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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/10/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3021/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Stefano Addabbo, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
nato il [...] a [...] (avv. Annantonia Romano, giusta Controparte_1
procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/9/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. le parti istanti, hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Faicchio (BN) il 9/9/2001, che dalla predetta unione sono nati i figli Per_1
(5/10/2004) ed i gemelli ed (13/1/2006), tutti maggiorenni ma non Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, e che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis il
Tribunale di Benevento, in data 27/1/2014, ha omologato la separazione personale. Su tali premesse, gli istanti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
p. 1/3
2. Ciò posto, la domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 27/1/2014, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a Faicchio (BN) il 9/9/2001 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto, oltre ulteriori precisazioni pattuite all'udienza del 27/3/2025. In particolare, le parti si sono definitivamente accordate nel senso che:
- verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €.600 Controparte_1
(€.200 per ciascuno di essi), rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, che sarà prelevata in modalità diretta presso il datore di lavoro dello stesso (FS Security s.p.a.) entro il giorno 5 di ogni mese;
- entrambe le parti contribuiranno, in misura del 50% a tutte le spese straordinarie dei figli di natura sanitaria, scolastica o ricreativa, debitamente documentate e previamente concordate. Per
l'individuazione delle spese straordinarie le parti si conformano al Protocollo adottato dal Tribunale di Benevento “per la regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c.” che si acquisisce come parte
integrante del presente ricorso;
5. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi dei figli delle parti, il Collegio ritiene di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 17/1/2025.
6. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, Parte_1 Controparte_1
eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
p. 2/3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Faicchio
(BN) il 9/9/2001 tra e (atto nr. 19, parte II, serie A, anno Controparte_1 Parte_1
2001), alle condizioni debitamente indicate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Faicchio (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 25 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3021/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Stefano Addabbo, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
nato il [...] a [...] (avv. Annantonia Romano, giusta Controparte_1
procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/9/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. le parti istanti, hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Faicchio (BN) il 9/9/2001, che dalla predetta unione sono nati i figli Per_1
(5/10/2004) ed i gemelli ed (13/1/2006), tutti maggiorenni ma non Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, e che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis il
Tribunale di Benevento, in data 27/1/2014, ha omologato la separazione personale. Su tali premesse, gli istanti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
p. 1/3
2. Ciò posto, la domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 27/1/2014, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a Faicchio (BN) il 9/9/2001 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto, oltre ulteriori precisazioni pattuite all'udienza del 27/3/2025. In particolare, le parti si sono definitivamente accordate nel senso che:
- verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €.600 Controparte_1
(€.200 per ciascuno di essi), rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, che sarà prelevata in modalità diretta presso il datore di lavoro dello stesso (FS Security s.p.a.) entro il giorno 5 di ogni mese;
- entrambe le parti contribuiranno, in misura del 50% a tutte le spese straordinarie dei figli di natura sanitaria, scolastica o ricreativa, debitamente documentate e previamente concordate. Per
l'individuazione delle spese straordinarie le parti si conformano al Protocollo adottato dal Tribunale di Benevento “per la regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c.” che si acquisisce come parte
integrante del presente ricorso;
5. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi dei figli delle parti, il Collegio ritiene di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 17/1/2025.
6. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, Parte_1 Controparte_1
eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
p. 2/3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Faicchio
(BN) il 9/9/2001 tra e (atto nr. 19, parte II, serie A, anno Controparte_1 Parte_1
2001), alle condizioni debitamente indicate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Faicchio (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 25 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3