Sentenza 19 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di disciplina degli stupefacenti, non è applicabile al reato di coltivazione di piante contenenti il principio attivo psicotropo (nella specie: canapa indiana) l'ipotesi della destinazione della sostanza all'uso personale, difettando nel caso della coltivazione quel nesso di immediatezza con l'uso personale ed attesa altresì l'impossibilità di determinare a priori la potenzialità della droga ricavabile.
Commentario • 1
- 1. Coltivazione di stupefacenti e valutazione dell’offensività concreta della condottaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2006, n. 10138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10138 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/01/2006
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 94
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 029594/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OL UL, N. IL 07/05/1968;
avverso SENTENZA del 01/04/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) OL UL ha proposto ricorso avverso la sentenza 1 aprile 2005 della Corte d'Appello di Roma che ha parzialmente confermato (dichiarando l'estinzione per prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. ed eliminando la relativa pena) la sentenza 15 febbraio 2002 del Tribunale di Roma che l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione, detenzione di due armi clandestine, munizioni e materiale esplodente, minaccia aggravata e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (varie piante di canapa indiana da lui coltivata). A fondamento del ricorso (che non riguarda i reati concernenti la detenzione delle armi e degli esplosivi ne' la ricettazione) si deducono i seguenti vizi.
- l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di minaccia evidenziandosi che effettivamente il ricorrente aveva rivolto un'arma nei confronti della ex convivente ma che questo gesto non aveva avuto in concreto alcuna efficacia intimidatoria;
- l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 perché le piante sequestrate erano il frutto di una "coltivazione domestica" ed essendo necessario "valutare concretamente la compatibilità dell'uso personale con la quantità prodotta";
- l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, del citato D.P.R. che avrebbe dovuto essere riconosciuta in considerazione della qualità e quantità delle piante sequestrate.
2) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il primo motivo è privo di alcuna decisività perché vi si ammette che l'imputato ha minacciato con un'arma l'ex convivente e non si comprende da quale circostanza si ricavi l'inesistenza di un qualunque effetto di intimidazione nei confronti della vittima, la cui esistenza non è peraltro richiesta dalla norma incriminatrice.
3) Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono invece manifestamente infondati. Si osserva, in merito al secondo motivo, che il referendum abrogativo, e il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha dato attuazione all'esito della consultazione, non hanno riguardato l'ipotesi della coltivazione come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sez. 4^, 29 settembre 1994, Nola, per esteso in Foro it., 1995, 11, 148) e dalla Corte costituzionale (sentenza 24 luglio 1995 n. 360, in Foro it., 1995, 1, 3083). Il giudice delle leggi, con la sentenza indicata, ha altresì dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'assetto normativo residuato all'esito del referendum con riferimento alla perdurante illiceità penale della coltivazione anche se non finalizzata allo spaccio. Ha anche chiarito, la Corte costituzionale nella sentenza indicata, come questa diversità di trattamento, rispetto alle altre condotte previste dal D.P.R. n. 309, art. 73, non avesse carattere di irragionevolezza difettando, nella coltivazione, quel nesso di immediatezza con l'uso personale che giustifica un minor rigore da parte del legislatore nei casi di contiguità tra condotta e consumo. Ha poi rilevato la Corte la maggior pericolosità di questa condotta in relazione all'impossibilità di determinare a priori il prodotto stupefacente ricavabile e la sua potenzialità diffusiva. In conclusione: la coltivazione continua ad essere preveduta come reato indipendentemente dalla destinazione ad uso di terzi del prodotto di tale attività. È quindi priva di rilievo, nel presente giudizio, la censura contenuta in ricorso in merito alla destinazione ad uso personale della sostanza ricavabile dalle piante coltivate dal ricorrente e sequestrate dalla polizia giudiziaria. Ciò premesso sull'offensività astratta della condotta in questione la Corte Costituzionale ha però aperto uno spiraglio alla possibilità di prendere in considerazione la destinazione della sostanza affermando che, ove essa "sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato", ben può il giudice di merito escludere l'offensività in concreto e ritenere la condotta non punibile.
È bene precisare che, in questi casi, il discrimine con l'illiceità penale non è costituito dalla destinazione ad uso di terzi ma, sempre che venga esclusa questa destinazione, dall'inesistenza della ripetuta offensività in concreto: la Corte costituzionale, nella sentenza ricordata, fa l'esempio della coltivazione di una sola pianta da cui possa estrarsi un esiguo quantitativo di sostanza insufficiente a provocare un apprezzabile stato stupefacente. Com'è noto il principio di offensività (o di necessaria lesività) non è espressamente disciplinato dalla legge ma, secondo la prevalente dottrina, costituisce uno dei principi immanenti del nostro sistema penale che richiede in ogni caso, perché possa ritenersi concretizzato l'illecito penalmente rilevante, che sia leso, o posto in pericolo, il bene giuridico protetto a meno che la norma non preveda espressamente una fattispecie tipica di natura formale che consenta di affermare che la legge ha voluto riaffermare una idoneità lesiva normativamente presunta.
La giurisprudenza di legittimità è ancora oscillante sull'accettazione di questi principi ma, a fronte di orientamenti negativi, si trovano decisioni che li condividono (v. per es. Cass., sez. 3^, 10 dicembre 1998 n. 845, Marcoz, in tema di irregolarità nelle scritturazioni contabili;
sez. 4^, 28 febbraio 1997 n. 601, Iannelli, e sez. 6^, 15 ottobre 1996 n. 10689, Basseoni, in tema di sostanze stupefacenti).
Alla luce di queste considerazioni il caso considerato dalla sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state rivolte in quanto il fatto concretamente accertato (detenzione di gr. 61,5 di piantine di canapa indiana, coltivazione di nove piante di canapa indiana le cui foglie sono risultate del peso di kg. 3,689) giustifica il giudizio della Corte di merito che ha escluso si trattasse di fatto inoffensivo e ha altresì adeguatamente motivato, in base alle medesime ragioni, sulla ritenuta inesistenza del fatto di lieve entità con valutazione incensurabile nel giudizio di legittimità. 4) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006