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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4034/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4034/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elena Andrea Pucci che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Monza - Sede
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disponendo la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, e del prenome da a BA, ordinando Parte_1 all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del prenome da a BA. Parte_1
Con salvezza di spese e compensi professionali”.
Motivi della decisione pagina 1 di 4 Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza, chiedeva di essere autorizzata alla rettificazione anagrafica Parte_1
“del sesso da maschile a femminile” ed al “mutamento del nome da a BA”. Parte_1 A sostegno della propria domanda riferiva che “durante lo sviluppo puberale BA avverte una crescente sofferenza nei confronti dello sviluppo del proprio corpo che la porta a nasconderlo in quanto non corrispondente alla propria percezione di sé”; evidenziava, inoltre, che “col passare del tempo, BA riscontra una buona apertura e supporto nei rapporti amicali e sociali mantenendo nel tempo la propria espressione di genere femminile in tutti i contesti compreso quello universitario”. All'udienza del 6.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi procedeva all'audizione della ricorrente che dichiarava: “Sono convinta della decisione che ho preso. Sono iscritta alla Facoltà di Architettura e sono considerata una donna nel contesto in cui vivo e studio. Al momento non ho alcuna relazione sentimentale. Vivo ancora in casa con i miei genitori con una sorella più grande di me che studia. Vuole prendere il diploma che non è riuscita a prendere in passato.”. Alla stessa udienza, il G.D. ordinava la discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza la necessità di ulteriori atti difensivi. In punto di fatto, emerge dagli atti che si è rivolto all'Istituto Auxologico Italiano Parte_1 di Milano nel corso dell'anno 2023 per intraprendere il percorso di affermazione di genere. Ha depositato una relazione a firma della Dott.ssa (specialista in Endocrinologia e Persona_1 Malattie del Metabolismo), aggiornata al 29.5.2024, secondo la quale “BA è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un lungo periodo (compresa la sterilità). È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito allo stesso. È adesso in attesa di eseguire il cambio anagrafico e di sesso e di poter andare incontro ad interventi chirurgici di riattribuzione sessuale. BA è perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e professionale e il percorso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale. Il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrua con l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione”. Ha altresì depositato una relazione clinica aggiornata al 20.9.2024, a firma della Dott.ssa Persona_2 quale psicologa presso il S.S.D. Psicologia Clinica - Grande Ospedale Metropolitano
[...]
Niguarda di Milano, da cui si rileva che “(…) gli elementi emersi e descritti non risultano essere ostativi all'avanzamento del percorso di affermazione di genere. Si sottolinea che la progressiva femminilizzazione ha condotto ad un maggior benessere, infatti i vissuti di sconforto esperiti in precedenza si sono attenuati. Il quadro clinico descritto è, pertanto, compatibile con la diagnosi di Disforia di Genere (302 85 DSM 5) in quanto è presente una marcata incongruenza tra il sesso biologico ed il genere di appartenenza. Congiuntamente tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico. Alla luce delle evidenze emerse, le richieste del paziente di effettuare eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono legittime e supportate da un'adeguata consapevolezza delle implicazioni”. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto che è affetto da disforia di genere Parte_1 ovvero da un disturbo di identità di genere che l'ha portata a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale a causa della quale pagina 2 di 4 parte ricorrente ha avviato un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile ormai in fase avanzata. La documentazione in atti consente, inoltre, di escludere che parte ricorrente sia affetta da patologie psichiatriche e permette di affermare che si comporta come una donna. Parte_1 In punto di diritto, si pone in evidenza che - ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 - “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti,
“costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). La Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, pagina 3 di 4 tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. È pertanto rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti, il contenuto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 6.11.2025 e la circostanza contestualmente rilevata dal G.D. secondo cui la stessa “si presenta con sembianze e abiti femminili”, consentono di accogliere la domanda. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili in ragione della natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il Parte_1 13.8.2001 (atto n. 35 Parte I Serie A anno 2001 del Comune di NO TO), nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in ” il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Parte_1
“BA”; II. ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile di NO TO (MB) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, in ottemperanza al precedente punto II); III. DICHIARA irripetibili le spese di giudizio. Così deciso in Monza, in Camera di Consiglio del 6 novembre 2025
Il Presidente Estensore Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4034/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elena Andrea Pucci che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Monza - Sede
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disponendo la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, e del prenome da a BA, ordinando Parte_1 all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del prenome da a BA. Parte_1
Con salvezza di spese e compensi professionali”.
Motivi della decisione pagina 1 di 4 Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza, chiedeva di essere autorizzata alla rettificazione anagrafica Parte_1
“del sesso da maschile a femminile” ed al “mutamento del nome da a BA”. Parte_1 A sostegno della propria domanda riferiva che “durante lo sviluppo puberale BA avverte una crescente sofferenza nei confronti dello sviluppo del proprio corpo che la porta a nasconderlo in quanto non corrispondente alla propria percezione di sé”; evidenziava, inoltre, che “col passare del tempo, BA riscontra una buona apertura e supporto nei rapporti amicali e sociali mantenendo nel tempo la propria espressione di genere femminile in tutti i contesti compreso quello universitario”. All'udienza del 6.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi procedeva all'audizione della ricorrente che dichiarava: “Sono convinta della decisione che ho preso. Sono iscritta alla Facoltà di Architettura e sono considerata una donna nel contesto in cui vivo e studio. Al momento non ho alcuna relazione sentimentale. Vivo ancora in casa con i miei genitori con una sorella più grande di me che studia. Vuole prendere il diploma che non è riuscita a prendere in passato.”. Alla stessa udienza, il G.D. ordinava la discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza la necessità di ulteriori atti difensivi. In punto di fatto, emerge dagli atti che si è rivolto all'Istituto Auxologico Italiano Parte_1 di Milano nel corso dell'anno 2023 per intraprendere il percorso di affermazione di genere. Ha depositato una relazione a firma della Dott.ssa (specialista in Endocrinologia e Persona_1 Malattie del Metabolismo), aggiornata al 29.5.2024, secondo la quale “BA è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un lungo periodo (compresa la sterilità). È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito allo stesso. È adesso in attesa di eseguire il cambio anagrafico e di sesso e di poter andare incontro ad interventi chirurgici di riattribuzione sessuale. BA è perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e professionale e il percorso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale. Il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrua con l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione”. Ha altresì depositato una relazione clinica aggiornata al 20.9.2024, a firma della Dott.ssa Persona_2 quale psicologa presso il S.S.D. Psicologia Clinica - Grande Ospedale Metropolitano
[...]
Niguarda di Milano, da cui si rileva che “(…) gli elementi emersi e descritti non risultano essere ostativi all'avanzamento del percorso di affermazione di genere. Si sottolinea che la progressiva femminilizzazione ha condotto ad un maggior benessere, infatti i vissuti di sconforto esperiti in precedenza si sono attenuati. Il quadro clinico descritto è, pertanto, compatibile con la diagnosi di Disforia di Genere (302 85 DSM 5) in quanto è presente una marcata incongruenza tra il sesso biologico ed il genere di appartenenza. Congiuntamente tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico. Alla luce delle evidenze emerse, le richieste del paziente di effettuare eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono legittime e supportate da un'adeguata consapevolezza delle implicazioni”. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto che è affetto da disforia di genere Parte_1 ovvero da un disturbo di identità di genere che l'ha portata a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale a causa della quale pagina 2 di 4 parte ricorrente ha avviato un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile ormai in fase avanzata. La documentazione in atti consente, inoltre, di escludere che parte ricorrente sia affetta da patologie psichiatriche e permette di affermare che si comporta come una donna. Parte_1 In punto di diritto, si pone in evidenza che - ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 - “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti,
“costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). La Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, pagina 3 di 4 tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. È pertanto rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti, il contenuto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 6.11.2025 e la circostanza contestualmente rilevata dal G.D. secondo cui la stessa “si presenta con sembianze e abiti femminili”, consentono di accogliere la domanda. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili in ragione della natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il Parte_1 13.8.2001 (atto n. 35 Parte I Serie A anno 2001 del Comune di NO TO), nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in ” il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Parte_1
“BA”; II. ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile di NO TO (MB) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, in ottemperanza al precedente punto II); III. DICHIARA irripetibili le spese di giudizio. Così deciso in Monza, in Camera di Consiglio del 6 novembre 2025
Il Presidente Estensore Dott. Carmen Arcellaschi
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