Sentenza 14 aprile 2005
Massime • 1
In riferimento alla condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti non rileva l'eventuale destinazione ad uso personale, dal momento che nè in base alla "ratio" nè in base alla lettera della norma incriminatrice è dato distinguere tra varie tipologie di coltivazione. Il reato sussiste anche se la coltivazione mira a soddisfare le esigenze di approvvigionamento personale, in ragione della idoneità della condotta ad accrescere il pericolo di circolazione e diffusione delle sostanze stupefacenti e ad attentare al bene della salute con incremento delle occasioni di spaccio.
Commentario • 1
- 1. Coltivazione di stupefacenti e valutazione dell’offensività concreta della condottaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2005, n. 22037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22037 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 14/04/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 576
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 43415/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA AN, n. in Udine il 10.02.1973;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 29 maggio 2003;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per la sostituzione della pena come richiesto;
Non comparso il difensore del ricorrente;
OSSERVA
1. Il 29 maggio 2003 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza in data 28 maggio 2001 del Tribunale di Padova, con la quale AN GA era stato condannato (con "i doppi benefici") alla pena di mesi quattro di reclusione e L.
1.500.000 di multa per imputazione di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, essendogli stato contestato di "avere, a fini di spaccio, coltivato e/o detenuto diverse piante di cannabis da cui, alla data del fatto, erano presenti gr. 17,074 di marijuana (gr. 0,841 di THC".
Rilevavano i giudici del merito che il procedimento aveva preso l'abbrivo da un articolo apparso su un quotidiano, dal titolo "Marijuana in tavola", nel quale si dava atto di una manifestazione antiproibizionistica organizzata da un Centro Sociale di Padova, denominata "festa del raccolto"; in tale articolo giornalistico venivano riportate, virgolettate, le dichiarazioni rese al giornalista dall'imputato, indicato come responsabile di quel Centro Sociale, con le quali egli asseriva che in un orto del Centro s Sociale era stata piantata la cannabis e che ci si apprestava a raccogliere i frutti della semina;
che la produzione era ottima e che sarebbero stati serviti torte, risotti, biscotti e pasta, tutto a base di marijuana, e che sarebbe stato possibile anche fumare, il tutto a voler dimostrare che per sconfiggere lo spaccio occorreva liberalizzare;
soggiungeva che entro la fine del mese era in programma la mietitura delle piante e che poi ci sarebbe stata una festa, nel corso della quale sarebbero state servite pietanze a base di cannabis.
A seguito di indagini esperite a fini di sequestro presso il Centro Sociale e l'abitazione di GA, mentre in quest'ultima era stato rinvenuto un modesto quantitativo di marijuana, "evidentemente destinato ad uso personale", nel Centro Sociale, invece, erano stati rinvenuti e sequestrati "arbusti e rami senza foglie di cannabis, piante a diversi stadi di crescita che, sottoposti a consulenza tossicologica disposto dal P.M., evidenziavano la presenza di principio attivo Delta 9 tetraidrocannabinolo, in quantitativi modesti".
Nel pervenire alla resa statuizione, rilevava la Corte territoriale, tra l'altro, che "la coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope... costituisce un reato di pericolo presunto od astratto, essendo punito ex se il fatto della coltivazione, non rilevando la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da essa estraibile"; che la Corte Costituzionale - rigettando una sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 in tema di coltivazione di piante - aveva argomentato "la decisione sulla natura di reato di pericolo della condotta di coltivazione, in forza della idoneità della stessa ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista di droga e, quindi, di creare potenzialmente più occasioni di spaccio"; che il richiamo del Giudice delle leggi "in ordine alla idoneità della coltivazione ad essere concretamente pericolosa non scalfisce l'affermato principio in ordine alla natura dell'illecito, essendo l'accertamento del giudice ordinario finalizzato non all'individuazione delle oggettive capacità droganti delle piante coltivate, quanto alla loro idoneità ad alimentare il traffico di dette sostanze, di per sè contrario ad una corretta e solidale organizzazione del rapporti interpersonali"; che, in ogni caso, nella specie, "come è emerso dall'esame delle sostanze sequestrate (che presumibilmente costituivano le piantine "residue" successivamente alla cosiddetta "festa del raccolto")", esse "avevano una percentuale di sostanza psicotropa (di) gr. 0,84 di THC non elevata ma sicuramente non irrilevante".
Rilevavano, inoltre, in punto di responsabilità, che la infondatezza della tesi difensiva (di estraneità dell'imputato alla attività contestata) era "confermata dallo stesso prevenuto", che "da un lato ha evidenziato che la decisione di coltivare le piante di cannabis era frutto di una decisione collettiva degli aderenti al Centro Sociale, dall'altro ha messo in rilievo il suo ruolo eminente nella struttura organizzativa del gruppo, quale partecipe del comitato esecutivo, "portavoce" o, comunque, addetto ai rapporti con i "media"".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando vizi di motivazione. Deduce:
a) che illegittimamente non si era ritenuto che nella specie si trattava di "coltivazione domestica, come tale non punibile"; che la Corte Costituzionale, nella evocata sentenza n. 369/1995, aveva rilevato che "diverso profilo è quello dell'offensiva specifica della singola condotta in concreto accertata: ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato (...) viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo...", ritenendo, altresì, che "costituisce poi questione meramente interpretativa, rimessa altresì al giudice ordinario, la identificazione, in termini più o meno restrittivi, della nozione di coltivazione che, sotto altro profilo incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente illecito"; che proprio alla stregua di tale principio "alcuni giudici di merito hanno ritenuto di poter distinguere tra una coltivazione in senso tecnico agrario quale si evince dagli artt. 26-28 D.P.R. 309/90 ed una coltivazione domestica e rudimentale finalizzata all'uso personale", in tale secondo fattispecie trovandosi in presenza "di un reato impossibile ex art. 49 c.p. per la inidoneità dell'azione a ledere o porre in pericolo l'interesse tutelato dalla norma penale";
b) che illegittimamente era stata ritenuta la riconducibilità al ricorrente della condotta contestata solo in virtù del "ruolo politico svolto dallo stesso all'interno del Centro Sociale" e del "suo ruolo di 'portavoce' o comunque addetto ai rapporti con i 'medià....
Con un terzo mezzo di impugnazione il ricorrente chiede che, ove non si ritenesse di accogliere il motivi di ricorso sopra enunciati, "la pena inflitta al GA venga convertita nella pena pecuniaria secondo il valore giornaliero indicato dall'ari. 135 c.p.", alla stregua dell'art. 53 L. n. 689/1981, come modificato dall'art. 4 L. n. 134/2003, e dell'art.
5.3 di tale ultimo disposto normativo.
3.0 Le doglianze prospettate dal ricorrente, sub a) e b), supra, sono infondate.
Invero, quanto al primo profilo di censura, per come richiamato anche nella sentenza impugnata, è consolidato principio affermato da questa Suprema Corte che, in tema di coltivazione di piante di sostanze stupefacenti, non si applica la disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 309/1990, non rilevando, quindi, la eventuale destinazione del prodotto di quelle piante ad uso personale (cfr., explurimis, da ultimo, Cass., Sez. 4^. n. 4836/2004); e la Corte Costituzionale, nella evocata sentenza n. 360/1995, ha rilevato come la coltivazione sia condotta "esterna" all'area "contigua al consumo", tanto dando già di per sè "ragione sufficiente di una disciplina differenziata", evidenziando, altresì, che "nel caso della coltivazione non è apprezzabile ex ante con sufficiente grado di certezza la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo più o meno ampio della coltivazione in atto, sicché anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate, e la correlata valutazione della destinazione della sostanza stessa ad uso personale, piuttosto che a spaccio, risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili, e ciò ridonda in maggiore pericolosità della condotta stessa, anche perché - come ha rilevato la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione - l'attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili". Ciò posto, deve innanzitutto considerarsi, sotto un profilo d'ordine generale, che ne' alla stregua di tale individuata ratio della norma, nè alla stregua del letterale disposto dell'art. 26 D.P.R. n. 309/1990 è dato distinguere tra una coltivazione "di tipo tecnico-
agrario" (non diversamente specificata nel suo contenuto e nella sua rilevanza nel caso concreto) ed una "coltivazione domestica", come prospetta il ricorrente, rimanendo condotta penalmente rilevante quella intesa alla "coltivazione" di tali piante, comunque essa avvenga, questa ponendosi come attività idonea, appunto, a ricavare illecitamente nuove disponibilità, ed a conseguentemente accrescere il pericolo di circolazione e diffusione delle sostanze stupefacenti (cfr. ex ceteris, Cass., Sez. 4^ n. 4998/2001), ovvero come "condotta... 'pericolosa', ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio", tanto connotando l'illecito come "un tipico reato di perciolo" (Corte Cost. n. 360/1995, cit.)- Vero è che l'art. 27 del D.P.R. citato fa riferimento anche alle "particelle catastali" ed alla "superficie del terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione", ed i successivi artt. 28, 29 e 30 richiamano, oltre che le modalità di vigilanza, raccolta e produzione delle "coltivazioni autorizzate" e le eccedenze di produzione "sulle quantità consentite", le sanzioni in caso di mancata autorizzazione;
ma tali prescrizioni riguardano la "autorizzazione alla coltivazione" e sono indicative, cioè, dei requisiti richiesti per ottenere tale autorizzazione;
ove, come nella specie, nessuna autorizzazione venga richiesta, viene in rilievo l'attività illecita posta in essere, non affrancata da alcuna autorizzazione, per la quale pure sarebbero mancate quelle richieste condizioni. D'altra parte, ove la succitata distinzione tra coltivazione "di tipo tecnico-agrario" e "coltivazione domestica" dovesse essere intesa a prospettare, per tale via, una riproposizione della distinzione tra destinazione ad uso personale ed a spaccio, tale distinzione è comunque improponibile, come si è detto, in siffatta ipotesi;
ed al di fuori di tale distinzione dovrebbe pervenirsi, secondo la prospettazione gravatoria, alla conclusione che, pur in mancanza della prescritta autorizzazione, concedibile solo in presenza dei requisiti indicati dalla legge, sarebbe in ogni caso consentita la coltivazione di piante di sostanze stupefacenti, quale che ne sia la loro quantità, purché non messe a dimora in un terreno identificabile nelle sue particelle catastali e secondo le altre prescrizioni al riguardo indicate dalla legge, se è questo il senso contenutistico della allegazione della "coltivazione tecnico- agraria": conclusione evidentemente del tutto confliggente con la ratio della norma.
Gli è, peraltro, ed in ogni caso, che le piantine in questione si assume essere state piantate e coltivate in un orto di quel Centro Sociale, sicché ancor più si evidenzia anche la violazione di quelle specifiche indicazioni di cui all'art. 27 D .P.R. citato. Quanto, poi, al rilievo circa la offensività della condotta, la precitata sentenza della Corte Costituzionale aveva rilevato che "diverso profilo è quello dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata;
ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato (come nel caso - prospettato dal giudice remittente - della coltivazioni in atto e senza previsione di ulteriori sviluppi, di un'unica pianta da cui possa estrarsi il principio attivo della sostanza stupefacente in misura talmente esigua da essere insufficiente, ove assunto, a determinare un apprezzabile stato stupefacente), viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile, almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 c.p.)". Ma nella specie, tali connotazioni di inoffensività logicamente sono state escluse dai giudici del merito, avendo essi dato atto che, innanzitutto, la sostanza repertata costituiva "presumibilmente" compendio di piantine "residue., alla cosiddetta 'festa del raccolto'", e che, in ogni caso essa conteneva un principio attivo di gr. 0,841 di THC, "non elevat(o) ma sicuramente non irrilevante.
3.1 Per quanto concerne l'altro profilo di doglianza, in punto di riconducibilità all'odierno ricorrente della condotta contestata, la sentenza impugnata altrettanto logicamente ha ritenuto la responsabilità di quest'ultimo, evocando le circostanze fattuali del caso ed evocando che egli, dopo aver allegato che trattavasi "di una decisione collettiva", aveva "messo in rilievo il suo ruolo eminente nella struttura organizzativa del gruppo", che evidentemente a quella iniziativa era addivenuto, apparendo perciò "ovvia la sua partecipazione alla scelta collettiva sopra citata e la sua concreta partecipazione all'attività criminosa...": posto che tale argomentare si sottrae rinvenibili vizi di illogicità - che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè rilevabile immediatamente, ictu oculi, - non può ritenersi vero, quindi, che, come si assume in ricorso "la Corte non ha tuttavia motivato in alcun modo su quali elementi si fonda tale suo convincimento".
3.2 Quanto, infine, alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella corrispondente pecuniaria, essa può essere accolta, a tanto abilitando la intervenuta modifica dell'art. 53 L. n. 689/1981, per effetto dell'art. 4 L. n. 134/2003, ed il disposto dell'art.
5.3 di quest'ultimo testo normativo, che abilita la Corte di Cassazione a fare diretta applicazione delle sanzioni sostitutive, come sopra modificate, conferendole, in sostanza, atipiche attribuzioni di merito limitate a tale specifico profilo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 47289/03; id., Sez. 6^, n. 47308/2003). E può anche essere accolta la richiesta, alla prima collegata e conseguente, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidentemente ritenuta dal ricorrente più pregiudizievole - posta la mutata natura della sanzione -, ai fini del disposto dell'ari. 164.4 c.p. e del potere discrezionale del giudice nella reiterazione del beneficio, di una sua mancata concessione.
4. Deve, dunque, disporsi la sostituzione della precitata pena detentiva nei corrispondenti termini pecuniari, come indicati in dispositivo, ed annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena.. Il ricorso va nel resto rigettato.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.
5.3 L. n. 134/2003, sostituisce la pena detentiva di mesi quattro di reclusione con quella pecuniaria di 4.560,00 (quattromilacinquecentosessanta) euro. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005