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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3403/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel. dr.ssa Cesira D'Anella Consigliere dr. RE Francesco Pirola Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3403/2024 R.G. promossa
DA
(C.F.: ), nato in [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nata in [...] il [...], entrambi residenti in [...]al C.F._2
Lambro Via Dalcerri Tosi n. 85/4 assistiti, difesi e rappresentati dall'Avv. Antonio Piantedosi del Foro di
Avellino, presso il cui studio, in Bastiglia (MO) alla via XXV Aprile, 18, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_3 Parte_3
(C.F.: ), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Panzetti del Foro di Lodi, presso il cui studio, in San Colombano al Lambro via dei Mandorli n.3, sono elettivamente domiciliati
E CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._5
LO LO (PV) Via Circonvallazione n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Selletti, presso il cui studio, in Mortara (PV), Corso Garibaldi, 94, è elettivamente domiciliato
E CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in CP_3 C.F._6
LO LO (PV), Via XX Settembre n. 13, e (C.F.: Controparte_4
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Robecchi n. 19, entrambe rappresentate e difese dall' Avv. Simone Zanquoghi, presso il cui studio, in
Vigevano, Via Madonna Sette Dolori n. 11, sono elettivamente domiciliate
APPELLATI
All'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c..
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con atto di citazione notificato in data 3.1.2022, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
e innanzi al Tribunale di Lodi “chiedendo l'accertamento della comproprietà del fondo di
[...] Parte_3 cui al mappale n. 158 in favore dei comproprietari dei fondi di cui ai mappali nn. 157, 161 e 168 e il rilascio degli stessi, previa rimozione delle opere che impediscono l'accesso al pozzetto di ispezione;
hanno altresì domandato di accertare l'abusivo allaccio alla fognatura, la costituzione di una servitù di gasdotto in proprio favore e il risarcimento del danno per illecita occupazione”.
Segnatamente, gli attori deducevano di aver acquistato con atto del 16.9.2011, che richiamava l'atto del
23.1.1951 quanto ai patti, alle condizioni e alle servitù, “una villetta con annessa area di pertinenza non coperta sita in S. Colombano al Lambro, via Dalcerri Tosi, censita al NCEU al foglio 2; mappale 157 e 144”; che la loro proprietà confina con quella dei convenuti, censita al NCEU in S. Colombano al Lambro, via Dalcerri
Tosi, foglio 25, mappali 158-159 e 129; che la porzione di fondo di cui al mappale 158, che è da intendersi quale bene comune delle proprietà confinanti, era stata interclusa nella proprietà esclusiva dei convenuti;
che in data 4.3.1998 gli allora proprietari, tra cui i danti causa degli attori e dei convenuti, avevano stipulato una convenzione per disciplinare “la posa di un condotto per la fognatura, con realizzazione di una predisposizione per consentire l'allaccio alle fogne dell'immobile” del dante causa degli attori;
che i convenuti avevano eretto una recinzione che non rispettava la suddivisione delle proprietà e copriva il pozzetto di ispezione della fognatura, non consentendo così agli attori di effettuare le opportune verifiche;
che i convenuti si erano allacciati alla fognatura degli attori senza una loro autorizzazione;
che stante l'interclusione del loro pagina 2 di 9 immobile avevano hanno chiesto invano ai convenuti di poter costituire una servitù di passaggio sul fondo di questi per le condutture di gas.
Si costituivano in giudizio e chiedendo “l'autorizzazione alla chiamata ex art. CP_1 Parte_3
CP_ 269, co. 2, c.p.c. dei loro danti causa RE, e (essendo deceduta ), per il caso Controparte_4 Persona_1 dell'evizione. Nel merito, in diritto, i hanno dedotto che il fondo di cui al mappale 158 era inteso da tutti i confinanti CP_1 come di esclusiva proprietà di e (danti causa dei;
nel caso di riconosciuta comproprietà, hanno chiesto CP_2 Per_1 CP_1
l'accertamento dell'intervenuta usucapione in loro favore. Quanto alle fognature, hanno allegato di essere proprietari del fondo di cui al mappale 129, così potendo fruire del diritto di allaccio;
in ogni caso, hanno evidenziato che la recinzione dell'immobile dei non pregiudica la facoltà di ispezione. Con riguardo, poi, alla domanda di costituzione di servitù di gasdotto, ne CP_1 hanno eccepito l'inammissibilità in ragione della tipicità dell'art. 1033 c.c.”.
In particolare, i convenuti deducevano di aver acquistato con atto del 12.4.2001 da e Persona_1
RE, , l'immobile, allo stato di rustico, sito in S. Colombano al Lambro, via CP_4 CP_3
Dalcerri Tosi, 63, censito al NCEU, foglio 25, mappali 158-159 e NCT mappale 129, aggiungendo solo nel
2012 l'area di cui al foglio 25, mappale 623; di aver sempre esercitato pienamente il proprio diritto di proprietà senza alcuna ingerenza;
inoltre, che il dante causa degli attori aveva recintato la proprietà in corrispondenza del mappale 157 senza pretendere nulla con riferimento al mappale 158 e che gli attori potevano liberamente accedere ai pozzetti di ispezione della fognatura.
Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituivano e e, con separata difesa, CP_3 Controparte_4 [...]
i quali contestavano la fondatezza delle domande attoree, aderendo invece alla domanda di CP_2 usucapione dei convenuti;
in via subordinata, proponevano domanda di usucapione abbreviata.
Il Tribunale escludeva la necessità di un'integrazione di contraddittorio posto che i convenuti avevano rinunciato alla domanda riconvenzionale di usucapione e la domanda avanzata in via subordinata dai terzi chiamati era inammissibile in quanto questi ultimi non avevano legittimazione attiva a svolgere una domanda di usucapione nell'interesse dei convenuti, loro aventi causa a titolo particolare.
Quindi, istruita la causa mediante CTU e prova per testi, con sentenza n. 703/2024, resa in data
16.10.2024, così decideva: “1) Respinge le domande degli attori di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 2) Dichiara inammissibile la domanda degli attori di cui al numero 7; 3) Dichiara assorbita ogni altra domanda svolta dai convenuti e dai terzi chiamati;
4) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere le spese legali che si liquidano: 4.1) in favore dei convenuti, assistiti da unica difesa, in complessivi 10.500,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre spese generali al
15%, IVA, c.p.a. come per legge 4.2) in favore dei terzi chiamati e , assistiti da unica CP_3 Controparte_4 difesa, in complessivi 9.000,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre spese generali al 15% IVA, c.p.a. come per legge;
4.3) in favore del terzo chiamato , in complessivi 9.000,00 euro per prestazioni professionali forensi, Controparte_2
pagina 3 di 9 oltre spese generali al 15% IVA, c.p.a. come per legge;
5) Pone a esclusivo e integrale carico degli attori le spese di c.t.u. pari a
5.060,00 € per onorario e 409,42 € per spese forfettizzate, oltre 407,26 € per anticipi e spese non imponibili, oltre IVA e
c.p., se e per quanto dovuti, come da decreto emesso il giorno 11.1.2024 in corso di causa”.
Avverso tale sentenza, interponevano gravame e per i motivi in seguito Parte_1 Parte_2 esposti.
Si costituivano e insistendo per il rigetto del gravame. CP_1 Parte_3
Si costituiva insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_2
Si costituivano e insistendo a loro volta per il rigetto del gravame. CP_3 Controparte_4
Con decreto del 30.10.2025, il Presidente, vista l'assegnazione a sé del procedimento di cui al n. 3403/2024
R.G. già fissato per la decisione in data più lontana, ritenutolo opportuno, anticipava ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. al 16.12.2025, con termine fino al giorno prima per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza cartolare del 16.12.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nel rigettare le domande attoree, ha innanzitutto ritenuto infondata la domanda di accertamento della comproprietà della porzione di terreno di cui al foglio 25, mappale 158 che, secondo gli attori, sarebbe un bene in comproprietà tra gli odierni mappali 157, di proprietà esclusiva degli attori stessi,
161, di proprietà esclusiva di soggetti estranei al giudizio e 168, di proprietà esclusiva dei convenuti. Dalla motivazione emerge che il Tribunale, dopo aver riqualificato la domanda come azione di rivendicazione, ha ritenuto che gli attori non avessero assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 948 c.c., poiché, avendo agito sulla base di un acquisto a titolo derivativo, avrebbero dovuto ricostruire la catena dei trasferimenti fino al dante causa che aveva acquistato a titolo originario la comproprietà del mappale 158. Al contrario, gli attori non solo non erano riusciti a ricostruire tale catena, ma dal loro stesso titolo di acquisto prodotto in giudizio non emergeva alcuna comproprietà del mappale 158. Invero, l'atto di compravendita, stipulato tra gli attori e il loro dante causa, si riferiva, oltre alla proprietà esclusiva dei mappali 157 e 144, a una quota di comproprietà della porzione di terreno di cui al mappale 164, senza alcun riferimento al mappale 158.
Inoltre, sempre secondo il giudice di prime cure, la comproprietà del mappale 158 non poteva desumersi nemmeno dal rinvio operato dall'atto di compravendita degli attori (pagina 3 dell'atto rogitato del
16.9.2011) ai patti, condizioni e servitù di cui al rogito del 23.1.1951, posto che tale rinvio non poteva operare “ai fini della determinazione di eventuali ulteriori forme di comproprietà” e che gli immobili a cui si riferisce l'atto del 23.1.1951 si trovano a Codogno e non a S. Colombano del Lambro.
pagina 4 di 9 Il primo giudice ha, al contrario, valorizzato l'atto di compravendita stipulato tra i convenuti e i loro danti causa, dal quale risulta che la casa civile di abitazione compravenduta insiste sui mappali 158 e 159.
In definitiva, nel respingere la domanda di rivendicazione degli attori, il Tribunale ha altresì condiviso i risultati della CTU, ritenendo che dalla stessa sia emersa una “condizione di assoluta incertezza in ordine non solo all'identificazione del fondo, ma anche alla titolarità di diritti reali sullo stesso, fino al momento dell'acquisto da parte dei convenuti”; conseguentemente, ha rigettato anche l'azione di risarcimento per illecita occupazione del mappale 158.
Condividendo le risultanze dell'elaborato peritale, il Tribunale ha altresì rigettato la domanda di condanna alla rimozione della recinzione del pozzetto di ispezione in quanto ha ritenuto che la stessa non impedisse l'accessibilità al pozzetto di fognatura.
Inoltre, ha rigettato le domande inerenti all'asserito accesso abusivo al sistema fognario da parte dei convenuti, in quanto la convenzione stipulata nel 1998 dai danti causa delle parti in giudizio – dalla quale gli attori hanno fatto discendere il proprio diritto ad ottenere la rimozione da parte dei convenuti del loro allacciamento – non aveva costituito un diritto reale, ma si era limitata a dar vita ad un rapporto obbligatorio, come tale, privo di effetti nei confronti degli acquirenti a titolo particolare, terzi rispetto alla convenzione e che, in ogni caso, non vi è prova circa il periodo di realizzazione dell'allaccio e che quindi in sostanza non è provato che tale allaccio sia stato effettuato dai . CP_1
Quanto alla irregolarità dei lavori di fognatura rispetto alla D.I.A. presentata dai convenuti in nel CP_5
2001, ha poi affermato che “tale circostanza abilita la Pubblica Amministrazione competente all'assunzione di tutti i necessari provvedimenti per assicurare la corrispondenza tra quanto autorizzato e realizzato, mentre non consente al singolo privato (per quanto controinteressato) di domandare e ottenere la remissio in pristino”.
Da ultimo, il Tribunale ha dichiarato “inammissibile la domanda di costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano” in virtù del principio del numerus clausus delle servitù coattive.
Conseguentemente, ha dichiarato assorbita ogni ulteriore domanda proposta dai convenuti e dai terzi chiamati.
^^^^
Avverso tale sentenza hanno interposto gravame e , affidandosi a Parte_1 Parte_2 tre motivi d'appello.
I. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure si è limitato a rilevare che essi non hanno fornito la prova del proprio diritto di proprietà sulla porzione di terreno identificata al mappale 158, senza considerare che neppure gli allora convenuti, i signori , hanno provato di essere titolari di alcun diritto di proprietà sul CP_1
pagina 5 di 9 medesimo mappale, non essendo sufficiente a tal fine la produzione documentale del catasto. Inoltre, parte appellante sostiene che l'accorpamento del mappale 158 al mappale 159 è frutto di una variazione catastale che non poteva essere attuata e che la proprietà della porzione di cui al mappale 158 non è mai stata trasferita a favore dei signori tanto che nell'atto rogitato il bene in questione è menzionato solo nelle CP_1
“coerenze di beni compravenduti”. Pertanto, parte appellante, pur ammettendo di non aver fornito la prova della comproprietà del bene, ritiene che, alla luce delle risultanze della CTU, nemmeno i signori possano CP_1 essere considerati i legittimi proprietari;
conseguentemente, secondo gli appellanti, i signori devono CP_1 essere condannati al rilascio della porzione di cui al mappale 158.
II. Con il secondo motivo, parte appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande relative alla recinzione sul pozzetto di ispezione e all'allacciamento abusivo degli allora convenuti alla fognatura (ritenendo di non dover decidere in ordine alla difformità, accertata dalla
CTU, tra la D.I.A. e i lavori effettivamente eseguiti) quando invece tale difformità, secondo gli appellanti, proverebbe “l'abusività delle opere eseguite nei confronti dei proprietari”, tenuta anche in considerazione la mancanza di prova di un'autorizzazione o di un contratto di comodato d'uso gratuito.
III. Con il terzo motivo, parte appellante censura la condanna alle spese di giudizio e di CTU, sostenendo di non poter essere ritenuta soccombente in primo grado poiché, se è vero che non ha fornito la prova del proprio diritto di proprietà sulla porzione insistente sul mappale 158, è altrettanto vero che neppure i convenuti – né i terzi chiamati – hanno dimostrato un proprio titolo di proprietà sulla medesima area, a fronte della CTU che invece ha riconosciuto che il terreno di cui al mappale 158 è sempre stato, per consuetudine, considerato un bene comune.
***
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è infondato.
I. Sul diritto di proprietà della porzione di terreno di cui al mappale 158
Preliminarmente, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente qualificato in termini di azione di rivendicazione la domanda di accertamento della comproprietà del mappale 158 e di condanna dei convenuti al rilascio dello stesso, atteso che la domanda assume i caratteri propri dell'azione di cui trattasi se, come avvenuto nel caso di specie, parte attrice, assumendo di essere proprietaria, o comproprietaria, di un bene e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto e la consegna del bene.
In tale ipotesi, parte attrice fonda, con la rivendica, la propria azione sulla titolarità del diritto di proprietà che, quindi, ha l'onere di provare in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c. pagina 6 di 9 La prova deve rivestire carattere assoluto, con ciò intendendosi che, se l'acquisto è a titolo derivativo,
l'attore non può limitarsi a provare il proprio titolo di acquisto in quanto l'alienante potrebbe non essere stato proprietario del bene e, quindi, legittimato a trasferirne la titolarità all'acquirente, bensì deve provare anche il titolo di acquisto dei precedenti titolari fino alla dimostrazione di un acquisto a titolo originario del primo dante causa o, in alternativa, deve provare di aver acquistato il bene immobile per usucapione.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti – come essi stessi riconoscono – “non hanno provato l'effettivo diritto di proprietà” e non possono, ai fini dell'invocata condanna al rilascio del mappale n. 158, pretendere di invertire l'onere della prova, come di fatto hanno tentato di fare, sostenendo che neppure gli allora convenuti avrebbero dimostrato il proprio diritto di proprietà sulla porzione relativa al medesimo mappale.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che il convenuto possa limitarsi ad affermare il “possideo quia possideo”, opponendo così la propria situazione possessoria di fatto e attendendo che sia l'attore a provare il suo diritto (in tal senso, Cass. 16 ottobre 2025, n. 27684). Del resto, tale posizione probatoria privilegiata non viene meno neppure qualora il convenuto abbia chiesto l'accertamento in via riconvenzionale dell'intervenuta usucapione dell'area oggetto di contestazione, ed a fortiori nel caso di specie posto che la domanda è stata poi rinunciata. Tale conclusione trova conferma nella pronuncia con cui la Suprema Corte ha affermato che “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire a un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio
“possideo quia possideo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore” (Cass. 19 agosto 2019, n. 21457).
Alla luce delle considerazioni che precedono e rilevato il mancato assolvimento, da parte degli appellanti, dell'onere probatorio inerente alla dedotta titolarità del diritto di proprietà deve dunque trovare conferma la statuizione di rigetto della domanda di condanna degli odierni appellati al rilascio della porzione di terreno identificata al mappale n. 158.
II. Sull'accesso abusivo al sistema fognario.
Deve preliminarmente osservarsi che, nonostante parte appellante richiami nel proprio atto di appello le domande dalla stessa svolte in primo grado con riguardo alla rimozione sia della recinzione sia dell'allaccio al sistema fognario, relativamente alla recinzione non precisa quali siano le circostanze da cui derivi la violazione di legge della sentenza impugnata, né indica quali modifiche debbano essere apportate alla ricostruzione dei fatti compiuta in primo grad, dunque il motivo è inammissibile per genericità. pagina 7 di 9 Pertanto, devono analizzarsi solo le domande relative all'allaccio al sistema fognario, specificatamente sotto l'unico profilo che costituisce motivo di appello, ossia la difformità fra la DIA presentata agli organi competenti e dei lavori effettivamente eseguiti - che certificherebbe l'abusività delle opere nei confronti dei proprietari in quanto eseguite non nel luogo indicato nella DIA, con allaccio abusivo alla condotta di proprietà degli attori (in assenza di autorizzazione o un contratto di comodato gratuito).
E ciò, per stessa affermazione degli appellanti “a prescindere dall'accordo sottoscritto nel 1998” che, a loro dire,
(anche se sconosciuto a controparte) stabiliva chi fosse il titolare di quella fognatura - convenzione invero sottoscritta non dal proprietario del mappale 129 quindi dal dante causa degli appellati ma da tale Per_2 quindi, non opponibile agli appellati.
Sul punto va premesso che non può condividersi l'assunto teorico del Tribunale laddove, affermando che solo la pubblica amministrazione può assumere i “provvedimenti per assicurare la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato”, ha escluso la legittimazione del terzo controinteressato a domandare la remissio in pristino : infatti deve, al contrario, ritenersi che il terzo conservi ogni tutela in sede civilistica, nei confronti dell'eventuale autore della violazione amministrativa, se ed in quanto l'opera pregiudichi in concreto i sui suoi diritti.
Al riguardo il Collegio osserva che il CTU, con motivazione puntuale e immune da censure, ha accertato che l'allaccio fognario è stato realizzato dagli appellati “sul collettore comune” (pag 15 CTU) ed insiste sul mappale 129 di loro esclusiva proprietà (v.pag.30 CTU), con ciò escludendo un pregiudizio in capo agli appellanti;
in ogni caso, non è stata oggetto di specifica impugnazione la statuizione del Tribunale secondo la quale non vi è prova del periodo di realizzazione dell'allaccio e quindi della sua attribuibilità ai CP_1
(avrebbe dovuto esser contrastato, in particolare, con specifico motivo, l'implicito presupposto che la sorregge, ossia che, nel caso, di specie l'eventuale illecito di terzi non può riverberarsi sugli odierni appellati).
Circa poi le difformità tecniche dell'opera in sé rispetto alla Dia, le stesse risultano prive di rilevanza non essendo stata dimostrata, alla luce del principio indicato, la diretta lesione che ne deriverebbe ai diritti soggettivi degli appellanti.
Ne consegue che seppur con diversa motivazione va confermato il rigetto della domanda di accertamento del presunto abusivo allacciamento e di condanna alla rimozione dello stesso.
III Il terzo motivo di appello deve ritenersi assorbito come conseguenza del rigetto delle altre domande e della relativa soccombenza totale di parte appellante.
^^^ pagina 8 di 9 Alla luce di tutto quanto sopra esposto va pertanto rigettato l'appello principale e, per l'effetto, rimane assorbito quello incidentale” condizionato” formulato dagli appellati
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuno degli appellati costituiti, applicando lo scaglione valore indeterminabile bassa complessità (per le questioni trattate in questo grado), in misura intermedia tra minimi e medi e con esclusione della fase istruttoria
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 703/2024, resa in data 16.10.2024, che integralmente conferma.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuno degli appellati costituiti, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione indeterminabile complessità bassa), in complessivi € 4.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano, il 18.12.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel. dr.ssa Cesira D'Anella Consigliere dr. RE Francesco Pirola Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3403/2024 R.G. promossa
DA
(C.F.: ), nato in [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nata in [...] il [...], entrambi residenti in [...]al C.F._2
Lambro Via Dalcerri Tosi n. 85/4 assistiti, difesi e rappresentati dall'Avv. Antonio Piantedosi del Foro di
Avellino, presso il cui studio, in Bastiglia (MO) alla via XXV Aprile, 18, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_3 Parte_3
(C.F.: ), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Panzetti del Foro di Lodi, presso il cui studio, in San Colombano al Lambro via dei Mandorli n.3, sono elettivamente domiciliati
E CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._5
LO LO (PV) Via Circonvallazione n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Selletti, presso il cui studio, in Mortara (PV), Corso Garibaldi, 94, è elettivamente domiciliato
E CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in CP_3 C.F._6
LO LO (PV), Via XX Settembre n. 13, e (C.F.: Controparte_4
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Robecchi n. 19, entrambe rappresentate e difese dall' Avv. Simone Zanquoghi, presso il cui studio, in
Vigevano, Via Madonna Sette Dolori n. 11, sono elettivamente domiciliate
APPELLATI
All'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c..
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con atto di citazione notificato in data 3.1.2022, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
e innanzi al Tribunale di Lodi “chiedendo l'accertamento della comproprietà del fondo di
[...] Parte_3 cui al mappale n. 158 in favore dei comproprietari dei fondi di cui ai mappali nn. 157, 161 e 168 e il rilascio degli stessi, previa rimozione delle opere che impediscono l'accesso al pozzetto di ispezione;
hanno altresì domandato di accertare l'abusivo allaccio alla fognatura, la costituzione di una servitù di gasdotto in proprio favore e il risarcimento del danno per illecita occupazione”.
Segnatamente, gli attori deducevano di aver acquistato con atto del 16.9.2011, che richiamava l'atto del
23.1.1951 quanto ai patti, alle condizioni e alle servitù, “una villetta con annessa area di pertinenza non coperta sita in S. Colombano al Lambro, via Dalcerri Tosi, censita al NCEU al foglio 2; mappale 157 e 144”; che la loro proprietà confina con quella dei convenuti, censita al NCEU in S. Colombano al Lambro, via Dalcerri
Tosi, foglio 25, mappali 158-159 e 129; che la porzione di fondo di cui al mappale 158, che è da intendersi quale bene comune delle proprietà confinanti, era stata interclusa nella proprietà esclusiva dei convenuti;
che in data 4.3.1998 gli allora proprietari, tra cui i danti causa degli attori e dei convenuti, avevano stipulato una convenzione per disciplinare “la posa di un condotto per la fognatura, con realizzazione di una predisposizione per consentire l'allaccio alle fogne dell'immobile” del dante causa degli attori;
che i convenuti avevano eretto una recinzione che non rispettava la suddivisione delle proprietà e copriva il pozzetto di ispezione della fognatura, non consentendo così agli attori di effettuare le opportune verifiche;
che i convenuti si erano allacciati alla fognatura degli attori senza una loro autorizzazione;
che stante l'interclusione del loro pagina 2 di 9 immobile avevano hanno chiesto invano ai convenuti di poter costituire una servitù di passaggio sul fondo di questi per le condutture di gas.
Si costituivano in giudizio e chiedendo “l'autorizzazione alla chiamata ex art. CP_1 Parte_3
CP_ 269, co. 2, c.p.c. dei loro danti causa RE, e (essendo deceduta ), per il caso Controparte_4 Persona_1 dell'evizione. Nel merito, in diritto, i hanno dedotto che il fondo di cui al mappale 158 era inteso da tutti i confinanti CP_1 come di esclusiva proprietà di e (danti causa dei;
nel caso di riconosciuta comproprietà, hanno chiesto CP_2 Per_1 CP_1
l'accertamento dell'intervenuta usucapione in loro favore. Quanto alle fognature, hanno allegato di essere proprietari del fondo di cui al mappale 129, così potendo fruire del diritto di allaccio;
in ogni caso, hanno evidenziato che la recinzione dell'immobile dei non pregiudica la facoltà di ispezione. Con riguardo, poi, alla domanda di costituzione di servitù di gasdotto, ne CP_1 hanno eccepito l'inammissibilità in ragione della tipicità dell'art. 1033 c.c.”.
In particolare, i convenuti deducevano di aver acquistato con atto del 12.4.2001 da e Persona_1
RE, , l'immobile, allo stato di rustico, sito in S. Colombano al Lambro, via CP_4 CP_3
Dalcerri Tosi, 63, censito al NCEU, foglio 25, mappali 158-159 e NCT mappale 129, aggiungendo solo nel
2012 l'area di cui al foglio 25, mappale 623; di aver sempre esercitato pienamente il proprio diritto di proprietà senza alcuna ingerenza;
inoltre, che il dante causa degli attori aveva recintato la proprietà in corrispondenza del mappale 157 senza pretendere nulla con riferimento al mappale 158 e che gli attori potevano liberamente accedere ai pozzetti di ispezione della fognatura.
Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituivano e e, con separata difesa, CP_3 Controparte_4 [...]
i quali contestavano la fondatezza delle domande attoree, aderendo invece alla domanda di CP_2 usucapione dei convenuti;
in via subordinata, proponevano domanda di usucapione abbreviata.
Il Tribunale escludeva la necessità di un'integrazione di contraddittorio posto che i convenuti avevano rinunciato alla domanda riconvenzionale di usucapione e la domanda avanzata in via subordinata dai terzi chiamati era inammissibile in quanto questi ultimi non avevano legittimazione attiva a svolgere una domanda di usucapione nell'interesse dei convenuti, loro aventi causa a titolo particolare.
Quindi, istruita la causa mediante CTU e prova per testi, con sentenza n. 703/2024, resa in data
16.10.2024, così decideva: “1) Respinge le domande degli attori di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 2) Dichiara inammissibile la domanda degli attori di cui al numero 7; 3) Dichiara assorbita ogni altra domanda svolta dai convenuti e dai terzi chiamati;
4) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere le spese legali che si liquidano: 4.1) in favore dei convenuti, assistiti da unica difesa, in complessivi 10.500,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre spese generali al
15%, IVA, c.p.a. come per legge 4.2) in favore dei terzi chiamati e , assistiti da unica CP_3 Controparte_4 difesa, in complessivi 9.000,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre spese generali al 15% IVA, c.p.a. come per legge;
4.3) in favore del terzo chiamato , in complessivi 9.000,00 euro per prestazioni professionali forensi, Controparte_2
pagina 3 di 9 oltre spese generali al 15% IVA, c.p.a. come per legge;
5) Pone a esclusivo e integrale carico degli attori le spese di c.t.u. pari a
5.060,00 € per onorario e 409,42 € per spese forfettizzate, oltre 407,26 € per anticipi e spese non imponibili, oltre IVA e
c.p., se e per quanto dovuti, come da decreto emesso il giorno 11.1.2024 in corso di causa”.
Avverso tale sentenza, interponevano gravame e per i motivi in seguito Parte_1 Parte_2 esposti.
Si costituivano e insistendo per il rigetto del gravame. CP_1 Parte_3
Si costituiva insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_2
Si costituivano e insistendo a loro volta per il rigetto del gravame. CP_3 Controparte_4
Con decreto del 30.10.2025, il Presidente, vista l'assegnazione a sé del procedimento di cui al n. 3403/2024
R.G. già fissato per la decisione in data più lontana, ritenutolo opportuno, anticipava ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. al 16.12.2025, con termine fino al giorno prima per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza cartolare del 16.12.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nel rigettare le domande attoree, ha innanzitutto ritenuto infondata la domanda di accertamento della comproprietà della porzione di terreno di cui al foglio 25, mappale 158 che, secondo gli attori, sarebbe un bene in comproprietà tra gli odierni mappali 157, di proprietà esclusiva degli attori stessi,
161, di proprietà esclusiva di soggetti estranei al giudizio e 168, di proprietà esclusiva dei convenuti. Dalla motivazione emerge che il Tribunale, dopo aver riqualificato la domanda come azione di rivendicazione, ha ritenuto che gli attori non avessero assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 948 c.c., poiché, avendo agito sulla base di un acquisto a titolo derivativo, avrebbero dovuto ricostruire la catena dei trasferimenti fino al dante causa che aveva acquistato a titolo originario la comproprietà del mappale 158. Al contrario, gli attori non solo non erano riusciti a ricostruire tale catena, ma dal loro stesso titolo di acquisto prodotto in giudizio non emergeva alcuna comproprietà del mappale 158. Invero, l'atto di compravendita, stipulato tra gli attori e il loro dante causa, si riferiva, oltre alla proprietà esclusiva dei mappali 157 e 144, a una quota di comproprietà della porzione di terreno di cui al mappale 164, senza alcun riferimento al mappale 158.
Inoltre, sempre secondo il giudice di prime cure, la comproprietà del mappale 158 non poteva desumersi nemmeno dal rinvio operato dall'atto di compravendita degli attori (pagina 3 dell'atto rogitato del
16.9.2011) ai patti, condizioni e servitù di cui al rogito del 23.1.1951, posto che tale rinvio non poteva operare “ai fini della determinazione di eventuali ulteriori forme di comproprietà” e che gli immobili a cui si riferisce l'atto del 23.1.1951 si trovano a Codogno e non a S. Colombano del Lambro.
pagina 4 di 9 Il primo giudice ha, al contrario, valorizzato l'atto di compravendita stipulato tra i convenuti e i loro danti causa, dal quale risulta che la casa civile di abitazione compravenduta insiste sui mappali 158 e 159.
In definitiva, nel respingere la domanda di rivendicazione degli attori, il Tribunale ha altresì condiviso i risultati della CTU, ritenendo che dalla stessa sia emersa una “condizione di assoluta incertezza in ordine non solo all'identificazione del fondo, ma anche alla titolarità di diritti reali sullo stesso, fino al momento dell'acquisto da parte dei convenuti”; conseguentemente, ha rigettato anche l'azione di risarcimento per illecita occupazione del mappale 158.
Condividendo le risultanze dell'elaborato peritale, il Tribunale ha altresì rigettato la domanda di condanna alla rimozione della recinzione del pozzetto di ispezione in quanto ha ritenuto che la stessa non impedisse l'accessibilità al pozzetto di fognatura.
Inoltre, ha rigettato le domande inerenti all'asserito accesso abusivo al sistema fognario da parte dei convenuti, in quanto la convenzione stipulata nel 1998 dai danti causa delle parti in giudizio – dalla quale gli attori hanno fatto discendere il proprio diritto ad ottenere la rimozione da parte dei convenuti del loro allacciamento – non aveva costituito un diritto reale, ma si era limitata a dar vita ad un rapporto obbligatorio, come tale, privo di effetti nei confronti degli acquirenti a titolo particolare, terzi rispetto alla convenzione e che, in ogni caso, non vi è prova circa il periodo di realizzazione dell'allaccio e che quindi in sostanza non è provato che tale allaccio sia stato effettuato dai . CP_1
Quanto alla irregolarità dei lavori di fognatura rispetto alla D.I.A. presentata dai convenuti in nel CP_5
2001, ha poi affermato che “tale circostanza abilita la Pubblica Amministrazione competente all'assunzione di tutti i necessari provvedimenti per assicurare la corrispondenza tra quanto autorizzato e realizzato, mentre non consente al singolo privato (per quanto controinteressato) di domandare e ottenere la remissio in pristino”.
Da ultimo, il Tribunale ha dichiarato “inammissibile la domanda di costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano” in virtù del principio del numerus clausus delle servitù coattive.
Conseguentemente, ha dichiarato assorbita ogni ulteriore domanda proposta dai convenuti e dai terzi chiamati.
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Avverso tale sentenza hanno interposto gravame e , affidandosi a Parte_1 Parte_2 tre motivi d'appello.
I. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure si è limitato a rilevare che essi non hanno fornito la prova del proprio diritto di proprietà sulla porzione di terreno identificata al mappale 158, senza considerare che neppure gli allora convenuti, i signori , hanno provato di essere titolari di alcun diritto di proprietà sul CP_1
pagina 5 di 9 medesimo mappale, non essendo sufficiente a tal fine la produzione documentale del catasto. Inoltre, parte appellante sostiene che l'accorpamento del mappale 158 al mappale 159 è frutto di una variazione catastale che non poteva essere attuata e che la proprietà della porzione di cui al mappale 158 non è mai stata trasferita a favore dei signori tanto che nell'atto rogitato il bene in questione è menzionato solo nelle CP_1
“coerenze di beni compravenduti”. Pertanto, parte appellante, pur ammettendo di non aver fornito la prova della comproprietà del bene, ritiene che, alla luce delle risultanze della CTU, nemmeno i signori possano CP_1 essere considerati i legittimi proprietari;
conseguentemente, secondo gli appellanti, i signori devono CP_1 essere condannati al rilascio della porzione di cui al mappale 158.
II. Con il secondo motivo, parte appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande relative alla recinzione sul pozzetto di ispezione e all'allacciamento abusivo degli allora convenuti alla fognatura (ritenendo di non dover decidere in ordine alla difformità, accertata dalla
CTU, tra la D.I.A. e i lavori effettivamente eseguiti) quando invece tale difformità, secondo gli appellanti, proverebbe “l'abusività delle opere eseguite nei confronti dei proprietari”, tenuta anche in considerazione la mancanza di prova di un'autorizzazione o di un contratto di comodato d'uso gratuito.
III. Con il terzo motivo, parte appellante censura la condanna alle spese di giudizio e di CTU, sostenendo di non poter essere ritenuta soccombente in primo grado poiché, se è vero che non ha fornito la prova del proprio diritto di proprietà sulla porzione insistente sul mappale 158, è altrettanto vero che neppure i convenuti – né i terzi chiamati – hanno dimostrato un proprio titolo di proprietà sulla medesima area, a fronte della CTU che invece ha riconosciuto che il terreno di cui al mappale 158 è sempre stato, per consuetudine, considerato un bene comune.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è infondato.
I. Sul diritto di proprietà della porzione di terreno di cui al mappale 158
Preliminarmente, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente qualificato in termini di azione di rivendicazione la domanda di accertamento della comproprietà del mappale 158 e di condanna dei convenuti al rilascio dello stesso, atteso che la domanda assume i caratteri propri dell'azione di cui trattasi se, come avvenuto nel caso di specie, parte attrice, assumendo di essere proprietaria, o comproprietaria, di un bene e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto e la consegna del bene.
In tale ipotesi, parte attrice fonda, con la rivendica, la propria azione sulla titolarità del diritto di proprietà che, quindi, ha l'onere di provare in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c. pagina 6 di 9 La prova deve rivestire carattere assoluto, con ciò intendendosi che, se l'acquisto è a titolo derivativo,
l'attore non può limitarsi a provare il proprio titolo di acquisto in quanto l'alienante potrebbe non essere stato proprietario del bene e, quindi, legittimato a trasferirne la titolarità all'acquirente, bensì deve provare anche il titolo di acquisto dei precedenti titolari fino alla dimostrazione di un acquisto a titolo originario del primo dante causa o, in alternativa, deve provare di aver acquistato il bene immobile per usucapione.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti – come essi stessi riconoscono – “non hanno provato l'effettivo diritto di proprietà” e non possono, ai fini dell'invocata condanna al rilascio del mappale n. 158, pretendere di invertire l'onere della prova, come di fatto hanno tentato di fare, sostenendo che neppure gli allora convenuti avrebbero dimostrato il proprio diritto di proprietà sulla porzione relativa al medesimo mappale.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che il convenuto possa limitarsi ad affermare il “possideo quia possideo”, opponendo così la propria situazione possessoria di fatto e attendendo che sia l'attore a provare il suo diritto (in tal senso, Cass. 16 ottobre 2025, n. 27684). Del resto, tale posizione probatoria privilegiata non viene meno neppure qualora il convenuto abbia chiesto l'accertamento in via riconvenzionale dell'intervenuta usucapione dell'area oggetto di contestazione, ed a fortiori nel caso di specie posto che la domanda è stata poi rinunciata. Tale conclusione trova conferma nella pronuncia con cui la Suprema Corte ha affermato che “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire a un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio
“possideo quia possideo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore” (Cass. 19 agosto 2019, n. 21457).
Alla luce delle considerazioni che precedono e rilevato il mancato assolvimento, da parte degli appellanti, dell'onere probatorio inerente alla dedotta titolarità del diritto di proprietà deve dunque trovare conferma la statuizione di rigetto della domanda di condanna degli odierni appellati al rilascio della porzione di terreno identificata al mappale n. 158.
II. Sull'accesso abusivo al sistema fognario.
Deve preliminarmente osservarsi che, nonostante parte appellante richiami nel proprio atto di appello le domande dalla stessa svolte in primo grado con riguardo alla rimozione sia della recinzione sia dell'allaccio al sistema fognario, relativamente alla recinzione non precisa quali siano le circostanze da cui derivi la violazione di legge della sentenza impugnata, né indica quali modifiche debbano essere apportate alla ricostruzione dei fatti compiuta in primo grad, dunque il motivo è inammissibile per genericità. pagina 7 di 9 Pertanto, devono analizzarsi solo le domande relative all'allaccio al sistema fognario, specificatamente sotto l'unico profilo che costituisce motivo di appello, ossia la difformità fra la DIA presentata agli organi competenti e dei lavori effettivamente eseguiti - che certificherebbe l'abusività delle opere nei confronti dei proprietari in quanto eseguite non nel luogo indicato nella DIA, con allaccio abusivo alla condotta di proprietà degli attori (in assenza di autorizzazione o un contratto di comodato gratuito).
E ciò, per stessa affermazione degli appellanti “a prescindere dall'accordo sottoscritto nel 1998” che, a loro dire,
(anche se sconosciuto a controparte) stabiliva chi fosse il titolare di quella fognatura - convenzione invero sottoscritta non dal proprietario del mappale 129 quindi dal dante causa degli appellati ma da tale Per_2 quindi, non opponibile agli appellati.
Sul punto va premesso che non può condividersi l'assunto teorico del Tribunale laddove, affermando che solo la pubblica amministrazione può assumere i “provvedimenti per assicurare la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato”, ha escluso la legittimazione del terzo controinteressato a domandare la remissio in pristino : infatti deve, al contrario, ritenersi che il terzo conservi ogni tutela in sede civilistica, nei confronti dell'eventuale autore della violazione amministrativa, se ed in quanto l'opera pregiudichi in concreto i sui suoi diritti.
Al riguardo il Collegio osserva che il CTU, con motivazione puntuale e immune da censure, ha accertato che l'allaccio fognario è stato realizzato dagli appellati “sul collettore comune” (pag 15 CTU) ed insiste sul mappale 129 di loro esclusiva proprietà (v.pag.30 CTU), con ciò escludendo un pregiudizio in capo agli appellanti;
in ogni caso, non è stata oggetto di specifica impugnazione la statuizione del Tribunale secondo la quale non vi è prova del periodo di realizzazione dell'allaccio e quindi della sua attribuibilità ai CP_1
(avrebbe dovuto esser contrastato, in particolare, con specifico motivo, l'implicito presupposto che la sorregge, ossia che, nel caso, di specie l'eventuale illecito di terzi non può riverberarsi sugli odierni appellati).
Circa poi le difformità tecniche dell'opera in sé rispetto alla Dia, le stesse risultano prive di rilevanza non essendo stata dimostrata, alla luce del principio indicato, la diretta lesione che ne deriverebbe ai diritti soggettivi degli appellanti.
Ne consegue che seppur con diversa motivazione va confermato il rigetto della domanda di accertamento del presunto abusivo allacciamento e di condanna alla rimozione dello stesso.
III Il terzo motivo di appello deve ritenersi assorbito come conseguenza del rigetto delle altre domande e della relativa soccombenza totale di parte appellante.
^^^ pagina 8 di 9 Alla luce di tutto quanto sopra esposto va pertanto rigettato l'appello principale e, per l'effetto, rimane assorbito quello incidentale” condizionato” formulato dagli appellati
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuno degli appellati costituiti, applicando lo scaglione valore indeterminabile bassa complessità (per le questioni trattate in questo grado), in misura intermedia tra minimi e medi e con esclusione della fase istruttoria
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 703/2024, resa in data 16.10.2024, che integralmente conferma.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuno degli appellati costituiti, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione indeterminabile complessità bassa), in complessivi € 4.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano, il 18.12.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
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