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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/12/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1403/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosamaria Cavallaro Parte_1
(PEC: Email_1
RICORRENTE E
Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO
[...]
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Pandolfo (PEC:
Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Noel Ramundo (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/6/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202400000460000, notificata il 23.4.2024, cui sono sottese – con riguardo a questa giurisdizione – le cartelle di pagamento n. 13920180006787486000;
1 13920210002581613000; 13920220001112087000, relative a pretese contributive di importo pari a 18.039,84€, deducendo l'omessa ricezione delle cartelle di pagamento medesime e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “preliminarmente, disporre la sospensione dell'atto impugnato nonché dei ruoli recati dalle cartelle di pagamento NN° 13920180006787486000-13920210002581613000 13920220001112087000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe altrimenti arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3, commi 9 – 10, L. 335/1995; - nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per i motivi su esposti da intendersi qui integralmente richiamati, primo fra tutti l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per presunta esistenza di un credito inferiore alla somma di € ventimila,00; - annullare e/o revocare le cartelle di pagamento NN° 13920180006787486000- 13920210002581613000-13920220001112087000, sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca, per violazione delle norme richiamate nelle motivazioni o, quantomeno, annullarle per insussistenza della pretesa tributaria;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle opposte NN° 13920180006787486000- 13920210002581613000-13920220001112087000, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge 335/95; - ordinare al Concessionario l'immediata cancellazione del ruolo delle cartelle di pagamento NN° 13920180006787486000-13920210002581613000-13920220001112087000; - condannare, per i motivi tutti di cui al presente atto, le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente ed alla somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna, al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_3 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera
2 materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Il ha documentato di aver notificato a parte ricorrente le cartelle di pagamento CP_5 sottese alla richiesta di pagamento impugnata, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920180006787486000 è stata notificata il 9.11.2021;
- la cartella di pagamento n. 13920210002581613000 è stata notificata il 25.5.2022;
- la cartella di pagamento n. 13920220001112087000 è stata notificata l'11.4.2022. 5. Il ha, altresì, documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di CP_5 pagamento, da valersi quali atti interruttivi della prescrizione, in quanto utili a mettere in mora il debitore e rappresentativi di una nuova data di decorrenza dei termini prescrizionali. Essi sono:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200000964000, notificata il 29.9.2022 e contenente le cartelle di pagamento n. 13920210002581613000; 13920220001112087000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920249000885312000, notificata il 12.2.2024 e contenente le cartelle di pagamento n. 13920210002581613000; 13920220001112087000;
- il preavviso di fermo amministrativo n. 13980202400001770000, notificato il 12.2.2024 e contenente la cartella di pagamento n. 13920180006787486000.
6. Nel caso di specie, pertanto, non si ravvisa alcuna estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, in ragione dell'omesso decorso del quinquennio prescrittivo, anche in occasione delle notifiche delle richieste di pagamento summenzionate.
7. Infatti dalla data di notifica delle singole cartelle a quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata non sono decorsi cinque anni.
8. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre spese generali nei confronti di;
CP_1
3 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere nei confronti di . CP_4
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosamaria Cavallaro Parte_1
(PEC: Email_1
RICORRENTE E
Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO
[...]
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Pandolfo (PEC:
Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Noel Ramundo (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/6/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202400000460000, notificata il 23.4.2024, cui sono sottese – con riguardo a questa giurisdizione – le cartelle di pagamento n. 13920180006787486000;
1 13920210002581613000; 13920220001112087000, relative a pretese contributive di importo pari a 18.039,84€, deducendo l'omessa ricezione delle cartelle di pagamento medesime e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “preliminarmente, disporre la sospensione dell'atto impugnato nonché dei ruoli recati dalle cartelle di pagamento NN° 13920180006787486000-13920210002581613000 13920220001112087000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe altrimenti arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3, commi 9 – 10, L. 335/1995; - nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per i motivi su esposti da intendersi qui integralmente richiamati, primo fra tutti l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per presunta esistenza di un credito inferiore alla somma di € ventimila,00; - annullare e/o revocare le cartelle di pagamento NN° 13920180006787486000- 13920210002581613000-13920220001112087000, sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca, per violazione delle norme richiamate nelle motivazioni o, quantomeno, annullarle per insussistenza della pretesa tributaria;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle opposte NN° 13920180006787486000- 13920210002581613000-13920220001112087000, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge 335/95; - ordinare al Concessionario l'immediata cancellazione del ruolo delle cartelle di pagamento NN° 13920180006787486000-13920210002581613000-13920220001112087000; - condannare, per i motivi tutti di cui al presente atto, le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente ed alla somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna, al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_3 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera
2 materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Il ha documentato di aver notificato a parte ricorrente le cartelle di pagamento CP_5 sottese alla richiesta di pagamento impugnata, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920180006787486000 è stata notificata il 9.11.2021;
- la cartella di pagamento n. 13920210002581613000 è stata notificata il 25.5.2022;
- la cartella di pagamento n. 13920220001112087000 è stata notificata l'11.4.2022. 5. Il ha, altresì, documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di CP_5 pagamento, da valersi quali atti interruttivi della prescrizione, in quanto utili a mettere in mora il debitore e rappresentativi di una nuova data di decorrenza dei termini prescrizionali. Essi sono:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200000964000, notificata il 29.9.2022 e contenente le cartelle di pagamento n. 13920210002581613000; 13920220001112087000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920249000885312000, notificata il 12.2.2024 e contenente le cartelle di pagamento n. 13920210002581613000; 13920220001112087000;
- il preavviso di fermo amministrativo n. 13980202400001770000, notificato il 12.2.2024 e contenente la cartella di pagamento n. 13920180006787486000.
6. Nel caso di specie, pertanto, non si ravvisa alcuna estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, in ragione dell'omesso decorso del quinquennio prescrittivo, anche in occasione delle notifiche delle richieste di pagamento summenzionate.
7. Infatti dalla data di notifica delle singole cartelle a quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata non sono decorsi cinque anni.
8. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre spese generali nei confronti di;
CP_1
3 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere nei confronti di . CP_4
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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