Sentenza 29 settembre 2004
Massime • 1
La coltivazione di piantine di canapa indiana integra un reato di pericolo astratto per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità o la quantità di sostanze drogante da esse estraibile, trattandosi di fattispecie volta a vietare la produzione di specie vegetali idonee a produrre l'agente psicotropo, indipendentemente dal principio attivo estraibile. (Nel caso di specie si trattava di circa 30 piante di "cannabis indica").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2004, n. 46529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46529 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 29/09/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1214
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 002269/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SP IC N. IL 21/09/1949;
2) SO BA N. IL 01/09/1970;
avverso SENTENZA del 21/11/2001 di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Galasso che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
In data 21/11/2001 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza del 12/1/2001 con cui il G.I.P. del Tribunale della stessa città, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta rispettivamente di giustizia SP EL e SO BA, avendoli dichiarati colpevoli di una distinta ipotesi di reato di cui all'art. 73 D. P.R. n. 309 del 1990. Più precisamente, all'SP era stato contestato di avere coltivato ed illecitamente detenuto, a fine di spaccio, trenta piantine di marijuana nonché altri vasi contenenti il medesimo tipo di sostanza. Alla SO invece, era stato addebitato di avere illecitamente detenuto, sempre a fine di spaccio, 4 involucri di carta stagnola contenenti eroina nonché sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'SP e della SO. Per entrambi si deduceva violazione di legge nonché mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Si rilevava, quanto all'SP, che non era emerso dagli atti alcun collegamento tra l'imputato e la sostanza stupefacente rinvenuta. Il luogo in cui erano state trovate le piantine, infatti, era accessibile a tutti. Non vi era, comunque, la prova che le pianticelle fossero idonee a produrre principio attivo stupefacente. Si evidenziava, poi, che la corte territoriale nulla aveva detto in ordine all'ipotesi prospettata della coltivazione per uso personale ed inoltre, non aveva indicato alcun elemento da cui si potesse evincere l'intenzione dell'SP di destinare allo spaccio l'eventuale principio attivo ricavato dalle piantine. Si censurava altresì il diniego nei confronti dell'SP dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Per la SO, invece, si rilevava la mancanza di elementi idonei a ritenere provata l'intenzione della stessa a destinare allo spaccio la sostanza stupefacente ritrovata.
Infine, sia per l'SP che per la SO, si formulavano doglianze in ordine alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure concernenti il riconoscimento della responsabilità della SO e dell'SP sono prive di fondamento.
Quanto alla donna, i giudici del merito hanno ricordato che, all'esito di una perquisizione effettuata nell'abitazione della predetta, erano stati scoperti 0,845 grammi di eroina corrispondenti a 8, 45 dosi singole o commerciali, nonché 11 grammi circa di cannabis indica, corrispondenti a 16 dosi commerciali, alcuni semi di canapa indiana e batuffoli di cotone all'interno dei quali erano stati fatti germogliare della piantine di tale sostanza. Per il collegio, l'accertato possesso da parte della SO di sostanze stupefacenti di tipo diverso, le modalità della detenzione, le modeste condizioni economiche della donna, la circostanza che dagli atti non risultava che la stessa fosse tossicodipendente erano tutti elementi che portavano a ritenere la destinazione della droga allo spaccio, e non già all'uso personale. Il giudizio espresso sul punto, in quanto rappresenta il risultato di una valutazione dei dati fattuali acquisiti ed è giustificato in maniera corretta e logica, si sottrae al sindacato di legittimità.
Quanto all'imputato, la corte territoriale ha evidenziato che una perquisizione a carico del predetto aveva portato al rinvenimento, all'interno di una motocarrozzetta che lo stesso SP aveva ammesso essere di sua proprietà, di un bilancino di precisione ed al ritrovamento nel giardino, nelle immediate adiacenze del garage di proprietà di costui, di due vasi da fiori contenenti 17 piantine di marijuana nonché, all'interno di una fioriera coperta di cellophane, di altre 13 piantine del medesimo tipo di sostanza. In prossimità dei vasi da fiore, poi, era stata accertata la presenza di alcuni batuffoli di cotone identici a quelli sequestrati alla SO, all'interno dei quali erano stati fatti germogliare delle piantine di canapa indiana. I giudici hanno valutato il risultato della perquisizione ed hanno ritenuto, con un apprezzamento delle emergenze acquisite di cui hanno dato conto in maniera logica ed adeguata, che fosse stato l'imputato a porre a cultura le piantine. Hanno, altresì, mostrato di condividere il ragionamento del G.I.P., (quale risultante dalla motivazione della sentenza di primo grado che si integra con quella della decisione appellata) in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, desumibile pure a mezzo di elementi indizianti, quali la quantità di sostanza, le particolari modalità della detenzione, anche in relazione al luogo ed al tempo della stessa, la presenza di bilancini. Ciò senza volere considerare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la coltivazione di piantine di canapa indiana continua ad essere configurabile come reato anche se non finalizzata allo spaccio, atteso che, manca nella coltivazione qual nesso di immediatezza con l'uso personale che giustifica un minore rigore in relazione alle altre condotte considerate dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. (Cass. Sez. 4, Sent. 9984 del 22/9/2000, Fiorone;
Sez., 4,
Sent. 4209 del 5/4/2000, P.G. in proc. Reile). Le doglianze dell'imputato si sostanziano, quindi, in una non consentita critica alla valutazione di merito compiuta ed in una richiesta di rilettura, a lui più favorevole, delle circostanze di fatto apprezzate. I giudici di appello hanno pure correttamente ritenuto infondato il rilievo difensivo in ordine alla mancanza di prova della idoneità delle piantine a produrre principio attivo stupefacente Hanno, invero, compiuto un preciso riferimento alla disposta consulenza che aveva concluso nel senso che si trattava di cannabis indica e hanno, altresì, ricordato che la coltivazione di piantine di canapa indiana integra un'ipotesi di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità non rilevano la quantità e la qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da essa estraibile. (Cass. Sez 6, sent. 4696 del 21/4/1998, Pesce ed altro;
Sez. 4, Sent. 4209 del 5/4/2000, P.G. in proc, Reile). La norma incriminatrice, quindi, vieta e punisce la coltivazione della pianta di canapa indiana senza riferimento alla sostanza stupefacente che da essa può trarsi in particolari fasi della sua crescita, del suo sviluppo e della sua maturazione, vietando il legislatore la coltivazione delle dette specie vegetali perché idonee a produrre l'agente psicotropo indipendentemente dal principio attivo estraibile.
Infondato è pure il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche ad entrambi i prevenuti.
Il giudizio espresso sul punto è stato spiegato con un apprezzamento, non favorevole, della personalità dei ricorrenti, ostando alla detta concessione i precedenti penali esistenti a carico, peraltro anche specifici per l'SP. La determinazione della pena irrogata, pertanto, è stata pienamente giustificata. Fondato, invece, è il motivo dedotto dall'SP relativo alla mancata concessione dell'attenuante ad effetto speciale di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. La corte territoriale ha escluso tale circostanza attenuante, peraltro accordata alla SO, ritenendo che, sotto il profilo punitivo, il reato di coltivazione di sostanza stupefacente rimanesse ancorato a quello della fattispecie base di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. n. 309 del 1990, e non a quella attenuata prevista dal comma 5 del medesimo articolo di legge, e ciò in considerazione dell'attitudine del prodotto a fornire sostanza stupefacente. La circostanza però che le piantine di canapa indiana presentino caratteristiche che le rendano potenzialmente idonee all'estrazione da esse di sostanza stupefacente non si pone in contrasto con la possibilità di ravvisare l'ipotesi del fatto di lieve entità, dovendosi, ai fini del giudizio relativo, considerare solo, con una valutazione globale, gli elementi di carattere oggettivo specificati nel comma 5 citato che attengono all'azione ed all'oggetto materiale del reato.
Tali elementi non possono non assumere rilievo anche ai fini di una minore valenza offensiva del fatto ascritto all'SP e vanno valutati, nel caso di specie, con riferimento, in particolare, al tipo di piantine coltivate ed alla consistenza della coltivazione al momento della constatazione dell'illecito. Peraltro, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148 del 12/9/1991, Parisi, hanno indicato, a titolo esemplificativo, tra le varie ipotesi in cui può ravvisarsi il fatto di lieve entità, anche quella della coltivazione di qualche pianta di cannabis indica e, quindi, hanno sostanzialmente escluso che per la natura del relativo reato non si possa concedere l'attenuante in questione. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata limitatamente all'omessa concessione all'SP dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di
Catania.
Il rigetto nella sua interezza del ricorso proposto dalla SO comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso della SO che condanna a pagare le spese processuali.
In accoglimento, invece, del ricorso di SP, annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 5 co. T.U. Stupefacenti e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso dell'SP. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004