Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2024, n. 22922
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Sentenza 19 agosto 2024

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In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, include anche le giornate di ferie e/o riposo retribuito, in quanto costituenti pause essenziali e connaturali del rapporto di lavoro, costituzionalmente garantite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il trattamento a una lavoratrice che, nel periodo antecedente alla cessazione del rapporto, aveva goduto di un periodo ininterrotto di ferie, corrispondente a quasi tutto l'anno 2015).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2024, n. 22922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22922
    Data del deposito : 19 agosto 2024

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