Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 2
La condotta di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante quand'anche sia posta in essere per la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente, dal momento che tale destinazione rende penalmente lecite soltanto le condotte di detenzione, importazione ed acquisto; essa, peraltro è integrata anche dalla sola detenzione di semi, a nulla potendo rilevare, in ragione della natura di reato di pericolo astratto, il grado di maturazione raggiunto dalla pianta.
La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2005, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni - Presidente - del 15/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1950
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 30026/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di:
D'IO ZO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 30 maggio 2005 dal Tribunale di SALERNO - Sezione per il riesame;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FERRI Enrico, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 30 maggio 2005, il Tribunale di SALERNO - Sezione per il riesame - confermava l'ordinanza applicativa della misura coercitiva dell'obbligo di presentazione periodica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di ZO D'IO per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73.
1.1 Con riferimento alla sollevata eccezione di illegittimità dell'eseguita perquisizione, di nullità del sequestro dello stupefacente seguitone e di inutilizzabilità del "materiale di prova acquisito", il Tribunale osservava, richiamandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia, che il principio in base al quale il sequestro, se eseguito all'esito di perquisizione illegittima, non è utilizzabile come prova nel processo, trova un limite nell'ipotesi prevista dall'articolo 253 c.p.p., comma 1. Atteso che detta disposizione fa, comunque, obbligo all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti, deve considerarsi sempre utilizzabile ai fini di prova il sequestro che cada su dette cose, rinvenute a seguito di perquisizione.
1.2 Nel merito, il Tribunale, dopo avere premesso che l'indagato era stato trovato in possesso di 22 grammi circa di cannabis sativa, dalla quale era possibile ricavare "oltre cinque delle vecchie dosi medie giornaliere", e di una sostanza vegetale melmosa, contenuta in una pentola, risultata essere un preparato a base di cannabis sativa, dal quale era possibile ricavare 147 delle dosi anzidette, affermava che l'elemento ponderale era tale da risultare del tutto incompatibile con l'affermata destinazione ad uso personale dello stupefacente.
Detta valutazione appariva rafforzata dalla condotta tenuta dal D'IO, il quale aveva altresì avviato la coltivazione, "seppure all'iniziale stato vegetativo", di 497 piantine di cannabis sativa e "conservato" 1700 semi della stessa varietà vegetale. Rilevava, poi, il Tribunale che l'attività di coltivazione costituisce reato a prescindere dall'uso che il coltivatore intende fare della sostanza ricavabile.
Inoltre, trattandosi di reato di pericolo, per la sua configurabilità non rilevano la quantità e la qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da esse estraibile ed il fine cui la coltivazione stessa è rivolta.
1.3 Relativamente alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava che le varie modalità di conservazione della sostanza, la quantità e la qualità della medesima, il consistente numero di piantine coltivate erano tutti elementi che connotavano di particolare gravità la condotta dell'indagato.
A questo doveva aggiungersi che il D'IO risultava gravato da un precedente penale specifico, anche se non particolarmente recente. In altre parole, le modalità della condotta e le qualità soggettive dell'indagato evidenziavano l'alta probabilità che egli fosse inserito in un circuito di produzione e di coltivazione. In tema di adeguatezza della misura cautelare adottata, il Tribunale si limitava a considerare che l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria poteva addirittura ritenersi inidoneo a tutelare le concrete esigenze cautelari.
2. Ricorrono per cassazione i difensori di D'IO, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo lamentano la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di applicazione dell'articolo 253 c.p.p., comma 1.
Il richiamo a quest'ultima disposizione sarebbe erroneo, atteso che l'attività di perquisizione venne intrapresa sulla scorta di un'autonoma iniziativa di polizia giudiziaria.
Il Tribunale avrebbe, altresì, errato nell'affermare un'autonomia tra le attività di perquisizione e sequestro che, nel caso di specie, non esisterebbe.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in punto di sussistenza delle fattispecie ipotizzate. Non sarebbe emersa prova alcuna della finalità di spaccio della sostanza detenuta ed il richiamo al mero dato ponderale sarebbe, a tal fine, insufficiente.
Osservano, inoltre, i ricorrenti che la detenzione di semi non integra coltivazione punibile, condotta che esige almeno che i semi siano stati piantati.
Così come - secondo i ricorrenti - non integrerebbe condotta penalmente rilevante una coltivazione che si trovi "all'iniziale stato vegetativo".
In ogni caso, la condotta sarebbe inoffensiva, risultando dagli accertamenti effettuati che nei germogli di piantine si era rilevata la presenza di tetraidrocannabinolo, ma non la percentuale di principio attivo e la correlata capacità drogante.
3. Il ricorso non può essere accolto.
3.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che, in sede di riesame, il ricorrente aveva lamentato l'illegittimità della perquisizione domiciliare perché effettuata dalla polizia giudiziaria in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 103.
Il Tribunale del riesame, come già si è avuto modo di dire, ha ritenuto di non dovere affrontare la questione perché in ogni caso superata dall'intervenuto sequestro di sostanze stupefacenti e di cose indispensabili per l'accertamento dei fatti.
Non è corretto, pertanto, affermare - come si legge nel ricorso - che dal tenore dell'ordinanza impugnata si intuisce che i giudici si erano convinti dell'illegittimità della perquisizione eseguita. Detto questo, e ricordato che la perquisizione prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 103, si differenzia da quella prevista dal codice di rito penale perché, diversamente da quest'ultima, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all'acquisizione della prova di un reato di cui consti già l'esistenza, ma può rientrare anche in un'attività di carattere preventivo e comunque collocata in ambito più ampio di quella di polizia giudiziaria (cfr. Cass. 6^, 14 aprile 2003, Cucchi, RV 225571; Cass. 6^, 10 aprile 1996, Briglia, RV 204883), vanno integralmente condivise le considerazioni svolte sul punto nell'ordinanza impugnata. La perquisizione, quand'anche fosse stata eseguita illegittimamente, si è conclusa - come si è detto - con il rinvenimento ed il sequestro delle sostanze stupefacenti e di altre cose pertinenti al reato, sicché ricorrevano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 253 c.p.p., comma 1. Come questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Cass. S.U. 27 marzo 1996, Sala), allorquando la ricerca, comunque effettuata, si sia conclusa con il ritrovamento ed il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, l'ordinamento processuale considera del tutto irrilevante il modo con il quale a quel sequestro si sia pervenuti: in questa specifica ipotesi, e ancorché nel contesto di una situazione non legittimamente creata, il sequestro rappresenta un atto dovuto, la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche responsabilità penali, quali che siano state, in concreto, le modalità propedeutiche e funzionali che hanno consentito l'esito positivo della ricerca compiuta.
Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 253 c.p.p., comma 1, gli aspetti strumentali della ricerca, pur rimanendo partecipi del procedimento acquisitivo della prova, non possono mai paralizzare l'adempimento di un obbligo giuridico che trova la sua fonte di legittimazione nello stesso ordinamento processuale ed ha una sua razionale ed appagante giustificazione nell'esigenza che l'ufficiale di polizia giudiziaria non si sottragga all'adempimento dei doveri indefettibilmente legati al suo status, qualunque sia la situazione - legittima o no - in cui egli si trovi ad operare.
Se si accettasse la conclusione opposta, sollecitata dal ricorrente, si perverrebbe all'assurdo di consentire al giudice la confisca del corpo del reato e, nel contempo, di non tenerne conto ai fini della decisione. Concludendo, il sequestro della droga e delle altre cose pertinenti al reato è stato legittimamente eseguito.
3.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Va, anzi tutto, osservato che la coltivazione per uso personale ha rilevanza penale.
La parziale abrogazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 72 e art. 75, comma 1, operata dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha dato attuazione al risultato positivo della consultazione referendaria, ha reso penalmente lecita soltanto la detenzione, l'importazione e l'acquisto di sostanze stupefacenti, che sono le sole condotte tassativamente previste dal citato articolo 75. Ne consegue l'impossibilità di estendere tale liceità anche alla coltivazione delle droghe, assolutamente vietata nel territorio dello Stato, senza che possa assumere valore scriminante l'uso personale della sostanza prodotta (cfr. ex plurimis Cass. 4^, 30 maggio 2000, Croce, RV 218692; Cass. 6^, 7 novembre 1996, Garcea). Da una parte, invero, la detenzione, l'acquisto e l'importazione di sostanze stupefacenti per uso personale rappresentano condotte collegate immediatamente e direttamente all'uso stesso, e ciò rende non irragionevole un atteggiamento meno rigoroso del legislatore nei confronti di chi, ponendo in essere una condotta direttamente antecedente al consumo, ha già operato una scelta che, ancorché valutata sempre in termini di illiceità, l'ordinamento non intende contrastare nella più rigida forma della sanzione penale;
dall'altra, nel caso della coltivazione, come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 360 del 1995, manca questo nesso di immediatezza con l'uso personale e ciò giustifica un atteggiamento di maggior rigore;
la coltivazione è esterna all'area contigua al consumo e ciò già di per sè rende ragione sufficiente di una disciplina differenziata.
Deve, in secondo luogo, rilevarsi che l'attività di coltivazione va dalla semina delle piante da stupefacente fino alla raccolta delle stesse (cfr. Cass. 6^, 11 marzo 1998, Pesce); ai fini della sussistenza del delitto, non rileva, pertanto, il grado di maturazione raggiunto dalla pianta (v. Cass. 6^, 6 dicembre 2001, De Palma, RV 221527; Cass. 4^, 6 luglio 2000, Fiorone, RV 217258). Da ultimo, va osservato sul punto che la coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti costituisce un reato di pericolo astratto, per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da esse estraibile (v. Cass. 6^, 11 marzo 1998, Pesce;
Cass. 6^, 29 settembre 1990, Mussari, RV 186338; Cass. 3^, 23 settembre 1987, Curia, RV 177879); il reato sussiste, pertanto, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo presente nelle infiorescenze o nelle foglie delle piante (cfr. Cass. 6^, 7 novembre 1996, Garcea). Va osservato, per concludere, che all'indagato non è stata contestata la detenzione dei semi, ma la coltivazione di 497 piantine di cannabis sativa, nonché la detenzione di 22 grammi della medesima sostanza e del preparato, a base della stessa, dal quale era possibile ricavare 147 dosi;
correttamente, pertanto, il Tribunale, in relazione alle sostanze stupefacenti detenute, ha valorizzato l'elemento ponderale e la condotta dell'indagato per escludere che la detenzione fosse destinata ad uso personale.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006