Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2000, n. 9984
CASS
Sentenza 6 luglio 2000

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Massime1

La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti continua ad essere configurabile come reato, anche se non finalizzata allo spaccio, atteso che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 360 del 1995, difetta, nella coltivazione, quel nesso di immediatezza con l'uso personale che giustifica un minor rigore in relazione alle altre condotte prese in considerazione dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990; la punibilità della suddetta attività può pertanto escludersi nelle sole ipotesi in cui, oltre alla non destinazione all'uso di terzi, si accerti altresì in concreto l'inoffensività della coltivazione per la sua inidoneità a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ad esempio, quando si tratti di una sola pianta da cui possa estrarsi un quantitativo di sostanza insufficiente a provocare un apprezzabile stato stupefacente. (Nella specie, la S.C, in applicazione del suesposto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva pronunciato sentenza di condanna nonostante la non destinazione ad uso di terzi, avendo ravvisato in concreto l'offensività della condotta in relazione alle dimensioni della piantagione).

Commentario1

  • 1Sanzione penale della coltivazione incostituzionale? (C.App. Brescia, 10.3.2015)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Va verificata la legittimità costituzionale dell?art. 75 D.P.R. n. 309/90, nella parte in cui esclude tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa la condotta di coltivazione di piante di cannabis, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente dalle stesse ricavabile, dato che appare in in contrasto con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di offensività, quali ricavabili dagli artt. 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Carta Costituzionale. Aggiornamento: La Corte Costituzionale in data 9 marzo 2016 ha ritenuto la questione infondata. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D?APPELLO DI BRESCIA Prima Sezione Penale Riunita in Camera di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2000, n. 9984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9984
Data del deposito : 6 luglio 2000

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