Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 1
L'impossibilità assoluta di procedere all'interrogatorio dell'arrestato che non comprende la lingua italiana, per l'irreperibilità dell'interprete, non costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di convalida. L'ordinamento richiede, infatti, che il giudice decida in via primaria sulla legittimità dell'arresto anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà dal pubblico ministero o non possa essere interrogato per forza maggiore, e di certo l'impossibilità di reperire, nei ristretti termini della convalida, un interprete costituisce un caso inquadrabile nella forza maggiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2006, n. 12575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12575 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/02/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 724
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 033352/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) SI AM N. IL 20/01/1972;
avverso ORDINANZA del 13/08/2005 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Mura Antonio, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ricorre avverso l'ordinanza in data 13 agosto 2005 del Giudice monocratico di quel circondario, che non ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti del prevenuto in epigrafe, con la motivazione che non era possibile "reperire un interprete di lingua indiana, unica lingua parlata dall'arrestato".
Il ricorso è fondato. Va, infatti, pienamente condivisa la linea giurisprudenziale richiamata dallo stesso ricorrente, secondo la quale "l'assoluta impossibilità di procedere all'interrogatorio dall'arrestato, che non comprende la lingua italiana, per irreperibilità di un interprete, non costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di convalida. L'ordinamento richiede, infatti, che il Giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via primaria anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà (articolo 121 disposizioni di attuazione codice procedura penale) o non possa essere interrogato per forza maggiore, quale può ritenersi costituire la detta irreperibilità" (Cassazione, sezione sesta, 15 dicembre 1998, n. 3633, P.M. in proc. Allamani;
sez. 5^, 12 ottobre 2000, n. 44253, P.M. in proc. Crocek). L'ordinanza impugnata va perciò annullata e gli atti rinviati al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2006