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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. AR Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 4 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1685/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2623/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Matteo Grasselli PEC: Email_1
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Ivella: PEC
e AR Astuto: PEC Email_2
Email_3
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 11 luglio 2023, propone Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 2326/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal Tribunale di Roma.
Con la sentenza gravata il primo giudice rigettava integralmente il ricorso volto al riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti con condanna della controparte alle differenze retributive e declaratoria di illegittimità della risoluzione del rapporto.
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita la convenuta concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 4 Novembre 2025, da celebrarsi nelle forme della trattazione cartolare, dato atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Convenendo in giudizio la chiedeva Controparte_2 Parte_1
l'accertamento, previa declaratoria di nullità dei contratti di collaborazione occasionale sottoscritti rispettivamente il 30 giugno 2020 e il 23 luglio 2020, dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la società a partire dal 25 giugno 2020 con condanna Controparte_2 del datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive, oltre accessori, scaturenti dal rapporto quale Dirigente medico (con meno di 5 anni di anzianità) CCNL dipendenti case di cura private Aris.
Chiedeva, altresì, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 12 gennaio 2021 e la condanna della controparte alla reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni ivi svolte ovvero l'assegnazione dello stesso ad altra posizione professionale compatibile con la qualifica e le funzioni in precedenza svolte, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni globali di
Pag. 2 di 18 fatto maturate dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegra;
in subordine, in applicazione della tutela obbligatoria, al pagamento della somma dovuta a titolo di indennità massima pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per l'applicazione del regime di tutela obbligatoria o alla somma ritenuta di giustizi.
A sostegno della domanda illustrava di aver prestato attività lavorativa presso la
Società resistente, in qualità di medico responsabile di struttura RSA dal 25 giugno 2020 al 12 gennaio 2021, data del licenziamento.
In particolare, aveva svolto attività di lavoro presso la struttura sita in Roma, Via delle Susine n. 87 dal 25 giugno 2020 e fino al 27 giugno 2020, successivamente dal 29 giugno 2020 e fino al 27 luglio 2020 aveva svolto attività di lavoro presso la RSA Sacro Cuore sita in Lanuvio, Via San Lorenzo 12, quindi, dal 28 luglio 2020
e fino al 12 gennaio 2021 di nuovo presso la RSA sita in Roma, Via delle Susine n.
87.
Spiegava che erano stati due contratti di collaborazione l'ultimo dei quali scadeva il 27 luglio 2021, ma che il primo novembre 2020 veniva ricoverato presso l'Ospedale San Filippo Neri di Roma con la diagnosi di COVID 19 in codice rosso fino al 4 dicembre 2020 data in cui veniva dimesso. Il 12 gennaio 2020 l'impresa datoriale risolveva il contratto con comunicazione scritta.
Deduceva sia a sostegno del diritto alle differenze retributive che dell'illegittimità del recesso che in realtà il rapporto avesse avuto la natura di lavoro subordinato sia per la predeterminazione della retribuzione, l'inserimento in modo organico e funzionale nella attività della società convenuta, il rispetto dei turni di lavoro e dalla firma del foglio presenze, dalla sottoposizione alle direttive del Direttore
Generale, dalla sottoposizione al potere disciplinare dello stesso.
Nel processo, che vedeva la costituzione della che sosteneva l'insussistenza CP_2 della subordinazione e l'irrilevanza di alcuni profili dedotti dal lavoratore e la legittimità del recesso determinato dall'assenza in capo al ricorrente della specializzazione in geriatria, fisiatria o altre attinenti ( e emersa in occasione della richiesta in presenza di apposita diffida inviata in data 17 ottobre 2020 dalla
Regione Lazio con cui richiedeva di provvedere sostituzione del medico
Pag. 3 di 18 responsabile), veniva disposta ed espletata prova testimoniale, ed il Tribunale, valutate le complessive emergenze istruttorie, riteneva indimostrata la subordinazione specificando l'assenza di un potere direttivo e disciplinare, e neppure un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” precisava non aveva trovato riscontro neppure il tempo in cui il rapporto sarebbe insorto di fatto (“ neppure quanto alla decorrenza del rapporto”).
Con l'appello sono illustrati i seguenti motivi.
Con il primo motivo si censura la valutazione degli elementi fattuali che, a dire dell'appellante, sarebbero emersi nel giudizio.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe attribuito valore decisivo, ai fini dell'escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro, agli indici primari della c.d. eterodirezione dell'attività nella condizione di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e nell'inserimento nell'organizzazione aziendale, condizione sinteticamente espressa nella nozione di “eterodirezione ” del lavoratore subordinato, mentre avrebbe attribuito ad elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione natura meramente sussidiaria e non decisiva, trascurando la peculiarità della fattispecie concernente un'attività svolta in ambito di professione intellettuale da un medico in favore di struttura sanitaria.
Tale attività male si sarebbe adattata ad essere eseguita sotto la direzione continua del datore di lavoro. Nel caso avrebbe dovuto essere accertata l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della prestazione con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla cd. subordinazione attenuata. In specie, lo stabile inserimento funzionale nella struttura organizzativa dell'impresa, l'attribuzione di qualifiche che lo implichino, sull' eventuale coordinamento del lavoro altrui, sul rapporto diretto e costante coi vertici aziendali, sull'assoggettamento a
Pag. 4 di 18 direttive e controlli anche se lievi o attenuati, o di carattere programmatico, nonché, sussidiariamente (non decisivi), l'assenza di rischio, la retribuzione fissa.
In particolare, avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che nella prima lettera di incarico stipulata in data 30 giugno 2020 ( con decorrenza 1/7/2020 – fino al 31 luglio 2020), che si collocava una settimana dopo l'assunzione di fatto e l'inizio dell'attività lavorativa, avvenuta il 25 giugno 2020 ed il secondo contratto, stipulato in data 23 luglio 2020, con decorrenza 28 luglio 2020 e scadenza 27 luglio 2021 già contenevano elementi indiziari della condizione di subordinazione dell'attività, quali l'obbligo di assicurare una prestazione settimanale prossima al tempo pieno per n.34 ore (che nel settore è di 38 ore settimanali), la previsione che la prestazione sarebbe stata resa in locali messi a disposizione dalla società
(previsioni poi inveratesi nel fatto, emerso pacificamente dalla prova, che l'attore lavorò a tempo pieno dove pure venne messa a sua disposizione una postazione attrezzata con bagno privato;
successivamente alternandosi tra due strutture residenziali).
Il ricorrente, seppure formalmente non soggetto a precisi obblighi di presenza ed orario, sarebbe stato stabilmente a disposizione dei preposti aziendali per rispondere prontamente alle mutevoli esigenze aziendali.
Inoltre, i contratti stipulati sarebbero stati nulli in quanto il ricorrente avrebbe svolto attività di lavoro per un periodo superiore ai 30 gg, in mancanza di alcuna autonomia, essendo assoggettato al vincolo della subordinazione ed eterodirezione, l'oggetto dei due contratti sarebbe stato il medesimo, ed i contratti sarebbero stati stipulati successivamente all'inizio di fatto della prestazione lavorativa.
In ogni caso, sarebbe stata evidenziata la natura fittizia dei contratti di collaborazione occasionale, tendenti a dissimulare in realtà un unico rapporto di lavoro subordinato;
infatti, oltre al dato formale dell'esistenza di un contratto modificato peraltro con l'introduzione del “job Act”, il concreto modo di atteggiarsi del rapporto di lavoro deve presentare gli elementi propri dell'occasionalità affinché sia riconducibile nella tipologia della collaborazione occasionale ed anche detto aspetto non era in alcun modo riscontrabile dalle
Pag. 5 di 18 prestazioni rese dal ricorrente in favore della struttura sanitaria che erano, invece, continuative e quotidiane.
Dalle prove sarebbe emerso che il ricorrente svolgeva mansioni di IC
Responsabile della R.S.A e dai documenti sarebbe stato possibile desumere che il
Dott. era tenuto a rispettare un orario di lavoro prestabilito dal Parte_1 datore di lavoro e firmare, ogni mattina, il relativo foglio presenze giornaliero.
Dalla presenza giornaliera riscontrabile dai fogli presenza tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, si sarebbe dovuto desumere l'inserimento stabile nella struttura residenziale e non una attività in via occasionale e saltuaria.
Dall'esame dei documenti si sarebbe potuto evincere che il ricorrente intratteneva rapporti con la Ausl di competenza per la somministrazione dei vaccini necessari per gli ospiti della struttura e la struttura pubblica intratteneva corrispondenza e si rivolgeva allo stesso direttamente, quale medico responsabile, per ogni esigenza. Egli avrebbe compilato le cartelle cliniche degli ospiti in entrata, controllando le terapie che il medico curante aveva prescritto agli ospiti in entrata, visitando i pazienti in entrata. A fine mese avrebbe controllato l'elenco delle presenze nella struttura dei medici curanti che l'ufficio amministrazione inviava alla Asl di competenza ed avrebbe interloquito con i parenti degli ospiti.
Evidenziava che, dalla nota del 07 settembre 2020, il all'esito di apposita Pt_2 riunione indetta dal datore di lavoro e su indicazione dei rappresentanti della resistente stessa, ivi presenti, avrebbe dovuto fissare e svolgere, sempre su espressa indicazione del datore di lavoro, per la struttura R.s.a IN incontri periodici con i familiari ogni giovedì dalle 14,00 alle 15,00.
Con tale nota sarebbe stata impartita al ricorrente la direttiva di organizzare una riunione di 45 minuti ogni settimana con la partecipazione di n.4 infermieri e n.4 personale OSS, a cavallo dei turni mattina/pomeriggio, secondo il calendario ivi espressamente prefissato, cui egli avrebbe dovuto partecipar.
Con comunicazione del 9 settembre 2020, poi, redatta su carta intestata del datore di lavoro, per la R.s.a. IN, il medico responsabile avrebbe comunicato il calendario settimanale degli incontri fissati, da tenersi con la D.g.a.,
Pag. 6 di 18 personale infermieristico e OSS presso la sala Tv, per le date del 11,17,24 settembre del 2020 e 1° ottobre del 2020.
Con nota del 23 settembre 2020, redatta su carta intestata della resistente, il medico responsabile provvedeva a rappresentare ai familiari degli ospiti che, in esecuzione di apposito provvedimento del 21.08.2020 del datore di lavoro, per la
R.s.a. IN, dal 24.09.2020 era reintrodotta la possibilità di visita dei pazienti, esplicitandone le modalità secondo le prescrizioni impartite con ordinanza del Presidente della resistente del 21 luglio 2020 per le visite già prefissate dei parenti.
Inoltre, l'appellante avrebbe verificato che giornalmente la dieta degli ospiti fosse conforme al loro stato di salute dando disposizioni precise agli addetti., avrebbe controllato l'operato dei dipendenti della struttura, nell'esecuzione della loro prestazione lavorativa.
In caso di mancata osservanza delle disposizioni impartite da parte degli stessi e/o di comportamento scorretto e/ o non conforme alle direttive aziendali e/o di legge, avrebbe provveduto a relazionare, tramite il cd. “Rapporto di non CP_ conformità”, alla direzione per l'assunzione degli eventuali provvedimenti disciplinari. In particolare, con il rapporto di non conformità del 9 settembre CP_ 2020, indirizzato al datore di lavoro, il ricorrente avrebbe relazionato alla in ordine alla condotta dell' infermiera Zimbru in quanto in data 8 settembre 2020, durante la visita degli ospiti, nel visionare le schede di terapia si era avveduto che il documento era stato compilato in modo non corretto e lo faceva notare all'interessata, la quale, tuttavia, si rivolgeva con tono alterato, non accettando il rilievo svolto.
Il Dott. inoltre, avrebbe verificato l'operato degli infermieri e dei Parte_1 fisioterapisti i quali, nella persona del responsabile, gli sottoponevano, per approvazione, i turni di lavoro mensili. Con comunicazione di servizio del 15 ottobre 2020, indirizzata a fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori professionali ed assistenti sociali, avrebbe comunicato alle figure professionali citate che da lunedì 19 ottobre 2020 l'attività lavorativa avrebbe ripreso secondo la turnazione che era stata programmata.
Pag. 7 di 18 Ancora, l'infermiera con nota del 07 settembre 2020, Persona_1 indirizzata al Dott. al direttore Dott. ed alla capo sala Pt_1 Pt_3
Mammuccari, avrebbe segnalato la sussistenza di problematica lavorativa con altro collega . Persona_2
Con comunicazione di servizio del 15 ottobre 2020 indirizzata a tutti i medici di medicina generale, avrebbe dato notizia che, per evitare il contagio per epidemia in atto, l'accesso ai piani era interdetto e che la cartella clinica dei singoli pazienti doveva essere portata ai singoli medici curanti presso l'androne dal personale infermieristico (cfr. doc n. 19, nota del 15.10.2020). Con nota del 26 ottobre 2020, su espressa indicazione e direttiva dei preposti del datore di lavoro, che ne avevano predisposto il testo, alla luce di un caso di positività al virus CO 19 nella struttura, comunicava che la R.s.a IN era messa in quarantena e nessuno poteva accedere al di fuori del personale in servizio e, con nota di pari data, impartiva a tutto il personale ordine di servizio, adottato secondo le espresse prescrizioni adottate dal datore di lavoro, recante regolamentazioni e condotte da attuare per evitare il contagio da virus CO 19 .
Infine, con altra nota del 26 ottobre 2020, avrebbe disposto, sempre in esecuzione ed attuazione delle direttive del datore di lavoro, ordine di servizio al personale medico della R.s.a. IN, parimenti predisposto, nel contenuto, dai preposti della resistente, in base al quale sospendeva la terapia occupazionale e le visite dei parenti, imponeva la somministrazione dei pasti nelle stanze dei degenti e limitava gli spostamenti nella struttura.
Il motivo è infondato.
Invero, caratteristica essenziale del rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono poi essere presi in considerazione, in via residuale, altri indici sussidiari che, come tali, sono capaci di rafforzare il criterio di soggezione, ma non di sostituirlo (tanto che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'). Tali indici sono: a)
Pag. 8 di 18 assunzione del rischio - nel lavoro subordinato il rischio di impresa è generalmente assunto dal datore di lavoro;
b) inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio -temporale, che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro;
c) continuità della prestazione;
d) osservanza di un orario di lavoro;
e) cadenza e misura della retribuzione;
f) luogo della prestazione;
g) fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione.
È vero che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito dal lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto di un rapporto di lavoro sia autonomo sia subordinato.
Pertanto, anche l'attività del medico presso una struttura privata può essere configurata come autonoma o subordinata.
E' in buona sostanza in ragione di tale premessa logica che la Corte
Costituzionale, stigmatizzando la disciplina per difetto di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'obiettivo sociale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ( con sentenza n.113/2022) dell'art. 9, comma 1, della legge della
Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019) nella parte in cui stabilisce che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona delle strutture sanitarie private accreditate deve avere con la struttura un rapporto di lavoro dipendente regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.
In tale decisione si è evidenziato che <Una così penetrante limitazione del potere organizzativo dell'imprenditore, titolare della struttura che ambisce all'accreditamento, risulta anche non coerente con il fine sociale della tutela della salute e non proporzionata al suo perseguimento. Sono infatti ipotizzabili, come idonei a tal fine, soprattutto per alcune figure professionali di alta qualificazione nel settore sanitario, rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo
III del Libro V del codice civile (art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante
Pag. 9 di 18 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»), né possono escludersi rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015).Nel quadro delle tipologie di rapporto di impiego privato, infatti, il lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la «forma comune» di rapporto di lavoro (art. 1 del d.lgs. n. 81 del 2015), ma non già quella esclusiva, come invece richiede la disposizione censurata. Del resto, finanche la stessa circolare, investita dall'impugnazione oggetto del giudizio principale, pur mirata a dare attuazione alla disposizione censurata, non arriva a farne una piena applicazione quanto, sia alle figure professionali interessate (perché essa riguarda soltanto operatori sanitari con qualifica di infermiere, terapista della riabilitazione, ostetrica e altra equivalente o similare), sia alla percentuale complessiva di tale personale (perché concerne non già la totalità, ma fino all'80 per cento, dell'organico necessario), sia alla contrattazione collettiva richiamata (perché si fa riferimento, in alternativa, alla garanzia di condizioni economiche e giuridiche non inferiori).
La tutela del lavoro può anche essere perseguita nel contesto dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, ma pur sempre nel bilanciamento tra la libertà di iniziativa privata e il fine sociale della tutela della salute. Viceversa, con la disposizione censurata il legislatore regionale ha introdotto, con una prescrizione rigida e generalizzata, un requisito ulteriore per l'accreditamento, senza alcuna graduazione risultante dal bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco. E anzi, una siffatta previsione finisce finanche per escludere la possibilità degli stessi operatori sanitari di prestare la propria attività con contratto di collaborazione o di lavoro autonomo presso strutture accreditate.>>.
È pure costante l'affermazione della giurisprudenza d legittimità che, nei casi di difficile qualificazione del rapporto a causa della natura intellettuale dell'attività svolta, occorre fari riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento
Pag. 10 di 18 della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (vedi Cass. 15/6/2009 n.13858) perché è proprio dalle modalità di svolgimento del rapporto, che è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta) intesa a definire l'inquadramento del rapporto.
Il peculiare rilievo attribuito dalla elaborazione giurisprudenziale al comportamento delle parti esplicato nel corso dello svolgimento del rapporto stesso (vedi Cass. 21/10/2014 n.22289, Cass. 27/10/2003 n.16119) trae ragione anche dal fatto che l'iniziale contratto da vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, sicchè la volontà che esso esprime ed il nomen iuris conferito, non costituiscono fattori assorbenti e decisivi, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario ai fini della sua interpretazione.
Ora, nel caso il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto non solo non vi è riscontro di un potere direttivo propriamente detto in capo alla
, ma anche di una eterodirezione che si sia realizzata in forme più attenuate, CP_2 per l'assenza di riscontro anche di direttive generali nei confronti del ricorrente compatibili con il ruolo di responsabile della RSA.
Va premesso che l'assunzione avveniva in forza di due contratti nel primo dei quali, della durata di un mese (dal primo al 31 luglio 2020) si riconosceva un compenso orario lordo di 25 euro più eventuale cassa previdenziale per un impegno di ore settimanali pari a 24. Il pagamento sarebbe avvenuto dietro presentazione di regolare fattura da parte del dott. Nel secondo, recante Pt_1 intestazione “Contratto di collaborazione professionale”, con durata di un anno
(dal 28 luglio 2020 al 27 luglio 2021) si definiva il contenuto della prestazione resa dal collaboratore che assumeva l'obbligo di osservare le disposizioni legislative e regolamentari del rapporto di lavoro con la nonché il modello CP_2 di organizzazione e gestione del dlgs n. 231/01.Inoltre il compenso era definito in ventisei euro orarie al netto della cassa previdenziale con la precisazione che in caso di mancato raggiungimento delle ore medie settimanali pari a 34 sarà commisurato alle minori ore di presenza effettiva svolte nella struttura. Era
Pag. 11 di 18 previsto che il pagamento del corris2229 e seguenti cc.pettivo avvenisse entro il
15 del mese successivo dietro presentazione di fattura da parte del . Parte_1
Si stabiliva che il rapporto fosse di collaborazione professionale, con esclusione di ogni altro rapporto, ai sensi dell'art.2229 e seguenti cc.
Come si è detto, l'esclusione delle caratteristiche del rapporto subordinato deriva non solo dal contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte ma anche del materiale documentale prodotto dallo stesso lavoratore.
Invero, in primo luogo, i testi escussi non solo hanno escluso che l'appellante fosse assoggettato a vincoli di orario, ma che organizzasse autonomamente le proprie presenze sul lavoro ( teste , che dovesse chiedere alla Direzione Tes_1 permessi per assenze ( teste teste , che fosse da questa Tes_2 Tes_1 assoggettato a direttive (teste , ed hanno negato anche che Tes_2 provvedesse alla predisposizione di turni del personale sia quello infermieristico
(teste Mammuccari, teste ) che del restante personale organizzati dalla Tes_1 coordinatrice delle infermiere e dalla direzione sanitaria, escludendo pure che desse direttive ad altro personale ( teste o che provvedesse alla gestione Tes_1 dei rapporti con i fornitori ( teste . Tes_1
Va poi anche chiarito che nessuno dei testi ha confermato che l'originario ricorrente aveva iniziato a lavorare prima del 30 giugno 2020 ed anzi il teste riferisce che l'attività dell'attuale appellante cominciò da luglio 2020 Tes_1 presso la RSA Sacro Cuore e da Agosto presso quella Alessandrini esattamente come formalizzato dai contratti, nessuno degli altri testi ha fornito informazioni che avvalorino un inizio anteriore del rapporto.
Per quanto concerne il contenuto della documentazione prodotta in primo grado,
e che l'appellante ritiene essere rilevante per dimostrare l'eterodirezione, si osserva quanto segue.
In buona parte essi sono espressione di un generale potere di organizzazione del servizio e del potere del medico responsabile, in ragione della sua funzione, di diramare, pubblicandole, note informative su orari di entrata/uscita, visite, riunioni organizzative del personale sia medico che paramedico.
Pag. 12 di 18 Dalla lettura delle stesse non è possibile evincere né che il fosse Pt_1 destinatario di direttive da parte del direttore della struttura o da parte di altri organi di vertice né che a sua volta potesse dare direttive al personale.
Altri documenti non sono altro che la testimonianza delle specifiche competenze del responsabile medico di RSA all'ingresso dei pazienti quali la compilazione del diario clinico o il controllo dei dati riportati sulle cartelle ovvero in relazione all'osservanza delle prescrizioni alimentari/dietologiche, ovvero in relazione ai vaccini.
Quanto all'assunto del potere di contestare e formulare rilevi disciplinari che sarebbe dimostrato dal documento n. 17 , si osserva che esso consta di un modulo prestampato con intestazione “Sistema di gestione integrato uni iso 9001
2008.OSHAS 18001:2007 Rapporto di non conformità” compilato in data 9 settembre 2020.
Trattasi di un modulo, privo del riscontro dell'inoltro e della ricezione da parte di un settore della struttura, in cui il compilatore, l'attuale appellante, segnalava la condotta di una infermiera ad una certa data. Nello stesso modulo, vi è una apposita area destinata ad indicare nelle ipotesi del prodotto o servizio non conforme i provvedimenti intrapresi che risulta non compilata. Dunque, non solo l'intestazione ed il tenore del modulo sono espressione della diversa funzione assolta dal documento rispetto alla capacità del superiore gerarchico di compiere rilievi dei sottoposti ai fini disciplinari, ma è anche evidente che l'appellante non potesse esercitare alcun potere direttivo nei confronti dei dipendenti della struttura.
Come si è detto, il modulo non risulta inoltrato ad alcuna area né emerge aliunde che siano state intraprese iniziative in ragione della segnalazione, nonostante, si ripete, vi fossero nello stesso modulo spazi destinati ad essere compilati dal responsabile dell'area per intraprendere le azioni necessarie.
Il documento 18 consta di una lettera informale indirizzata da una infermiera all'attuale appellante nella qualità di IC Responsabile, oltre che alla caposala e al Direttore della Struttura nella quale una infermiera si limita a descrivere difficoltà di rapporti con altro collega. Esso non consente di desumere alcunché
Pag. 13 di 18 in ordine alla natura del rapporto del ricorrente non essendo da esso possibile ricavare né i suoi rapporti con la Direzione, né quelli con il restante personale.
Il documento 19 consta di una comunicazione di servizio del 9 settembre 2020 , redatta su foglio recante intestazione “Sistema di gestione integrato 9001:08
OHSAS 1801:2007” indirizzata al personale sanitario in cui si comunicano i giorni destinati alle riunioni con il personale infermieristico, OSS e ausiliario, allo scopo di < professionali>>.La comunicazione non risulta avere un significato di direttiva cogente per il personale cui è indirizzato, sembra intesa unicamente a comunicare i giorni da destinare a tali attività. Analoghe considerazioni valgono in relazione a tutte le altre comunicazioni di servizio prodotte a firma del dalle quali Pt_1 non è possibile desumere alcun elemento sia dell'eterodirezione esercitata nei suoi confronti che della capacità di impartire direttive ad alìltri dipendenti della struttura.
Inoltre, la lettura del documento n. 6 intitolato “Report meeting IN del
7 settembre 2020- Programmazione mensile delle attività” è anche esso espressione del generale potere di programmazione del servizio e, come tale, non consente di ravvisare in esso alcuna “direttiva” nei confronti del ricorrente trattandosi dell'organizzazione generale delle attività della struttura e dell'indicazione che le varie figure professionali operino di comune accordo ciascuno nelle rispettive competenze.
Ora le attività documentate dalla parte ricorrente ed allegate rientrano pienamente o negli specifici compiti del medico responsabile consistente nella gestione generale del servizio reso dalla struttura sanitaria, così come riportate nella seconda lettera di incarico (“programmazione socio sanitaria, gestione tecnico organizzativa del servizio di base reso per gli ospiti, coordinamento e controllo dell'assistenza garantita dai meduici di medicina generale, organizzazione dei rapporti, con gli ospedali e le altre strutture sanitarie, partecipazione ai lavori sui progetti individualizzati, coordinamento con gli uffici delle aSL territorialmente competenti ), ma esse di per sè non consentono di ricostruire né un rapporto di eterodirezione con i vertici della RSA né una sua
Pag. 14 di 18 capacità di emanare direttive nei confronti sei dipendenti della struttura, dunque non possono essere esse stesse indicative dalla natura del rapporto di lavoro intrattenuto con la stessa, occorrendo che ulteriori elementi siano signifificanti,
e pertanto nessuna valenza possono avere in punto di qualificazione ed inquadramento giuridico del rapporto medesimo.
Anche la compilazione del “foglio presenze” non costituisce un indice incontrovertibile di subordinazione, posto che la compilazione di tale documento può essere dovuta, come pare plausibile e ragionevole pensare nel caso in esame in cui la retribuzione era fissata su base oraria, anche unicamente alla necessità di contabilizzare le ore di presenza ai fini della determinazione del compenso.
Va anche chiarito che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalla lettura del documento prodotto si evince anche la variabilità degli orari, né è possibile ricavare che la presenza fosse dovuta ad un obbligo.
Anche l'assunto che sarebbe stato necessario fornire “giustificazione” dell'assenza per malattia che l'appellante ricavava dalla trascrizione delle conversazioni
Whatsapp del primo novembre 2020 (documento n.24 del fascicolo dell'originario ricorrente) non risulta confortato dal tenore della medesima conversazione che appare improntata a toni amicali senza che si ricavi alcuna richiesta di giustificazione da parte del suo interlocutore.
Va da sé che debba ritenersi che l'appellante non abbia fornito gli elementi utili a superare il dato formale sostenuto dal nomen juris e della stessa configurazione apprestata nei due contratti in cui il pagamento del compenso avveniva a consuntivo dietro rilascio di fattura.
Con il secondo motivo di appello si censura la carenza ed insufficienza della motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle prove documentali acquisite, violazione e falsa applicazione artt 116 e 132 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 , la violazione e falsa applicazione artt. 2222, 2229
c.c.
Deduce l'appellante, al riguardo, la carenza di motivazione della sentenza gravata che sarebbe frutto di un travisamento dei fatti e delle risultanze dell'istruttoria espletata. Il Tribunale di prime cure, infatti, si sarebbe limitato a trascrivere
Pag. 15 di 18 integralmente e pedissequamente il contenuto delle deposizioni, rese dai testimoni escussi all'udienza del 20 giugno 2022, ponendole “apoditticamente a fondamento della decisione assunta” senza tenere conto del corredo documentale che avrebbe, se correttamente valutato, dovuto indurre il primo giudice a formulare un giudizio di inattendibilità delle testimonianze.
Anche tale motivo è infondato.
La motivazione fornita dal Tribunale è adeguata e coerente sotto il profilo logico, sicchè non è dato riscontrare né il difetto di motivazione né una motivazione apparente, essendo la stessa stata redatta in considerazione degli elementi concreti emesi in occasione dell'escussione dei testi. V'è d'altro canto da evidenziare che i rilevi critici sono del tutto infondati anche alla stregua della stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante (nella specie, Cass. 1236/2006) ove afferma che la verifica della sufficienza della motivazione può essere effettuata utilizzando quel metodo di analisi strutturale della motivazione, che, consentendo di disarticolare la dichiarazione motivazionale in due sub dichiarazioni aventi, rispettivamente, un contenuto di specie statico e un contenuto di specie dinamico, mette in evidenza l'eventuale difetto della motivazione della sentenza impugnata.Ma nel caso di specie, non solo il
Giudice di prime cure ha correttamente esplicitato il “momento statico” della motivazione, costituito dalle risultanze istruttorie contenute nelle dichiarazioni testimoniali, ma ha altresì espresso il profilo dinamico della stessa decisione, deducibile dall'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in base ai quali occorre fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al potere direttivo del datore di lavoro.
Per altro la stessa motivazione è integrata in questa sede dalle osservazioni condotte dal Collegio in risposta ai motivi di impugnazione.
Si è detto, nell'esaminare il precedente motivo, che la considerazione della documentazione prodotta dall'originario ricorrente non consente di trarre elementi di giudizio capaci di modificare la valutazione espressa dal primo giudice. È evidente che essa, perciò, non consenta di ritenere l'inattendibilità
Pag. 16 di 18 delle deposizioni posto che dai documenti si ricavano o elementi del tutto neutri ai fini della qualificazione della natura del rapporto, ovvero attinenti al potere di emanare circolari sull'organizzazione generale del servizio proprio del medico responsabile di rsa, attività questa che ben può essere compiuta anche in un rapporto che sia regolato come collaborazione autonoma.
In conclusione, l'appello va rigettato, con liquidazione delle spese in conformità alla soccombenza (il valore della causa va ritenuto indeterminabile).
Ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 –si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 11 luglio 2023 nei confronti
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 2623/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
liquidandole in € 5000,00 oltre iva cpa e
[...] spese generali
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 4 Novembre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 17 di 18 Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. AR Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 4 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1685/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2623/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Matteo Grasselli PEC: Email_1
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Ivella: PEC
e AR Astuto: PEC Email_2
Email_3
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 11 luglio 2023, propone Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 2326/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal Tribunale di Roma.
Con la sentenza gravata il primo giudice rigettava integralmente il ricorso volto al riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti con condanna della controparte alle differenze retributive e declaratoria di illegittimità della risoluzione del rapporto.
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita la convenuta concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 4 Novembre 2025, da celebrarsi nelle forme della trattazione cartolare, dato atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Convenendo in giudizio la chiedeva Controparte_2 Parte_1
l'accertamento, previa declaratoria di nullità dei contratti di collaborazione occasionale sottoscritti rispettivamente il 30 giugno 2020 e il 23 luglio 2020, dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la società a partire dal 25 giugno 2020 con condanna Controparte_2 del datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive, oltre accessori, scaturenti dal rapporto quale Dirigente medico (con meno di 5 anni di anzianità) CCNL dipendenti case di cura private Aris.
Chiedeva, altresì, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 12 gennaio 2021 e la condanna della controparte alla reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni ivi svolte ovvero l'assegnazione dello stesso ad altra posizione professionale compatibile con la qualifica e le funzioni in precedenza svolte, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni globali di
Pag. 2 di 18 fatto maturate dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegra;
in subordine, in applicazione della tutela obbligatoria, al pagamento della somma dovuta a titolo di indennità massima pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per l'applicazione del regime di tutela obbligatoria o alla somma ritenuta di giustizi.
A sostegno della domanda illustrava di aver prestato attività lavorativa presso la
Società resistente, in qualità di medico responsabile di struttura RSA dal 25 giugno 2020 al 12 gennaio 2021, data del licenziamento.
In particolare, aveva svolto attività di lavoro presso la struttura sita in Roma, Via delle Susine n. 87 dal 25 giugno 2020 e fino al 27 giugno 2020, successivamente dal 29 giugno 2020 e fino al 27 luglio 2020 aveva svolto attività di lavoro presso la RSA Sacro Cuore sita in Lanuvio, Via San Lorenzo 12, quindi, dal 28 luglio 2020
e fino al 12 gennaio 2021 di nuovo presso la RSA sita in Roma, Via delle Susine n.
87.
Spiegava che erano stati due contratti di collaborazione l'ultimo dei quali scadeva il 27 luglio 2021, ma che il primo novembre 2020 veniva ricoverato presso l'Ospedale San Filippo Neri di Roma con la diagnosi di COVID 19 in codice rosso fino al 4 dicembre 2020 data in cui veniva dimesso. Il 12 gennaio 2020 l'impresa datoriale risolveva il contratto con comunicazione scritta.
Deduceva sia a sostegno del diritto alle differenze retributive che dell'illegittimità del recesso che in realtà il rapporto avesse avuto la natura di lavoro subordinato sia per la predeterminazione della retribuzione, l'inserimento in modo organico e funzionale nella attività della società convenuta, il rispetto dei turni di lavoro e dalla firma del foglio presenze, dalla sottoposizione alle direttive del Direttore
Generale, dalla sottoposizione al potere disciplinare dello stesso.
Nel processo, che vedeva la costituzione della che sosteneva l'insussistenza CP_2 della subordinazione e l'irrilevanza di alcuni profili dedotti dal lavoratore e la legittimità del recesso determinato dall'assenza in capo al ricorrente della specializzazione in geriatria, fisiatria o altre attinenti ( e emersa in occasione della richiesta in presenza di apposita diffida inviata in data 17 ottobre 2020 dalla
Regione Lazio con cui richiedeva di provvedere sostituzione del medico
Pag. 3 di 18 responsabile), veniva disposta ed espletata prova testimoniale, ed il Tribunale, valutate le complessive emergenze istruttorie, riteneva indimostrata la subordinazione specificando l'assenza di un potere direttivo e disciplinare, e neppure un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” precisava non aveva trovato riscontro neppure il tempo in cui il rapporto sarebbe insorto di fatto (“ neppure quanto alla decorrenza del rapporto”).
Con l'appello sono illustrati i seguenti motivi.
Con il primo motivo si censura la valutazione degli elementi fattuali che, a dire dell'appellante, sarebbero emersi nel giudizio.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe attribuito valore decisivo, ai fini dell'escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro, agli indici primari della c.d. eterodirezione dell'attività nella condizione di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e nell'inserimento nell'organizzazione aziendale, condizione sinteticamente espressa nella nozione di “eterodirezione ” del lavoratore subordinato, mentre avrebbe attribuito ad elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione natura meramente sussidiaria e non decisiva, trascurando la peculiarità della fattispecie concernente un'attività svolta in ambito di professione intellettuale da un medico in favore di struttura sanitaria.
Tale attività male si sarebbe adattata ad essere eseguita sotto la direzione continua del datore di lavoro. Nel caso avrebbe dovuto essere accertata l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della prestazione con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla cd. subordinazione attenuata. In specie, lo stabile inserimento funzionale nella struttura organizzativa dell'impresa, l'attribuzione di qualifiche che lo implichino, sull' eventuale coordinamento del lavoro altrui, sul rapporto diretto e costante coi vertici aziendali, sull'assoggettamento a
Pag. 4 di 18 direttive e controlli anche se lievi o attenuati, o di carattere programmatico, nonché, sussidiariamente (non decisivi), l'assenza di rischio, la retribuzione fissa.
In particolare, avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che nella prima lettera di incarico stipulata in data 30 giugno 2020 ( con decorrenza 1/7/2020 – fino al 31 luglio 2020), che si collocava una settimana dopo l'assunzione di fatto e l'inizio dell'attività lavorativa, avvenuta il 25 giugno 2020 ed il secondo contratto, stipulato in data 23 luglio 2020, con decorrenza 28 luglio 2020 e scadenza 27 luglio 2021 già contenevano elementi indiziari della condizione di subordinazione dell'attività, quali l'obbligo di assicurare una prestazione settimanale prossima al tempo pieno per n.34 ore (che nel settore è di 38 ore settimanali), la previsione che la prestazione sarebbe stata resa in locali messi a disposizione dalla società
(previsioni poi inveratesi nel fatto, emerso pacificamente dalla prova, che l'attore lavorò a tempo pieno dove pure venne messa a sua disposizione una postazione attrezzata con bagno privato;
successivamente alternandosi tra due strutture residenziali).
Il ricorrente, seppure formalmente non soggetto a precisi obblighi di presenza ed orario, sarebbe stato stabilmente a disposizione dei preposti aziendali per rispondere prontamente alle mutevoli esigenze aziendali.
Inoltre, i contratti stipulati sarebbero stati nulli in quanto il ricorrente avrebbe svolto attività di lavoro per un periodo superiore ai 30 gg, in mancanza di alcuna autonomia, essendo assoggettato al vincolo della subordinazione ed eterodirezione, l'oggetto dei due contratti sarebbe stato il medesimo, ed i contratti sarebbero stati stipulati successivamente all'inizio di fatto della prestazione lavorativa.
In ogni caso, sarebbe stata evidenziata la natura fittizia dei contratti di collaborazione occasionale, tendenti a dissimulare in realtà un unico rapporto di lavoro subordinato;
infatti, oltre al dato formale dell'esistenza di un contratto modificato peraltro con l'introduzione del “job Act”, il concreto modo di atteggiarsi del rapporto di lavoro deve presentare gli elementi propri dell'occasionalità affinché sia riconducibile nella tipologia della collaborazione occasionale ed anche detto aspetto non era in alcun modo riscontrabile dalle
Pag. 5 di 18 prestazioni rese dal ricorrente in favore della struttura sanitaria che erano, invece, continuative e quotidiane.
Dalle prove sarebbe emerso che il ricorrente svolgeva mansioni di IC
Responsabile della R.S.A e dai documenti sarebbe stato possibile desumere che il
Dott. era tenuto a rispettare un orario di lavoro prestabilito dal Parte_1 datore di lavoro e firmare, ogni mattina, il relativo foglio presenze giornaliero.
Dalla presenza giornaliera riscontrabile dai fogli presenza tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, si sarebbe dovuto desumere l'inserimento stabile nella struttura residenziale e non una attività in via occasionale e saltuaria.
Dall'esame dei documenti si sarebbe potuto evincere che il ricorrente intratteneva rapporti con la Ausl di competenza per la somministrazione dei vaccini necessari per gli ospiti della struttura e la struttura pubblica intratteneva corrispondenza e si rivolgeva allo stesso direttamente, quale medico responsabile, per ogni esigenza. Egli avrebbe compilato le cartelle cliniche degli ospiti in entrata, controllando le terapie che il medico curante aveva prescritto agli ospiti in entrata, visitando i pazienti in entrata. A fine mese avrebbe controllato l'elenco delle presenze nella struttura dei medici curanti che l'ufficio amministrazione inviava alla Asl di competenza ed avrebbe interloquito con i parenti degli ospiti.
Evidenziava che, dalla nota del 07 settembre 2020, il all'esito di apposita Pt_2 riunione indetta dal datore di lavoro e su indicazione dei rappresentanti della resistente stessa, ivi presenti, avrebbe dovuto fissare e svolgere, sempre su espressa indicazione del datore di lavoro, per la struttura R.s.a IN incontri periodici con i familiari ogni giovedì dalle 14,00 alle 15,00.
Con tale nota sarebbe stata impartita al ricorrente la direttiva di organizzare una riunione di 45 minuti ogni settimana con la partecipazione di n.4 infermieri e n.4 personale OSS, a cavallo dei turni mattina/pomeriggio, secondo il calendario ivi espressamente prefissato, cui egli avrebbe dovuto partecipar.
Con comunicazione del 9 settembre 2020, poi, redatta su carta intestata del datore di lavoro, per la R.s.a. IN, il medico responsabile avrebbe comunicato il calendario settimanale degli incontri fissati, da tenersi con la D.g.a.,
Pag. 6 di 18 personale infermieristico e OSS presso la sala Tv, per le date del 11,17,24 settembre del 2020 e 1° ottobre del 2020.
Con nota del 23 settembre 2020, redatta su carta intestata della resistente, il medico responsabile provvedeva a rappresentare ai familiari degli ospiti che, in esecuzione di apposito provvedimento del 21.08.2020 del datore di lavoro, per la
R.s.a. IN, dal 24.09.2020 era reintrodotta la possibilità di visita dei pazienti, esplicitandone le modalità secondo le prescrizioni impartite con ordinanza del Presidente della resistente del 21 luglio 2020 per le visite già prefissate dei parenti.
Inoltre, l'appellante avrebbe verificato che giornalmente la dieta degli ospiti fosse conforme al loro stato di salute dando disposizioni precise agli addetti., avrebbe controllato l'operato dei dipendenti della struttura, nell'esecuzione della loro prestazione lavorativa.
In caso di mancata osservanza delle disposizioni impartite da parte degli stessi e/o di comportamento scorretto e/ o non conforme alle direttive aziendali e/o di legge, avrebbe provveduto a relazionare, tramite il cd. “Rapporto di non CP_ conformità”, alla direzione per l'assunzione degli eventuali provvedimenti disciplinari. In particolare, con il rapporto di non conformità del 9 settembre CP_ 2020, indirizzato al datore di lavoro, il ricorrente avrebbe relazionato alla in ordine alla condotta dell' infermiera Zimbru in quanto in data 8 settembre 2020, durante la visita degli ospiti, nel visionare le schede di terapia si era avveduto che il documento era stato compilato in modo non corretto e lo faceva notare all'interessata, la quale, tuttavia, si rivolgeva con tono alterato, non accettando il rilievo svolto.
Il Dott. inoltre, avrebbe verificato l'operato degli infermieri e dei Parte_1 fisioterapisti i quali, nella persona del responsabile, gli sottoponevano, per approvazione, i turni di lavoro mensili. Con comunicazione di servizio del 15 ottobre 2020, indirizzata a fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori professionali ed assistenti sociali, avrebbe comunicato alle figure professionali citate che da lunedì 19 ottobre 2020 l'attività lavorativa avrebbe ripreso secondo la turnazione che era stata programmata.
Pag. 7 di 18 Ancora, l'infermiera con nota del 07 settembre 2020, Persona_1 indirizzata al Dott. al direttore Dott. ed alla capo sala Pt_1 Pt_3
Mammuccari, avrebbe segnalato la sussistenza di problematica lavorativa con altro collega . Persona_2
Con comunicazione di servizio del 15 ottobre 2020 indirizzata a tutti i medici di medicina generale, avrebbe dato notizia che, per evitare il contagio per epidemia in atto, l'accesso ai piani era interdetto e che la cartella clinica dei singoli pazienti doveva essere portata ai singoli medici curanti presso l'androne dal personale infermieristico (cfr. doc n. 19, nota del 15.10.2020). Con nota del 26 ottobre 2020, su espressa indicazione e direttiva dei preposti del datore di lavoro, che ne avevano predisposto il testo, alla luce di un caso di positività al virus CO 19 nella struttura, comunicava che la R.s.a IN era messa in quarantena e nessuno poteva accedere al di fuori del personale in servizio e, con nota di pari data, impartiva a tutto il personale ordine di servizio, adottato secondo le espresse prescrizioni adottate dal datore di lavoro, recante regolamentazioni e condotte da attuare per evitare il contagio da virus CO 19 .
Infine, con altra nota del 26 ottobre 2020, avrebbe disposto, sempre in esecuzione ed attuazione delle direttive del datore di lavoro, ordine di servizio al personale medico della R.s.a. IN, parimenti predisposto, nel contenuto, dai preposti della resistente, in base al quale sospendeva la terapia occupazionale e le visite dei parenti, imponeva la somministrazione dei pasti nelle stanze dei degenti e limitava gli spostamenti nella struttura.
Il motivo è infondato.
Invero, caratteristica essenziale del rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono poi essere presi in considerazione, in via residuale, altri indici sussidiari che, come tali, sono capaci di rafforzare il criterio di soggezione, ma non di sostituirlo (tanto che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'). Tali indici sono: a)
Pag. 8 di 18 assunzione del rischio - nel lavoro subordinato il rischio di impresa è generalmente assunto dal datore di lavoro;
b) inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio -temporale, che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro;
c) continuità della prestazione;
d) osservanza di un orario di lavoro;
e) cadenza e misura della retribuzione;
f) luogo della prestazione;
g) fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione.
È vero che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito dal lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto di un rapporto di lavoro sia autonomo sia subordinato.
Pertanto, anche l'attività del medico presso una struttura privata può essere configurata come autonoma o subordinata.
E' in buona sostanza in ragione di tale premessa logica che la Corte
Costituzionale, stigmatizzando la disciplina per difetto di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'obiettivo sociale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ( con sentenza n.113/2022) dell'art. 9, comma 1, della legge della
Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019) nella parte in cui stabilisce che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona delle strutture sanitarie private accreditate deve avere con la struttura un rapporto di lavoro dipendente regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.
In tale decisione si è evidenziato che <Una così penetrante limitazione del potere organizzativo dell'imprenditore, titolare della struttura che ambisce all'accreditamento, risulta anche non coerente con il fine sociale della tutela della salute e non proporzionata al suo perseguimento. Sono infatti ipotizzabili, come idonei a tal fine, soprattutto per alcune figure professionali di alta qualificazione nel settore sanitario, rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo
III del Libro V del codice civile (art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante
Pag. 9 di 18 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»), né possono escludersi rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015).Nel quadro delle tipologie di rapporto di impiego privato, infatti, il lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la «forma comune» di rapporto di lavoro (art. 1 del d.lgs. n. 81 del 2015), ma non già quella esclusiva, come invece richiede la disposizione censurata. Del resto, finanche la stessa circolare, investita dall'impugnazione oggetto del giudizio principale, pur mirata a dare attuazione alla disposizione censurata, non arriva a farne una piena applicazione quanto, sia alle figure professionali interessate (perché essa riguarda soltanto operatori sanitari con qualifica di infermiere, terapista della riabilitazione, ostetrica e altra equivalente o similare), sia alla percentuale complessiva di tale personale (perché concerne non già la totalità, ma fino all'80 per cento, dell'organico necessario), sia alla contrattazione collettiva richiamata (perché si fa riferimento, in alternativa, alla garanzia di condizioni economiche e giuridiche non inferiori).
La tutela del lavoro può anche essere perseguita nel contesto dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, ma pur sempre nel bilanciamento tra la libertà di iniziativa privata e il fine sociale della tutela della salute. Viceversa, con la disposizione censurata il legislatore regionale ha introdotto, con una prescrizione rigida e generalizzata, un requisito ulteriore per l'accreditamento, senza alcuna graduazione risultante dal bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco. E anzi, una siffatta previsione finisce finanche per escludere la possibilità degli stessi operatori sanitari di prestare la propria attività con contratto di collaborazione o di lavoro autonomo presso strutture accreditate.>>.
È pure costante l'affermazione della giurisprudenza d legittimità che, nei casi di difficile qualificazione del rapporto a causa della natura intellettuale dell'attività svolta, occorre fari riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento
Pag. 10 di 18 della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (vedi Cass. 15/6/2009 n.13858) perché è proprio dalle modalità di svolgimento del rapporto, che è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta) intesa a definire l'inquadramento del rapporto.
Il peculiare rilievo attribuito dalla elaborazione giurisprudenziale al comportamento delle parti esplicato nel corso dello svolgimento del rapporto stesso (vedi Cass. 21/10/2014 n.22289, Cass. 27/10/2003 n.16119) trae ragione anche dal fatto che l'iniziale contratto da vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, sicchè la volontà che esso esprime ed il nomen iuris conferito, non costituiscono fattori assorbenti e decisivi, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario ai fini della sua interpretazione.
Ora, nel caso il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto non solo non vi è riscontro di un potere direttivo propriamente detto in capo alla
, ma anche di una eterodirezione che si sia realizzata in forme più attenuate, CP_2 per l'assenza di riscontro anche di direttive generali nei confronti del ricorrente compatibili con il ruolo di responsabile della RSA.
Va premesso che l'assunzione avveniva in forza di due contratti nel primo dei quali, della durata di un mese (dal primo al 31 luglio 2020) si riconosceva un compenso orario lordo di 25 euro più eventuale cassa previdenziale per un impegno di ore settimanali pari a 24. Il pagamento sarebbe avvenuto dietro presentazione di regolare fattura da parte del dott. Nel secondo, recante Pt_1 intestazione “Contratto di collaborazione professionale”, con durata di un anno
(dal 28 luglio 2020 al 27 luglio 2021) si definiva il contenuto della prestazione resa dal collaboratore che assumeva l'obbligo di osservare le disposizioni legislative e regolamentari del rapporto di lavoro con la nonché il modello CP_2 di organizzazione e gestione del dlgs n. 231/01.Inoltre il compenso era definito in ventisei euro orarie al netto della cassa previdenziale con la precisazione che in caso di mancato raggiungimento delle ore medie settimanali pari a 34 sarà commisurato alle minori ore di presenza effettiva svolte nella struttura. Era
Pag. 11 di 18 previsto che il pagamento del corris2229 e seguenti cc.pettivo avvenisse entro il
15 del mese successivo dietro presentazione di fattura da parte del . Parte_1
Si stabiliva che il rapporto fosse di collaborazione professionale, con esclusione di ogni altro rapporto, ai sensi dell'art.2229 e seguenti cc.
Come si è detto, l'esclusione delle caratteristiche del rapporto subordinato deriva non solo dal contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte ma anche del materiale documentale prodotto dallo stesso lavoratore.
Invero, in primo luogo, i testi escussi non solo hanno escluso che l'appellante fosse assoggettato a vincoli di orario, ma che organizzasse autonomamente le proprie presenze sul lavoro ( teste , che dovesse chiedere alla Direzione Tes_1 permessi per assenze ( teste teste , che fosse da questa Tes_2 Tes_1 assoggettato a direttive (teste , ed hanno negato anche che Tes_2 provvedesse alla predisposizione di turni del personale sia quello infermieristico
(teste Mammuccari, teste ) che del restante personale organizzati dalla Tes_1 coordinatrice delle infermiere e dalla direzione sanitaria, escludendo pure che desse direttive ad altro personale ( teste o che provvedesse alla gestione Tes_1 dei rapporti con i fornitori ( teste . Tes_1
Va poi anche chiarito che nessuno dei testi ha confermato che l'originario ricorrente aveva iniziato a lavorare prima del 30 giugno 2020 ed anzi il teste riferisce che l'attività dell'attuale appellante cominciò da luglio 2020 Tes_1 presso la RSA Sacro Cuore e da Agosto presso quella Alessandrini esattamente come formalizzato dai contratti, nessuno degli altri testi ha fornito informazioni che avvalorino un inizio anteriore del rapporto.
Per quanto concerne il contenuto della documentazione prodotta in primo grado,
e che l'appellante ritiene essere rilevante per dimostrare l'eterodirezione, si osserva quanto segue.
In buona parte essi sono espressione di un generale potere di organizzazione del servizio e del potere del medico responsabile, in ragione della sua funzione, di diramare, pubblicandole, note informative su orari di entrata/uscita, visite, riunioni organizzative del personale sia medico che paramedico.
Pag. 12 di 18 Dalla lettura delle stesse non è possibile evincere né che il fosse Pt_1 destinatario di direttive da parte del direttore della struttura o da parte di altri organi di vertice né che a sua volta potesse dare direttive al personale.
Altri documenti non sono altro che la testimonianza delle specifiche competenze del responsabile medico di RSA all'ingresso dei pazienti quali la compilazione del diario clinico o il controllo dei dati riportati sulle cartelle ovvero in relazione all'osservanza delle prescrizioni alimentari/dietologiche, ovvero in relazione ai vaccini.
Quanto all'assunto del potere di contestare e formulare rilevi disciplinari che sarebbe dimostrato dal documento n. 17 , si osserva che esso consta di un modulo prestampato con intestazione “Sistema di gestione integrato uni iso 9001
2008.OSHAS 18001:2007 Rapporto di non conformità” compilato in data 9 settembre 2020.
Trattasi di un modulo, privo del riscontro dell'inoltro e della ricezione da parte di un settore della struttura, in cui il compilatore, l'attuale appellante, segnalava la condotta di una infermiera ad una certa data. Nello stesso modulo, vi è una apposita area destinata ad indicare nelle ipotesi del prodotto o servizio non conforme i provvedimenti intrapresi che risulta non compilata. Dunque, non solo l'intestazione ed il tenore del modulo sono espressione della diversa funzione assolta dal documento rispetto alla capacità del superiore gerarchico di compiere rilievi dei sottoposti ai fini disciplinari, ma è anche evidente che l'appellante non potesse esercitare alcun potere direttivo nei confronti dei dipendenti della struttura.
Come si è detto, il modulo non risulta inoltrato ad alcuna area né emerge aliunde che siano state intraprese iniziative in ragione della segnalazione, nonostante, si ripete, vi fossero nello stesso modulo spazi destinati ad essere compilati dal responsabile dell'area per intraprendere le azioni necessarie.
Il documento 18 consta di una lettera informale indirizzata da una infermiera all'attuale appellante nella qualità di IC Responsabile, oltre che alla caposala e al Direttore della Struttura nella quale una infermiera si limita a descrivere difficoltà di rapporti con altro collega. Esso non consente di desumere alcunché
Pag. 13 di 18 in ordine alla natura del rapporto del ricorrente non essendo da esso possibile ricavare né i suoi rapporti con la Direzione, né quelli con il restante personale.
Il documento 19 consta di una comunicazione di servizio del 9 settembre 2020 , redatta su foglio recante intestazione “Sistema di gestione integrato 9001:08
OHSAS 1801:2007” indirizzata al personale sanitario in cui si comunicano i giorni destinati alle riunioni con il personale infermieristico, OSS e ausiliario, allo scopo di < professionali>>.La comunicazione non risulta avere un significato di direttiva cogente per il personale cui è indirizzato, sembra intesa unicamente a comunicare i giorni da destinare a tali attività. Analoghe considerazioni valgono in relazione a tutte le altre comunicazioni di servizio prodotte a firma del dalle quali Pt_1 non è possibile desumere alcun elemento sia dell'eterodirezione esercitata nei suoi confronti che della capacità di impartire direttive ad alìltri dipendenti della struttura.
Inoltre, la lettura del documento n. 6 intitolato “Report meeting IN del
7 settembre 2020- Programmazione mensile delle attività” è anche esso espressione del generale potere di programmazione del servizio e, come tale, non consente di ravvisare in esso alcuna “direttiva” nei confronti del ricorrente trattandosi dell'organizzazione generale delle attività della struttura e dell'indicazione che le varie figure professionali operino di comune accordo ciascuno nelle rispettive competenze.
Ora le attività documentate dalla parte ricorrente ed allegate rientrano pienamente o negli specifici compiti del medico responsabile consistente nella gestione generale del servizio reso dalla struttura sanitaria, così come riportate nella seconda lettera di incarico (“programmazione socio sanitaria, gestione tecnico organizzativa del servizio di base reso per gli ospiti, coordinamento e controllo dell'assistenza garantita dai meduici di medicina generale, organizzazione dei rapporti, con gli ospedali e le altre strutture sanitarie, partecipazione ai lavori sui progetti individualizzati, coordinamento con gli uffici delle aSL territorialmente competenti ), ma esse di per sè non consentono di ricostruire né un rapporto di eterodirezione con i vertici della RSA né una sua
Pag. 14 di 18 capacità di emanare direttive nei confronti sei dipendenti della struttura, dunque non possono essere esse stesse indicative dalla natura del rapporto di lavoro intrattenuto con la stessa, occorrendo che ulteriori elementi siano signifificanti,
e pertanto nessuna valenza possono avere in punto di qualificazione ed inquadramento giuridico del rapporto medesimo.
Anche la compilazione del “foglio presenze” non costituisce un indice incontrovertibile di subordinazione, posto che la compilazione di tale documento può essere dovuta, come pare plausibile e ragionevole pensare nel caso in esame in cui la retribuzione era fissata su base oraria, anche unicamente alla necessità di contabilizzare le ore di presenza ai fini della determinazione del compenso.
Va anche chiarito che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalla lettura del documento prodotto si evince anche la variabilità degli orari, né è possibile ricavare che la presenza fosse dovuta ad un obbligo.
Anche l'assunto che sarebbe stato necessario fornire “giustificazione” dell'assenza per malattia che l'appellante ricavava dalla trascrizione delle conversazioni
Whatsapp del primo novembre 2020 (documento n.24 del fascicolo dell'originario ricorrente) non risulta confortato dal tenore della medesima conversazione che appare improntata a toni amicali senza che si ricavi alcuna richiesta di giustificazione da parte del suo interlocutore.
Va da sé che debba ritenersi che l'appellante non abbia fornito gli elementi utili a superare il dato formale sostenuto dal nomen juris e della stessa configurazione apprestata nei due contratti in cui il pagamento del compenso avveniva a consuntivo dietro rilascio di fattura.
Con il secondo motivo di appello si censura la carenza ed insufficienza della motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle prove documentali acquisite, violazione e falsa applicazione artt 116 e 132 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 , la violazione e falsa applicazione artt. 2222, 2229
c.c.
Deduce l'appellante, al riguardo, la carenza di motivazione della sentenza gravata che sarebbe frutto di un travisamento dei fatti e delle risultanze dell'istruttoria espletata. Il Tribunale di prime cure, infatti, si sarebbe limitato a trascrivere
Pag. 15 di 18 integralmente e pedissequamente il contenuto delle deposizioni, rese dai testimoni escussi all'udienza del 20 giugno 2022, ponendole “apoditticamente a fondamento della decisione assunta” senza tenere conto del corredo documentale che avrebbe, se correttamente valutato, dovuto indurre il primo giudice a formulare un giudizio di inattendibilità delle testimonianze.
Anche tale motivo è infondato.
La motivazione fornita dal Tribunale è adeguata e coerente sotto il profilo logico, sicchè non è dato riscontrare né il difetto di motivazione né una motivazione apparente, essendo la stessa stata redatta in considerazione degli elementi concreti emesi in occasione dell'escussione dei testi. V'è d'altro canto da evidenziare che i rilevi critici sono del tutto infondati anche alla stregua della stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante (nella specie, Cass. 1236/2006) ove afferma che la verifica della sufficienza della motivazione può essere effettuata utilizzando quel metodo di analisi strutturale della motivazione, che, consentendo di disarticolare la dichiarazione motivazionale in due sub dichiarazioni aventi, rispettivamente, un contenuto di specie statico e un contenuto di specie dinamico, mette in evidenza l'eventuale difetto della motivazione della sentenza impugnata.Ma nel caso di specie, non solo il
Giudice di prime cure ha correttamente esplicitato il “momento statico” della motivazione, costituito dalle risultanze istruttorie contenute nelle dichiarazioni testimoniali, ma ha altresì espresso il profilo dinamico della stessa decisione, deducibile dall'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in base ai quali occorre fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al potere direttivo del datore di lavoro.
Per altro la stessa motivazione è integrata in questa sede dalle osservazioni condotte dal Collegio in risposta ai motivi di impugnazione.
Si è detto, nell'esaminare il precedente motivo, che la considerazione della documentazione prodotta dall'originario ricorrente non consente di trarre elementi di giudizio capaci di modificare la valutazione espressa dal primo giudice. È evidente che essa, perciò, non consenta di ritenere l'inattendibilità
Pag. 16 di 18 delle deposizioni posto che dai documenti si ricavano o elementi del tutto neutri ai fini della qualificazione della natura del rapporto, ovvero attinenti al potere di emanare circolari sull'organizzazione generale del servizio proprio del medico responsabile di rsa, attività questa che ben può essere compiuta anche in un rapporto che sia regolato come collaborazione autonoma.
In conclusione, l'appello va rigettato, con liquidazione delle spese in conformità alla soccombenza (il valore della causa va ritenuto indeterminabile).
Ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 –si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 11 luglio 2023 nei confronti
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 2623/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
liquidandole in € 5000,00 oltre iva cpa e
[...] spese generali
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 4 Novembre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 17 di 18 Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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