Articolo 5 della Legge 7 febbraio 1951, n. 168
Articolo 4
Versione
25 marzo 1951
Art. 5.
Le disposizioni di cui agli articoli i e 3 si applicano anche alle somme riscosse in dipendenza di infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 25 marzo 1951