Sentenza 10 marzo 2000
Massime • 1
La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti costituisce un reato di pericolo, per la cui configurabilità non rilevano la quantità e la qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da essa estraibile ed il fine cui la coltivazione è rivolto; anche nel caso in cui la droga sia destinata all'uso personale, la complessa attività svolta con la coltivazione dal tossicodipendente giustifica la diversità della disciplina normativa rispetto alle altre ipotesi singolarmente contemplate dall'art. 75 dpr 309/90, in cui, a seguito di referendum, è stata esclusa l'illiceità penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2000, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 10.03.2000
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " N. 529
3. Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO rel. " N. 24l75/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di FIRENZEnei confronti di:
EI HA N. IL 17.08.1969
IC EN NN N. IL 29.11.1958
avverso sentenza del 08.02.1999 CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dott. F. Cosentini che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito l'Avv. Francesco Falvo D'Urso difensore dell'imputata ER EN YV che chiede il rigetto del ricorso proposto dal P.G. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I.P. presso il Tribunale di Grosseto, all'esito di giudizio svoltosi con il rito abbreviato, dichiarava IL RA e ER EN YV colpevoli del reato di cui al quarto comma dell'art. 73 del D.P.R. N. 309/90 per avere, in concorso tra loro, coltivato 18
piante di cannabis sativa, fenotipo droga, con una percentuale di principio attivo compreso tra il 3,5% ed il 7%, condannandoli alla pena di mesi due giorni venti di reclusione e lire 1.000.000 di multa ciascuno.
A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse degli imputati predetti, la Corte d'Appello di Firenze assolveva gli stessi per insussistenza del fatto, ritenendo provata la destinazione della droga, così detenuta, al loro uso personale: la Corte di merito escludeva, invero, la riconducibilità della messa a cultura di 18 piantine di cannabis sativa all'ipotesi di "coltivazione" in senso tecnico - ed in quanto tale soggetta ad autorizzazione - quale disciplinata dalla legge sugli stupefacenti.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze deducendo violazione di legge, confutando la tesi sostenuta dalla Core territoriale anche con il richiamo di precedenti della giurisprudenza di legittimità. È pervenuta memoria difensiva per gli imputati con argomentazioni finalizzate a contrastare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato affermato il principio - ormai consolidato ed in più occasioni ribadito anche da questa stessa Sezione - secondo cui "in tema di stupefacenti l'attività di coltivazione costituisce reato a prescindere dall'uso che il coltivatore intende fare della sostanza ricavabile, dal momento che la coltivazione e la detenzione costituiscono due condotte del tutto distinte e l'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 199l n. 171 all'esito del
'referendum', non fa alcun riferimento all'attività di coltivazione" (in termini, Sez. 4, N. 913/95, ric. P.G. in proc. Paoli, RV. 2016l1). La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti costituisce un reato di pericolo, per la cui configurabilità non rilevano, pertanto, la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da essa estraibile, ed il fine cui la coltivazione stessa è rivolto: sotto quest'ultimo profilo deve evidenziarsi che la complessa attività svolta, con la coltivazione, dal tossicodipendente per procurarsi la droga, giustifica la diversità della disciplina normativa della coltivazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, rispetto alle altre ipotesi singolarmente contemplate dall'art. 75 del D.P.R. n. 309/90 in cui è stata esclusa la illiceità penale delle condotte quando la droga è destinata ad uso personale (cfr. Sez. 6, N. 3353/94, imp. Gabriele, RV. 199152). L'impugnata sentenza deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze - altra Sezione - che procederà a nuovo esame attenendosi al principio di diritto innanzi enunciato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2000