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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9951 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 22150/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/06/2025
da
Parte_1 nato a [...] l'[...] C.F. C.F._1 residente a [...](Tanzania), Michamwi rappresentato e difeso dall'avv. Niccolò G. Ciseri (C.F. ; p.e.c. C.F._2
, con studio in Milano via Manara n. 11, presso cui ha Email_1 eletto domicilio telematico contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] C.F. C.F._3 residente a [...]in Corso Vercelli n. 2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Dalla Casa (C.F. e-mail C.F._4
; p.e.c. tel. 02.91244254) e Email_2 Email_3 dall'avv. Stefania Guglielmi (C.F. ; p.e.c. , C.F._5 Email_4 entrambe del Foro di Milano con studio in Milano via Borgogna n. 2, presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26/09/1988 nel Comune di Rescaldina (MI) (anno 1988, atto n. 44, parte 2, serie A)
pagina 1 di 3 trascritto anche nel registro di stato civile del Comune di Milano (anno 1989, parte 2, serie B)
separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Milano con verbale del 24/10/2006 omologato con decreto del 28/11/2006
con le seguenti figlie maggiorenni economicamente autosufficienti: 1) nata il [...], cittadina italiana;
Persona_1
2) nata il [...], cittadina italiana. Persona_2
FATTO In data 12/06/2025 il signor ha depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio. Con atto depositato in data 30/10/2025, si è costituita in giudizio la signora CP_1
All'udienza del 04/12/2025, celebrata davanti al GOT dott.ssa De Giacomi, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) A titolo di liquidazione cd. una tantum dei diritti di cui all'art. 5 comma 8 L. n. 898/1970, dichiarata equa dal Tribunale, il signor corrisponderà alla signora l'importo Pt_1 CP_1 complessivo di 185.000,00 (centottantacinque mila) euro con le seguenti modalità: a) 65.000,00 (sessantacinquemila) euro entro il 28 febbraio 2026; b) 120.000,00 (centoventimila) euro entro i prossimi 5 anni;
tale somma sarà versata in tranches mensili di 2.000,00 euro ciascuna entro il 25 di ogni mese a decorrere da dicembre 2025 fino alla concorrenza dell'importo pattuito.
2) I signori e riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in Pt_1 CP_1 un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo coniugale. 3) I signori e dichiarano che, subordinatamente al passaggio in giudicato della Pt_1 CP_1 sentenza di divorzio contenente le presenti condizioni ed alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni previste al punto 1), non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto economico- patrimoniale tra loro pendente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. In data 05.12.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza avanti al GOT hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 2 di 3 concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26/09/1988 nel Comune di Rescaldina (MI) (atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di Rescaldina al n. 44, parte 2, serie A anno 1988, nonché del Comune di Milano parte 2, serie B);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rescaldina (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 17/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/06/2025
da
Parte_1 nato a [...] l'[...] C.F. C.F._1 residente a [...](Tanzania), Michamwi rappresentato e difeso dall'avv. Niccolò G. Ciseri (C.F. ; p.e.c. C.F._2
, con studio in Milano via Manara n. 11, presso cui ha Email_1 eletto domicilio telematico contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] C.F. C.F._3 residente a [...]in Corso Vercelli n. 2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Dalla Casa (C.F. e-mail C.F._4
; p.e.c. tel. 02.91244254) e Email_2 Email_3 dall'avv. Stefania Guglielmi (C.F. ; p.e.c. , C.F._5 Email_4 entrambe del Foro di Milano con studio in Milano via Borgogna n. 2, presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26/09/1988 nel Comune di Rescaldina (MI) (anno 1988, atto n. 44, parte 2, serie A)
pagina 1 di 3 trascritto anche nel registro di stato civile del Comune di Milano (anno 1989, parte 2, serie B)
separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Milano con verbale del 24/10/2006 omologato con decreto del 28/11/2006
con le seguenti figlie maggiorenni economicamente autosufficienti: 1) nata il [...], cittadina italiana;
Persona_1
2) nata il [...], cittadina italiana. Persona_2
FATTO In data 12/06/2025 il signor ha depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio. Con atto depositato in data 30/10/2025, si è costituita in giudizio la signora CP_1
All'udienza del 04/12/2025, celebrata davanti al GOT dott.ssa De Giacomi, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) A titolo di liquidazione cd. una tantum dei diritti di cui all'art. 5 comma 8 L. n. 898/1970, dichiarata equa dal Tribunale, il signor corrisponderà alla signora l'importo Pt_1 CP_1 complessivo di 185.000,00 (centottantacinque mila) euro con le seguenti modalità: a) 65.000,00 (sessantacinquemila) euro entro il 28 febbraio 2026; b) 120.000,00 (centoventimila) euro entro i prossimi 5 anni;
tale somma sarà versata in tranches mensili di 2.000,00 euro ciascuna entro il 25 di ogni mese a decorrere da dicembre 2025 fino alla concorrenza dell'importo pattuito.
2) I signori e riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in Pt_1 CP_1 un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo coniugale. 3) I signori e dichiarano che, subordinatamente al passaggio in giudicato della Pt_1 CP_1 sentenza di divorzio contenente le presenti condizioni ed alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni previste al punto 1), non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto economico- patrimoniale tra loro pendente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. In data 05.12.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza avanti al GOT hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 2 di 3 concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26/09/1988 nel Comune di Rescaldina (MI) (atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di Rescaldina al n. 44, parte 2, serie A anno 1988, nonché del Comune di Milano parte 2, serie B);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rescaldina (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 17/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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