Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2007, n. 40712
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Sentenza 21 settembre 2007

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La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti - che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale, per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell'ambito della cosiddetta coltivazione domestica - ricade, pur a seguito della L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, sicché occorre verificare se, nel caso concreto, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale di quanto coltivato. (Fattispecie relativa alla coltivazione, nell'orto di un'abitazione privata, di cinque piante di canapa indiana, di cui due già estirpate e in fase di essiccazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2007, n. 40712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40712
    Data del deposito : 21 settembre 2007

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