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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12805 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 11.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 28129/2025 R.G. cont. vertente
TRA
quale amministratore di sostegno di , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Leoni Ferri, presso il cui studio in Roma, via Caio
Mario n.8 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.7.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimen- to del proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.
18/1980, con decorrenza da aprile 2024 e la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati, pari ad euro 8579,98 al deposito del ricorso, e maturandi, oltre accessori come per legge, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistata- rio.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa:
- di avere proposto ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo che si concludeva, in da- ta 15.2.2025, con l'emissione di decreto di omologa della sussistenza delle condizioni sa- nitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a decorre- re da aprile 2024;
- che nonostante la notifica del decreto di omologa in data 17.2.2025 e l'invio all' del CP_1 modello AP 70 in data 13.3.2025, la prestazione non era stata liquidata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento della suddetta provvidenza e la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori come per legge, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_1 contumace.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti - in specie decreto di omologa e modello AP70 - esaurita la discussione, all'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente nominato in sede di ATP ha accertato la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa da aprile 2024 e, nonostante il decreto di omo- loga ed il modello AP70 risultino essere stati tempestivamente trasmessi, la prestazione non è stata posta in pagamento, pur decorsi i termini di legge.
Veniva altresì versata in atti autocertificazione relativa al mancato ricovero in istituti di lun- godegenza con retta a totale o parziale carico dello Stato o di altro Ente Pubblico, alla mancata percezione di indennità analoga a quella di accompagnamento per cause di guerra, lavoro o servizio già allegata al modello AP70.
2 L' deve pertanto essere condannato al pagamento dei ratei maturati - pari alla data di CP_1 deposito del ricorso ad euro - e maturandi della suddetta provvidenza a decorrere da apri- le 2024, oltre interessi legali come per legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti che legittimano la concessione dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/1980 con decorrenza da aprile 2024;
- per l'effetto, condanna l al pagamento in suo favore dei ratei maturati, pari al CP_1
31.7.2025 , data di deposito del ricorso, ad euro 8.579,98 e maturandi, oltre interessi come per legge.
- Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.864,00, oltre ac- CP_1 cessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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