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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. RC TT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 10 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 405/2024 vertente
Tra
e , entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
BE TI e TI SA del foro di Brescia
OPPONENTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
SA EO
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.24 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 10.1.24 notifica dei seguenti avvisi di addebito:
1 • l'avviso di addebito n. 322 2023 00034991 28 000 per omesso versamento di contributi e per sanzioni relative all'anno 2016, di importo pari a € 8.015,46, correlato all'accertamento unificato per l'anno di imposta 2016 n.
T9H01A200430;
• l'avviso di addebito n. 322 2023 00034992 29 000 per omesso versamento di contributi e per sanzioni relative all'anno 2017, di importo pari a € 1.454,34, correlato all'accertamento unificato per l'anno di imposta 2017 n.
T9H01A200431.
Parte ricorrente ha dedotto che i predetti avvisi traevano origine esclusivamente dagli accertamenti unificati n. T9H01A200430/2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2016, e n. T9H01A200431/2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2017.
I ricorrenti hanno allegato che gli avvisi di addebito gli era stato notificato in quanto soci della società oggetto di verifiche Controparte_2
fiscali.
I ricorrenti hanno evidenziato di aver impugnato innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Brescia i predetti avvisi di accertamento n. T9H01A200430/2020 e n.
T9H01A200431/2020, ottenendo con ordinanza n. 599/2022 del 05.12.2022, emessa nei procedimenti riuniti n. 791/2022 R.G.R. (impugnazione dell'avviso n.
T9H01A200430/2020) e n. 794/2022 R.G.R. (impugnazione dell'avviso n.
T9H01A200431/2020), la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
In diritto parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza formatasi in tema di impossibilità di iscrivere al ruolo i crediti oggetto di impugnazione presso altre autorità giudiziarie allorquando la pretesa contributiva si fondi esclusivamente sull'atto impugnato.
Ha invocato il rigetto nel merito della pretesa contributiva e l'avvenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'asserito credito contributivo.
2 Sulla base di tale premesse ha chiesto l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
L' ha dedotto che gli atti compiuti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della CP_1
liquidazione e dell'accertamento del reddito di impresa, assumono rilevanza anche ai fini dell'omessa obbligazione contributiva.
Ha evidenziato l'efficacia interruttiva della prescrizione della notifica degli avvisi di accertamento effettuati dall'Agenzia delle Entrate.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
L'opposizione va accolta.
Orbene, questo Giudice rileva, in aderenza alle deduzioni attoree, che “in materia di iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non via sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico, come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento davanti all'Autorità Giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice Tributario” (Cass. Civ., 09.04.2014 n. 8379).
Ritenuto di condividere il sopra menzionato indirizzo giurisprudenziale, in quanto nel caso di specie, la pretesa contributiva trae esclusivamente origine dagli atti ispettivi effettuati dall'Amministrazione delle Finanze, il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento degli avvisi di addebito, i quali potranno essere eventualmente riemessi all'esito della definizione del contenzioso istaurato presso la commissione tributaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
RC TT, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- annulla gli avvisi di addebito 322 2023 00034991 28 000 e 322 2023 00034992 29
000; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1415,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori;
Brescia, 11.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
RC TT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. RC TT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 10 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 405/2024 vertente
Tra
e , entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
BE TI e TI SA del foro di Brescia
OPPONENTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
SA EO
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.24 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 10.1.24 notifica dei seguenti avvisi di addebito:
1 • l'avviso di addebito n. 322 2023 00034991 28 000 per omesso versamento di contributi e per sanzioni relative all'anno 2016, di importo pari a € 8.015,46, correlato all'accertamento unificato per l'anno di imposta 2016 n.
T9H01A200430;
• l'avviso di addebito n. 322 2023 00034992 29 000 per omesso versamento di contributi e per sanzioni relative all'anno 2017, di importo pari a € 1.454,34, correlato all'accertamento unificato per l'anno di imposta 2017 n.
T9H01A200431.
Parte ricorrente ha dedotto che i predetti avvisi traevano origine esclusivamente dagli accertamenti unificati n. T9H01A200430/2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2016, e n. T9H01A200431/2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2017.
I ricorrenti hanno allegato che gli avvisi di addebito gli era stato notificato in quanto soci della società oggetto di verifiche Controparte_2
fiscali.
I ricorrenti hanno evidenziato di aver impugnato innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Brescia i predetti avvisi di accertamento n. T9H01A200430/2020 e n.
T9H01A200431/2020, ottenendo con ordinanza n. 599/2022 del 05.12.2022, emessa nei procedimenti riuniti n. 791/2022 R.G.R. (impugnazione dell'avviso n.
T9H01A200430/2020) e n. 794/2022 R.G.R. (impugnazione dell'avviso n.
T9H01A200431/2020), la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
In diritto parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza formatasi in tema di impossibilità di iscrivere al ruolo i crediti oggetto di impugnazione presso altre autorità giudiziarie allorquando la pretesa contributiva si fondi esclusivamente sull'atto impugnato.
Ha invocato il rigetto nel merito della pretesa contributiva e l'avvenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'asserito credito contributivo.
2 Sulla base di tale premesse ha chiesto l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
L' ha dedotto che gli atti compiuti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della CP_1
liquidazione e dell'accertamento del reddito di impresa, assumono rilevanza anche ai fini dell'omessa obbligazione contributiva.
Ha evidenziato l'efficacia interruttiva della prescrizione della notifica degli avvisi di accertamento effettuati dall'Agenzia delle Entrate.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
L'opposizione va accolta.
Orbene, questo Giudice rileva, in aderenza alle deduzioni attoree, che “in materia di iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non via sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico, come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento davanti all'Autorità Giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice Tributario” (Cass. Civ., 09.04.2014 n. 8379).
Ritenuto di condividere il sopra menzionato indirizzo giurisprudenziale, in quanto nel caso di specie, la pretesa contributiva trae esclusivamente origine dagli atti ispettivi effettuati dall'Amministrazione delle Finanze, il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento degli avvisi di addebito, i quali potranno essere eventualmente riemessi all'esito della definizione del contenzioso istaurato presso la commissione tributaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
RC TT, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- annulla gli avvisi di addebito 322 2023 00034991 28 000 e 322 2023 00034992 29
000; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1415,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori;
Brescia, 11.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
RC TT
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