Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
La coltivazione delle piante da cui può ottenersi lo stupefacente, come la canapa indiana, è penalmente rilevante ex artt. 26 e 28 d.P.R. n. 309 del 1990, comunque essa avvenga e senza alcun riguardo alla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria o domestica, posto che l'attività in se medesima è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga (v. Corte cost. sent. n. 360 del 1995).
Commentario • 1
- 1. Coltivazione di stupefacenti e valutazione dell’offensività concreta della condottaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2008, n. 6758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6758 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 16/01/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 57
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 026340/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di GROSSETO;
nei confronti di:
1) NO EO, N. IL 18/02/1982;
avverso SENTENZA del 19/10/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GROSSETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. DRESDA Vincenzo, il quale, intervenendo in sostituzione dell'Avv. SENATORE Antonio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il G.U.P. del Tribunale di Grosseto, con sentenza del 19/10/2006, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di IV EO in ordine al reato ascrittogli di coltivazione di n. 9 piante di canapa indiana.
Il giudice, pur riconoscendo la riferibilità della condotta contestata all'imputato, riteneva insussistente il fatto, sul rilievo che, trattandosi nella specie di coltivazione cd. domestica, posta in essere in un appartamento abitato in comune con altri giovani e in numero ridotto, essa non costituirebbe condotta idonea ad integrare la fattispecie criminosa in conseguenza della sua inidoneità strutturale a ledere l'interesse protetto dalla norma e cioè "... a creare la disponibilità della materia-prima in quantità tale da rendere prevedibile l'immissione delle sostanze ricavate nel mercato degli stupefacenti in quantità tale da costituire pericolo per l'interesse della generalità...".
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, adducendo, sotto il profilo della violazione di legge, che la proposta distinzione tra coltivazione in senso tecnico-agrario e coltivazione in ambito domestico non avrebbe alcun fondamento giuridico, onde sarebbe illegittima la conclusione di ritenere quest'ultima tipologia di coltivazione irrilevante penalmente, considerato che, al contrario, essa, nell'ipotesi che la sostanza prodotta avesse efficacia drogante, porrebbe concretamente in grave pericolo l'interesse collettivo alla salute, a prescindere dalla quantità della stessa, tale elemento rilevando solo per apprezzare l'entità del pericolo e non l'esistenza del pericolo stesso. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, è principio affermato in modo dominante dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che, alla coltivazione vietata di piante di sostanze stupefacenti non si applica la disposizione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, essendo irrilevante, ai fini della declaratoria di responsabilità ex art. 73 del cit. D.P.R., la destinazione ad uso personale del prodotto della coltivazione, dilettando, nel caso della coltivazione, il nesso di immediatezza con l'uso personale ed attesa, altresì, l'impossibilità di determinare ex ante la potenzialità della droga ricavatale. La modesta estensione della coltivazione, la qualità delle piante, ed in particolare, il grado di tossicità delle stesse, eventualmente potrà avere, semmai, rilievo solo ai fini della considerazione della gravità del reato e della commisurazione della pena;
mentre, solo nel caso in cui in concreto risulti, oltre alla non destinazione all'uso di terzi, anche l'assenza o l'insufficienza di effetto drogante della sostanza coltivata, è consentito di escludere l'offensività della condotta, configurandosi così il reato impossibile previsto dall'art. 49 c.p.. In proposito, la Corte Costituzionale, nella evocata sentenza n. 360/1995, ha rilevato come la coltivazione sia condotta "esterna" all'area "contigua al consumo", dando, già di per sè, "ragione sufficiente di una disciplina differenziata"; evidenziando, altresì, che "nel caso della coltivazione non è apprezzabile ex ante con sufficiente grado di certezza la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo più o meno ampio della coltivazione in atto, sicché anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate, e la correlata valutazione della destinazione della sostanza stessa ad uso personale, piuttosto che a spaccio, risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili, e ciò ridonda in favore della maggiore pericolosità della condotta stessa, anche perché - come ha rilevato la stessa giurisprudenza dominante della Corte di Cassazione - l'attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e, quindi, ha una maggiore potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili".
Ciò posto - a) fine di replicare ex adverso all'assunto, che è propugnato di recente in due sentenze della Sezione 6^ penale di questa Corte e che, pur condiviso dal G.U.P. del Tribunale di Grosseto, si pone, tuttavia, in senso nettamente difforme all'indirizzo dominante in tema di coltivazione di piante da stupefacenti (vedansi, sent. n. 17983 del 18/1/2007 e n. 40712 del 21/9/2007 della Sez. 6^ penale) - deve innanzitutto considerarsi, sotto un profilo d'ordine generale, che ne' alla stregua della ratio della norma (individuata nella stessa sentenza n. 360/1995 della Corte Cost. nella idoneità della condotta di coltivazione ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista di droga e, quindi, di creare potenzialmente più occasioni di spaccio, tanto connotando l'illecito come un tipico reato di pericolo), ne' alla stregua del letterale disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 26 è dato distinguere tra una coltivazione "di tipo tecnico-agrario" ed una "coltivazione domestica" (come prospetta anche nella impugnata sentenza il G.U.P. di Grosseto), rimanendo così condotta penalmente rilevante quella intesa alla "coltivazione" di tali piante, comunque essa avvenga, questa ponendosi come attività idonea, appunto, a ricavare illecitamente nuove disponibilità, ed a conseguentemente accrescere il pericolo di circolazione e diffusione delle sostanze stupefacenti (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 4^ n. 4209/2000, n. 9984/2000; Sez. 6^ nn. 3895/2001, 4998/2001, 24622/2003; Sez. 4^ n. 4836/2003; Sez. 6^ n. 24622/2003; Sez. 4^ n. 46529/2004; Sez. 6^ n. 31472/2004; Sez. 4^ nn. 22037/2005, 150/2005, 10138/2006, 8142/2006, 40295/2006; Sez. 6^ n. 35796/2007). Vero è che l'art. 27 del D.P.R. citato fa riferimento anche alle "particelle catastali" ed alla "superficie del terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione", ed i successivi artt. 28, 29 e 30 richiamano - oltre che le modalità di vigilanza, raccolta e produzione delle "coltivazioni autorizzate" e le eccedenze di produzione "sulle quantità consentite" - le sanzioni in caso di mancata autorizzazione;
ma tali prescrizioni riguardano la "autorizzazione alla coltivazione" e sono indicative, cioè, dei requisiti richiesti per ottenere tale autorizzazione;
ove, come nella specie, nessuna autorizzazione venga richiesta, viene in rilievo l'attività illecita posta in essere, non affrancata da alcuna autorizzazione, per la quale pure sarebbero mancate quelle richieste condizioni.
D'altra parte, ove la propugnata distinzione tra coltivazione "di tipo tecnico-agrario" e "coltivazione domestica" dovesse essere intesa a prospettare, per tale via, una riproposizione della distinzione tra destinazione ad uso personale ed allo spaccio, tale distinzione è comunque improponibile, per le ragioni che si è detto, in siffatta ipotesi.
Al di fuori di tale distinzione dovrebbe pervenirsi, secondo la prospettazione del G.U.P. del Tribunale di Grosseto, alla conclusione che, pur in mancanza della prescritta autorizzazione, concedibile solo in presenza dei requisiti indicati dalla legge, sarebbe consentita la coltivazione in numero modesto di piante di sostanze stupefacenti, purché non messe a dimora in un terreno identificabile nelle sue particelle catastali e secondo le altre prescrizioni al riguardo indicate dalla legge, se è questo il senso contenutistico della allegazione della "coltivazione tecnico-agraria": trattasi, però, di conclusione evidentemente del tutto confliggente con la ratio della norma. Gli è, peraltro, ed in ogni caso, che le 9 piante di canapa indiana risultano essere state piantate e coltivate dall'imputato all'interno di un appartamento, abitato in comune con altri giovani, sicché ancor più si evidenzia anche la violazione di quelle specifiche indicazioni di cui all'art. 27 D.P.R. citato. Quanto, poi, al rilievo circa l'offensività della condotta, la precitata sentenza della Corte Costituzionale aveva rilevato che "diverso profilo è quello dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata;
ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta": ne consegue che proprio la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile, almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile ex art. 49 c.p.. Ma, nella concreta fattispecie, tali connotazioni di inoffensività logicamente è possibile escludere, posto che, come è indicato specificamente dal P.M. ricorrente, dall'analisi LASS, agli atti del processo, è risultata la capacità drogante della sostanza prodotta dalla coltivazione. La sentenza impugnata, che ai principi giuridici sopra affermati si è erroneamente discostata, va, in conclusione, annullata con rinvio al Tribunale di Grosseto, affinché proceda ad un nuovo esame della vicenda per cui è processo, tenendo conto ovviamente dei principi suddetti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella udienza nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008