TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/08/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1014/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/03/2025 da
1) , con l'Avv. MARINCICH LORELLA, presso la quale ha eletto Parte_1 domicilio telematico
E
2) con l'Avv. PECCHIARI SARA , presso la quale ha eletto domicilio Parte_2 telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 24/6/2023 a MUGGIA (TS), con atto trascritto al n. 37 parte II serie C - anno 2023 - Comune di MUGGIA (TS).
con i seguenti figli:
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], cod.fisc. Persona_1 cittadino italiano;
nato il [...] a [...] ed ivi C.F._1 Parte_3 residente in [...], cod. fisc. , cittadino italiano;
C.F._2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto, portandosi rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La casa familiare sita in Trieste, Via Solferino n.12, di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
rimarrà nella sua disponibilità ed ivi alla continuerà ad abitarvi assieme ai figli minori Pt_2
e che lì mantengono la residenza anagrafica, salvo diverso futuro accordo Pt_3 Persona_1 tra i ricorrenti. Il NO , si impegna, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso (con Per_1 suo contestuale deposito telematico dinanzi al Tribunale), a lasciare la casa familiare ed a trasferirsi in altra abitazione.
3) Affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Pt_3 Persona_1 collocamento paritario degli stessi presso ciascun genitore.
4) Dalla data di sottoscrizione del presente ricorso (con suo contestuale deposito telematico dinanzi al Tribunale) il NO si impegna a non far più ingresso presso la casa familiare ed Parte_1 autorizza la NO a sostituire la relativa serratura, salva in ogni caso la possibilità per il Pt_2 NO di accedervi (anche per l'asporto dei propri beni ed effetti), previo accordo con la Parte_1 GN su data e orario di accesso. Sin d'ora la GN autorizza il NO Parte_2 Pt_2
ad accedere nel detto alloggio il 01.04.2025 per l'asporto dei beni di cui alla condizione Parte_1 sub 6) del presente ricorso.
5) Dalla data di sottoscrizione del presente ricorso (con suo contestuale deposito telematico dinanzi al Tribunale) in poi, il collocamento dei figli minori e è concordato in via Pt_3 Persona_1 paritaria secondo il seguente calendario: 2 giorni + 2 giorni +3 giorni a settimane alterne e, quindi, un genitore li terrà il lunedì ed il martedì (con pernotto ed accompagno a scuola il mercoledì mattina),
l'altro genitore preleverà i minori a scuola il mercoledì pomeriggio e li terrà con sé il mercoledì stesso ed il giovedì (con pernotto ed accompagno a scuola il venerdì mattina). Nuovamente l'altro genitore terrà con sé i minori dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica (con pernotto e con accompagno a scuola il lunedì mattina). E così di seguito a settimane alternate, in modo da consentire ai minori di mantenere un legame paritario con ciascun genitore. In assenza di attività scolastiche, verrà seguito il medesimo calendario, e i minori verranno accompagnati al mattino (al medesimo orario di inizio scuola o in altro orario concordato di volta in volta tra i ricorrenti), presso la casa dell'altro genitore. 6) Il Sig. si impegna a prelevare il 01.04.2025 e, comunque, entro il 15.04.2025 Per_1 dall'abitazione familiare il divano attualmente sito nel soggiorno, tutta la mobilia presente nella camera da letto (eccezion fatta per la cassettiera cd. settimanale, che è di proprietà della GN
e che rimane a lei) e l'asciugatrice, trattandosi di beni che per espresso riconoscimento e Pt_2 pattuizione dei ricorrenti sono e rimangono nella esclusiva titolarità ed utilizzo di quest'ultimo.
7) Al fine di dare assetto ai rapporti patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e dalla precedente convivenza, quanto all'apporto economico dato dal NO per l'acquisto e la Parte_1 ristrutturazione della casa familiare sita in Trieste, Via Solferino n. 12, di esclusiva proprietà della GN , quest'ultima si obbliga a versare al NO , al momento della Parte_2 Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso e suo contestuale deposito telematico dinanzi al Tribunale di
Trieste, la somma di € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) in un'unica soluzione a mezzo di assegno circolare allo stesso intestato. Con il ricevimento di detta somma di € 32.500,00 il NO
dichiara di non avere più alcunché a pretendere dalla GN , in Parte_1 Parte_2 relazione agli apporti economici dallo stesso versati per la detta casa familiare, ivi compresi i suoi arredi – eccezion fatta per la camera da letto, il divano e l'asciugatrice che rimangono allo stesso NO -, così come in relazione al prestito Intesa SanPaolo n. 000044781347, contratto Parte_1 da quest'ultimo con coobbligata la GN , e di cui lo stesso si impegna a continuare Parte_2
a pagare in via esclusiva i ratei mensili sino alla sua estinzione, rinunciando sin d'ora ad ogni azione e pretesa per tutti i detti titoli, con accettazione della rinuncia da parte della GN . Quanto Pt_2 ai beni e suppellettili presenti nella casa familiare, i ricorrenti si impegnano a dividerli tra loro entro il 30.04.2025 con separato accordo anche verbale.
8) Nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, i quali si dichiarano economicamente indipendenti.
9) Ciascun genitore si impegna a provvedere al mantenimento dei figli ed Per_1 Parte_3 esclusivamente in via diretta nei periodi di propria spettanza/frequentazione, con impegno a suddividere al 50% tra ciascun genitore le spese straordinarie dei figli come da Protocollo del
Tribunale di Trieste dd. 18.05.2015, oltre a tutte le altre spese straordinarie dei figli ivi non indicate purché previamente concordate tra i ricorrenti. Dal mese di aprile 2025 l'assegno unico erogato dall' per i figli ed sarà suddiviso al 50% tra ciascun genitore, con CP_1 Per_1 Parte_3 impegno da parte della GN di inserire l'IBAN del NO Parte_2 Parte_1 direttamente nella domanda telematica in modo che egli possa percepire direttamente dall'ente pubblico la sua quota di assegno unico. Fino al pagamento diretto da parte dell' la GN CP_1
si impegna a versare al NO il 50% dell'importo dell'assegno unico percepito Pt_2 Parte_1 entro e non oltre dieci giorni dal suo accredito sul conto corrente della stessa. 10) Salvo diverso accordo delle parti, i minori trascorreranno d'estate 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore e 7 giorni anche non consecutivi d'inverno. I periodi di vacanza estivi saranno comunicati da un genitore all'altro entro il 31 maggio di ciascun anno e quelli invernali entro il 30 settembre di ogni anno. Nel caso in cui venissero scelti dai ricorrenti periodi coincidenti o in caso di disaccordo sulla scelta del periodo, la priorità di scelta spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari.
11) Salvo diverso accordo tra i ricorrenti preso di volta in volta, i minori ed Per_1 Parte_3
trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore ogni festività e ricorrenza (quindi a titolo
[...] esemplificativo, le singole giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto, 2 giugno ecc.). Salvo diverso accordo preso di volta in volta, al genitore che trascorre con i figli il 24 dicembre, gli compete anche il 31 dicembre, mentre all'altro genitore gli spetta il 25 dicembre e così via ad anni alterni.
12) Resta inteso tra le parti che, nei periodi di spettanza di ciascun genitore, i minori potranno frequentare assieme al genitore in quel momento collocatario persone di fiducia del genitore stesso;
ferma in ogni caso la frequentazione esclusivamente graduale di eventuali nuovi futuri compagni dei rispettivi ricorrenti con i minori ed , a tutela di questi ultimi. Per_1 Parte_3
13) Ciascun genitore si impegna – nei tempi di proprio collocamento dei figli ed Per_1 Pt_3
– a rispettarne gli impegni formativi, sportivi e ludici, accompagnandoli anche alle varie attività.
Inoltre, ciascun genitore è autorizzato sin d'ora, nei tempi di propria spettanza, a farsi adiuvare dai nonni dei minori ed e/o terze persone di fiducia di riferimento. Per_1 Pt_3
14) Ciascun genitore si impegna a preservare la serenità dei figli ed aiutandoli e Per_1 Pt_3 sostenendoli emotivamente anche in questa fase di separazione.
15) Nel caso in cui ciascun ricorrente decida di trascorrere più giorni continuativamente in altre località diverse da quella di residenza dei minori ed , è tenuto a Per_1 Parte_3 comunicarlo all'altro genitore, unitamente ai recapiti certi in cui reperire i figli. Inoltre, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a fornirsi entro venti giorni dalla richiesta di un ricorrente verso l'altro, eventuale documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione dei redditi e/o dell'Isee
e/o di altre domande volte all'ottenimento, a titolo esemplificativo, di bonus, rimborsi, indennizzi anche in favore dei figli ed Per_1 Pt_3
16) I minori ed avranno un contatto telefonico quotidiano con il genitore Per_1 Parte_3 in quel momento non collocatario e ciò anche durante le festività e vacanze.
17) I NOi e prestano sin d'ora l'assenso al rilascio dei documenti Parte_2 Parte_1 validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori ed . Persona_1 Parte_3
18) I NOi e dichiarano di non avere presentato l'una nei confronti Parte_2 Parte_1 dell'altro alcuna segnalazione e/o denuncia e/o azione, anche penale, presso alcuna sede e/o Autorità, che in ogni caso si impegnano a rimettere e/o revocare e/o ritirare. 19) Fatte salve le obbligazioni scaturenti dal presente ricorso, i ricorrenti coniugi dichiarano e danno atto di aver definito ogni aspetto, anche patrimoniale, connesso e/o riconducibile, anche in via indiretta, al matrimonio e non, così come alla precedente convivenza ed alla presente separazione, nonché alle ragioni che l'hanno determinata, con conseguente rinuncia reciproca da parte di ciascun ricorrente coniuge ad ogni pretesa e azione, anche penale, e/o di natura risarcitoria, per i predetti titoli ed accettazione reciproca della rinuncia. Di talché, i NOi e - salvi Parte_2 Parte_1 gli impegni di cui al presente ricorso – rinunciano ad ogni azione e non avranno più alcunché a pretendere l'una nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, di natura contrattuale e/o extracontrattuale, dedotta e/o deducibile in qualunque modo connessa e/o riconducibile, anche in modo indiretto, al matrimonio, alla precedente convivenza, e alla separazione, nonché ad ogni altro fatto connesso anche non esposto dai ricorrenti nel presente ricorso, con rinuncia ad ogni azione anche penale l'uno nei confronti dell'altra ed accettazione reciproca delle anzidette rinunce.
20) Le condizioni di cui agli articoli sub 6, 7, 18, 19, ivi compreso il presente articolo, devono intendersi definitive, non modificabili dalle parti, con valore vincolante e vigente tra le parti stesse già a far data dalla firma del presente accordo, anche prima e a prescindere dalla futura sentenza di separazione che recepirà le anzidette pattuizioni e, quindi, a prescindere dalla definizione e dall'esito del procedimento instaurato con il presente ricorso.
23) I ricorrenti danno piena attuazione alle condizioni quivi pattuite sin dalla data del deposito del presente ricorso dinanzi al Tribunale adito.
24) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale tra legali.
***
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
È stata dunque fissata l'udienza del 10.06.2025, a trattazione scritta.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Pt_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 31/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli