Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti continua ad essere configurabile come reato, anche se non finalizzata allo spaccio, atteso che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 360 del 1995, difetta, nella coltivazione, quel nesso di immediatezza con l'uso personale che giustifica un minor rigore in relazione alle altre condotte prese in considerazione dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990; la punibilità della suddetta attività può pertanto escludersi nelle sole ipotesi in cui, oltre alla non destinazione all'uso di terzi, si accerti altresì in concreto l'inoffensività della coltivazione per la sua inidoneità a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ad esempio, quando si tratti di una sola pianta da cui possa estrarsi un quantitativo di sostanza insufficiente a provocare un apprezzabile stato stupefacente. (Nella specie, la S.C, in applicazione del suesposto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva pronunciato sentenza di condanna nonostante la non destinazione ad uso di terzi, avendo ravvisato in concreto l'offensività della condotta in relazione alle dimensioni della piantagione).
Commentario • 1
- 1. Sanzione penale della coltivazione incostituzionale? (C.App. Brescia, 10.3.2015)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Va verificata la legittimità costituzionale dell?art. 75 D.P.R. n. 309/90, nella parte in cui esclude tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa la condotta di coltivazione di piante di cannabis, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente dalle stesse ricavabile, dato che appare in in contrasto con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di offensività, quali ricavabili dagli artt. 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Carta Costituzionale. Aggiornamento: La Corte Costituzionale in data 9 marzo 2016 ha ritenuto la questione infondata. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D?APPELLO DI BRESCIA Prima Sezione Penale Riunita in Camera di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2000, n. 9984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9984 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FRANGINI Presidente del 06/07/2000
1. Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RENATO OLIVIERI Consigliere N. 01562
3. Dott. GIANFRANCO TATOZZI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Consigliere 14506/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) FI OV n. il05.07.1967
avverso sentenza del 16.02.2000 CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'avv. gen. di Antonio ALBANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
FI OV ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza 16 febbraio 2000 della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la sentenza 19 ottobre 1998, pronunziata in giudizio abbreviato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Casale Monferrato, che l'aveva condannato, per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 in un caso riguardante coltivazione di canapa indiana e detenzione dei prodotti della coltivazione, alla pena di mesi otto di reclusione e lire 4.000.000 di multa.
Deduce il ricorrente:
1) violazione degli artt. 26, 28, 73 e 75 del d.p.r. 309/1990 perché i giudici di merito hanno ravvisato l'offensività specifica della condotta nelle sole caratteristiche qualitative della coltivazione senza tener conto delle altre caratteristiche della condotta (mancanza di strumenti per la pesatura e il confezionamento;
abitudini di vita dell'imputato; la circostanza che la polizia giudiziaria avesse escluso le finalità di spaccio);
2) omessa motivazione sulla seconda parte dell'imputazione riguardante la detenzione a fine di spaccio dei prodotti della coltivazione.
All'udienza del 6 luglio 2000 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Va premesso in fatto che all'imputato è stata contestata la coltivazione di undici piante di canapa indiana dell'altezza media di metri tre nonché la detenzione di gr. 740 di foglie, gr. 1770 di fiori e gr. 20 di semi della medesima pianta. La sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante che non fosse stato dimostrato il fine di spaccio perché il referendum abrogativo non ha riguardato l'ipotesi della coltivazione e le dimensioni della coltivazione non consentivano di escludere l'offensività della condotta. L'interpretazione contenuta nella sentenza impugnata, sulla perdurante illiceità penale della coltivazione delle piante indicate nell'art. 26 del d.p.r. 309, è da ritenersi corretta. Il referendum abrogativo e il d.p.r. 5 giugno 1993 n. 171, che ha dato attuazione all'esito della consultazione, non hanno infatti riguardato l'ipotesi della coltivazione come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sez. IV, 29 settembre 1994, Noia, per esteso in Foro it., 1995, II, 148) e dalla Corte costituzionale (sentenza 24 luglio 1995 n. 360, in Foro it., 1995, I, 3083) che ha altresì dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'assetto normativo residuato all'esito del referendum con riferimento alla perdurante illiceità penale della coltivazione anche se non finalizzata allo spaccio.
Ha anche chiarito, il giudice delle leggi, come questa diversità di trattamento, rispetto alle altre condotte previste dall'art. 73 d.p.r. 309, non avesse carattere di irragionevolezza difettando, nella coltivazione, quel nesso di immediatezza con l'uso personale che giustifica un minor rigore da parte del legislatore nei casi di contiguità tra condotta e consumo. Ha poi rilevato la Corte la maggior pericolosità di questa condotta in relazione all'impossibilità di determinare a priori il prodotto stupefacente ricavabile e la sua potenzialità diffusiva.
In conclusione: la coltivazione continua ad essere preveduta come reato indipendentemente dalla destinazione ad uso di terzi del prodotto di tale attività.
Ciò premesso sull'offensività astratta della condotta in questione la Corte ha però aperto uno spiraglio alla possibilità di prendere in considerazione la destinazione della sostanza affermando che ove essa "sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato" ben può il giudice di merito escludere l'offensività in concreto e ritenere la condotta non punibile. Ma è bene precisare che, in questi casi, il discrimine con l'illiceità penale non è costituito dalla destinazione ad uso di terzi ma, sempre che venga esclusa questa destinazione, dall'inesistenza della ripetuta offensività in concreto: la corte costituzionale, nella sentenza ricordata, fa l'esempio della coltivazione di una sola pianta da cui possa estrarsi un esiguo quantitativo di sostanza insufficiente a provocare un apprezzabile stato stupefacente.
Alla luce di queste considerazioni la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state rivolte. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto irrilevante che non fosse stata accertata la destinazione ad uso di terzi della sostanza ricavabile dalla coltivazione e questa affermazione si sottrae al denunziato vizio di violazione di legge. Hanno poi ritenuto che esistesse la offensività in concreto della condotta in considerazione delle dimensioni della piantagione e questa è una valutazione riservata esclusivamente al giudice di merito che, nel caso di specie, deve ritenersi abbia adeguatamente e correttamente motivato il suo convincimento perché il solo dato quantitativo e qualitativo evidenziato è palesemente idoneo a dimostrare l'esistenza dell'offensività in concreto cui fa riferimento la Corte costituzionale.
Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso. È vero che il capo d'imputazione conteneva, in relazione alla detenzione di foglie, fiori e semi un riferimento allo scopo di spaccio. Ma deve ritenersi che anche questa detenzione, in quanto pacificamente costituente il prodotto della coltivazione, rientri nel concetto di coltivazione e che, quindi, correttamente, anche per tale condotta, sia stato ritenuto irrilevante la ridetta destinazione. Nè potrebbe ritenersi che la detenzione del prodotto della più volte ripetuta attività costituisca una diversa condotta per la cui punibilità sia previsto il fine di destinazione ad uso di terzi. Il concetto di coltivazione non può infatti che essere considerato unitariamente e temporalmente configurabile fino alla raccolta e conseguente detenzione del prodotto.
Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2000