Sentenza 28 marzo 2003
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- 1. Revoca rinuncia ereditàhttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
21 ottobre 2025 La revoca della rinuncia all'eredità è possibile? Entro quali limiti il chiamato può cambiare idea e accettare ciò che aveva rifiutato? La risposta si trova nell'articolo 525 del codice civile e nella giurisprudenza, secondo la quale la rinuncia non è sempre definitiva. In molti casi, infatti, l'erede può revocare la rinuncia, purché la delazione ereditaria non sia venuta meno. Ma attenzione: bastano alcune circostanze, come l'accettazione di altri chiamati, per rendere irrevocabile la scelta. Comprendere la revoca rinuncia eredità La revoca della rinuncia all'eredità è disciplinata dall'articolo 525 del codice civile. Questa norma stabilisce che chi ha rinunciato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RILTA IMMOBILE04745 /03 DO UA TRASFERIMENTO SEZION Composta dagli Ill.mi § gg.r] Ma strati R.G.N. 16897/00 Dott. Giovanni LOSAV.O Prdsidente Det Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 10 7-S FELICETIJ Rel Consigliere Dott. Francesco Rep. 1303 Dott. Alon CECCHERINI Consigliere DI PALMA Consigliere Ud.06/12/2002 Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NZ GI, elettivemente domiciliato in ٢ ROMA VIA XX SETTEMBRE 118, presso l'avvocato SARO ٢٠ GIUDICE, che 10 rappresenta e ditende unitamente ١ all'avvocato FERNANDO PICCONE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
DE PAOLIS GI;
- intimato avverso la sentenza n. 285/99 della Corte d'Appello di 2002 L'AQUILA, depositata il 08/06/99; 2280 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETII;
udi to il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generaic Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per 11 Ligetto del primo motivo e del l'assorbimento secondo motivo del ricorso;
Svolgimento dal processo LI ZI OR, con citazione notifi- cata 1'1 aprile 1983, convenne dinanzi al Tribunale di Avezzano De Faolis OR, chiedendo nei suoi confron- ti sentenza costitutiva del trasferimento della pro- prietà di un immobile che asseriva acquistato per suo conto. Il convenuto ai costitul chiedendo la reiezione 7 della domanda. 11 Tribunale, con sentenza 16 aprile 1993, riget- tò la domanda. Il LI ZI propose appello, chiedendo la riforma della sentenza deducendo, fa l'altro, l'estinzione del giudizio di primo grado, a seguito di interruzione per morte dell'avv. Antonio Lanzi, avvenu- ta il 16 aprile 1987, пом sanata dall'assistenza del convenute da parte di altro procuratore, non abilitato a esercitare dinanzi al Tribunale di Avezzaro. Nel contraddittorio fra le parti, la Corte di ap- peilo di L'Aquila rigettò il gravame, con sentenza de- 2 pocitata il giorno 8 giugno 1999. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corle il LI ZI, con atto notificato al De Paolis il 15 luglio 2000, formulando due motivi di im- pugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art, 301 c.p.c. Bi deduce specificamente al ri- guardo che la sentenza impugnata ha erroneamente affer mato la inammissibilità delia censura, formulala د ن relativadall'odierno ricorrente in sede di appello, alla mancata declaratoria ci interruzione del processo di primo grado per la morte del procuratore di
contro
- parte, ed alla mancata riassunzione nel termine di leg- ge. Infatti non sarebbe esatto che solo la parte rima- priva del difensore può eccepire la interruzione del processo, giacchè questa, per norte del procuratore di una parte in giudizio, a norma dell'art. 301 C.p. . é automatica, ed avviene dalla data della sua morte. Essendo la controparte, nel giudizio di primo gra- do, assistita da un procuratore deceduto abilitatc ad esercitare presso il Tribunale di Avezzano, dinanzi al quale si svolgeva il giudizio, E da un procuratore non abilitato a esercitare dinanzi a quel Tribunalc, la morte del primo aveva causata la interruzione automati- 3 ca del processc, successivamente estintosi per la man- cata riassunzione nel termine di legge. Con il secondo motivo si denuncia la quilità del- la sentenza, in quanto l'interruzione preclude il vali- do compimento di ulteriori atti processuali che, SC compiuti, conotutti nulli, compresa la sentenza. Il ricorso é infondato. Vero infatti che а seguito del decesso deil'unino procuratore di una parte il processo si in- terrompe ope legis, a prescindere dalla dichiarazione di interruzione pronunciata dal giudice (Cass. 17 gen- naio 2002), o di dichiarazione della parte interessata Case. il maggio 2000, n. 6061) 3 della steasa cono- scenza che dell'evento abbiano avuto le parti e il giu- dice (Cass. 27 novembre 1999, П. 13302) secondo l'esplicito disposto dell'art. 301 c.p.C., che fa de- correre l'interruzione automaticamente "dal giorno del- la morte del procuratore, Ma poichè le norme che disciplinano i'interruzione del processo sona predisposte dall'ordinamento a tutela della parte nei cui confronti l'evento interruttivo si verifica, in conformità di ta- le ratio, solo talo parte può dolersi dell'irregolare proseguimento del processo e delle conseguenti nullità, ed essa soltanto è legitrimafa dedurjeâ ida ultimo Cass. 29 agosto 1998, n. 8641, 18 luglio 1997, n. 662). Essendo la ratio decidendi della sentenza impu- gnata conforme a tale principio, già affermato da que- sta Corte E che questo collegio condivide, il ricorsc deve essere rigettato. Nulia va deciso sulle spese, non avendo la parte intimata presentato difese.
P. Q. M.
In Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002, nelia camera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore (Francesco Felicetti) (Giovanni Losavio) befour V TONEA IL CANCELLIERE Andre nord CELLIERE 5