Sentenza 29 marzo 2003
Massime • 1
Nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinunzia.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI TA VED. ON, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE LUCA, difesa dagli avvocati ANGELO PIETROSANTI, MARIO LAURO, PIETROSANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, Filiale di Latina, in persona del Direttore pro tempore della Filiale Dr. Manfredo Carfagnini, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DEL FANTE 2, presso lo studio GULLO-ANGELONI, difesa dall'avvocato PIERLUIGI ANGELONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AS ORLANDO, BANCA CREDITO COOPERATIVO DI SERMONETA, IMO GALANTI DITTA, BANCO DI NAPOLI-FILIALE DI LATINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 855/00 del Tribunale di LATINA, Sezione 2^ Civile, emessa il 15/06/00 e depositata il 10/07/00 (R.G. 1866/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del 1^ motivo e l'assorbimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. TA OR, coniuge erede di IO IA, con ricorso al giudice dell'esecuzione del tribunale di Latina del 20 maggio 1999, ha proposto opposizione contro la vendita dei beni pignorati in danno del suo dante causa, effettuata il 17 maggio 1999 dal notaio delegato, denunciando che erano state violate le disposizioni sulla pubblicità dell'incanto e quelle che stabiliscono che all'atto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica del terreno.
Nel giudizio si sono costituiti il creditore procedente Orlando Cascianelli e la Banca Nazionale del Lavoro, la quale ha dedotto che la OR aveva rinunciato all'eredità di IO IA.
2. Il tribunale, con sentenza del 10 luglio 2000, ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di TA OR, rilevando che, con dichiarazione del 31 ottobre 1997, ella aveva rinunciato all'eredità del suo dante causa, debitore esecutato.
3. Per la cassazione della sentenza TA OR ha proposto ricorso. Resiste con controricorso la spa Banca Nazionale del Lavoro. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in due motivi, è rigettato con le considerazioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo ripete l'argomento svolto con l'atto di opposizione, con il quale la OR ha sostenuto che la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita doveva essere interpretata come atto di revoca della rinuncia all'eredità di IO IA.
Il motivo non è fondato.
2.1. La sentenza impugnata ha negato che l'atto di opposizione poteva essere inquadrato come accettazione dell'eredità, svolgendo i seguenti argomenti: a) l'interessata non aveva provato che fosse intervenuta revoca della rinuncia all'eredità mediante accettazione espressa o tacita;
b) anche a voler interpretare il ricorso in opposizione come accettazione tacita, l'effetto dell'accettazione tacita sorgerebbe in virtù di un comportamento successivo alla rinuncia.
2.2. La ricorrente sostiene che, come l'accettazione, anche la revoca della rinuncia all'eredità può essere espressa o tacita e che quest'ultima si verifica tutte le volte in cui sia compiuto un atto che necessariamente presuppone la volontà riconsiderarsi come erede.
Questa situazione si era verificata nella fattispecie e non era rilevante la circostanza, adombrata nella sentenza impugnata, che la revoca era ricavata da un atto compiuto dal difensore della parte.
2.3. La rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 del codice civile. L'effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati;
fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice.
In considerazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, già richiamato, richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa "deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere (.....) e inserita nel registro delle successioni": Cass. 30 ottobre 1991, n. 11634. Si aggiunga che nel caso in cui il chiamato all'eredità sia nel possesso dei beni ereditari, egli deve fare l'inventario dei beni del de cuius entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa e ciò condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius": Cass. 22 giugno 1995, n. 7076. Ne deriva che il sistema non consente una revoca tacita della rinuncia, come, erratamente, sostiene la ricorrente. Deve essere rilevato, incidentalmente, che la giurisprudenza richiamata nel ricorso non si riferisce alla fattispecie della revoca della rinuncia, ma alla diversa fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità, che è fenomeno compatibile con comportamenti concludenti.
2.4. La sentenza impugnata, sia pure con argomenti diversi, è giunta a conclusioni corrette e, per questa ragione, si sottrae alle critiche mosse con il motivo che si è esaminato.
È stato, cioè, correttamente ritenuto che TA OR non era legittimata ad opporsi agli atti della procedura esecutiva in danno del coniuge defunto.
3. La conclusione da ultimo raggiunta esclude che possa essere esaminato il secondo motivo del ricorso con il quale è denunciato un vizio della procedura esecutiva.
4. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 13 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2003