Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 1
La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce un reato di pericolo astratto, per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da esse estraibile, assumendo tali elementi rilievo solo ai fini della gravità del reato (Nel caso di specie, si trattava di circa 350 piante di cannabis indica e la Corte, per la configurabilità del reato previsto dall'art. 73 comma quinto d.P.R. 309/1990 la Corte, ha escluso ogni rilievo al limite massimo di principio attivo, fissato dal reg. CE 2860/2000 nello 0,2% di tetraidrocannabinolo, ritenendo che la cospicua quantità di piante coltivate escludesse qualsiasi dubbio sulla efficacia drogante da esse estraibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2004, n. 31472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31472 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 09/06/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 960
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 24693/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MI IC, n. il 12.1.1956;
avverso la sentenza 16.4.2003 della Corte di Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMANO F.;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Raffaele Condullo.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 16 aprile 2003 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza 18/1/2002 del G.I.P. del Tribunale della stessa città, con la quale De MI IC era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1033 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 73 D.P.R. 309/90, ipotesi del quinto comma, per aver illegalmente coltivato numero 350 piante di cannabis indica.
Avverso detta sentenza il De MI ha proposto ricorso per Cassazione.
Deduce che ai fini penalistici non basta la semplice coltivazione di piante di cannabis indica (punita con sanzione amministrativa), ma occorre stabilire se il c.d., principio attivo (reg. CE 2860/2000) non superi lo 0,2%;
che un qualsiasi esame tossicologico è idoneo a stabilire la quantità di percentuale di THC;
che, viceversa dal processo non era stato dato evincere se il limite di legge fosse stato o meno rispettato.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
È errato l'assunto del ricorrente secondo cui a rendere illegale, ai fini penalistici la coltivazione di piante di cannabis, è il superamento del limite massimo di THC ossia di principio attivo, fissato nello 0,2% dalla normativa comunitaria (reg. CE 2860/2000), di talché, in difetto di esame tossicologico, non potrebbe essere ravvisato il reato in oggetto.
In effetti, deve rilevarsi che la fissazione del limite (0,2%) di tetraidrocannabinolo nel Regolamento Comunitario (art. 5 bis) rientra nelle "... condizioni di concessione dei pagamenti compensativi a favore di taluni seminativi" e, pertanto, non ha alcuna rilevanza in ordine alla illeicità della condotta in esame.
Ciò posto, deve considerarsi che, nel caso di specie, trattasi di una cospicua quantità (350 piante di cannabis indica), la quale esclude qualsiasi dubbio sulla efficacia drogante da essa estraibile. Sul punto si è pronunziata questa S.C. (Sez. 6^ 11/3/98, Pesce e altro) affermando che "la coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope, attività distinta dalla produzione, costituisce un reato di pericolo astratto, per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da esse estraibile. Tali elementi assumono, invece, rilievo ai fini della gravità del reato ed in particolare della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 80 comma 2^ D.P.R. 9/10/90 n. 309".
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004