Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti - che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale, per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell'ambito della cosiddetta coltivazione domestica - ricade, pur a seguito della L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, sicché occorre verificare se, nel caso concreto, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale di quanto coltivato. (Fattispecie relativa alla coltivazione, nell'orto di un'abitazione privata, di cinque piante di canapa indiana, di cui due già estirpate e in fase di essiccazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2007, n. 40712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40712 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 21/09/2007
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1079
Dott. CONTI VA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 15618/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT IA, n. a Torino il 15.6.1959;
2) BO VA, n. a Casale Monferrato il 24.6.1959;
avverso la sentenza in data 24 novembre 2004 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VA Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 dicembre 2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva VA BO e IA OT, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, loro contestato, per avere coltivato nell'orto della loro abitazione cinque piante di CA IN (di cui due già estirpate e in fase di essiccazione) di altezza variabile tra un metro e metri 2,40, le cui foglie contenevano gr. 454,76 di sostanza, di cui gr. 3,46 di THC pari a 69 dosi medie giornaliere (in Torino, il 29 agosto 2000).
A seguito di impugnazione del pubblico ministero, la Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe,in riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e le attenuanti generiche, dichiarava i predetti imputati colpevoli del reato loro ascritto e condannava la IC alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa e il OC a quella di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 800,00 di multa, concedendo a entrambi i benefici di legge. Osservava la Corte di appello che non era giuridicamente consentito distinguere, come fatto dal primo giudice, tra una coltivazione "domestica" e una "agraria" ai fini della configurabilità del reato in esame, posto che, secondo la giurisprudenza, anche costituzionale, la coltivazione di piante di cannabis costituisce reato a prescindere dall'uso che l'agente intenda fare dei prodotti della coltivazione. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
Il OC denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, osservando che la sentenza impugnata, al contrario di quanto posto in rilievo dal primo Giudice, si basava esclusivamente sul mero dato di fatto della coltivazione delle piantine di CA IN senza esaminare la concreta portata di tale condotta.
La IC propone un motivo del tutto simile a quello del coimputato, aggiungendo che la sentenza impugnata era altresì carente circa il suo concorso nella condotta contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Va affermato, in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte, che la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico-agrario ovvero imprenditoriale per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell'ambito concettuale della c.d. coltivazione domestica, ricade, pur dopo la novella introdotta con la L. n. 49 del 2006, di conversione del D.L. n. 272 del 2005, nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, sicché occorre verificare se, nella concreta vicenda, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale del coltivato (v. in particolare, Sez. 6^, 18 gennaio 2007, Notaro). Nella specie, sulla base della stessa ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, deve ritenersi che la contestata coltivazione in ambito domestico (orto dell'abitazione) di cinque piante di CA IN (di cui due già estirpate e in fase di essiccazione) fosse destinata all'uso personale.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2007