddetto ingaggio dello skipper avviene a cura del conduttore, ma su indicazione del locatore).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che l'imbarcazione di proprietà della resistente veniva ceduta in godimento, in virtù di un “contratto di locazione unità di
Pag. 6 di 15 diporto”, il cui modello è in atti, mentre la resistente ha dedotto che tale contratto veniva stipulato direttamente con il ricorrente, quando esercitava l'attività di skipper,
o con un terzo, quando l'imbarcazione veniva ceduta senza equipaggio.
L'esistenza di un titolo giuridico, qualificabile in termini di locazione, induce a ritenere che il ricorrente esercitava l'attività di skipper, o in qualità di conduttore dell'imbarcazione (che “esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi”) o, al limite, in qualità di comandante, coobbligato unitamente al conduttore ai sensi delle condizioni generali di contratto (
3. Il Conduttore ed il Comandante sono solidalmente responsabili per ogni violazione del presente contratto e si impegnano a tenere indenne il Locatore da qualsiasi richiesta, da chiunque avanzata, per qualsiasi fatto avvenuto nel periodo della locazione o in conseguenza della stessa - cfr. doc. sub 11 e 12 produzioni di parte resistente). Tanto induce ad escludere, sotto questo profilo, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente.
D'altra parte, non risulta che il ricorrente fosse in possesso dei titoli abilitativi di cui al D.M. 121/2005, necessari per assumere il comando dell'imbarcazione, in caso di noleggio.
Va osservato, altresì, che, secondo lo schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del lavoro subordinato e, nel contempo, criterio discretivo, rispetto al lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già al solo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del prestatore ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
talché, ove esso non sia agevolmente
Pag. 7 di 15 apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario prestabilito, la percezione di un corrispettivo a cadenze fisse, l'assenza di rischio in capo al prestatore, la presenza di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e meramente indiziario (SS.UU. n. 379/1999; Cass. n.
9623/2002; Cass. n. 13935/2006; Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 24154/2019; Cass. n.
1095/2023). Tali elementi, lungi dall'assumere un valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, costituiscono dunque meri indizi, idonei ad integrare la prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale (SS.UU. n. 584/2008; Cass. n. 9108/2012;
Cass. n. 24154/2019; Cass. n. 1095/2023). Qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico del prestatore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
E' stato altresì precisato che: “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo” (Cass. n. 2728/2010); “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni
o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi
Pag. 8 di 15 autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto,
e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività.” (Cass. n. 15922/2020).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di aver svolto mansioni varie, quale unico referente nei confronti della clientela.
Il fatto che la clientela non avesse contatti con i soci, o con altri collaboratori, ma solo con il ricorrente, non è in contestazione: la stessa resistente ha dedotto che i soci
(in particolare, RL BO) provvedevano solo alla fatturazione, sulla base dei dati trasmessi dal ricorrente mediante messaggi Whatsapp (cfr. doc. sub 8 - produzioni di parte ricorrente).
In effetti, è stato provato che il ricorrente si sia occupato, in particolare, della pubblicizzazione sui profili social delle attività sociali (cfr. doc. sub 4 - produzioni di parte ricorrente), della gestione dei rapporti con la clientela (cfr. doc. sub 5 e 6 - produzioni di parte ricorrente), nonché, delle attività complementari alla navigazione
(in particolare, dell'accoglienza della clientela, dei check in e dei check out, del controllo degli ormeggi… - cfr. testimonianza e ). Testimone_1 Tes_2
E' stato provato, altresì, che il ricorrente si sia occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'imbarcazione; ha così deposto: “
6.1 Posso dire Testimone_1
che egli era sempre a bordo della barca ad occuparsi di interventi di manutenzione;
Pag. 9 di 15 preciso che egli era il solo ad occuparsi di tali interventi”; ha così Tes_2
deposto: “6 Posso solo dire che mi è capitato varie volte di vederlo effettuare lavori, riparazioni sulla barca come pure sistemare la parte della sicurezza (salvagenti) sulla barca”.
Non è nemmeno in contestazione il fatto che il ricorrente abbia esercitato l'attività di skipper sull'imbarcazione di proprietà della resistente.
Tuttavia, dall'esame delle risultanze processuali non emerge quel vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che costituisce l'elemento essenziale del lavoro subordinato e, nel contempo, il criterio discretivo rispetto al lavoro autonomo.
In particolare, non emerge quell'attività di direzione costante che il datore pone in essere mediante la reiterazione di ordini specifici inerenti alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tale da limitare l'autonomia del prestatore.
A tal riguardo, va evidenziato che le deposizioni poste a fondamento del sequestro conservativo non appaiono di per sé decisive ai fini della prova dell'eterodirezione: il fatto che il ricorrente abbia ricevuto direttive, in via occasionale (un paio di volte), o per l'organizzazione di uno specifico evento, può costituire una modalità di coordinamento, compatibile con altre tipologie di rapporti.
Invece, le deposizioni assunte nel presente giudizio non appaiono utili, atteso che i testimoni hanno deposto di non avere contezza sul fatto che il ricorrente ricevesse disposizioni, generiche o specifiche, dalla resistente (cfr. circostanza in ricorso sub
9): il teste ha altresì deposto di aver visto il socio RL BO Tes_2
“solo un paio di volte al massimo, durante il periodo in cui ho lavorato al Porto”.
Pertanto, dall'esame delle risultanze processuali emerge, al contrario, che i soci fossero sostanzialmente ai margini delle attività sociali (in primis quella di locazione): è lo stesso ricorrente a lamentarsi dell'assenza del socio Per_1
Pag. 10 di 15 , affermando “non è stato mai presente, nessun apporto al progetto… non Parte_2
conosce le dinamiche e tutto quello che c'è stato dietro la stagione” (cfr. doc. sub 9 terza parte - produzioni di parte ricorrente); peraltro, al di là dei messaggi Whatsapp in atti, non risulta documentata alcuna relazione tra le parti in controversia.
Con riferimento, poi, ai singoli elementi sintomatici della subordinazione, si evidenzia quanto segue.
Per quanto concerne l'orario di lavoro, le deposizioni poste a fondamento del sequestro conservativo non appaiono di per sé decisive, perché generiche (la mattina presto, verso le 6 e la sera tardi, dopo le 6:30/7; era sempre presente in porto); peraltro, ciò che connota il lavoro subordinato non è tanto la presenza di un orario di lavoro, quanto il fatto che lo stesso sia stato prestabilito.
Invece, le deposizioni assunte nel presente giudizio non appaiono utili: il teste ha così deposto “
6.2 Nulla posso riferire su date ed orari”; Testimone_1
ha confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso, ma limitatamente Tes_2
al periodo di lavoro alle dipendenze del Porto Turistico di Montenero di Bisaccia (da febbraio a settembre 2022); tuttavia, va osservato che il ricorrente, quantomeno nel periodo estivo, non poteva essere presente in ufficio, nell'orario indicato in ricorso, quando impegnato nella navigazione.
Per quanto concerne la retribuzione, il ricorrente ha dedotto di non aver percepito alcunché nel corso del rapporto;
tuttavia, nel messaggio Whatsapp del 27.10.2021, il ricorrente fa riferimento ad un “rimborso per varie voci: trasferte per vedere le barche, trasferimento barca Genesis, skipperaggi insomma un pò quello che è stato il nostro lavoro dalla primavera, valutiamo insieme come poterci organizzare per il lavoro svolto” (cfr. doc. sub 17 - produzioni di parte resistente); nel messaggio
Whatsapp del 04.08.2022, il ricorrente fa riferimento ad un “saldo degli skipperaggi e
Pag. 11 di 15 pulizie delle ultime uscite. Divise per competenze mie e Gianluca” (cfr. doc. sub 29 - produzioni di parte resistente); nel messaggio Whatsapp del 06.04.2022, il ricorrente fa riferimento ad un “progetto ” affermando “A me basta che la gente CP_2
salga a bordo paghi la quota barca e a me la quota skipper, stop” (cfr. doc. sub 24 - produzioni di parte resistente).
“I messaggi WhatsApp sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat. La validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e
l'affidabilità del contenuto. I messaggi WhatsApp sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati.”
(Cass. n. 1254/2025).
Quanto precede, induce a ritenere che tra le parti in controversia vi fosse un mero accordo di collaborazione, con reciproci profitti: in capo alla resistente, quelli derivanti dalla locazione dell'imbarcazione; in capo al ricorrente, quelli derivanti dall'esercizio dell'attività di skipper.
Nella fase esecutiva del rapporto, non è dato rinvenire scostamenti dallo schema negoziale delineato o rivendicazioni da parte del ricorrente, quantomeno fino alla diffida del 11.10.2022.
In ultima analisi, alla stregua di una valutazione complessiva delle emergenze processuali, non può pervenirsi ad un giudizio positivo sulla sussistenza della subordinazione, nella misura in cui l'onere probatorio gravante sul ricorrente non è stato adeguatamente assolto, ciò che iduce a concludere per il rigetto della domanda spiegata da parte ricorrente.
Pag. 12 di 15 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Il rigetto nel merito del ricorso comporta la inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro conservativo disposto con ordinanza del 03.08.2023.
Le spese di lite del presente giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare ante causam, seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimenti cautelari per la fase cautelare ante causam e procedimenti in materia di lavoro per la presente fase di merito), al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale per entrambe le fasi cautelare e di merito). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
A tal riguardo, la Cassazione ha chiarito che l'istituto della responsabilità aggravata presuppone, sotto il profilo soggettivo, la concreta presenza di malafede o colpa grave in capo alla parte soccombente, non riscontrabile nella controversia in esame: agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se la stessa si riveli infondata. Tale istituto, similmente all'abuso del processo, ha carattere eccezionale e/o residuale;
talché, una sua interpretazione lata o
Pag. 13 di 15 applicazione automaticamente in aggiunta alla soccombenza processuale verrebbe a contrastare con i principi di cui all'art. 24 Cost. (Cass. n. 19948/2023).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo di cui all'ordinanza emessa dal
Tribunale di Vasto in data 03.08.2023 nel procedimento cautelare recante n.R.G.
544/2022;
- rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte resistente;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.620,00 per la fase cautelare ed in € 4.650,00 per la fase di merito, entrambe oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 24.09.2025
Pag. 14 di 15
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 24.09.2025, svolta la discussione, all'esito della camera di consiglio, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 471/2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. C. Di Risio (C.F.: ) e M. D'Aloisio (C.F.: C.F._2
. C.F._3
-Ricorrente-
CONTRO
(P.I. Controparte_1
), in persona dei liquidatori p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. P.IVA_1
Giangiacomo (C.F.: ). C.F._4
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società Controparte_1
deducendo: di aver prestato attività lavorativa subordinata a far data dal 10 marzo
2021 al 17 novembre 2022, senza regolare assunzione;
di aver svolto mansioni varie ovvero di essersi occupato dapprima della selezione delle imbarcazioni e, successivamente, dal momento dell'acquisto dell'imbarcazione Bavaria 50
LI6900DX, delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, della stipula dei contratti di locazione, dell'organizzazione delle gite turistiche, della gestione della clientela, della creazione del sito pubblicitario…; di aver assunto, nel periodo giugno/ottobre 2021 e marzo/ottobre 2022, le funzioni di referente della conduzione e della gestione nautica dell'imbarcazione, occupandosi di tutte le operazioni relative alla navigazione… nonché di quelle accessorie e strumentali quali la preparazione di pranzi, la pulizia e il riordino della barca; di aver osservato il seguente orario di lavoro, garantendo altresì l'apertura dell'ufficio presso il Porto Turistico di Marina
Sveva: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:30, dal lunedì alla domenica, nel periodo giugno/ottobre 2021 e aprile/ottobre 2022; dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30, dal lunedì al sabato, negli altri periodi;
di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione;
di aver diritto all'inquadramento di cui al livello 7° del CCNL
Marittimi e dunque al pagamento della somma di € 100.572,10 (di cui € 4.949,30 a titolo di T.F.R.), oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi;
di aver proposto ricorso per sequestro conservativo, accolto dal Tribunale di Vasto con provvedimento del 03.08.2023 ed eseguito nei termini di cui all'art. 675 cpc. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a. confermare, nel merito, il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Vasto con ordinanza cronol.
497/2023 (RG 544/2022) resa in data 3 agosto 2023, depositata e comunicata in pari data;
1)- ritenere e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a
Pag. 2 di 15 tempo indeterminato a far data dal 10 marzo 2021 e fino al 17 novembre 2022 con mansioni di Responsabile dell'imbarcazione e con inquadramento al livello 7°- quadro - del CCNL Marittimi;
2)- ritenere e dichiarare, ancora, che il ricorrente, in virtù delle mansioni effettivamente rese alle dipendenze della Società resistente andava inquadrato, ab initio, nel livello 7° - Quadri – del CCNL Marittimi;
3)- ritenere e dichiarare, per l'effetto, che Controparte_2
con sede legale a Cupello alla Via Giacomo Leopardi, 7 (P.I.
[...]
) è obbligata, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, a P.IVA_1
corrispondere in favore del ricorrente, l'importo di €.100.572,10 per i titoli dedotti in premessa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo il tutto come meglio precisato nei conteggi allegati al presente ricorso sub nr. 13 e nel presente atto che qui abbiansi come integralmente riportati e trascritti oppure la somma che si riterrà di giustizia anche previa C.T.U.; 4)- per l'effetto condannare, anche ai sensi dell'art. 36 della
Costituzione, la con sede Controparte_2
legale a Cupello alla Via Giacomo Leopardi, 7 (P.I. ) al pagamento in P.IVA_1
favore del ricorrente l'importo di €.100.572,10 per i titoli dedotti in premessa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo il tutto come meglio precisato nei conteggi allegati al presente ricorso sub nr. 13 e nel presente atto che qui abbiansi come integralmente riportati e trascritti oppure la somma che si riterrà di giustizia anche previa C.T.U.”, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha eccepito, in via pregiudiziale e in rito,
l'incompetenza per materia del Giudice del Lavoro nonché il difetto di legittimazione passiva, relativamente ai rapporti antecedenti al 17.05.2021 (data di costituzione della società); nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto
Pag. 3 di 15 ed in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione, nonché con condanna di parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In sede di udienza del 21.02.2024 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
24.09.2025.
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, sul presupposto dell'insussistenza della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti.
Invero, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, “ai fini dell'individuazione del giudice competente, rileva la sostanza della pretesa azionata in giudizio e i fatti posti a suo fondamento, mentre non assumono importanza le deduzioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie” (Cass. n. 7182/2014; Cass. n. 21547/ 2015;
Cass. n. 29266/2017; Cass. n. 11023/2020).
Applicando il richiamato principio, avendo il ricorrente proposto ricorso ex art. 671
c.p.c. deducendo, a fondamento della propria pretesa, la natura subordinata del rapporto in controversia, non può che ritenersi, sulla base del petitum e della causa petendi, che la controversia rientri tra quelle assoggettate al rito del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c.
Di contro, va ritenuta fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto, limitatamente alle pretese economiche riferibili al periodo dal 10.03.2021 al
16.05.2021.
Pag. 4 di 15 A tal riguardo si osserva che è documentato che la società resistente sia stata costituita in data 17.05.2021, di talché, tutte le attività che il ricorrente ha dedotto di aver svolto fino alla detta data non possono essere riferite ad un soggetto non ancora esistente.
Venendo al merito, il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i principi di cui all'art. 2697 c.c., ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per la sussistenza del diritto all'inquadramento contrattuale invocato ed alla conseguente corresponsione delle spettanze retributive pretese.
Va osservato, inoltre, che il giudizio di merito, rispetto al procedimento cautelare ante causam ed al suo esito, è del tutto autonomo e come tale indipendente, atteso che il procedimento cautelare dà luogo a un provvedimento non decisorio, fondato sulla probabile fondatezza della pretesa creditoria, da accertare sulla base di un'indagine meramente sommaria, che non pregiudica il successivo riesame nel merito (Cass. n.
21491/2018; Cass. n. 1120/2024).
E' utile premettere un breve cenno sulla disciplina della navigazione da diporto, esercitata per fini sportivi, ricreativi o commerciali, contenuta nel D.Lgs. 171/2005.
Per quanto concerne i contratti di utilizzazione delle unità da diporto, il D.Lgs.
171/2005 prevede la locazione (art. 42 e segg.) ed il noleggio (art. 47 e segg.), da redigersi per iscritto a pena di nullità.
Pag. 5 di 15 “La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.”; la locazione si caratterizza per la cessione del godimento dell'unità da diporto al conduttore, che “esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi”, senza necessità di titoli abilitativi, salvo il possesso della patente nautica.
“Il noleggio di unità da diporto è contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.”; in caso di noleggio, l'equipaggio alle dipendenze del noleggiante deve essere in possesso dei titoli abilitativi di cui al D.M.
121/2005 (in particolare, l'ufficiale di navigazione può assumere la qualità di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio).
Tuttavia, nella prassi dei servizi legati alla nautica da diporto, è riscontrabile uno scostamento dai modelli tipizzati dal legislatore, tra cui una forma di locazione con skipper, in cui alla locazione viene abbinata la presenza a bordo di uno skipper, che assume il comando in vece del conduttore.
Si tratta di un ibrido tra la locazione ed il noleggio (la nave viene consegnata armata ed equipaggiata), che può avere anche varianti (ad esempio, quando il cosiddetto ingaggio dello skipper avviene a cura del conduttore, ma su indicazione del locatore).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che l'imbarcazione di proprietà della resistente veniva ceduta in godimento, in virtù di un “contratto di locazione unità di
Pag. 6 di 15 diporto”, il cui modello è in atti, mentre la resistente ha dedotto che tale contratto veniva stipulato direttamente con il ricorrente, quando esercitava l'attività di skipper,
o con un terzo, quando l'imbarcazione veniva ceduta senza equipaggio.
L'esistenza di un titolo giuridico, qualificabile in termini di locazione, induce a ritenere che il ricorrente esercitava l'attività di skipper, o in qualità di conduttore dell'imbarcazione (che “esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi”) o, al limite, in qualità di comandante, coobbligato unitamente al conduttore ai sensi delle condizioni generali di contratto (
3. Il Conduttore ed il Comandante sono solidalmente responsabili per ogni violazione del presente contratto e si impegnano a tenere indenne il Locatore da qualsiasi richiesta, da chiunque avanzata, per qualsiasi fatto avvenuto nel periodo della locazione o in conseguenza della stessa - cfr. doc. sub 11 e 12 produzioni di parte resistente). Tanto induce ad escludere, sotto questo profilo, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente.
D'altra parte, non risulta che il ricorrente fosse in possesso dei titoli abilitativi di cui al D.M. 121/2005, necessari per assumere il comando dell'imbarcazione, in caso di noleggio.
Va osservato, altresì, che, secondo lo schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del lavoro subordinato e, nel contempo, criterio discretivo, rispetto al lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già al solo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del prestatore ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
talché, ove esso non sia agevolmente
Pag. 7 di 15 apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario prestabilito, la percezione di un corrispettivo a cadenze fisse, l'assenza di rischio in capo al prestatore, la presenza di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e meramente indiziario (SS.UU. n. 379/1999; Cass. n.
9623/2002; Cass. n. 13935/2006; Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 24154/2019; Cass. n.
1095/2023). Tali elementi, lungi dall'assumere un valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, costituiscono dunque meri indizi, idonei ad integrare la prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale (SS.UU. n. 584/2008; Cass. n. 9108/2012;
Cass. n. 24154/2019; Cass. n. 1095/2023). Qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico del prestatore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
E' stato altresì precisato che: “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo” (Cass. n. 2728/2010); “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni
o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi
Pag. 8 di 15 autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto,
e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività.” (Cass. n. 15922/2020).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di aver svolto mansioni varie, quale unico referente nei confronti della clientela.
Il fatto che la clientela non avesse contatti con i soci, o con altri collaboratori, ma solo con il ricorrente, non è in contestazione: la stessa resistente ha dedotto che i soci
(in particolare, RL BO) provvedevano solo alla fatturazione, sulla base dei dati trasmessi dal ricorrente mediante messaggi Whatsapp (cfr. doc. sub 8 - produzioni di parte ricorrente).
In effetti, è stato provato che il ricorrente si sia occupato, in particolare, della pubblicizzazione sui profili social delle attività sociali (cfr. doc. sub 4 - produzioni di parte ricorrente), della gestione dei rapporti con la clientela (cfr. doc. sub 5 e 6 - produzioni di parte ricorrente), nonché, delle attività complementari alla navigazione
(in particolare, dell'accoglienza della clientela, dei check in e dei check out, del controllo degli ormeggi… - cfr. testimonianza e ). Testimone_1 Tes_2
E' stato provato, altresì, che il ricorrente si sia occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'imbarcazione; ha così deposto: “
6.1 Posso dire Testimone_1
che egli era sempre a bordo della barca ad occuparsi di interventi di manutenzione;
Pag. 9 di 15 preciso che egli era il solo ad occuparsi di tali interventi”; ha così Tes_2
deposto: “6 Posso solo dire che mi è capitato varie volte di vederlo effettuare lavori, riparazioni sulla barca come pure sistemare la parte della sicurezza (salvagenti) sulla barca”.
Non è nemmeno in contestazione il fatto che il ricorrente abbia esercitato l'attività di skipper sull'imbarcazione di proprietà della resistente.
Tuttavia, dall'esame delle risultanze processuali non emerge quel vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che costituisce l'elemento essenziale del lavoro subordinato e, nel contempo, il criterio discretivo rispetto al lavoro autonomo.
In particolare, non emerge quell'attività di direzione costante che il datore pone in essere mediante la reiterazione di ordini specifici inerenti alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tale da limitare l'autonomia del prestatore.
A tal riguardo, va evidenziato che le deposizioni poste a fondamento del sequestro conservativo non appaiono di per sé decisive ai fini della prova dell'eterodirezione: il fatto che il ricorrente abbia ricevuto direttive, in via occasionale (un paio di volte), o per l'organizzazione di uno specifico evento, può costituire una modalità di coordinamento, compatibile con altre tipologie di rapporti.
Invece, le deposizioni assunte nel presente giudizio non appaiono utili, atteso che i testimoni hanno deposto di non avere contezza sul fatto che il ricorrente ricevesse disposizioni, generiche o specifiche, dalla resistente (cfr. circostanza in ricorso sub
9): il teste ha altresì deposto di aver visto il socio RL BO Tes_2
“solo un paio di volte al massimo, durante il periodo in cui ho lavorato al Porto”.
Pertanto, dall'esame delle risultanze processuali emerge, al contrario, che i soci fossero sostanzialmente ai margini delle attività sociali (in primis quella di locazione): è lo stesso ricorrente a lamentarsi dell'assenza del socio Per_1
Pag. 10 di 15 , affermando “non è stato mai presente, nessun apporto al progetto… non Parte_2
conosce le dinamiche e tutto quello che c'è stato dietro la stagione” (cfr. doc. sub 9 terza parte - produzioni di parte ricorrente); peraltro, al di là dei messaggi Whatsapp in atti, non risulta documentata alcuna relazione tra le parti in controversia.
Con riferimento, poi, ai singoli elementi sintomatici della subordinazione, si evidenzia quanto segue.
Per quanto concerne l'orario di lavoro, le deposizioni poste a fondamento del sequestro conservativo non appaiono di per sé decisive, perché generiche (la mattina presto, verso le 6 e la sera tardi, dopo le 6:30/7; era sempre presente in porto); peraltro, ciò che connota il lavoro subordinato non è tanto la presenza di un orario di lavoro, quanto il fatto che lo stesso sia stato prestabilito.
Invece, le deposizioni assunte nel presente giudizio non appaiono utili: il teste ha così deposto “
6.2 Nulla posso riferire su date ed orari”; Testimone_1
ha confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso, ma limitatamente Tes_2
al periodo di lavoro alle dipendenze del Porto Turistico di Montenero di Bisaccia (da febbraio a settembre 2022); tuttavia, va osservato che il ricorrente, quantomeno nel periodo estivo, non poteva essere presente in ufficio, nell'orario indicato in ricorso, quando impegnato nella navigazione.
Per quanto concerne la retribuzione, il ricorrente ha dedotto di non aver percepito alcunché nel corso del rapporto;
tuttavia, nel messaggio Whatsapp del 27.10.2021, il ricorrente fa riferimento ad un “rimborso per varie voci: trasferte per vedere le barche, trasferimento barca Genesis, skipperaggi insomma un pò quello che è stato il nostro lavoro dalla primavera, valutiamo insieme come poterci organizzare per il lavoro svolto” (cfr. doc. sub 17 - produzioni di parte resistente); nel messaggio
Whatsapp del 04.08.2022, il ricorrente fa riferimento ad un “saldo degli skipperaggi e
Pag. 11 di 15 pulizie delle ultime uscite. Divise per competenze mie e Gianluca” (cfr. doc. sub 29 - produzioni di parte resistente); nel messaggio Whatsapp del 06.04.2022, il ricorrente fa riferimento ad un “progetto ” affermando “A me basta che la gente CP_2
salga a bordo paghi la quota barca e a me la quota skipper, stop” (cfr. doc. sub 24 - produzioni di parte resistente).
“I messaggi WhatsApp sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat. La validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e
l'affidabilità del contenuto. I messaggi WhatsApp sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati.”
(Cass. n. 1254/2025).
Quanto precede, induce a ritenere che tra le parti in controversia vi fosse un mero accordo di collaborazione, con reciproci profitti: in capo alla resistente, quelli derivanti dalla locazione dell'imbarcazione; in capo al ricorrente, quelli derivanti dall'esercizio dell'attività di skipper.
Nella fase esecutiva del rapporto, non è dato rinvenire scostamenti dallo schema negoziale delineato o rivendicazioni da parte del ricorrente, quantomeno fino alla diffida del 11.10.2022.
In ultima analisi, alla stregua di una valutazione complessiva delle emergenze processuali, non può pervenirsi ad un giudizio positivo sulla sussistenza della subordinazione, nella misura in cui l'onere probatorio gravante sul ricorrente non è stato adeguatamente assolto, ciò che iduce a concludere per il rigetto della domanda spiegata da parte ricorrente.
Pag. 12 di 15 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Il rigetto nel merito del ricorso comporta la inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro conservativo disposto con ordinanza del 03.08.2023.
Le spese di lite del presente giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare ante causam, seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimenti cautelari per la fase cautelare ante causam e procedimenti in materia di lavoro per la presente fase di merito), al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale per entrambe le fasi cautelare e di merito). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
A tal riguardo, la Cassazione ha chiarito che l'istituto della responsabilità aggravata presuppone, sotto il profilo soggettivo, la concreta presenza di malafede o colpa grave in capo alla parte soccombente, non riscontrabile nella controversia in esame: agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se la stessa si riveli infondata. Tale istituto, similmente all'abuso del processo, ha carattere eccezionale e/o residuale;
talché, una sua interpretazione lata o
Pag. 13 di 15 applicazione automaticamente in aggiunta alla soccombenza processuale verrebbe a contrastare con i principi di cui all'art. 24 Cost. (Cass. n. 19948/2023).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo di cui all'ordinanza emessa dal
Tribunale di Vasto in data 03.08.2023 nel procedimento cautelare recante n.R.G.
544/2022;
- rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte resistente;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.620,00 per la fase cautelare ed in € 4.650,00 per la fase di merito, entrambe oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 24.09.2025
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Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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