CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18652 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22331/2019 R.G. proposto da: SA AR, SA NA, SA IO BE, AR EP, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Manferoce unitamente all’avvocato Salvatore Marceca -ricorrente- contro CA ER, CA IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Berti unitamente all’avvocato EP Cannizzo -ricorrenti incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 418/2019 depositata il 28/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2026 dal Consigliere EP CO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio. Civile Sent. Sez. 2 Num. 18652 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Uditi per i ricorrenti l'Avv. Salvatore Marceca e per i ricorrenti incidentali l'Avv. Laura Berti. FATTI DI CAUSA La presente lite riguarda una causa di divisione giudiziale iniziata da CA CA in relazione a beni del defunto genitore e acquistati in parti uguali, oltre che dall’attrice, dal fratello di lei CA GI. La causa è stata promossa nei confronti di IO e ER CA, figli di GI CA, sul presupposto di fatto, enunziato dall’attrice nella citazione, secondo cui lo stesso GI CA, nel 1995, aveva donato la propria quota ai due figli. Nel giudizio sono intervenuti i cessionari della quota di CA CA (attuali ricorrenti), in forza di trasferimento operato in corso di causa. Il Tribunale ha disposto la divisione in due porzioni, che ha attribuito indivisamente ai cessionari di CA CA, da un lato, e IO e ER CA dall’altro. Questi ultimi hanno proposto appello, che la Corte d’appello di Palermo ha in parte accolto, disponendo l’attribuzione delle porzioni mediante estrazione a sorte. Queste, in sintesi, le ragioni della decisione. La Corte d’appello di Palermo, dopo aver richiamato i principi in materia dei requisiti di ammissibilità dell’atto di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., è passata a esaminare i singoli motivi di impugnazione;
quindi, sulla scorta di quei principi, ha ritenuto inammissibili le seguenti censure: a) la censura relativa al difetto di legittimazione ad causam e ad processum e al difetto di interesse ad agire dell’attrice; b) la censura relativa alla nullità della citazione e degli atti di integrazione del contraddittorio;
3 c) la censura con la quale si deduceva l’inammissibilità e irregolarità del progetto di divisione: in particolare la Corte di merito ha ritenuto non idoneo, ai fini del rispetto del requisito di specificità, «il generico e onnicomprensivo rinvio da parte dell’appellante alle osservazioni mosse dal consulente di parte». La sentenza ha aggiunto, «quanto all’ostacolo che l’irregolare presenza di soppalchi comporterebbe alla divisione», che non erano state efficacemente censurate neanche le osservazioni, proposte dalla sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto che, nella specie, la presenza del soppalco non pregiudicava la possibilità della divisione. d) la censura di omessa e/o erronea motivazione sulle richieste di rinnovazione della consulenza tecnica, La Corte d’appello ha poi ritenuto non potersi dare seguito all’eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dai convenuti con riferimento all’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Banco di Sicilia: la Corte di merito ha esaminato le vicende che avevano coinvolto il Banco di Sicilia (fusioni e mutamento di denominazione) e ha concluso che la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio, operata con atto notificato il 23 marzo 2009 nei confronti del nuovo Banco di Sicilia S.p.A., era rituale, essendo stata eseguita nei confronti del «successore a titolo particolare della banca cedente anche nei rapporti inerenti al credito verso GI CA [...]». La sentenza ha poi esaminato la questione relativa alla conformità catastale degli immobili oggetto di divisione, introdotta in corso di causa, e ha opinato che al loro mancato accatastamento, si potesse ovviare dando seguito al suggerimento del consulente tecnico, tramite la regolarizzazione della situazione catastale prima 4 della formale attribuzione in proprietà dei singoli cespiti ai compartecipi, a seguito del sorteggio. La Corte di merito, infine, ha ritenuto parzialmente fondata la censura con la quale la parte appellante aveva lamentato omessa e insufficiente motivazione sulla domanda di assegnazione a ER CA dell’intera proprietà delle particelle 889, sub 4 e 5, e della particella 890, sub 2. La Corte d’appello ha riconosciuto che ER e IO CA concorrevano nella divisione come un'unica parte, in luogo del dante causa GI CA;
essendo i beni divisibili e in presenza di quote uguali, all’assegnazione delle parti occorreva procedere mediante estrazione a sorte. Il primo giudice aveva derogato a tale criterio sulla base di argomenti incongrui (e cioè l’adesione al progetto da parte dell’attrice e la disuguaglianza delle quote, che invece non sussisteva essendo gli appellanti concorrenti collettivamente per una quota uguale a quella originariamente di CA CA). Essa ha disposto quindi la divisione mediante estrazione a sorte dei lotti, da eseguirsi su istanza di parte dopo il passaggio in giudicato della sentenza e dopo l’aggiornamento, a cura di parte, delle planimetrie e dei dati catastali dei beni da attribuire in proprietà esclusiva, «onde allinearli alla situazione di fatto». Per la cassazione della sentenza SA AR, SA NA, SA IO BE e AR EP hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. CA ER e CA IO hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi. Le parti hanno depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria del 13 maggio 2025, il Collegio ha sollevato d’ufficio una questione riguardante i riflessi della morte di 5 GI CA, già chiamato nel giudizio per l’integrazione del contraddittorio in primo grado. Le parti, nel termine accordato con l’ordinanza, hanno depositato le loro osservazioni sulla questione sopra indicata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Per evidenti ragioni di priorità logica è opportuno partire dall’esame del primo motivo del ricorso incidentale, che pone una questione procedurale (estinzione del giudizio) potenzialmente assorbente. Con tale motivo si denunzia infatti la mancata declaratoria di estinzione del processo, a causa della mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto Banco di Sicilia. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha esaminato le vicende riguardanti la fusione per incorporazione del Banco di Sicilia in Unicredit S.p.A.; ciò posto, ha concluso nel senso della validità della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio, avvenuta il 23 marzo 2009 nei confronti del nuovo Banco di Sicilia S.p.A., in quanto eseguita nei confronti del «successore a titolo particolare della banca cedente anche nei rapporti inerenti al credito verso GI CA [...]». I ricorrenti incidentali ritengono che tale notificazione, eseguita presso lo studio «dell’avv. Gabriele piuttosto che presso la sede del Banco di Sicilia», non sia stata idonea a integrare il contraddittorio nei confronti del terzo. L’affermazione, in questi termini, non esprime alcun significato giuridicamente rilevante, non risultando chiarite le ragioni per cui una tale notificazione sia da considerare irregolare. Sono poi richiamati i principi che vietano di prorogare i termini perentori accordati per l’integrazione del contraddittorio;
tuttavia, 6 ancora una volta non si chiarisce la rilevanza di tali principi nella vicenda in esame. È consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 6014/2019; n. 22880/2017; n. 12664/2012; n. 20405/2006) che la deduzione con il ricorso per cassazione di un error in procedendo esige che, preliminare ad ogni altro esame, sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, in quanto l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio presuppone l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 29495/2020; n. 3612/2922). Il ricorrente non ha invece assolto a tale onere. 2. Ciò premesso, può passarsi all’esame del ricorso principale. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 342 c.p.c.: la Corte d’appello, nonostante abbia condiviso il rilievo circa l’inammissibilità dell’atto di appello, non ne ha poi tratto le debite implicazioni, omettendo di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 276 c.p.c.: la Corte d’appello, seguendo l’ordine legale delle questioni, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, senza entrare nel merito dell’impugnazione. I primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati. Essi suppongono che la Corte d’appello, avendo preliminarmente rilevato che l’atto di impugnazione sollevava problemi di ammissibilità, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello. La censura trascura 7 che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto, legittima la declaratoria d'inammissibilità dell'appello per questi motivi soltanto e non dell'appello nella sua interezza (Cass. n. 15071/2012). La Corte di merito, come risulta dalla precedente esposizione, si è attenuta a tale modo di procedere. Ha richiamato i principi in tema di specificità dei motivi di appello, ha esaminato le singole censure, distinguendo quelle ritenute prive dei necessari requisiti di specificità, dalle altre che non presentavano tale carenza. 3. Il terzo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c.: la Corte d’appello ha omesso di pronunziare sulla domanda di rigetto in rito dell’appello, per poi decidere su una domanda (quella volta a disporre l’estrazione a sorte dei lotti) mai proposta dagli appellanti, che, con il richiedere l’assegnazione delle porzioni oggi intestate ai signori SA, avevano inteso esercitare il retratto successorio;
d’altra parte, tale richiesta, formulata solo con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. era tardiva e in ogni caso era stata rinunziata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e non riproposta neanche in appello, se non genericamente mediante rinvio. Il motivo, il quale riflette anch’esso l’erronea convinzione che la Corte d’appello non potesse scindere, nell’ambito dei motivi, fra quelli idonei e quelli non idonei, suppone che, nel disporre l’estrazione a sorte dei lotti, la Corte di merito abbia accolto una specifica domanda 8 di parte. Al contrario, l’estrazione a sorte dei lotti nel giudizio divisorio non riflette la proposizione di un autonomo capo di domanda, ma costituisce il criterio legale di attribuzioni delle porzioni uguali, la cui applicabilità è rimessa al giudice, il quale dispone in tal senso, nel concorso dei presupposti, a prescindere da una specifica istanza di parte. Questa, seppure formulata, non condiziona il potere del giudice di disporre il sorteggio;
analogamente, l’assenza di una tale domanda non consente, per ciò solo, al giudice di derogare al criterio legale in linea di principio imposto dalla parità delle quote. Fatta questa precisazione, il motivo è fondato. Risulta dalla decisione impugnata che, fra le tante censure, fu dedotta quella di “omessa e/o insufficiente motivazione sulla domanda di assegnazione a ER CA dell’intera proprietà delle unità immobiliari identificate dalle particelle 889, sub 4 e 5, e 890, sub 2, come richiesto dalla predetta convenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.” Una tale censura, invocando l’applicazione di un diverso criterio divisorio, e cioè l’attribuzione unitaria dell’intero in luogo della ripartizione in natura, metteva, per ciò solo, interamente in discussione il progetto approvato in primo grado, che aveva operato la ripartizione in natura con attribuzione diretta, senza ricorrere cioè al criterio del sorteggio. I giudici d’appello non hanno dato corso a tale istanza di ER CA, la quale, in linea di principio, supponeva l’indivisibilità in natura dell’intero compendio;
tuttavia, hanno preso spunto da essa per disporre l’adozione del criterio del sorteggio legalmente previsto in caso di parità delle quote, ritenendo che le 9 ragioni della deroga del criterio, individuate dal primo giudice, non fossero pertinenti. Tale modo di procedere non è tuttavia corretto. La Corte d’appello, una volta constatato che l’istanza di attribuzione unitaria dell’intero compendio non poteva essere accolta, in assenza di qualsiasi censura sul criterio adottato per l’attribuzione delle porzioni uguali, doveva limitarsi a confermare il progetto così come approvato dal primo giudice. Il motivo, pertanto, va accolto e il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «in tema di divisione giudiziale, se il giudice di primo grado, nel concorso fra condividenti (o gruppi di condividenti) titolari di quote uguali, abbia derogato al criterio del sorteggio, procedendo all’attribuzione diretta delle porzioni, l’adozione del sorteggio in grado d’appello è consentita solo in presenza di specifica censura riferita al criterio seguito dal primo giudice nell’attribuzione, non essendo sufficiente una contestazione avente un diverso contenuto e una diversa finalità (ad esempio un contestazione della divisibilità in natura, che sia stata disattesa in sede di gravame)». 4. Il quarto motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art. 729 c.c. La Corte d’appello ha disposto l’estrazione a sorte intendendo il criterio come vincolante in termini assoluti, senza considerare che, nella specie, esistevano valide ragioni che ne giustificavano la deroga, stante l’adibizione di una parte dell’immobile alla gestione di un ristorante. Il quarto motivo del ricorso principale è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale. 10 5. Tornando al ricorso incidentale, col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 726 cc, 113 e 116 cpc nonché 17 della legge 28 febbraio 1985 n. 7 (così testualmente, n.d.r.) e insufficiente e contraddittoria motivazione perché la Corte d’appello ha riconosciuto che non fossero di impedimento alla divisione gli abusi edilizi e la difformità catastale. Il motivo è inammissibile relativamente agli abusi edilizi, perché censura nel merito una decisione che invece, sul punto, si è esaurita in rito con la declaratoria di inammissibilità della censura (Cass. n. 24550/2023). Il motivo è invece fondato relativamente al difetto di conformità catastale. La Corte d’appello ha riscontrato la carenza di tale requisito, che si atteggia quale condizione dell’azione (Cass. n. 27531/2025; Cass. n. 18043/2020; n. 34100/2025), ma ha ritenuto di potere ovviare all’inconveniente, imponendo la regolarizzazione in vista del sorteggio. Tenuto conto che la sentenza sul punto è stata riformata va da sé che l’escamotage impiegato dalla Corte d’appello non è percorribile (senza che sia qui necessario indagare se il medesimo sia percorribile in senso assoluto); pertanto si impone sul punto un nuovo esame, essendo venuto meno il divario temporale fra approvazione del progetto, già operato con la sentenza, e attribuzione delle porzioni, rinviata alla successiva fase del sorteggio dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 6. Il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia – sotto il profilo della violazione degli artt. 112, 116 e 789 cpc nonché 727 cc e ancora della violazione dell’art. 164 comma 4 cpc - che la sentenza ha ritenuto fattibile una divisione che non poteva essere realizzata nei termini ipotizzati dal progetto di divisione, in particolare perché i 11 convenuti non erano titolari in eguale misura dei beni dividendi: in base all’atto di donazione, essi erano proprietari per il 25% ciascuno delle unità immobiliari iscritte al N.C.E.U. al foglio 233, particella 890 sub 4 e 5, in forza di donazione dell’11 ottobre 1995, mentre la sola ER CA era titolare della metà indivisa dell’immobile iscritto al foglio 223, particella 889, sub 2. Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza su questo punto deve essere corretta. La Corte d’appello ha ritenuto che i condividenti, attuali ricorrenti incidentali, fossero titolari, collettivamente, della quota già spettante al loro dante causa GI CA. In questi termini la Corte d’appello ha considerato ER CA e IO CA quali acquirenti a titolo particolare dell’intera quota astratta di proprietà già spettante a GI CA. Tuttavia, in altra parte della sentenza, sono però richiamati i diversi principi in tema di atti di disposizioni del singolo compartecipe aventi per oggetto non la quota astratta dell’intero oggetto di comunione, ma la quota di singoli beni del compendio. La distinzione, sul piano degli effetti, è così definita dalla giurisprudenza della Corte: «Con riguardo alla comunione pro indiviso l'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con la conseguenza che l'acquirente quale successore a titolo particolare dell'alienante è legittimato a domandare lo scioglimento della comunione a norma dell'art. 1111 c.c. nell'assunta qualità di partecipante. Qualora, invece, il comproprietario disponga di un singolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nella comunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì solo 12 obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a far parte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cui all'art. 1111 c.c., potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei diritti accordatigli dall'art. 1113 c.c.» (Cass. n. 8315/1990). In altre parole, sulla base del su richiamato insegnamento, l’alienazione da parte di uno dei comproprietari della propria quota aritmetica sul singolo bene oggetto della comunione non importa che una parte del bene esca dalla massa, né che comunque se ne restringa la sua quota aritmetica e l’alienante perda la comproprietà del bene stesso (Cass. n. 4831/2019). La ragione di tale regola, per cui non si può riconoscere l’immediata efficacia di una simile alienazione, come è stato lucidamente evidenziato dalla dottrina, è che non si può costringere gli altri a una doppia divisione, cosa che avverrebbe se l’iniziativa del singolo potesse sortire l’effetto di modificare il concorso su uno dei beni del complesso. L’atto, pertanto, in questo caso, non ha immediata efficacia traslativa, ma soggiace alla disciplina dell'art. 757 c.c. (Cass. n. 3959/1983), essendo destinato a divenire efficace o inefficace, a seguito della divisione, secondo che l’oggetto alienato rientri o non rientri nell’assegnazione fatta all’alienante (Cass. n. 1966/1990; n. 9543/2002; n. 3385/2007; n. 10746/2008). Fermi restando, nel concorso dei presupposti, i rimedi contrattuali fra le parti del negozio di alienazione, in attesa che la divisione sciolga l’incertezza sulla sorte dell’alienazione, la posizione dell’alienante, e di riflesso la posizione degli altri concorrenti, rimangono quelle originarie su tutti beni della comunione, che sono divisi unitariamente secondo quanto prescrive l’art. 727 c.c. 13 Ciò posto, l’affermazione della Corte di merito, in ordine al concorso degli aventi causa di GI CA per la quota del 50% già spettante al loro dante causa, mentre è corretta nella prospettiva dell’alienazione della quota astratta, non lo è invece nella prospettiva, evocata nella stessa sentenza, dell’alienazione della quota su singoli beni. Tale prospettiva è quella sostenuta in questa sede dai ricorrenti incidentali, i quali riprendono quanto già sostenuto nelle fasi di merito e in particolare nell’atto di appello. Con l’atto di donazione del 1995 GI CA non donò ai propri figli la quota indivisa dell’intero oggetto di comunione, ma la quota di ½ degli immobili distinti in catasto al foglio 233, particella 889, sub 4 e 5, e particella 890 sub 2, mentre rimase di sua proprietà la quota dell’immobile distinto in catasto al foglio 889 sub 2, che fu donata alla sola CA ER con atto del 23 aprile 2007. Il condividente, il quale disponga separatamente dei beni oggetto di comunione nei termini sopra indicati, non dispone della propria quota astratta di comunione, ma dispone di diritti che gli spettano su singoli beni. A tale rilievo, già sufficiente per affermare che gli atti di alienazione di cui sopra, intercorsi fra GI CA e i figli, non avevano modificato la compagine dei condividenti, si deve aggiungere che le Sezioni unite di questa Suprema corte, con la sentenza n. 8626 del 2016, hanno riconosciuto la nullità della donazione della quota di un singolo bene facente parte di una comunione ereditaria, che è considerata bene altrui. In applicazione dei principi di cui sopra, la divisione doveva pertanto svolgersi nei confronti degli aventi causa di CA CA, in quanto acquirenti dell’intera quota di comunione dell’alienante, e di GI CA, in quanto le alienazioni da questi 14 posti in essere non avevano medio tempore reso i figli condividenti al posto dell’alienante. La sentenza, invece, con insanabile contraddizione, da un lato, assume che il trasferimento da GI CA ai figli non aveva avuto efficacia reale, dall’altro, considera i cessionari come titolari collettivamente della quota del medesimo GI CA in forza del trasferimento: il che è una contraddizione dei termini, che tradisce un palese errore di diritto. Tuttavia, è altrettanto eccessiva la pretesa degli attuali ricorrenti incidentali, i quali vorrebbero considerare nulla la domanda iniziale, sostenendo che l’attrice avrebbe dovuto proporre distinte domande per i due beni oggetto delle diverse donazioni. Infatti, una tale diversificazione equivale a riconoscere che quegli atti avevano avuto efficacia reale, trasferendo separatamente la quota dell’alienante sui singoli beni comuni: ma una tale conclusione i principi sopra indicati non consentono, anche a voler prescindere dalla nullità del titolo con il quale è stata trasferita la quota (Cass., S.U., n. 8626 del 2016). Nel quadro sopra descritto la divisione doveva svolgersi nei confronti di GI CA, il quale, in effetti, è stato chiamato per l’integrazione del contraddittorio in primo grado. SS GI CA deceduto in corso di causa, al suo posto non subentravano i donatari, ma gli eredi. La Corte d’appello, in palese violazione di tali principi, ha operato una divisione, attribuendo, in via immediata ab origine, la veste di condividenti ai donatari in forza della donazione, mentre tale qualità di condividenti i donatari avrebbero potuto assumere solo dopo la morte del donante. Ma a quel punto la qualità in ipotesi 15 rilevante sarebbe quella di erede del donante, non di avente causa a titolo particolare in forza di alienazione. Si innesta in questa fase della ricostruzione la problematica oggetto dell’ordinanza interlocutoria, con la quale si rilevava essere «poi ovvio che, se gli eredi fossero altri, o vi fossero altri eredi in aggiunta ai figli donatari, tutti avrebbero diritto di concorrere collettivamente nella divisione al posto del condividente deceduto». Nel dibattito processuale innescato dall’ordinanza interlocutoria, i ricorrenti principali hanno fatto presente che i donatari, chiamati alla successione del genitore GI ER CA in concorso con SA AZ, avevano rinunziato all’eredità, con atto di notaio dell’11 gennaio 2013, inserito nel Registro delle successioni presso il Tribunale di Marsala. I ricorrenti principali non disconoscono che ER e IO CA, a seguito della riassunzione, si sono qualificati «come eredi nel presente giudizio» (pag. 4 delle osservazioni scritte); tuttavia, essi sostengono che ciò non comporta la revoca della rinunzia, che non potrebbe essere fatta tacitamente;
inoltre (continuano i ricorrenti principali), seppure fosse consentita la revoca tramite una successiva accettazione, bisogna considerare che l’accettazione nella specie sarebbe intervenuta oltre dieci anni dalla morte, quando il diritto di accettare l’eredità si era oramai prescritto per il decorso del termine stabilito dall’art. 480 c.c. Secondo i ricorrenti principali, la situazione sopra descritta imporrebbe la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del demanio divenuta erede automaticamente senza bisogno di accettazione ex art. 586, comma 1, c.c. 16 Secondo l’opinione pressoché unanime, con la rinunzia all’eredità, il chiamato non perde definitivamente il diritto di accettare l’eredità, ma si determina nel frattempo un periodo di coesistenza del diritto di accettazione dell’eredità, a favore tanto del chiamato rinunziante quanto dei successivi chiamati, con relativa persistenza quindi della delazione del rinunziante, accanto a quella dei chiamati di grado successivo (Cass. n. 1403/2007). Anche se la rubrica dell’art. 525 c.c. parla di revoca della rinunzia, non è ivi prevista in senso proprio una revoca, che dovrebbe limitarsi a eliminare gli effetti della rinunzia reintegrando il rinunziante nella titolarità della situazione di delazione, quanto piuttosto la mera possibilità da parte del rinunziante di effettuare ancora atto di accettazione (Cass. n. 1938/1977; n. 8912/1998; n. 4745/2003). Si deve immediatamente aggiungere che per valutare l’effetto della revoca della rinunzia occorre considerare soltanto la forma dell’accettazione dell’eredità, che è possibile mediante qualsiasi inequivoca manifestazione di volontà, espressa o tacita. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato talvolta affermato un principio diverso, il quale parte dalla considerazione che «la rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 c.c. L'effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati;
fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di 17 accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice. In considerazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, già richiamato, richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa "deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere [...] e inserita nel registro delle successioni. Si è affermato che, ai sensi dell'art. 519 c.c., la dichiarazione di rinunzia all'eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c., rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam, di cui all'art. 1350 c.c., n. 13, (Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013)» (così testualmente Cass. n. 37927/2022). La ricostruzione è sfociata nella seguente massima: «Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile». Il principio, enucleato sulla base di precedenti di questa Corte (Cass. n. 4846/2003; n. 21014/2011; n. 395/2014) e condiviso negli stessi termini da pronunzie successive (Cass. n. 15301/2025; n. 6803/2026), potrebbe lasciare trasparire l’idea che la revoca sia concepita non quale effetto dell’accettazione, ma come un atto a sé, il cui compimento dovrebbe far tornare il rinunziante-revocante nella posizione di chiamato. Una tale affermazione, tuttavia, non si ritrova nei precedenti in esame, che su questo punto non si discostano dal tradizionale modo di concepire la revoca della rinunzia all’eredità, la 18 quale altro non è se non un’accettazione (successiva) dell’eredità, che pone nel nulla gli effetti della precedente rinunzia. Consegue da questa constatazione che il principio accolto dalla giurisprudenza in esame, secondo il quale «una revoca tacita della rinunzia è inammissibile», non va riferito alla revoca, ma all’accettazione: la revoca si realizza con l’accettazione, ma questa dovrebbe tradursi in una dichiarazione espressa che, con altrettanta chiarezza, revochi la precedente rinunzia. La giurisprudenza in esame, peraltro, non arriva a dire che l’accettazione espressa postuma, anche se fatta puramente e semplicemente, dovrebbe avere la stessa forma dell’atto di rinunzia. È il caso di rimarcare che, ex art. 475 c.c., l’accettazione espressa deve essere fatta per atto scritto, che non deve essere necessariamente un atto pubblico, potendo trattarsi anche di scrittura privata (Cass. n. 19711/2020; n. 4426/2009; n. 9782/1995). Sul piano pratico, tranne il caso che sia fatta con beneficio di inventario, l’accettazione espressa, anche se congiunta a una formale dichiarazione di revoca della precedente rinunzia, potrebbe rimanere ignota ai terzi e ai chiamati in subordine allo stesso modo di un’accettazione tacita dell’eredità. In verità, se si condivide la premessa che la revoca della rinunzia non è un atto autonomo, ma l’effetto dell’accettazione, è inevitabile concludere che l’accettazione vale a comportare la revoca alla sola condizione che abbia i requisiti posti dalla legge per tale atto. Ancorché la rinunzia risulti da dichiarazione inserita nel registro delle successioni, non si deve quindi escludere la validità anche di un’accettazione tacita dell’eredità. Tale conclusione, d’altronde, è stata chiaramente espresso dalla giurisprudenza risalente di questa Corte, alla quale il Collegio 19 intende prestare incondizionata adesione: «La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita» (Cass. n. 3457/1884; Cass. n. 1938/1977). Chiarito che la revoca è implicita nella successiva manifestazione della volontà di accettare, comunque questa sia stata fatta, deve piuttosto rimarcarsi che si deve trattare comunque di accettazione, con esclusione delle ipotesi di acquisto senza accettazione ex art. 485, ultimo comma, c.c. ed ex art. 527 c.c. Ciò si spiega perché il rinunziante perde il potere di gestione conservativa di cui all’art. 460 c.c. e con esso perde anche il diritto di possedere i beni ereditari, che, se da lui posseduti, dovranno essere restituiti agli ulteriori chiamati. L’eventuale situazione possessoria in cui continui a versare il rinunziante non rileva dunque ai fini dell’acquisto legale dell’eredità, salvo che, in determinati casi, l’ulteriore permanenza nel possesso possa essere interpretata come accettazione tacita dell’eredità e come conseguente revoca della fatta rinunzia (Cass. n. 1319/1958). Nemmeno si deve escludere la possibilità di nomina di un curatore dell’eredità giacente. Tanto basta per ritenere che, nel caso in esame, deceduto GI CA, il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti dei due figli, inizialmente convenuti nel giudizio nella diversa veste sopra indicata, i quali, come riconoscono anche i ricorrenti principali, si sono qualificati come eredi (Cass. n. 6070/2012; n. 20 13599/2016), spendendo tale qualifica anche nella presente fase di legittimità. In verità, come risulta dalla precedente esposizione, i ricorrenti principali, nelle loro osservazioni scritte, in aggiunta al rilievo della supposta inammissibilità della revoca tacita della rinunzia all’eredità, hanno agitato la questione della tardività dell’accettazione, rispetto al termine di prescrizione: è vero infatti che, ex art. 525 c.c., avvenuta la rinunzia, il primo presupposto perché il rinunziante possa ancora accettare è che il relativo diritto non sia ancora prescritto. Il punto merita di essere approfondito e l’analisi deve muovere dal principio, riconosciuto da questa Corte, secondo il quale un chiamato all’eredità può acquisire la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell’eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione, «quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione» (Cass. n. 12646/2020; n. 3529/1969). Mentre l'art. 950 c.c. 1865 privava l'erede rinunziante della facoltà di accettare l'eredità quando questa fosse stata accettata da un altro chiamato, l'art. 525 c.c. dispone che, entro il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, i chiamati che vi hanno rinunziato possono sempre accettarla, «se non è già stata acquistata da altro dei chiamati». L'art. 525 c.c. presuppone l'esistenza di altri chiamati, del medesimo ordine o in subordine al rinunziante, ai quali la delazione attribuisce il diritto di accettare l'eredità; ma ha preferito parlare di eredità «acquistata» da altro dei chiamati, anziché «accettata», per includere i casi in cui l'eredità rinunziata è acquistata da un altro chiamato indipendentemente dall'accettazione, ad esempio, quando 21 in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l’eredità. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.). Questo effetto si spiega perché, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chi abbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l’eredità (Cass. n. 8021/2012, n. 2549/1966, dove la precisazione che non occorre che i coeredi abbiano specificatamente accettato la quota rinunziata;
Cass. n. 29146/2022). Senza che sia minimamente necessario indagare sui rapporti fra la successione dello Stato e l’eredità giacente (se non per ribadire che il Collegio condivide la tesi, già accolta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione dell'art. 528 c.c., che fa luogo alla giacenza dell’eredità quando il chiamato non ha accettato e non è nel possesso di beni ereditari, comprende anche l'ipotesi in cui il chiamato sia ignoto: Cass n. 2274/1972; n. 2069/1973; n. 3087/1987), ai fini che qui interessano, è sufficiente fermarsi alla considerazione, largamente condivisa, che la formula dell’art. 525 c.c. per la quale, entro il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, i chiamati che vi hanno rinunziato possono sempre accettarla, «se non è già stata acquistata da altro dei chiamati», non è idonea a comprendere l'acquisto dello Stato. È vero che l'art. 586 parla di delazione anche per lo Stato: ma in questa ipotesi la delazione si identifica con l'acquisto, non è l'aspetto oggettivo e dinamico di un effetto preliminare di cui l'aspetto soggettivo è la vocazione all'eredità. Lo Stato non assume propriamente la veste di «chiamato» (la quale implica i poteri di cui all'art. 460 c.c.), posto che 22 il suo acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinunzia. La rinunzia del chiamato, quindi, non determina l’immediato acquisto dello Stato, ma dà luogo a una situazione di giacenza, di cui si verificano i presupposti perché il rinunziante conserva il diritto di accettare e lo può esercitare finché non sia prescritto. La rinunzia è irretrattabile solo dopo la scadenza del termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, che segna il momento nel quale l’eredità è acquistata ipso iure dallo Stato. Su tutto ciò si può convenire, ma rimane comunque ferma la necessità che la prescrizione sia eccepita dallo Stato, non essendo quest’ultima rilevabile d’ufficio (Cass. n. 11814/2020; n. 20147/2013; n. 8134/2008). È vero anche che, in mancanza di ogni limitazione, la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, stabilita dall’art. 480 c.c., può essere eccepita non solo dagli ulteriori chiamati, ma opera a favore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa eccezione, anche se estraneo all’eredità, e può farsi valere contro qualunque chiamato all’eredità medesima. Occorre nello stesso tempo considerare che, secondo la regola generale dell'art. 2939 c.c., la legittimazione a proporre l’eccezione di prescrizione è concessa, in luogo della parte, non già a qualsiasi terzo, ma bensì a quei terzi che abbiano un interesse meritevole di tutela. L’interesse tutelato è identificato dalla giurisprudenza di questa Corte con la formula secondo la quale deve trattarsi di un interesse giuridico inerente a specifici rapporti tra la parte e il terzo e non di un mero interesse materiale di fatto, consistente in una utilità che il terzo, indipendentemente da un qualsiasi rapporto col soggetto titolare, si 23 ripromette di conseguire da una situazione eventualmente prodottasi a favore di altri (Cass. n. 2099/1971; n. 893/1977; n. 1909/1968). In particolare, con riferimento alla prescrizione del diritto di accettare l’eredità, è stato riconosciuto che la prescrizione può essere opposta: -da colui che sia nel possesso dei beni, senza bisogno che a suo favore sia maturata l’usucapione (Cass. n. 1017/1977; n. 314/1985; n. 9901/1995; n. 9980/2018); -da tutti coloro che abbiano interesse alla definizione dei rapporti conseguenti alla apertura della successione, e, in particolare, dal curatore del fallimento, quale amministratore del patrimonio del fallito, in cui è compreso anche ogni diritto ereditario di quest'ultimo (Cass. n. 1596/1979). Nel caso in esame, il problema della prescrizione non si pone nei rapporti fra i successibili, ma è insorto, a seguito di rilievo d’ufficio, nell’ambito di un giudizio di divisione nel corso del quale è intervenuta la morte di uno dei compartecipi. È importante sottolineare che chi propone l’eccezione non rivendica diritti sulla quota che già apparteneva al comproprietario deceduto, né l’eccezione mette in discussione il fatto che, deceduto il comproprietario, la quota di lui sia destinata a essere acquistata dall’erede, nei cui confronti dovrà svolgersi la divisione. L’eccezione solleva solo il problema dell’identità dell’erede. I ricorrenti sostengono che l’eredità è stata acquistata dallo Stato, posto che la revoca della rinunzia, ad opera dei figli del de cuius chiamati all’eredità, sarebbe avvenuta tardivamente. In questo senso, però, è inevitabile concludere che l’eccezione non è sorretta da un interesse meritevole di tutela nel senso sopra indicato. Non è 24 infatti individuabile una situazione di vantaggio dei terzi comproprietari, suscettibile di essere pregiudicata dal subingresso nella comunione, in luogo dello Stato, di coloro i quali avevano in un primo tempo rinunziato all’eredità del comproprietario deceduto. Si rimane, in altre parole, nell’ambito delle situazioni di fatto, che non abilitano i terzi a eccepire la prescrizione in un rapporto successorio del quale non sono parti. Quanto finora detto consente di rigettare l’eccezione senza che si renda necessario un accertamento in fatto sul tempo in cui è effettivamente avvenuta la revoca. Un tale accertamento riguarda, in ipotesi, i profili attinenti al rapporto fra i rinunzianti e gli altri soggetti del rapporto successorio, compreso lo Stato, profili che sono estranei al presente giudizio. Fatte salve le precisazioni che precedono, è infondato anche il terzo motivo del ricorso incidentale, che deve essere conseguentemente rigettato. Seppure sulla base di considerazioni diverse da quelle che emergono dalla sentenza impugnata e rilevate d’ufficio, nella situazione delineatasi nella causa il concorso nella divisione è un concorso per quote uguali fra due gruppi: gli aventi causa di CA CA e gli eredi di CA GI. In conclusione, tirando le fila del discorso, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso principale e, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettati i restanti motivi dei ricorsi principale e incidentale. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 25
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e, nei limiti di cui sopra, il secondo motivo del ricorso incidentale;
rigetta i restanti motivi del ricorso principale e incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale e incidentale accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 marzo 2026. Il giudice estensore Il presidente EP CO OR OR
quindi, sulla scorta di quei principi, ha ritenuto inammissibili le seguenti censure: a) la censura relativa al difetto di legittimazione ad causam e ad processum e al difetto di interesse ad agire dell’attrice; b) la censura relativa alla nullità della citazione e degli atti di integrazione del contraddittorio;
3 c) la censura con la quale si deduceva l’inammissibilità e irregolarità del progetto di divisione: in particolare la Corte di merito ha ritenuto non idoneo, ai fini del rispetto del requisito di specificità, «il generico e onnicomprensivo rinvio da parte dell’appellante alle osservazioni mosse dal consulente di parte». La sentenza ha aggiunto, «quanto all’ostacolo che l’irregolare presenza di soppalchi comporterebbe alla divisione», che non erano state efficacemente censurate neanche le osservazioni, proposte dalla sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto che, nella specie, la presenza del soppalco non pregiudicava la possibilità della divisione. d) la censura di omessa e/o erronea motivazione sulle richieste di rinnovazione della consulenza tecnica, La Corte d’appello ha poi ritenuto non potersi dare seguito all’eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dai convenuti con riferimento all’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Banco di Sicilia: la Corte di merito ha esaminato le vicende che avevano coinvolto il Banco di Sicilia (fusioni e mutamento di denominazione) e ha concluso che la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio, operata con atto notificato il 23 marzo 2009 nei confronti del nuovo Banco di Sicilia S.p.A., era rituale, essendo stata eseguita nei confronti del «successore a titolo particolare della banca cedente anche nei rapporti inerenti al credito verso GI CA [...]». La sentenza ha poi esaminato la questione relativa alla conformità catastale degli immobili oggetto di divisione, introdotta in corso di causa, e ha opinato che al loro mancato accatastamento, si potesse ovviare dando seguito al suggerimento del consulente tecnico, tramite la regolarizzazione della situazione catastale prima 4 della formale attribuzione in proprietà dei singoli cespiti ai compartecipi, a seguito del sorteggio. La Corte di merito, infine, ha ritenuto parzialmente fondata la censura con la quale la parte appellante aveva lamentato omessa e insufficiente motivazione sulla domanda di assegnazione a ER CA dell’intera proprietà delle particelle 889, sub 4 e 5, e della particella 890, sub 2. La Corte d’appello ha riconosciuto che ER e IO CA concorrevano nella divisione come un'unica parte, in luogo del dante causa GI CA;
essendo i beni divisibili e in presenza di quote uguali, all’assegnazione delle parti occorreva procedere mediante estrazione a sorte. Il primo giudice aveva derogato a tale criterio sulla base di argomenti incongrui (e cioè l’adesione al progetto da parte dell’attrice e la disuguaglianza delle quote, che invece non sussisteva essendo gli appellanti concorrenti collettivamente per una quota uguale a quella originariamente di CA CA). Essa ha disposto quindi la divisione mediante estrazione a sorte dei lotti, da eseguirsi su istanza di parte dopo il passaggio in giudicato della sentenza e dopo l’aggiornamento, a cura di parte, delle planimetrie e dei dati catastali dei beni da attribuire in proprietà esclusiva, «onde allinearli alla situazione di fatto». Per la cassazione della sentenza SA AR, SA NA, SA IO BE e AR EP hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. CA ER e CA IO hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi. Le parti hanno depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria del 13 maggio 2025, il Collegio ha sollevato d’ufficio una questione riguardante i riflessi della morte di 5 GI CA, già chiamato nel giudizio per l’integrazione del contraddittorio in primo grado. Le parti, nel termine accordato con l’ordinanza, hanno depositato le loro osservazioni sulla questione sopra indicata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Per evidenti ragioni di priorità logica è opportuno partire dall’esame del primo motivo del ricorso incidentale, che pone una questione procedurale (estinzione del giudizio) potenzialmente assorbente. Con tale motivo si denunzia infatti la mancata declaratoria di estinzione del processo, a causa della mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto Banco di Sicilia. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha esaminato le vicende riguardanti la fusione per incorporazione del Banco di Sicilia in Unicredit S.p.A.; ciò posto, ha concluso nel senso della validità della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio, avvenuta il 23 marzo 2009 nei confronti del nuovo Banco di Sicilia S.p.A., in quanto eseguita nei confronti del «successore a titolo particolare della banca cedente anche nei rapporti inerenti al credito verso GI CA [...]». I ricorrenti incidentali ritengono che tale notificazione, eseguita presso lo studio «dell’avv. Gabriele piuttosto che presso la sede del Banco di Sicilia», non sia stata idonea a integrare il contraddittorio nei confronti del terzo. L’affermazione, in questi termini, non esprime alcun significato giuridicamente rilevante, non risultando chiarite le ragioni per cui una tale notificazione sia da considerare irregolare. Sono poi richiamati i principi che vietano di prorogare i termini perentori accordati per l’integrazione del contraddittorio;
tuttavia, 6 ancora una volta non si chiarisce la rilevanza di tali principi nella vicenda in esame. È consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 6014/2019; n. 22880/2017; n. 12664/2012; n. 20405/2006) che la deduzione con il ricorso per cassazione di un error in procedendo esige che, preliminare ad ogni altro esame, sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, in quanto l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio presuppone l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 29495/2020; n. 3612/2922). Il ricorrente non ha invece assolto a tale onere. 2. Ciò premesso, può passarsi all’esame del ricorso principale. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 342 c.p.c.: la Corte d’appello, nonostante abbia condiviso il rilievo circa l’inammissibilità dell’atto di appello, non ne ha poi tratto le debite implicazioni, omettendo di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 276 c.p.c.: la Corte d’appello, seguendo l’ordine legale delle questioni, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, senza entrare nel merito dell’impugnazione. I primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati. Essi suppongono che la Corte d’appello, avendo preliminarmente rilevato che l’atto di impugnazione sollevava problemi di ammissibilità, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello. La censura trascura 7 che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto, legittima la declaratoria d'inammissibilità dell'appello per questi motivi soltanto e non dell'appello nella sua interezza (Cass. n. 15071/2012). La Corte di merito, come risulta dalla precedente esposizione, si è attenuta a tale modo di procedere. Ha richiamato i principi in tema di specificità dei motivi di appello, ha esaminato le singole censure, distinguendo quelle ritenute prive dei necessari requisiti di specificità, dalle altre che non presentavano tale carenza. 3. Il terzo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c.: la Corte d’appello ha omesso di pronunziare sulla domanda di rigetto in rito dell’appello, per poi decidere su una domanda (quella volta a disporre l’estrazione a sorte dei lotti) mai proposta dagli appellanti, che, con il richiedere l’assegnazione delle porzioni oggi intestate ai signori SA, avevano inteso esercitare il retratto successorio;
d’altra parte, tale richiesta, formulata solo con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. era tardiva e in ogni caso era stata rinunziata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e non riproposta neanche in appello, se non genericamente mediante rinvio. Il motivo, il quale riflette anch’esso l’erronea convinzione che la Corte d’appello non potesse scindere, nell’ambito dei motivi, fra quelli idonei e quelli non idonei, suppone che, nel disporre l’estrazione a sorte dei lotti, la Corte di merito abbia accolto una specifica domanda 8 di parte. Al contrario, l’estrazione a sorte dei lotti nel giudizio divisorio non riflette la proposizione di un autonomo capo di domanda, ma costituisce il criterio legale di attribuzioni delle porzioni uguali, la cui applicabilità è rimessa al giudice, il quale dispone in tal senso, nel concorso dei presupposti, a prescindere da una specifica istanza di parte. Questa, seppure formulata, non condiziona il potere del giudice di disporre il sorteggio;
analogamente, l’assenza di una tale domanda non consente, per ciò solo, al giudice di derogare al criterio legale in linea di principio imposto dalla parità delle quote. Fatta questa precisazione, il motivo è fondato. Risulta dalla decisione impugnata che, fra le tante censure, fu dedotta quella di “omessa e/o insufficiente motivazione sulla domanda di assegnazione a ER CA dell’intera proprietà delle unità immobiliari identificate dalle particelle 889, sub 4 e 5, e 890, sub 2, come richiesto dalla predetta convenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.” Una tale censura, invocando l’applicazione di un diverso criterio divisorio, e cioè l’attribuzione unitaria dell’intero in luogo della ripartizione in natura, metteva, per ciò solo, interamente in discussione il progetto approvato in primo grado, che aveva operato la ripartizione in natura con attribuzione diretta, senza ricorrere cioè al criterio del sorteggio. I giudici d’appello non hanno dato corso a tale istanza di ER CA, la quale, in linea di principio, supponeva l’indivisibilità in natura dell’intero compendio;
tuttavia, hanno preso spunto da essa per disporre l’adozione del criterio del sorteggio legalmente previsto in caso di parità delle quote, ritenendo che le 9 ragioni della deroga del criterio, individuate dal primo giudice, non fossero pertinenti. Tale modo di procedere non è tuttavia corretto. La Corte d’appello, una volta constatato che l’istanza di attribuzione unitaria dell’intero compendio non poteva essere accolta, in assenza di qualsiasi censura sul criterio adottato per l’attribuzione delle porzioni uguali, doveva limitarsi a confermare il progetto così come approvato dal primo giudice. Il motivo, pertanto, va accolto e il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «in tema di divisione giudiziale, se il giudice di primo grado, nel concorso fra condividenti (o gruppi di condividenti) titolari di quote uguali, abbia derogato al criterio del sorteggio, procedendo all’attribuzione diretta delle porzioni, l’adozione del sorteggio in grado d’appello è consentita solo in presenza di specifica censura riferita al criterio seguito dal primo giudice nell’attribuzione, non essendo sufficiente una contestazione avente un diverso contenuto e una diversa finalità (ad esempio un contestazione della divisibilità in natura, che sia stata disattesa in sede di gravame)». 4. Il quarto motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art. 729 c.c. La Corte d’appello ha disposto l’estrazione a sorte intendendo il criterio come vincolante in termini assoluti, senza considerare che, nella specie, esistevano valide ragioni che ne giustificavano la deroga, stante l’adibizione di una parte dell’immobile alla gestione di un ristorante. Il quarto motivo del ricorso principale è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale. 10 5. Tornando al ricorso incidentale, col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 726 cc, 113 e 116 cpc nonché 17 della legge 28 febbraio 1985 n. 7 (così testualmente, n.d.r.) e insufficiente e contraddittoria motivazione perché la Corte d’appello ha riconosciuto che non fossero di impedimento alla divisione gli abusi edilizi e la difformità catastale. Il motivo è inammissibile relativamente agli abusi edilizi, perché censura nel merito una decisione che invece, sul punto, si è esaurita in rito con la declaratoria di inammissibilità della censura (Cass. n. 24550/2023). Il motivo è invece fondato relativamente al difetto di conformità catastale. La Corte d’appello ha riscontrato la carenza di tale requisito, che si atteggia quale condizione dell’azione (Cass. n. 27531/2025; Cass. n. 18043/2020; n. 34100/2025), ma ha ritenuto di potere ovviare all’inconveniente, imponendo la regolarizzazione in vista del sorteggio. Tenuto conto che la sentenza sul punto è stata riformata va da sé che l’escamotage impiegato dalla Corte d’appello non è percorribile (senza che sia qui necessario indagare se il medesimo sia percorribile in senso assoluto); pertanto si impone sul punto un nuovo esame, essendo venuto meno il divario temporale fra approvazione del progetto, già operato con la sentenza, e attribuzione delle porzioni, rinviata alla successiva fase del sorteggio dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 6. Il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia – sotto il profilo della violazione degli artt. 112, 116 e 789 cpc nonché 727 cc e ancora della violazione dell’art. 164 comma 4 cpc - che la sentenza ha ritenuto fattibile una divisione che non poteva essere realizzata nei termini ipotizzati dal progetto di divisione, in particolare perché i 11 convenuti non erano titolari in eguale misura dei beni dividendi: in base all’atto di donazione, essi erano proprietari per il 25% ciascuno delle unità immobiliari iscritte al N.C.E.U. al foglio 233, particella 890 sub 4 e 5, in forza di donazione dell’11 ottobre 1995, mentre la sola ER CA era titolare della metà indivisa dell’immobile iscritto al foglio 223, particella 889, sub 2. Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza su questo punto deve essere corretta. La Corte d’appello ha ritenuto che i condividenti, attuali ricorrenti incidentali, fossero titolari, collettivamente, della quota già spettante al loro dante causa GI CA. In questi termini la Corte d’appello ha considerato ER CA e IO CA quali acquirenti a titolo particolare dell’intera quota astratta di proprietà già spettante a GI CA. Tuttavia, in altra parte della sentenza, sono però richiamati i diversi principi in tema di atti di disposizioni del singolo compartecipe aventi per oggetto non la quota astratta dell’intero oggetto di comunione, ma la quota di singoli beni del compendio. La distinzione, sul piano degli effetti, è così definita dalla giurisprudenza della Corte: «Con riguardo alla comunione pro indiviso l'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con la conseguenza che l'acquirente quale successore a titolo particolare dell'alienante è legittimato a domandare lo scioglimento della comunione a norma dell'art. 1111 c.c. nell'assunta qualità di partecipante. Qualora, invece, il comproprietario disponga di un singolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nella comunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì solo 12 obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a far parte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cui all'art. 1111 c.c., potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei diritti accordatigli dall'art. 1113 c.c.» (Cass. n. 8315/1990). In altre parole, sulla base del su richiamato insegnamento, l’alienazione da parte di uno dei comproprietari della propria quota aritmetica sul singolo bene oggetto della comunione non importa che una parte del bene esca dalla massa, né che comunque se ne restringa la sua quota aritmetica e l’alienante perda la comproprietà del bene stesso (Cass. n. 4831/2019). La ragione di tale regola, per cui non si può riconoscere l’immediata efficacia di una simile alienazione, come è stato lucidamente evidenziato dalla dottrina, è che non si può costringere gli altri a una doppia divisione, cosa che avverrebbe se l’iniziativa del singolo potesse sortire l’effetto di modificare il concorso su uno dei beni del complesso. L’atto, pertanto, in questo caso, non ha immediata efficacia traslativa, ma soggiace alla disciplina dell'art. 757 c.c. (Cass. n. 3959/1983), essendo destinato a divenire efficace o inefficace, a seguito della divisione, secondo che l’oggetto alienato rientri o non rientri nell’assegnazione fatta all’alienante (Cass. n. 1966/1990; n. 9543/2002; n. 3385/2007; n. 10746/2008). Fermi restando, nel concorso dei presupposti, i rimedi contrattuali fra le parti del negozio di alienazione, in attesa che la divisione sciolga l’incertezza sulla sorte dell’alienazione, la posizione dell’alienante, e di riflesso la posizione degli altri concorrenti, rimangono quelle originarie su tutti beni della comunione, che sono divisi unitariamente secondo quanto prescrive l’art. 727 c.c. 13 Ciò posto, l’affermazione della Corte di merito, in ordine al concorso degli aventi causa di GI CA per la quota del 50% già spettante al loro dante causa, mentre è corretta nella prospettiva dell’alienazione della quota astratta, non lo è invece nella prospettiva, evocata nella stessa sentenza, dell’alienazione della quota su singoli beni. Tale prospettiva è quella sostenuta in questa sede dai ricorrenti incidentali, i quali riprendono quanto già sostenuto nelle fasi di merito e in particolare nell’atto di appello. Con l’atto di donazione del 1995 GI CA non donò ai propri figli la quota indivisa dell’intero oggetto di comunione, ma la quota di ½ degli immobili distinti in catasto al foglio 233, particella 889, sub 4 e 5, e particella 890 sub 2, mentre rimase di sua proprietà la quota dell’immobile distinto in catasto al foglio 889 sub 2, che fu donata alla sola CA ER con atto del 23 aprile 2007. Il condividente, il quale disponga separatamente dei beni oggetto di comunione nei termini sopra indicati, non dispone della propria quota astratta di comunione, ma dispone di diritti che gli spettano su singoli beni. A tale rilievo, già sufficiente per affermare che gli atti di alienazione di cui sopra, intercorsi fra GI CA e i figli, non avevano modificato la compagine dei condividenti, si deve aggiungere che le Sezioni unite di questa Suprema corte, con la sentenza n. 8626 del 2016, hanno riconosciuto la nullità della donazione della quota di un singolo bene facente parte di una comunione ereditaria, che è considerata bene altrui. In applicazione dei principi di cui sopra, la divisione doveva pertanto svolgersi nei confronti degli aventi causa di CA CA, in quanto acquirenti dell’intera quota di comunione dell’alienante, e di GI CA, in quanto le alienazioni da questi 14 posti in essere non avevano medio tempore reso i figli condividenti al posto dell’alienante. La sentenza, invece, con insanabile contraddizione, da un lato, assume che il trasferimento da GI CA ai figli non aveva avuto efficacia reale, dall’altro, considera i cessionari come titolari collettivamente della quota del medesimo GI CA in forza del trasferimento: il che è una contraddizione dei termini, che tradisce un palese errore di diritto. Tuttavia, è altrettanto eccessiva la pretesa degli attuali ricorrenti incidentali, i quali vorrebbero considerare nulla la domanda iniziale, sostenendo che l’attrice avrebbe dovuto proporre distinte domande per i due beni oggetto delle diverse donazioni. Infatti, una tale diversificazione equivale a riconoscere che quegli atti avevano avuto efficacia reale, trasferendo separatamente la quota dell’alienante sui singoli beni comuni: ma una tale conclusione i principi sopra indicati non consentono, anche a voler prescindere dalla nullità del titolo con il quale è stata trasferita la quota (Cass., S.U., n. 8626 del 2016). Nel quadro sopra descritto la divisione doveva svolgersi nei confronti di GI CA, il quale, in effetti, è stato chiamato per l’integrazione del contraddittorio in primo grado. SS GI CA deceduto in corso di causa, al suo posto non subentravano i donatari, ma gli eredi. La Corte d’appello, in palese violazione di tali principi, ha operato una divisione, attribuendo, in via immediata ab origine, la veste di condividenti ai donatari in forza della donazione, mentre tale qualità di condividenti i donatari avrebbero potuto assumere solo dopo la morte del donante. Ma a quel punto la qualità in ipotesi 15 rilevante sarebbe quella di erede del donante, non di avente causa a titolo particolare in forza di alienazione. Si innesta in questa fase della ricostruzione la problematica oggetto dell’ordinanza interlocutoria, con la quale si rilevava essere «poi ovvio che, se gli eredi fossero altri, o vi fossero altri eredi in aggiunta ai figli donatari, tutti avrebbero diritto di concorrere collettivamente nella divisione al posto del condividente deceduto». Nel dibattito processuale innescato dall’ordinanza interlocutoria, i ricorrenti principali hanno fatto presente che i donatari, chiamati alla successione del genitore GI ER CA in concorso con SA AZ, avevano rinunziato all’eredità, con atto di notaio dell’11 gennaio 2013, inserito nel Registro delle successioni presso il Tribunale di Marsala. I ricorrenti principali non disconoscono che ER e IO CA, a seguito della riassunzione, si sono qualificati «come eredi nel presente giudizio» (pag. 4 delle osservazioni scritte); tuttavia, essi sostengono che ciò non comporta la revoca della rinunzia, che non potrebbe essere fatta tacitamente;
inoltre (continuano i ricorrenti principali), seppure fosse consentita la revoca tramite una successiva accettazione, bisogna considerare che l’accettazione nella specie sarebbe intervenuta oltre dieci anni dalla morte, quando il diritto di accettare l’eredità si era oramai prescritto per il decorso del termine stabilito dall’art. 480 c.c. Secondo i ricorrenti principali, la situazione sopra descritta imporrebbe la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del demanio divenuta erede automaticamente senza bisogno di accettazione ex art. 586, comma 1, c.c. 16 Secondo l’opinione pressoché unanime, con la rinunzia all’eredità, il chiamato non perde definitivamente il diritto di accettare l’eredità, ma si determina nel frattempo un periodo di coesistenza del diritto di accettazione dell’eredità, a favore tanto del chiamato rinunziante quanto dei successivi chiamati, con relativa persistenza quindi della delazione del rinunziante, accanto a quella dei chiamati di grado successivo (Cass. n. 1403/2007). Anche se la rubrica dell’art. 525 c.c. parla di revoca della rinunzia, non è ivi prevista in senso proprio una revoca, che dovrebbe limitarsi a eliminare gli effetti della rinunzia reintegrando il rinunziante nella titolarità della situazione di delazione, quanto piuttosto la mera possibilità da parte del rinunziante di effettuare ancora atto di accettazione (Cass. n. 1938/1977; n. 8912/1998; n. 4745/2003). Si deve immediatamente aggiungere che per valutare l’effetto della revoca della rinunzia occorre considerare soltanto la forma dell’accettazione dell’eredità, che è possibile mediante qualsiasi inequivoca manifestazione di volontà, espressa o tacita. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato talvolta affermato un principio diverso, il quale parte dalla considerazione che «la rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 c.c. L'effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati;
fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di 17 accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice. In considerazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, già richiamato, richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa "deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere [...] e inserita nel registro delle successioni. Si è affermato che, ai sensi dell'art. 519 c.c., la dichiarazione di rinunzia all'eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c., rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam, di cui all'art. 1350 c.c., n. 13, (Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013)» (così testualmente Cass. n. 37927/2022). La ricostruzione è sfociata nella seguente massima: «Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile». Il principio, enucleato sulla base di precedenti di questa Corte (Cass. n. 4846/2003; n. 21014/2011; n. 395/2014) e condiviso negli stessi termini da pronunzie successive (Cass. n. 15301/2025; n. 6803/2026), potrebbe lasciare trasparire l’idea che la revoca sia concepita non quale effetto dell’accettazione, ma come un atto a sé, il cui compimento dovrebbe far tornare il rinunziante-revocante nella posizione di chiamato. Una tale affermazione, tuttavia, non si ritrova nei precedenti in esame, che su questo punto non si discostano dal tradizionale modo di concepire la revoca della rinunzia all’eredità, la 18 quale altro non è se non un’accettazione (successiva) dell’eredità, che pone nel nulla gli effetti della precedente rinunzia. Consegue da questa constatazione che il principio accolto dalla giurisprudenza in esame, secondo il quale «una revoca tacita della rinunzia è inammissibile», non va riferito alla revoca, ma all’accettazione: la revoca si realizza con l’accettazione, ma questa dovrebbe tradursi in una dichiarazione espressa che, con altrettanta chiarezza, revochi la precedente rinunzia. La giurisprudenza in esame, peraltro, non arriva a dire che l’accettazione espressa postuma, anche se fatta puramente e semplicemente, dovrebbe avere la stessa forma dell’atto di rinunzia. È il caso di rimarcare che, ex art. 475 c.c., l’accettazione espressa deve essere fatta per atto scritto, che non deve essere necessariamente un atto pubblico, potendo trattarsi anche di scrittura privata (Cass. n. 19711/2020; n. 4426/2009; n. 9782/1995). Sul piano pratico, tranne il caso che sia fatta con beneficio di inventario, l’accettazione espressa, anche se congiunta a una formale dichiarazione di revoca della precedente rinunzia, potrebbe rimanere ignota ai terzi e ai chiamati in subordine allo stesso modo di un’accettazione tacita dell’eredità. In verità, se si condivide la premessa che la revoca della rinunzia non è un atto autonomo, ma l’effetto dell’accettazione, è inevitabile concludere che l’accettazione vale a comportare la revoca alla sola condizione che abbia i requisiti posti dalla legge per tale atto. Ancorché la rinunzia risulti da dichiarazione inserita nel registro delle successioni, non si deve quindi escludere la validità anche di un’accettazione tacita dell’eredità. Tale conclusione, d’altronde, è stata chiaramente espresso dalla giurisprudenza risalente di questa Corte, alla quale il Collegio 19 intende prestare incondizionata adesione: «La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita» (Cass. n. 3457/1884; Cass. n. 1938/1977). Chiarito che la revoca è implicita nella successiva manifestazione della volontà di accettare, comunque questa sia stata fatta, deve piuttosto rimarcarsi che si deve trattare comunque di accettazione, con esclusione delle ipotesi di acquisto senza accettazione ex art. 485, ultimo comma, c.c. ed ex art. 527 c.c. Ciò si spiega perché il rinunziante perde il potere di gestione conservativa di cui all’art. 460 c.c. e con esso perde anche il diritto di possedere i beni ereditari, che, se da lui posseduti, dovranno essere restituiti agli ulteriori chiamati. L’eventuale situazione possessoria in cui continui a versare il rinunziante non rileva dunque ai fini dell’acquisto legale dell’eredità, salvo che, in determinati casi, l’ulteriore permanenza nel possesso possa essere interpretata come accettazione tacita dell’eredità e come conseguente revoca della fatta rinunzia (Cass. n. 1319/1958). Nemmeno si deve escludere la possibilità di nomina di un curatore dell’eredità giacente. Tanto basta per ritenere che, nel caso in esame, deceduto GI CA, il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti dei due figli, inizialmente convenuti nel giudizio nella diversa veste sopra indicata, i quali, come riconoscono anche i ricorrenti principali, si sono qualificati come eredi (Cass. n. 6070/2012; n. 20 13599/2016), spendendo tale qualifica anche nella presente fase di legittimità. In verità, come risulta dalla precedente esposizione, i ricorrenti principali, nelle loro osservazioni scritte, in aggiunta al rilievo della supposta inammissibilità della revoca tacita della rinunzia all’eredità, hanno agitato la questione della tardività dell’accettazione, rispetto al termine di prescrizione: è vero infatti che, ex art. 525 c.c., avvenuta la rinunzia, il primo presupposto perché il rinunziante possa ancora accettare è che il relativo diritto non sia ancora prescritto. Il punto merita di essere approfondito e l’analisi deve muovere dal principio, riconosciuto da questa Corte, secondo il quale un chiamato all’eredità può acquisire la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell’eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione, «quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione» (Cass. n. 12646/2020; n. 3529/1969). Mentre l'art. 950 c.c. 1865 privava l'erede rinunziante della facoltà di accettare l'eredità quando questa fosse stata accettata da un altro chiamato, l'art. 525 c.c. dispone che, entro il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, i chiamati che vi hanno rinunziato possono sempre accettarla, «se non è già stata acquistata da altro dei chiamati». L'art. 525 c.c. presuppone l'esistenza di altri chiamati, del medesimo ordine o in subordine al rinunziante, ai quali la delazione attribuisce il diritto di accettare l'eredità; ma ha preferito parlare di eredità «acquistata» da altro dei chiamati, anziché «accettata», per includere i casi in cui l'eredità rinunziata è acquistata da un altro chiamato indipendentemente dall'accettazione, ad esempio, quando 21 in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l’eredità. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.). Questo effetto si spiega perché, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chi abbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l’eredità (Cass. n. 8021/2012, n. 2549/1966, dove la precisazione che non occorre che i coeredi abbiano specificatamente accettato la quota rinunziata;
Cass. n. 29146/2022). Senza che sia minimamente necessario indagare sui rapporti fra la successione dello Stato e l’eredità giacente (se non per ribadire che il Collegio condivide la tesi, già accolta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione dell'art. 528 c.c., che fa luogo alla giacenza dell’eredità quando il chiamato non ha accettato e non è nel possesso di beni ereditari, comprende anche l'ipotesi in cui il chiamato sia ignoto: Cass n. 2274/1972; n. 2069/1973; n. 3087/1987), ai fini che qui interessano, è sufficiente fermarsi alla considerazione, largamente condivisa, che la formula dell’art. 525 c.c. per la quale, entro il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, i chiamati che vi hanno rinunziato possono sempre accettarla, «se non è già stata acquistata da altro dei chiamati», non è idonea a comprendere l'acquisto dello Stato. È vero che l'art. 586 parla di delazione anche per lo Stato: ma in questa ipotesi la delazione si identifica con l'acquisto, non è l'aspetto oggettivo e dinamico di un effetto preliminare di cui l'aspetto soggettivo è la vocazione all'eredità. Lo Stato non assume propriamente la veste di «chiamato» (la quale implica i poteri di cui all'art. 460 c.c.), posto che 22 il suo acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinunzia. La rinunzia del chiamato, quindi, non determina l’immediato acquisto dello Stato, ma dà luogo a una situazione di giacenza, di cui si verificano i presupposti perché il rinunziante conserva il diritto di accettare e lo può esercitare finché non sia prescritto. La rinunzia è irretrattabile solo dopo la scadenza del termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, che segna il momento nel quale l’eredità è acquistata ipso iure dallo Stato. Su tutto ciò si può convenire, ma rimane comunque ferma la necessità che la prescrizione sia eccepita dallo Stato, non essendo quest’ultima rilevabile d’ufficio (Cass. n. 11814/2020; n. 20147/2013; n. 8134/2008). È vero anche che, in mancanza di ogni limitazione, la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, stabilita dall’art. 480 c.c., può essere eccepita non solo dagli ulteriori chiamati, ma opera a favore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa eccezione, anche se estraneo all’eredità, e può farsi valere contro qualunque chiamato all’eredità medesima. Occorre nello stesso tempo considerare che, secondo la regola generale dell'art. 2939 c.c., la legittimazione a proporre l’eccezione di prescrizione è concessa, in luogo della parte, non già a qualsiasi terzo, ma bensì a quei terzi che abbiano un interesse meritevole di tutela. L’interesse tutelato è identificato dalla giurisprudenza di questa Corte con la formula secondo la quale deve trattarsi di un interesse giuridico inerente a specifici rapporti tra la parte e il terzo e non di un mero interesse materiale di fatto, consistente in una utilità che il terzo, indipendentemente da un qualsiasi rapporto col soggetto titolare, si 23 ripromette di conseguire da una situazione eventualmente prodottasi a favore di altri (Cass. n. 2099/1971; n. 893/1977; n. 1909/1968). In particolare, con riferimento alla prescrizione del diritto di accettare l’eredità, è stato riconosciuto che la prescrizione può essere opposta: -da colui che sia nel possesso dei beni, senza bisogno che a suo favore sia maturata l’usucapione (Cass. n. 1017/1977; n. 314/1985; n. 9901/1995; n. 9980/2018); -da tutti coloro che abbiano interesse alla definizione dei rapporti conseguenti alla apertura della successione, e, in particolare, dal curatore del fallimento, quale amministratore del patrimonio del fallito, in cui è compreso anche ogni diritto ereditario di quest'ultimo (Cass. n. 1596/1979). Nel caso in esame, il problema della prescrizione non si pone nei rapporti fra i successibili, ma è insorto, a seguito di rilievo d’ufficio, nell’ambito di un giudizio di divisione nel corso del quale è intervenuta la morte di uno dei compartecipi. È importante sottolineare che chi propone l’eccezione non rivendica diritti sulla quota che già apparteneva al comproprietario deceduto, né l’eccezione mette in discussione il fatto che, deceduto il comproprietario, la quota di lui sia destinata a essere acquistata dall’erede, nei cui confronti dovrà svolgersi la divisione. L’eccezione solleva solo il problema dell’identità dell’erede. I ricorrenti sostengono che l’eredità è stata acquistata dallo Stato, posto che la revoca della rinunzia, ad opera dei figli del de cuius chiamati all’eredità, sarebbe avvenuta tardivamente. In questo senso, però, è inevitabile concludere che l’eccezione non è sorretta da un interesse meritevole di tutela nel senso sopra indicato. Non è 24 infatti individuabile una situazione di vantaggio dei terzi comproprietari, suscettibile di essere pregiudicata dal subingresso nella comunione, in luogo dello Stato, di coloro i quali avevano in un primo tempo rinunziato all’eredità del comproprietario deceduto. Si rimane, in altre parole, nell’ambito delle situazioni di fatto, che non abilitano i terzi a eccepire la prescrizione in un rapporto successorio del quale non sono parti. Quanto finora detto consente di rigettare l’eccezione senza che si renda necessario un accertamento in fatto sul tempo in cui è effettivamente avvenuta la revoca. Un tale accertamento riguarda, in ipotesi, i profili attinenti al rapporto fra i rinunzianti e gli altri soggetti del rapporto successorio, compreso lo Stato, profili che sono estranei al presente giudizio. Fatte salve le precisazioni che precedono, è infondato anche il terzo motivo del ricorso incidentale, che deve essere conseguentemente rigettato. Seppure sulla base di considerazioni diverse da quelle che emergono dalla sentenza impugnata e rilevate d’ufficio, nella situazione delineatasi nella causa il concorso nella divisione è un concorso per quote uguali fra due gruppi: gli aventi causa di CA CA e gli eredi di CA GI. In conclusione, tirando le fila del discorso, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso principale e, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettati i restanti motivi dei ricorsi principale e incidentale. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 25
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e, nei limiti di cui sopra, il secondo motivo del ricorso incidentale;
rigetta i restanti motivi del ricorso principale e incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale e incidentale accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 marzo 2026. Il giudice estensore Il presidente EP CO OR OR