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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/11/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 515/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 13/11/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 515/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Angelo Puglisi,
- appellante -
contro
:
, in Controparte_1
persona del Prefetto pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura dello Stato,
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 7 d.lgs. 1 settemrbe
2011, n. 150 – appello.
È presente l'Avv. Natalino Bonvegna, per delega dell'Avv. Angelo Puglisi, nell'interesse di Discute oralmente la causa, insistendo nei Parte_1
motivi di appello. Chiede pertanto la decisione. Il Giudice visto l'art. 350-bis, comma 1, cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate per l'appellante, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Barcellona, numero 104/2025, notificata il 2 aprile 2025, con la quale è stata rigettata, sulla scorta della produzione documentale dell'appellata,
l'opposizione proposta da avverso il verbale con cui, l'8 Parte_1
agosto 2024, la sezione di polizia stradale del Commissariato di Barcellona
P.G. ha contestato all'appellante, ex art. 200 c.d.s., la violazione dell'art. 193, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
A sostegno dell'appello, l'istante ha addotto la tempestività e la fondatezza dell'eccezione di difetto di rappresentanza dell'opposta, che sarebbe stato, in ogni caso, rilevabile d'ufficio e non sanabile ex art. 182 del codice di rito, conseguendone l'irrilevanza del verbale di sequestro prodotto in sede di costituzione da parte di un funzionario dell'ente non legittimato a resistere in ragione della mancata produzione della delega di funzioni da parte del
Prefetto, titolare del potere di rappresentanza in giudizio.
L'appellante ha, altresì, contestato l'omessa pronuncia circa la censura di illegittimità del sequestro di un mezzo utilizzato per l'esercizio di attività di impresa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattata nella resistenza della controparte per essere decisa come segue. 2. – L'appello è inammissibile.
2.1. – A mente dell'art. 204-bis c.d.s., “l'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”, il quale ultimo dispone, al primo comma, che “Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
L'art. 433, comma 1, c.p.c. prescrive che l'appello avverso le sentenze pronunciate a definizione dei procedimenti soggetti al rito del lavoro assuma la forma del ricorso, da depositare nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 434, comma 2, c.p.c.).
Orbene, nel caso di specie non è contestato che la sentenza di primo grado sia stata notificata dall'appellata il 2 aprile 2025 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Sebbene l'appello sia stato erroneamente introdotto con atto di citazione in luogo di ricorso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisibilmente richiamata dall'ente, per valutare la tempestività dell'appello, bisogna avere riguardo alla data deposito dell'atto introduttivo.
Invero, “in forza del d.lgs. n. 150 del 2011, ai giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si applica il rito del lavoro, e in particolare l'art.
434 cod. proc. civ., sicché, in detti giudizi, l'appello deve essere proposto in forma di ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti, e ai fini della tempestività del gravame vale la data di deposito dell'atto introduttivo (Cass., Sez. VI-2, 7 novembre 2016, n. 22564)” (Cass.
Civ., sez. VI-2, ord. 2 agosto 2017, n. 19298). Si tenga presente, peraltro, che la decadenza non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 1 settembre
2011, n. 150, che si riferisce esclusivamente al giudizio di primo grado (come si ricava dalla lettura dei commi precedenti e dalla sua collocazione sistematica). Tesi confermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. Civ., sez. VI-2, ord.
2 agosto 2017, n. 19298; Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 5 luglio 2018, n. 17666, n.
19298).
Al momento dell'iscrizione a ruolo, in data 12 maggio 2025, era ormai decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 434, comma 2, del codice di rito.
2.2. – L'inammissibilità del gravame rende superflua la conversione del rito in appello, trattandosi di formalità che non avrebbe alcuna concreta incidenza sulla gestione e sull'esito del giudizio.
3. – Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 5.200,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti (artt. 4 e 5 del d.m.
10 marzo 2014, n. 55).
4. – Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 515/2025 R.G.A.C., dichiara l'appello inammissibile e condanna al pagamento, in favore della controparte, delle Parte_1
spese processuali che liquida in € 1.458,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dà atto dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 13/11/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 515/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Angelo Puglisi,
- appellante -
contro
:
, in Controparte_1
persona del Prefetto pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura dello Stato,
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 7 d.lgs. 1 settemrbe
2011, n. 150 – appello.
È presente l'Avv. Natalino Bonvegna, per delega dell'Avv. Angelo Puglisi, nell'interesse di Discute oralmente la causa, insistendo nei Parte_1
motivi di appello. Chiede pertanto la decisione. Il Giudice visto l'art. 350-bis, comma 1, cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate per l'appellante, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Barcellona, numero 104/2025, notificata il 2 aprile 2025, con la quale è stata rigettata, sulla scorta della produzione documentale dell'appellata,
l'opposizione proposta da avverso il verbale con cui, l'8 Parte_1
agosto 2024, la sezione di polizia stradale del Commissariato di Barcellona
P.G. ha contestato all'appellante, ex art. 200 c.d.s., la violazione dell'art. 193, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
A sostegno dell'appello, l'istante ha addotto la tempestività e la fondatezza dell'eccezione di difetto di rappresentanza dell'opposta, che sarebbe stato, in ogni caso, rilevabile d'ufficio e non sanabile ex art. 182 del codice di rito, conseguendone l'irrilevanza del verbale di sequestro prodotto in sede di costituzione da parte di un funzionario dell'ente non legittimato a resistere in ragione della mancata produzione della delega di funzioni da parte del
Prefetto, titolare del potere di rappresentanza in giudizio.
L'appellante ha, altresì, contestato l'omessa pronuncia circa la censura di illegittimità del sequestro di un mezzo utilizzato per l'esercizio di attività di impresa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattata nella resistenza della controparte per essere decisa come segue. 2. – L'appello è inammissibile.
2.1. – A mente dell'art. 204-bis c.d.s., “l'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”, il quale ultimo dispone, al primo comma, che “Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
L'art. 433, comma 1, c.p.c. prescrive che l'appello avverso le sentenze pronunciate a definizione dei procedimenti soggetti al rito del lavoro assuma la forma del ricorso, da depositare nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 434, comma 2, c.p.c.).
Orbene, nel caso di specie non è contestato che la sentenza di primo grado sia stata notificata dall'appellata il 2 aprile 2025 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Sebbene l'appello sia stato erroneamente introdotto con atto di citazione in luogo di ricorso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisibilmente richiamata dall'ente, per valutare la tempestività dell'appello, bisogna avere riguardo alla data deposito dell'atto introduttivo.
Invero, “in forza del d.lgs. n. 150 del 2011, ai giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si applica il rito del lavoro, e in particolare l'art.
434 cod. proc. civ., sicché, in detti giudizi, l'appello deve essere proposto in forma di ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti, e ai fini della tempestività del gravame vale la data di deposito dell'atto introduttivo (Cass., Sez. VI-2, 7 novembre 2016, n. 22564)” (Cass.
Civ., sez. VI-2, ord. 2 agosto 2017, n. 19298). Si tenga presente, peraltro, che la decadenza non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 1 settembre
2011, n. 150, che si riferisce esclusivamente al giudizio di primo grado (come si ricava dalla lettura dei commi precedenti e dalla sua collocazione sistematica). Tesi confermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. Civ., sez. VI-2, ord.
2 agosto 2017, n. 19298; Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 5 luglio 2018, n. 17666, n.
19298).
Al momento dell'iscrizione a ruolo, in data 12 maggio 2025, era ormai decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 434, comma 2, del codice di rito.
2.2. – L'inammissibilità del gravame rende superflua la conversione del rito in appello, trattandosi di formalità che non avrebbe alcuna concreta incidenza sulla gestione e sull'esito del giudizio.
3. – Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 5.200,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti (artt. 4 e 5 del d.m.
10 marzo 2014, n. 55).
4. – Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 515/2025 R.G.A.C., dichiara l'appello inammissibile e condanna al pagamento, in favore della controparte, delle Parte_1
spese processuali che liquida in € 1.458,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dà atto dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti