Art. 5.
In caso di inadempienza da parte delle imprese agli obblighi assunti, il Comitato potra' richiedere la nomina di un commissario straordinario per la gestione della impresa e l'amministrazione dei beni di essa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina.
Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale, si considerano sciolti i relativi Consigli di amministrazione. La nomina verra' fatta di concerto fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, su designazione del Comitato.
Il commissario straordinario potra' richiedere l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione controllata di cui all' art. 187 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , anche se non ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160 del decreto stesso.
Il Comitato potra' richiedere la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 .
In tal caso la liquidazione sara' disposta di concerto tra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, intendendosi attribuiti al Comitato tutti i poteri di vigilanza contemplati dal predetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
In caso di inadempienza da parte delle imprese agli obblighi assunti, il Comitato potra' richiedere la nomina di un commissario straordinario per la gestione della impresa e l'amministrazione dei beni di essa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina.
Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale, si considerano sciolti i relativi Consigli di amministrazione. La nomina verra' fatta di concerto fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, su designazione del Comitato.
Il commissario straordinario potra' richiedere l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione controllata di cui all' art. 187 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , anche se non ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160 del decreto stesso.
Il Comitato potra' richiedere la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 .
In tal caso la liquidazione sara' disposta di concerto tra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, intendendosi attribuiti al Comitato tutti i poteri di vigilanza contemplati dal predetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .