Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 2
La vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede - venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva. Peraltro, se il bene parzialmente compravenduto costituisce l'intera massa ereditaria, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota del bene al coerede - venditore, essendo quest'ultimo proprietario esclusivo della quota ideale di comproprietà e potendo di questa liberamente disporre, conseguentemente il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune.
Ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa dall'apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest'ultimo; l'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9543 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
09 5 43 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO LA CORTE SUPRE MA Oggetto Vendita di bene SEZIONE TERZA CIVILE eredi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 17641/98 FIDUCCIA Dott. Gaetano Consigliere Cron. 25606 FAVARA Dott. Ugo - --Consigliere Rep. 1934 TRIFONE Dott. Francesco Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere- Ud.14/02/02 SEGRETO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. IO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. LUG. 2002 SENTE N ZA per sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CATALANO GIUSEPPE, CATALANO NICOLA, CAPOLECCHIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ELISABETTA VED CATALANO, elettivamente domiciliati in Richiesta copia studio F1 dal Sig. ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato per diritti € 3.10 1 6.2002 MACRO RENATO, difesi dall'avvocato DE ZIO GIUSEPPE, il - IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrenti Richiesta copia studio dal Sig. GE contro per diritti € 3.10 elettivamente domiciliato in ROMA il AVELLA FRANCESCO, 1 LUG 2002.1LUG. IL CANCELLIERE MANTEGAZZA 24, presso Cav. GARDIN LUIGI, VIA LAURA .. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difeso dall'avvocato LAURORA NICOLA, giusta delega in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2002 atti;
dal Sig. ONN per diritti € 3.10 440 controricorrente - 11 UG. 2002 IL CANCELLIERE -1- avverso la sentenza n. 786/97 della Corte d'Appello di ....... 1'11/06/1997, TERZA SEZIONE CIVILE emessa BARI, depositata il 14/07/97; RG. 786/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. IO SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per del III motivo, assorbito il IV, rigetto accoglimento degli altri. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 27.12.1984, TA US, assumendo di essere proprietario per successione paterna ab intestato, di un fondo rustico in agro di Ruvo di Puglia, conveniva innanzi al tribunale di Trani, AV Francesco, indicandolo e chiedeva che lo come detentore sine titulo del predio stesso fosse condannato al rilascio. si costituiva ed assumeva di essere divenuto Il convenuto proprietario del fondo, per acquisto fattone da PP BE, il 14.5.1979, madre dell'attore ed erede anch'essa, con i di lei figli TA US e LA, del marito TA IO, deceduto il 28.10.1978. L'AV veniva autorizzato a chiamare in causa la PP, in proprio e quale legale rappresentate del figlio controminore US, proponendo gli stessi e contro l'attore la domanda di accertamento del suo diritto di sull'intero proprietà fondo, in via gradata l'accertamento del diritto di proprietà su un terzo del fondo, la condanna della PP alla restituzione dell'acconto di £. 1.500.000, versato con assegno, sul prezzo complessivo di £. 5.500.000, il rimborso delle spese per migliorie a carico di chi fosse riconosciuto proprietario del fondo. Il tribunale, sentenzacon depositata il 12.11.1994, dichiarava che per effetto del contratto di compravendita 3 tra la PP e l'AV, quest'ultimo era comproprietario di una quota ideale, pari ad un terzo del fondo, in comunione ed indiviso con i fratelli TA;
respingeva le restanti domande. Avverso questa sentenza proponevano appello i TA e la PP, che hanno presentato memoria. Resisteva l'AV. La corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 14.7.1997, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che, quanto all'assunto disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata da parte della PP, detto disconoscimento non vi era mai stato, non avendo mai la stessa disconosciuto in modo inequivoco l'autenticità della scrittura;
che nessuna influenza aveva il comportamento delle parti successivo alla fini della validità della stessa;
che era scrittura ai inammissibile il deferito giuramento per mancanza di fosse risultato daldecisorietà, poiché, ove anche giuramento che la PP non aveva riscosso l'assegno, tanto non influiva sull'assunta inesistenza, inefficacia risolubilità del contratto;
che, inoltre, la formulazione era ambigua. Quanto alla domanda di rilascio del fondo da parte dell'AV, riteneva la corte, che non poteva disporsi detto rilascio da parte dell'AV, in quanto egli, essendo 4 ne era per ciò stesso comproprietario di una quota ideale, compossessore, mentre gli attori avrebbero potuto far valere la qualità di comproprietari e di compossessori nella sede opportuna. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione I LA e la PP. Resiste con controricorso il convenuto. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, 216, c.p.c. e 2702 e 2727 nonchéC.C. l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. Assumono i ricorrenti che il disconoscimento della scrittura privata non necessita di formule sacramentali e che nella fattispecie la PP aveva sempre contestato l'esistenza di un contratto di compravendita. In ogni caso la mancanza di sottoscrizione da parte dell'acquirente rende inesistente la scrittura.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Osserva questa Corte che, ai sensi dell'art. 214 C. p. C., il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio, impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua 5 interezza ○ limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede solo avente causa dell'apparente sottoscrittore, la dichiarando di non conoscere la scrittura sottoscrizione di quest'ultimo (Cass. civ., 27 agosto 1990, n. 8755). ha accertato, conNella fattispecie il giudice di merito motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità, che mai la PP aveva effettuato questo disconoscimento dell'autenticità della scrittura privata 2.2. Né la sola contestazione del rapporto fondamentale è di per sé idonea ad essere equiparata ad un disconoscimento (ex art. 214 c.p.c.) della scrittura privata posta a base dello stesso.
4. Infondata è anche la censura di inesistenza del contratto non essere stata sottoscritta la di compravendita, per scrittura privata da parte dell'acquirente AV, che l'ha prodotta in giudizio. contraente è giurisprudenza pacifica, il Infatti, la come cui sottoscrizione non figura nel documento rappresentativo di un contratto per il quale sia richiesta dalla legge а forma scritta, può validamente pena di nullità la perfezionarlo con la sua produzione in giudizio, al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questo con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, semprechè, medio tempore, l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso о non sia decaduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi eredi (Cass. 7 maggio 1997, n. 3970).
5.Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2697 e 2657 C.C., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Secondo i ricorrenti competeva all'AV fornire la prova che la proprietà del fondo, ○ di una quota ideale dello stesso era stata a lui venduta, indipendentemente dal disconoscimento della scrittura privata. In ogni caso, secondo i ricorrenti, non era sufficiente, ai fini della trascrizione della domanda, che la sentenza si limitasse ad accertare che la PP non aveva disconosciuto la scrittura, essendo anche necessario che la sentenza dichiarasse l'autenticità della sottoscrizione.
6. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso in parte sia manifestamente infondato ed in parte, sia inammissibile. ' Quanto alla prima censura l'infondatezza discende dal fatto che la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento 8. 7 parziale della domanda dell'AV, proprio sulla scrittura privata da lui prodotta. Quanto alla seconda censura, la stessa, indipendentemente dal profilo della fondatezza, è inammissibile, per mancanza di interesse da parte dei ricorrenti a rilevare l'assunta mancanza di pronunzia ai fini della trascrizione, avendo eventualmente- interesse a tanto solo l'AV.
7. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la e degli artt. 757, 1418, violazione falsa applicazione 1480, 1362 1376e C.C., nonché il vizio di insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assumono i ricorrenti, che, in ogni caso, poiché nella trattava di vendita di bene ricadente in fattispecie si comunione ereditaria, essa aveva efficacia solamente seobbligatoria, in quanto non poteva avere effetti reali non dal momento, in cui il bene fosse stato assegnato alla PP, tenuto conto, che, per effetto dell'art. 757 a seguito della divisione, detto bene non viene c.p.c., se, che l'ha alienato, questi viene al coeredeassegnato considerato come se non avesse mai avuto la proprietà dello stesso. In ogni caso assumono i ricorrenti che, poiché il bene era considerato come un unicum inscindibile, poiché gli altri comproprietari coeredi non avevano aderito alla vendita, il contratto stesso deve considerarsi nullo.
8.1. Il motivo va accolto, per quanto di ragione. Anzitutto va dichiarata inammissibile la seconda censura (quella attinente alla nullità (o inefficacia) del contratto poiché, ilper quanto bene fosse stato venduto come un unicum, alla sua vendita non parteciparono anche gli altri comproprietari. L'inammissibilità deriva da due ragioni. In linea di principio è vero che la vendita di un bene in comunione è di norma considerata dalle parti come un unicum inscindibile e non come somma delle vendite delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari, per cui questi ultimi costituiscono una unica parte complessa e le loro dichiarazioni di vendita si fondono in un'unica volontà negoziale tranne che dall'unico documento predisposto per il negozio risulti chiaramente la volontà di scomposizione in più contratti in base al quale ogni comproprietario vende la nessun collegamento propria quota all'acquirente senza negoziale con le vendite degli altri ( Cass., 26 novembre 1998, n. 11986). Sennonchè il principio suddetto opera appunto - allorchè, anzitutto, il bene sia stato venduto come bene in comproprietà e come tale risulti qualificato nel contratto, e non allorchè sia stato venduto benecome di proprietà esclusiva dell'alienante (indipendentemente poi dal punto se tale bene fosse per intero o solo in parte del venditore), come finora sostenuto nel presente giudizio. 9 Ne consegue che la censura prospetta una questione nuova, nei gradi di merito, ed attiene alla non sollevata della volontà contrattuale, che valutazione istituzionalmente compete al giudice di merito. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena inammissibilità, questioni che siano già comprese nel di non essendo giudizio di appello, deldecideredel tema inla prima volta Cassazione questioni prospettabili per nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase non (Cass. 29.3.1996; del merito e rilevabili di ufficio Cass. 10.5.1995, n. 5106; Cass. 8.7.1994, n. 6428).
8.2. In ogni caso va osservato che unico legittimato a far valere detta nullità del contratto di compravendita di bene un solo comproprietario e in comunione, effettuato da non anche dagli altri, per quanto indicati nel contratto ed allorchè il bene sia stato considerato come un unicum, il preteso acquirente e non anche il comproprietario non alienante. Infatti la compravendita di un bene predisposta per la partecipazione di tutti i comproprietari, ma stipulata da uno solo di essi, deve considerarsi inefficace con riferimento all'intera res empta ma, trattandosi di inefficacia soltanto relativa, legittimato a farla valere è soltanto il titolare dell'interesse all'acquisto dell'intero 10 va peraltro riconosciuta la facoltà di chiedere,bene, cui giudiziale, l'accertamento dell'efficacia del in sede relazione alla quota del comproprietario contratto in validamente intervenuto alla stipula, senza che quest'ultimo possa a ciò opporsi, in assenza di un apprezzabile interesse. a che la cosa indivisa sia venduta per intero, a meno che, dal contratto di compravendita non risulti che il negozio e cioè sia stato comunemente inteso come vendita unitaria, che le parti abbiano convenuto la stipula nel comune successiva adesione degli altripresupposto della contitolari della comunione (Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4902; Cass. civ., sez. II, 18 settembre 1991, n. 9749).
9.1. Fondata è invece la censura di violazione dell'art. 757 C.C. e della falsa applicazione dell'art. 1480 c.c.. Osserva preliminarmente questa Corte che il principio per cui la vendita del bene comune come proprio da parte del comproprietario ha efficacia reale per la quota dell'alienante ed efficacia obbligatoria come vendita di cosa altrui per il resto (Cass. 10 marzo 1981, n. 1341; Cass. 27.6.1983, n. 4405; Cass. 12 aprile 1983, n. 2575), in applicazione della disciplina di cui all'art. 1480 C.C. (tesi, peraltro, non condivisa dalla dottrina classica che ritiene applicabile la norma in questione solo nell'ipotesi 11 di cosa parzialmente altrui pro diviso), non è applicabile in caso di bene ricadente nella comunione ereditaria. Infatti, in tema di comunione ereditaria, opera il principio di cui all'art. 757 c.c., secondo cui "ogni erede è reputato solo ed immediato successore di tutti i beni componenti la sua quota 0 a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, see si considera come non avesse mai avuto la proprietà di altri beni ereditari".
9.2.Da ciò consegue che non può ritenersi che la vendita di un bene, rientrante nella comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, produca effetti reali relativamente alla quota ideale del coerede alienante, in quanto questi, per effetto dell'assegnazione in sede di divisione, potrebbe non risultare mai proprietario del detto bene o di parte di esso (questa volta pro diviso). In la vendita ha solo effetto obbligatorio, questo caso essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione (Cass. civ., 13 luglio 1983, n. 4777). Pertanto, fino a tale assegnazione il bene continua a far parte della massa comune da dividere (Cass. civ., 23 giugno 1981, n. 4105).
9.3. Il compratore di un bene in comunione ereditaria da uno solo dei coeredi, data la comunione e finchè essa perdura, is. 12 non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa. Neppure può ottenere la quota ideale di un singolo bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, per il semplice motivo che, giusto il principio che emerge dall'art. 757 c.c. e piu' in generale dal sistema C.C. diritti dila divendita che prevede(art. 477 successione, ed art. 765 C.C., che prevede la vendita del diritto ereditario), esistenon una quota ideale della proprietà di quel bene in capo al coerede, il quale è titolare solo di una quota di eredità ' intesa come universitas, che è già di per sé un diritto alienabile (artt. 1542 e segg. c.c.), mentre la proprietà del bene non necessariamente deve rientrare in quella quota, al momento della divisione. In altri termini, mentre nella comunione normale di un bene il rapporto tra il comproprietario del bene (che poi aliena) ed il bene è diretto ed è dato dall'unico diritto esistente, quello di (com) proprietà, nella comunione ereditaria il rapporto non è diretto, ma passa attraverso il diritto alla quota ereditaria.
9.4. Da ciò consegue che l'acquirente di un bene ereditario da uno dei coeredi, ignorando la comunione, può sempre chiedere, anche subito, la risoluzione del contratto e ciò a differenza della disciplina dell'art. 1480 C.C., senza che B. 13 rilevi indagare se avrebbe stipulato il contratto, qualora avesse saputo della comunione. Se, invece, preferisce attendere la divisione, e con questa si la suo dante causa,cosa viene assegnata per intero al applica l'art. 1479, c.1, e rimangono precluse tanto la risoluzione quanto la semplice riduzione del prezzo.
9.5. Se nella divisione la cosa rimane assegnata per intero ad altro condividente, la cosa diventa di cosa interamente altrui, e spetta la risoluzione ex art. 1479 c.c., senza che sia concepibile un'alternativa con la semplice riduzione del prezzo. Infine se la cosa nella divisione viene assegnata solo in parte al venditore, da tale momento comincia ad applicarsi l'art. 1480 C.C.: quindi il compratore acquista la parte ed ha diritto ad materiale toccata al proprio dante causa una proporzionale riduzione del prezzo. acquistato il bene hacompratore 9.6.Se, invece, il il venditore ha ereditario, conoscendo della comunione, l'obbligo di chiedere subito la verso il compratore divisione, e, nei limiti del possibile, di fare in modo che gli venga assegnata la cosa da lui venduta, poiché solo in questo modo il venditore diventa proprietario del bene. Se la divisione non viene chiesta dal venditore, può esserlo dal compratore, ma non iure proprio, perché una vendita, come quella considerata, non lo rende comproprietario. 14 9.7.Solo nel caso in cui il bene venduto sia l'unico bene della massa ereditaria ( e sempre che lo stesso sia che l'effetto traslativo della divisibile) può ammettersi quota ideale di comproprietà non rimanga subordinato all'assegnazione della quota del bene al coerede, in qua nto in questo caso, stante l'unicità del bene, la quota di eredità coincide necessariamente con la quota di comproprietà del bene stesso, con la conseguenza che il coerede è anche sicuramente proprietario della quota può di questa liberamente disporre ai promessa in vendita e sensi dell'art. 1103 C.C., immettendo così l'acquirente nella comproprietà del bene (Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1993, n. 8259). 10. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ritenendo che la vendita del fondo dalla coerede PP all'AV efficacia reale, sia pure ai sensi dell'art. 1480 avesse divisione, con senza accertare se vi fosse stata una C.C., l'assegnazione di una quota alla PP, ovvero se detto bene fosse l'unico bene ereditario (il che contestato dai ricorrenti). In questi termini va quindi accolto il motivo di ricorso. del suddetto motivo comporta 11. L'accoglimento del quarto motivo di ricorso con cui si l'assorbimento lamenta la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1140,1146,1147 15 e 1470 C.C., in relazione al mancato accoglimento della domanda di rilascio, sia pure nei limiti della quota ideale di due terzi, fondata dalla sentenza impugnata sul fatto che un terzo del fondo in l'AV fosse comproprietario per questione. 12. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2736, 1362, nonché l'insufficienza e contraddittoria 1208 C.C. motivazione della sentenza. Assumono i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio, attinente alla mancata riscossione da parte dell'alienante dell'assegno di 1.500.000,£. in quanto con esso si intendeva contribuire ad un'interpretazione del contratto diversa da quella individuata dai giudici di merito. Inoltre ritengono i ricorrenti che la formula non era ambigua. 13. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato. Osserva questa Corte che la valutazione del requisito della decisorietà del giuramento decisorio, è riservata, al pari della valutazione della rilevanza e della pertinenza di ogni altro mezzo di prova, al giudice di merito e non se non per vizio di motivazione censurabile in cassazione, (Cass. 8.2.1985, n. 1022). Nella fattispecie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure nei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, ha ritenuto che inammissibile era il deferito giuramento per mancanza di decisorietà, poiché ove anche fosse risultato dal giuramento che la PP non aveva riscosso tantol'assegno, non influiva sull'assunta inesistenza, inefficacia o risolubilità del contratto. Il rigetto della censura allarelativa prima delle due autonome motivazioni che sorreggono la dichiarazione di inammissibilità del giuramento decisorio rende priva di censura allarelativa seconda interesse processuale la motivazione. 14. In definitiva, va accolto, per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, assorbito il equarto, vanno rigettati i restanti. L'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della corte di appello uniformerà ai principi di di Bari, che si diritto sopra esposti e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e rigetta i restanti motivi. ら 17 Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, lì 14 febbraio 2002. Il cons. est. Il Presidente Garian Ficheccon And ris Segret IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Ajello Depositata in Cancelleria Oggi, 11. 07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 1027129,11 51,65 180,76 POMA > 180,76 33503 CENTUTANTA/76 18