Sentenza 12 febbraio 2007
Massime • 1
In riferimento alla condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti non rileva l'eventuale destinazione ad uso personale, ma soltanto l'inidoneità della condotta a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2007, n. 35796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35796 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 12/02/2007
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere N. 231
Dott. MARTELLA Ilario Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Aniello Consigliere N. 23593/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC IZ;
contro la sentenza in data 9 dicembre 2004 della Corte di appello di Roma. Letti gli atti e il provvedimento impugnato.
Udita la relazione del Cons. Dott. Bruno Oliva.
Sentito il Procuratore Generale, Dott. Enrico Delehaje che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Ezio Zaino, che si è riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
UC IZ ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Corte di appello di Roma ha confermato il giudizio di responsabilità penale formulato nei suoi confronti dal Tribunale di Civitavecchia con riferimento al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 concernente la detenzione di 1750 grammi di marijuana e 13 grammi di hashish.
La vicenda per cui è intervenuta condanna risulta accertata sulla base delle indagini di polizia giudiziaria relative all'individuazione di una piantagione di canapa indiana su di un terreno di proprietà dell'imputato, sulle risultanze della perquisizione nei locali dello stabilimento balneare gestito in Fregane dai suoi genitori, ove era stato rinvenuto in un borsone l'indicato quantitativo di marijuana, sulle ammissioni dello stesso UC.
A sostegno del ricorso il prevenuto lamenta, innanzi tutto, l'erroneo diniego della liberatoria dell'uso personale, ritenuta esclusa dal combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 26 e 73. Conclusione contraddetta dal tenore dell'art. 75, decreto citato, ove l'utilizzazione del termine "comunque" nella previsione delle condotte di uso personale sanzionagli dimostra che tra esse debbono essere comprese con interpretazione estensiva in bonam partem anche quelle, come la coltivazione, non espressamente indicate dalla norma in questione.
In via subordinata il UC solleva eccezione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1, per irragionevolezza dell'esclusione dell'ipotesi di coltivazione di sostanza stupefacente.
Con l'ultimo mezzo contesta il diniego dell'ipotesi di cui al comma 5, art. 73 citato relativamente alla detenzione del modesto quantitativo di hashish.
Le esposte doglianze non possono essere condivise.
Quanto al primo motivo non vi è nulla di incoerente o di illogico nel ritenere la coltivazione di sostanze stupefacenti, contestata al ricorrente, esclusa dalla previsione dell'art. 75 citato. Solo l'inidoneità a porre in repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice - nella specie correttamente esclusa stante il considerevole numero di dosi (4500) ricavabili dalle piante di canapa poste a dimora e la documentazione (fogli di carta recanti nomi e cifre) sequestrata al ricorrente, entrambi sicuri indici di un'attività di spaccio - può escludere la punibilità della coltivazione di sostanze stupefacenti. Tale attività in linea generale non rientra nella tassativa disciplina della norma in questione, di cui non è possibile un'interpretazione estensiva in presenza nell'ordinamento di precisi divieti (artt. 26 e 73), frutto di un'incensurabile valutazione del legislatore in ordine alla maggiore pericolosità della coltivazione, di per sè idonea a creare nuove disponibilità di stupefacente per il mercato. Per quanto detto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. L'ultima critica, tra l'altro formulata in termini generici, risulta contraddetta dal significativo rilievo della diversa qualità dello stupefacente in possesso del prevenuto, indice di una non occasionale attività di spaccio.
In conclusione la sentenza impugnata resiste alle critiche del ricorrente, per cui il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007