Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 9893 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Foresta Rosa;
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Bellotta Federica;
–resistente– avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legitt.).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4.2.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio a Palermo il 5.03.2008 con Controparte_1 unione coniugale dalla quale sono nati a Palermo i figli: , Persona_1
l'1.04.2008, e , l'8.09.2014, per i quali, con il decreto emesso il Persona_2
23.06.2022 di omologa della separazione consensuale dei coniugi, era stato stabilito l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con
affetto da disabilità intellettiva lieve con disturbo del comportamento ER
(portatore di handicap lieve ex art. 3, comma 1, L. 104/92), presso la sua abitazione- ha chiesto di essere autorizzata, con urgenza, a procedere al cambio di residenza del minore presso la nuova abitazione e ad ER effettuare tutte le attività necessarie al fine di ottenere la liquidazione dell'indennità di frequenza riconosciuta al figlio.
2. Nel costituirsi in giudizio ha sollecitato il rigetto delle Controparte_1 domande avanzate dalla controparte e in via riconvenzionale ha chiesto la modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione, mediante fissazione del domicilio prevalente del minore presso la sua abitazione. ER
Ha, dunque, chiesto di “autorizzare il cambio di residenza del minore ER
presso il padre;
4) disporre che la sig.ra sia onerata del
[...] Pt_1 versamento mensile al resistente della somma complessiva non inferiore ad €
400,00 (€ 200,00 figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi;
5) disporre che
l'indennità di frequenza di confluisca in un libretto postale a Persona_2 firma del sig. o, linea meramente subordinata, a firma congiunta di CP_1 entrambi i genitori;
6) disporre che le somme erogate a titolo si Assegno Unico per i figli minori siano percepite esclusivamente dal sig. ”. Controparte_1
3. All'udienza del 4/2/2024, le parti, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver trovato un accordo alle seguenti condizioni che integralmente si riportano:
“- il sig. acconsente al cambio di residenza del figlio , nato in CP_1 ER data [...] a [...], unitamente alla madre in via San Ciro n.73, a
Palermo;
- entrambi i genitori si dichiarano disponibili ad aprire due nuovi libretti postali, cointestati ad entrambi, ove confluiranno le indennità di frequenza erogate dall'INPS in favore dei figli , nato il [...] e , nato in [...] [...];
- dichiarano altresì entrambi di rinunciare a tutte le ulteriori domande avanzate”.
4. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
5. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto da e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.